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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. AN AS Presidente
Dott.ssa MA RO UO Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 662/2025 del Tribunale di Milano (est. dott.ssa Julie Martini), promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Aloisi ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, via San Vittore n. 40, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fiorella Battaini ed
[...] elettivamente domiciliata in Milano, via Torquato Taramelli n. 26 presso lo studio del difensore appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza o eccezione disattesa Nel merito
- in via principale, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza n. 662/2025 notificata il 31 marzo 2025, RG 6479/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dalla Dott.ssa Julie Martini in data 11 febbraio 2025 e pubblicata il 28 marzo 2025, nei capi impugnati e per l'effetto: (i) accertare la violazione degli obblighi gravanti su
[...]
ai sensi dell'art. 23 del D.p.r. n. 600 del 1973 e del Controparte_2
1 verbale di conciliazione del 17 dicembre 2015, R.G. n. 9272/2015, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Tomasi, con riferimento all'errato trattamento fiscale e contributivo applicato alle somme corrisposte al Sig. in esecuzione del predetto verbale, (ii) accertare Pt_1 la sussistenza del danno patrimoniale subito dal Sig. come conseguenza della definizione Pt_1 dell'avviso di accertamento n. TNQTNQM001357 notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 18 febbraio 2022 e per l'effetto condannare Controparte_2 al pagamento di Euro 3.391,79 (Euro tremilatrecentonovantuno//79) e/o alla
[...] diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATA In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza per omesso rispetto dei requisiti di forma-contenuto prescritti dall'articolo 434 c.p.c.; Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro (Dott.ssa Martini) n. 662/2025 resa nel giudizio R.G. 6479/2024 pubblicata in data 28/03/2025 e notificata in data 31/03/2025; rigettare le domande tutte formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché rigettare ogni istanza in merito alla somma pretesa dal dr a titolo di risarcimento Pt_1 danno;
- condannare parte appellante all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri riflessi CPDEL in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna dell'ente pubblico CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.4.2025, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 662/2025 del
Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto a condannare al pagamento dei danni CP_2 patrimoniali subiti a causa dell'errato trattamento fiscale e contributivo applicato da alle CP_2 somme da questa corrisposte in esecuzione del verbale di conciliazione del 17.12.2015, sottoscritto nell'ambito del procedimento R.G. n. 9272/2025, Tribunale di Milano-Sez. Lavoro.
In particolare, il verbale di conciliazione prevedeva la corresponsione da parte di in favore CP_2 di della somma di € 20.000 lordi, erogata in data 31.12.2015. Parte_1
, quale sostituto di imposta, emetteva Certificazione Unica 2016 ai sensi dell'art. 4 DPR CP_2
22.7.1998 n. 322, che comprendeva la somma di € 20.000 erogata in favore di a Parte_1 seguito della conciliazione.
Nel 2022 l'Agenzia delle Entrate notificava a un Avviso di accertamento con il Parte_1 quale gli venivano contestati “maggiori redditi non dichiarati e quindi maggiori imposte a Suo carico” relativamente alla somma di € 20.000. Omissione che risultava dalla segnalazione effettuata dalla Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria dalla quale risultava che il sostituto di imposta aveva dichiarato “corrispettivo redditi CP_2
2 diversi” per € 20.000. “Pertanto, risultano a Suo carico redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale e redditi diversi. Questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo (artt. 53, comma 2, e 67, comma 1 del DPR n. 917/1986), ma non risultano indicati nella Sua dichiarazione”.
, con il ricorso di primo grado, lamentava un ingiusto danno patrimoniale, Parte_1 costituito dalle sanzioni, interessi e spese di notifica contestati dall'Agenzia delle Entrate oltre spese legali e fiscali sostenute, per un totale di € 3.391,79, a causa della condotta di . CP_2
Nella prospettiva del lavoratore, nella Certificazione Unica del 2016, “aveva erroneamente CP_2 qualificato la somma corrisposta al Ricorrente, in esecuzione del suddetto verbale di conciliazione, quale reddito derivante “dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, tipologia reddituale appartenente alla categoria dei “redditi diversi” ai sensi dell'art. 67, comma
1, lettera l) del D.p.r. n. 917 del 1986 (c.d. T.U.I.R.) (cfr. doc. 4, pag. 2)” applicando erroneamente la ritenuta d'acconto del 20% (pari ad Euro 4.000,00), nonostante “le suddette somme (fossero) invece pacificamente soggette al regime ordinario di tassazione” in quanto rientranti nell'ambito del reddito da lavoro dipendente. Quale conseguenza di detto errore, “l'Ente
Fiscale accertava la sussistenza di maggiori imposte, a titolo di IRPEF e relative addizionali, a carico del Sig. e, di conseguenza, intimava la corresponsione delle stesse oltre ad Pt_1 interessi, sanzioni e spese di notifica”.
, secondo avrebbe dovuto qualificare le suddette somme come reddito da CP_2 Parte_1 lavoro dipendente ed applicare la ritenuta IRPEF sulla base dell'ordinaria aliquota fiscale.
