Sentenza 10 giugno 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2019, n. 25604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25604 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere US DE MARZO;
lette/spJHe le conclusioni del PG Gko CO CL1/4 S'O ("r? Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/07/2018 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione della sentenza del 17/07/2014 della Corte d'assise d'appello di Torino, che, per quanto rileva in questa sede, aveva confermato l'affermazione di responsabilità di PP AL per l'omicidio premeditato, commesso, in concorso con. ME Finocchiaro, in danno di LO AT.
2. Nell'interesse del AL è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., rilevando: a) che l'esclusione, da parte della sentenza del 21/09/2017 della Corte d'assise d'appello di Torino, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del dl. 13/05/1991, n. 152, conv. con modific. dalla I. 12/07/1991, n. 203, aveva inciso sulla ricostruzione del fatto storico, del quale il movente rappresentava elemento di connotazione;
b) che l'individuazione della causale di rafforzamento del predominio nel territorio torinese del sodalizio criminoso della cosca dei Cursoti aveva consentito ai giudici del merito di attribuire convergenza di significato probatorio alle spesso incerte e contraddittorie risultanze istruttorie;
c) che il giudice del rinvio, consapevole di tale profilo, aveva individuato assertivamente il movente in dinamiche antagonistiche di natura privata che non trovano alcun riscontro nei dati istruttori;
d) che, infine, l'insussistenza del movente mafioso era destinata ad incrinare la credibilità della narrazione del AC. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Va ribadito che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 - dep. 21/02/2017, Mortola, Rv. 269757). Ora, la sentenza n. 36312 del 28/04/2016 della I sezione di questa Corte, nell'annullare la sentenza della Corte d'assise d'appello del 17/07/2014, esclusivamente con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del dl. n. 152 del 1991, ha rigettato nel resto il ricorso del AL, rilevando che l'affermazione di responsabilità riposasse razionalmente sul contenuto della intercettazione di una conversazione tra GA AC e PP De TA, sulle successive, attendibili dichiarazioni del primo e, infine, sui riscontri rappresentati da altri apporti narrativi. In tale contesto e con riferimento alle critiche sviluppate in ricorso, si osserva: a) che non risponde ai canoni della logica porre a confronto le parti della sentenza annullata e oggetto di conseguente rivalutazione da parte del giudice del rinvio (nella specie, con riguardo alla sola sussistenza della circostanza aggravante sopra ricordata) con le parti che invece hanno superato il vaglio del sindacato di legittimità; b) che, in ogni caso, è del tutto inesatto che la individuazione del fine di agevolare una consorteria mafiosa abbia rappresentato l'elemento idoneo a rendere convergenti dichiarazioni altrimenti contraddittorie e incerte, giacché la sentenza n. 36312 del 2016 ha ritenuto logiche le conclusioni valutative dei giudici di merito, prescindendo dall'esistenza della indicata finalità; c) che, del resto, l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (v, di recente, Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M, Rv. 270138).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/02/2019 Il C ngliere estensore Il Presidente ppe e 1arzo Geraid Skb