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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia RI in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15020/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO Parte_1
contro
: ON
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– il chiedendo di: ONroparte_2
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta
l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno
2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a
pagina 1 di 5 decorrere dall'a.s. 2023/2024 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ONroparte_2
ad effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del
[...] ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del ONroparte_2
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in
[...] ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un docente di ruolo del ONroparte_2 siccome assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'01.09.1999, e attualmente collocato a riposo a decorrere dal
01.09.2024.
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, quindi, il ricorrente faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
pagina 2 di 5 Il ricorrente si avvedeva tuttavia che l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata, non computando l'anno 2013.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta il fatto che, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, egli avrebbe maturato la posizione stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2023/2024, rivendicando il diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, e al corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale
35 a decorrere dall'a.s. 2023/2024, con adeguamento del trattamento pensionistico.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 10.9.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Questo giudice, consapevolmente mutando il proprio orientamento, prende atto che sulla fattispecie in esame si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (sent. n°1726/2025), la quale ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, rigettando la domanda di condanna del al CP_2 pagamento di differenze retributive.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini
pagina 3 di 5 dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.”
Secondo la sentenza citata, in motivazione, “il meccanismo di progressione riprende a decorrere dalla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate”
e, quindi, ora al solo 2013.”.
Pertanto, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.”
Ne discende che “nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati
a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
pagina 4 di 5 Conseguentemente, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possano essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva, subordinata al reperimento di risorse, che finora ha riguardato solo le annualità 2011 e 2012, mentre l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi.
Tantomeno può essere accolta la richiesta dei procuratori del ricorrente di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, poiché nel presente giudizio le domande proposte sono inscindibilmente connesse al riconoscimento dell'annualità ai fini economici e di progressione di carriera.
Per le argomentazioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei criteri espressi dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 258,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 10.9.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia RI )
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia RI in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15020/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO Parte_1
contro
: ON
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– il chiedendo di: ONroparte_2
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta
l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno
2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a
pagina 1 di 5 decorrere dall'a.s. 2023/2024 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ONroparte_2
ad effettuare alla rivalutazione integrale della carriera del
[...] ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del ONroparte_2
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in
[...] ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un docente di ruolo del ONroparte_2 siccome assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'01.09.1999, e attualmente collocato a riposo a decorrere dal
01.09.2024.
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, quindi, il ricorrente faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
pagina 2 di 5 Il ricorrente si avvedeva tuttavia che l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata, non computando l'anno 2013.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta il fatto che, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, egli avrebbe maturato la posizione stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2023/2024, rivendicando il diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, e al corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale
35 a decorrere dall'a.s. 2023/2024, con adeguamento del trattamento pensionistico.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 10.9.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Questo giudice, consapevolmente mutando il proprio orientamento, prende atto che sulla fattispecie in esame si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (sent. n°1726/2025), la quale ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, rigettando la domanda di condanna del al CP_2 pagamento di differenze retributive.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini
pagina 3 di 5 dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.”
Secondo la sentenza citata, in motivazione, “il meccanismo di progressione riprende a decorrere dalla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate”
e, quindi, ora al solo 2013.”.
Pertanto, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.”
Ne discende che “nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati
a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
pagina 4 di 5 Conseguentemente, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possano essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva, subordinata al reperimento di risorse, che finora ha riguardato solo le annualità 2011 e 2012, mentre l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi.
Tantomeno può essere accolta la richiesta dei procuratori del ricorrente di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, poiché nel presente giudizio le domande proposte sono inscindibilmente connesse al riconoscimento dell'annualità ai fini economici e di progressione di carriera.
Per le argomentazioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei criteri espressi dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 258,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 10.9.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia RI )
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