TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5497/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Barcellona P.G. presso lo studio dell'avv. Marcello Colonna, che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
in proprio e quale mandatario della Controparte_2
elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale
[...] dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto del ruolo CP_3
professionale per procura in atti,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in S. Stefano di
Camastra presso lo studio dell'avv. Antonino Gerbino che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione a proposta di compensazione ex art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 ottobre 2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso la proposta di compensazione ex art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 notificatale dall
[...]
il 12 luglio 2022 e avverso gli avvisi di addebito n. Controparte_4
59520112000573539 e 595201600003576661 ad essa presupposti, asseritamente notificati dall' il 30 dicembre 2011 e il 26 ottobre 2016, relativi a contributi IVS gestione agricola CP_1
datori di lavoro anni 1998 e 2015.
Costituitosi in giudizio in proprio e quale mandatario della l'Istituto Controparte_2
proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo, per il caso di accertata inesigibilità e/o prescrizione dei crediti di cui agli atti impugnati, la condanna del concessionario al risarcimento del danno patrimoniale subito, da liquidarsi nella misura di 3.288,86 euro o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e oneri di legge.
Quindi, nella resistenza dell'esattore, sostituita l'udienza del 13 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si rileva in via preliminare che per espresso riconoscimento giurisprudenziale la proposta di compensazione di cui all'art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 - quale atto tramite il quale l'ente deputato alla riscossione richiama la situazione debitoria del contribuente, opponendola al pagamento del credito d'imposta dallo stesso maturato nei confronti dell'amministrazione e proponendo la compensazione tra le due poste – è autonomamente impugnabile nelle sole ipotesi in cui con l'opposizione il debitore miri a far valere l'estinzione della pretesa contributiva ad essa sottesa, lamentando fatti estintivi nuovi e sopravvenuti rispetto alla notifica degli atti impositivi oggetto della proposta (v. Cass. n. 24638/2017).
Essa costituisce, infatti, una forma di esercizio da parte dell'agente della riscossione della pretesa creditoria portata dalle cartelle in precedenza notificate al contribuente, alla quale viene riconosciuta, dunque, efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c. e la cui mancata accettazione prospetta la possibile ripresa della proceduta esecutiva, determinando l'interesse del debitore alla sua diretta impugnazione (cfr. in tal senso anche Comm. Trib. Prov.le Milano, nn. 1226/2021 e 2200/2020).
In particolare, laddove l'opponente faccia valere, quale fatto estintivo sopravvenuto, la prescrizione del credito previdenziale successiva alla notifica delle cartelle sottese alla proposta di compensazione, l'impugnazione è qualificabile quale azione di accertamento negativo del credito, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione e non alla disciplina delle opposizioni esecutive, compresi i termini decadenziali di cui all'art. 617 c.p.c. e 24 d.lgs. n.
46/1999 (v. di recente Trib. Napoli n. 2416/2025 e Trib. Reggio Calabria n. 377/2025).
L'azione proposta dalla avverso tale atto, comunque prodromico Parte_1
all'esecuzione, non ricade dunque nei limiti di impugnabilità del ruolo di cui all'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602/1973 (Cass. S.U. n. 26283/2022) e va ritenuta ammissibile.
Del resto ella ha lamentato l'illegittimità dell'impugnata proposta di compensazione in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito previdenziale portato dai sottesi avvisi di
2 addebito n. 59520112000573539 e 595201600003576661, poiché notificata in data 12 luglio
2022 e, dunque, oltre il quinquennio decorrente dalla loro notifica.
E ha precisato di aver interesse all'immediato accertamento della non debenza di tali somme, vantando un controcredito nei confronti dell'amministrazione tributaria pari a 1.017,68 euro, illegittimamente trattenuto da in ragione dell'impugnata proposta di CP_5
compensazione, di fatto mai accettata (cfr. attestazione di blocco dei rimborsi fiscali relativi agli anni 2015, 2016 e 2020, allegati alle ultime note del 12 marzo 2025).
3.- Va invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'esattore.
Invero, nelle azioni concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione e attinenti, quindi, al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, titolare della situazione sostanziale contestata e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto,
l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n. 16425/2019, n. 5625/2019, e da ultimo S.U. n. 7514/2022).
4.- Nel merito, dalla documentazione in atti (copia dei titoli e delle relative ricevute di ritorno attestanti la notifica per mezzo raccomandata) risulta che gli avvisi di addebito n.
59520112000573539 e n. 595201600003576661 sono stati regolarmente notificati alla rispettivamente in data 30 dicembre 2011 e 26 ottobre 2016, tramite raccomandata Parte_1
AR consegnata a mani della stessa.
