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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/09/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1290 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 10.9.25, e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco Pepe, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla via Francesco
Flora, n.24.
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Ornella Mazzeo, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Paduli alla Via E. Marmorale n. 6.
RESISTENTE
1 Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da accordo depositato in data 31.7.25 per l'udienza del 10.9.25, da intendersi qui integralmente riportato;
il P.M. ha concluso come da atto in data 15.9.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.4.25, ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 30.7.11 in Benevento.
[...]
In vista dell'udienza del 10.9.25, il ricorrente e la resistente, pure costituitasi,
hanno depositato in data 31.7.25 accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritto dalle parti e dai difensori, insistendo per la trasformazione del rito.
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter CPC del 10.9.25, previa trasformazione del rito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70
n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (23.11.22)
dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale
di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa del 21.12.22, ed essendo perdurato, da quella data,
lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
2 Le parti hanno concordato i patti esposti nell'accordo depositato il 31.7.25,
da intendersi qui riportati e trascritti;
poiché essi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, e appaiono conformi agli interessi delle due figlie della coppia, , nata il [...], e , nata l'[...], Per_1 Per_2
ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'accordo raggiunto appare superfluo, ed anzi potenzialmente dannoso, procedere all'ascolto delle minori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della L. 898/70.
Attesa la natura e l'esito della vertenza, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della resistente,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvede come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così
provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30.7.11 in Benevento tra nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Benevento, anno 2011, Parte
II, Serie A, n. 134, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in
3 conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n. 898, modificata dalla legge
6.3.87 n. 74;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.25.
IL PRESIDENTE EST.
(dr. Ennio RICCI)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1290 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 10.9.25, e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Franco Pepe, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla via Francesco
Flora, n.24.
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Ornella Mazzeo, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Paduli alla Via E. Marmorale n. 6.
RESISTENTE
1 Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da accordo depositato in data 31.7.25 per l'udienza del 10.9.25, da intendersi qui integralmente riportato;
il P.M. ha concluso come da atto in data 15.9.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.4.25, ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 30.7.11 in Benevento.
[...]
In vista dell'udienza del 10.9.25, il ricorrente e la resistente, pure costituitasi,
hanno depositato in data 31.7.25 accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritto dalle parti e dai difensori, insistendo per la trasformazione del rito.
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter CPC del 10.9.25, previa trasformazione del rito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70
n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (23.11.22)
dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale
di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa del 21.12.22, ed essendo perdurato, da quella data,
lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
2 Le parti hanno concordato i patti esposti nell'accordo depositato il 31.7.25,
da intendersi qui riportati e trascritti;
poiché essi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, e appaiono conformi agli interessi delle due figlie della coppia, , nata il [...], e , nata l'[...], Per_1 Per_2
ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'accordo raggiunto appare superfluo, ed anzi potenzialmente dannoso, procedere all'ascolto delle minori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della L. 898/70.
Attesa la natura e l'esito della vertenza, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore della resistente,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvede come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così
provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30.7.11 in Benevento tra nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Benevento, anno 2011, Parte
II, Serie A, n. 134, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in
3 conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n. 898, modificata dalla legge
6.3.87 n. 74;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.25.
IL PRESIDENTE EST.
(dr. Ennio RICCI)
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