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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1457/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1457/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DE NUCCIO MARIELLA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DE NUCCIO MARIELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2025, e Parte_1
esponevano che in data 14/09/1974 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 14/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
- I coniugi, entrambi pensionati, continueranno temporaneamente a coabitare nell'immobile familiare sito in Pescara alla Via del Circuito n. 416, non di proprietà, bensì ad oggi condotta in locazione, sino a quando il non avrà Controparte_1 trovato una sistemazione abitativa alternativa.
Le parti si impegnano a gestire la coabitazione in modo civile e rispettoso, pur avendo cessato ogni rapporto affettivo e coniugale.
La moglie provvederà al pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria e straordinaria.
- Il sig. si obbliga a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di € 300,00.
I figli della coppia, e sono maggiorenni, autosufficienti e Per_1 Per_2 indipendenti dal punto di vista economico. Pertanto, non si pongono questioni relative all'affidamento, collocamento o mantenimento.
- I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
- I coniugi dichiarano di essere entrambi pensionati e di aver percepito negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditi di seguito indicati:
Controparte_1
Certificazione Unica Anno 2025 relativa all'anno 2024 Redditi di pensione €
19.594,51;
Certificazione Unica Anno 2024 relativa all'anno 2023 Redditi di pensione pari a €
18.590,52;
Certificazione Unica Anno 2023 relativa all'anno 2022 Redditi di pensione pari a €
7.303,21;
pagina 3 di 4 Parte_1
Certificazione Unica Anno 2025 relativa all'anno 2024 Redditi di pensione €
8.283,74;
Certificazione Unica Anno 2024 relativa all'anno 2023 Redditi di pensione pari a €
7.638,41;
Modello 730/2023 relativo all'anno 2022 Redditi pari a € 13.995,00;
- È a carico della Sig.ra il canone di locazione per l'importo di Euro Parte_1
600,00 mensili, oltre alla rata del finanziamento in corso di € 306,00 mensili per l'acquisto della vettura modello Fiat Panda Tg. GK749M.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1457/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DE NUCCIO MARIELLA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DE NUCCIO MARIELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2025, e Parte_1
esponevano che in data 14/09/1974 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 14/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
- I coniugi, entrambi pensionati, continueranno temporaneamente a coabitare nell'immobile familiare sito in Pescara alla Via del Circuito n. 416, non di proprietà, bensì ad oggi condotta in locazione, sino a quando il non avrà Controparte_1 trovato una sistemazione abitativa alternativa.
Le parti si impegnano a gestire la coabitazione in modo civile e rispettoso, pur avendo cessato ogni rapporto affettivo e coniugale.
La moglie provvederà al pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria e straordinaria.
- Il sig. si obbliga a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di € 300,00.
I figli della coppia, e sono maggiorenni, autosufficienti e Per_1 Per_2 indipendenti dal punto di vista economico. Pertanto, non si pongono questioni relative all'affidamento, collocamento o mantenimento.
- I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità).
- I coniugi dichiarano di essere entrambi pensionati e di aver percepito negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditi di seguito indicati:
Controparte_1
Certificazione Unica Anno 2025 relativa all'anno 2024 Redditi di pensione €
19.594,51;
Certificazione Unica Anno 2024 relativa all'anno 2023 Redditi di pensione pari a €
18.590,52;
Certificazione Unica Anno 2023 relativa all'anno 2022 Redditi di pensione pari a €
7.303,21;
pagina 3 di 4 Parte_1
Certificazione Unica Anno 2025 relativa all'anno 2024 Redditi di pensione €
8.283,74;
Certificazione Unica Anno 2024 relativa all'anno 2023 Redditi di pensione pari a €
7.638,41;
Modello 730/2023 relativo all'anno 2022 Redditi pari a € 13.995,00;
- È a carico della Sig.ra il canone di locazione per l'importo di Euro Parte_1
600,00 mensili, oltre alla rata del finanziamento in corso di € 306,00 mensili per l'acquisto della vettura modello Fiat Panda Tg. GK749M.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4