Nulla è stato eccepito dall'opponente in relazione all'eventuale illegittimità di tali notifiche, essendosi ella limitata a far valere la prescrizione successiva alla notifica dei predetti titoli.
Sul punto, si rammenta che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in
3 vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione relativa agli anni
1998 e 2015.
Inoltre, è ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati (v. S.U. Cass. n.
23397/2016; n. 26213/2021, n. 11760/2019).
Ciò posto, come eccepito dall' , con l'art. 11del d.l. n. 183/2020, convertito con CP_3
modifiche dalla l. n. 21/2021 e dall'art. 37 d.l. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla l. n.
27/2020, sono stati introdotti due periodi di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, rispettivamente per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Con circolare n. 126 del 10 agosto 2021 l' ha, in particolare, chiarito che per i crediti CP_1
il cui termine di prescrizione quinquennale maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero i due periodi di sospensione (129 giorni + 182 giorni).
Tali disposizioni trovano applicazione, nella specie, in relazione al solo avviso di addebito n. 595201600003576661 (di 487,06 euro), il cui termine di prescrizione, originariamente in scadenza al 30 dicembre 2021, è stato sospeso per entrambi i periodi di cui sopra, con nuova scadenza al 2 settembre 2022.
Ne consegue che all'epoca di notifica dell'opposta proposta di compensazione (12 luglio
2022) il relativo credito non era ancora prescritto.
4.1.- Esse non operano, invece, in relazione all'avviso n. 59520112000573539 (di
3.022,66 euro), il cui termine di prescrizione quinquennale è maturato il 30 dicembre 2016, dunque in epoca di gran lunga antecedente alle previsioni normative citate.
Né i resistenti hanno dimostrato l'esistenza, nel quinquennio, di validi atti interruttivi della prescrizione, essendosi l'Istituto limitato ad allegare copia dell'avvenuta notifica, in data
12 dicembre 2022 e, quindi, finanche successiva alla proposta di compensazione, dell'intimazione n. 29520229009076801, in ogni caso relativa al solo avviso n.
4 595201600003576661. Ne deriva che all'epoca della notifica dell'atto opposto, il credito in esso incorporato era parzialmente estinto.
5.- Va, da ultimo, rilevato che dall'esame dell'estratto di ruolo aggiornato al 9 maggio
2023 e relativo all'avviso n. 595201600003576661 risulta smentito quanto eccepito dall'opponente circa l'avvenuto sgravio parziale delle somme.
E invero, con provvedimento del 26 luglio 2022 (in atti) l' ha provveduto ad CP_3
annullare parzialmente le partite creditorie portate dal diverso avviso n. 59520160003575651, anch'esso oggetto dell'opposta proposta di compensazione, ma qui non espressamente impugnato dalla Parte_1
6.- Esaminata, infine, la domanda riconvenzionale dell' in relazione all'unico CP_1
credito prescritto, in relazione ad essa va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in adesione al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, trattandosi di domanda relativa alla materia di contabilità pubblica e attratta, quindi, dalla giurisdizione della
Corte dei Conti (v. per il principio Cass. S.U. nn. 18647/2024, 5569/2023 e 760/2022).
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata per legge di provvedere a riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste, infatti, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l'azione dell'Istituto non può qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, ma quale “giudizio di conto” relativo all'accertamento contabile dei rapporti di dare-avere fra i due soggetti e parametrati al carico affidato, da riscuotere e non riscosso per presunta condotta negligente dell'esattore (in tal senso la S.C. ha precisato che “la
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, investita in varie controversie delle domande risarcitone della nei confronti di Controparte_6
pur affermata, a seguito dell'ordinanza n. 5569/2023 di queste Sezioni Unite, la CP_5
giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di
stante la riconducibilità del petitum alla categoria, Controparte_7
residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, la "ri-qualificazione" della domanda, da intendere "non in senso meramente risarcitorio" (risultando "estranee finalità tipicamente risarcitone, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità") ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti,
5 parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di "dare-avere", rientrante in quelle proponibile ex art.
172, lett.d), c.g.c.”, cfr. S.U. n. 18647/2024 cit.).
7.- Nei rapporti con l' il parziale accoglimento della domanda giustifica la CP_1
compensazione per 1/5 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 1.048 euro, di cui 35 per esborsi. Nei rapporti con l'esattore, sia per l'opponente che per l'Istituto, tenuto conto dello ius superveniens e della controvertibilità delle questioni fino ai più recenti arresti, esse possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità della proposta di compensazione del 12 luglio 2022 impugnata, limitatamente al credito portato dall'avviso di addebito n. 59520112000573539, ormai CP_1
prescritto;
2) condanna l' a rimborsare alla ricorrente 4/5 delle spese del giudizio, liquidati in CP_1
1.048 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensandole per il resto.
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
6