L'Agenzia delle Entrate, rilevato che si era limitata ad applicare la ritenuta del 20 % sulle CP_2 suddette somme, “recuperava a tassazione le differenze fiscali che aveva omesso di CP_2 corrispondere”. non dovrebbe quindi rispondere di sanzioni comminate a causa di un Parte_1 inadempimento addebitabile esclusivamente al datore di lavoro . CP_2
Alcun danno si sarebbe verificato a carico di qualora avesse correttamente Parte_1 CP_2 qualificato le somme corrisposte al lavoratore quale reddito da lavoro dipendente, e, in virtù di tale qualificazione, avesse effettuato le ritenute fiscali (e contributive) sulla base dell'aliquota ordinaria.
Se avesse agito correttamente, le imposte (e la contribuzione previdenziale) relative alle CP_2 somme in questione sarebbero state correttamente ed interamente versate da , come del resto CP_2 la stessa era obbligata a fare.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Tributario, evidenziava come la pretesa di Agenzia delle Entrate, per come emergeva dallo
3 stesso avviso, fosse da ricondursi alla condotta omissiva di il quale “pur in Parte_1 possesso di una chiara e completa Certificazione Unica 2015 rilasciata da compilava e CP_2 presentava un infedele “modello 730/redditi2015” omettendo di dichiarare parte dei redditi percepiti: più precisamente il dr. non dichiarava l'importo percepito a seguito della Pt_1 conciliazione con ”. Secondo il giudice mancherebbe, quindi, il nesso causale tra il danno CP_2 patrimoniale patito da e la condotta di . Parte_1 CP_2
L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
1)Omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: omesso accertamento della sussistenza di una responsabilità ex art. 1218 cc a carico di specifica motivazione sul punto. CP_3
Il giudice ha omesso ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli inadempimenti contestati ad e precisamente violazione dell'obbligo di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 consistente CP_2 nel dovere di assoggettare, nella propria qualità di sostituto di imposta, correttamente a tassazione
(e contribuzione) le somme erogate al proprio dipendente in forza del verbale di conciliazione giudiziale, e dai quali ha avuto origine l'accertamento dell'Agenzia. Sostiene che l'importo della conciliazione dovrebbe rientrare nell'ambito dei redditi da lavoro (Cass. n. 20136/2021).
2)Sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento di ed il danno patrimoniale subito CP_2 dal Sig. – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie - mancata specifica Pt_1 motivazione
Una volta accertato che i redditi percepiti a titolo di transazione sono redditi da lavoro dipendente risulta evidente la responsabilità di di tipo contrattuale per essersi obbligata in sede di CP_2 transazione a corrispondere “l'importo netto corrispondente a lordi euro 20.000”, dopo aver quindi operato le ritenute fiscali e contributive previste dalla legge.
Dall'errore di , consistito nel classificare il reddito in questione come “redditi diversi”, è CP_2 derivata la predisposizione della dichiarazione dei redditi in contestazione.
Si è costituita eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello CP_2 proposto dal per omesso rispetto dei requisiti di forma e contenuto prescritti Parte_1 dall'articolo 434 c.p.c.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello.
In particolare, eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello, avendo controparte per la prima volta e solo in appello chiesto l'accertamento di responsabilità ex. art. 1218 cc a carico di
. CP_2
Nel merito, contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello, evidenzia la compiutezza della motivazione che ha rilevato l'assenza di errori da parte di ed ha individuato l'esclusiva CP_2
4 causa dell'accertamento fiscale nell'omessa indicazione da parte di della somma Parte_1 di € 20.000 nel modello 730/2016 per i redditi 2015.
Quanto invece al secondo motivo di appello ne eccepisce in via preliminare l'inammissibilità laddove sostiene la sussistenza di una responsabilità contrattuale attribuibile ad per non CP_2 aver correttamente applicato le ritenute fiscali e previdenziali.
Nel merito ribadisce che l'unica causa dell'accertamento sia da ravvisare nell'omissione di in sede di dichiarazione dei redditi. Parte_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto che in assenza di appello specifico, la statuizione sulla giurisdizione è coperta da giudicato.
Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
L'odierno ricorso in appello soddisfa detti requisiti ed è, pertanto, esaminabile nel merito.
Nel merito l'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Dato pacifico è che l'avviso di accertamento sia scaturito dall'omessa indicazione da parte di nella dichiarazione dei redditi 2016, relativa ai redditi dell'anno 2015, della Parte_1 somma lorda di € 20.000 ricevuta da in esecuzione della conciliazione giudiziale. CP_2
Al di là della correttezza o meno dell'operato di nell'indicare, quale sostituto di imposta, la CP_2 somma in oggetto quale “redditi diversi”, ciò che ha determinato l'avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate rimane l'omessa dichiarazione da parte di , nella dichiarazione Parte_1 redditi del 2016, della somma in oggetto comunque percepita e facente parte, quindi, dei redditi che aveva l'obbligo di dichiarare.
Come già evidenziato dal primo giudice, chiaro è l'avviso di accertamento che sottolinea come l'importo di € 20.000 lordi, dichiarato da quale sostituto di imposta, pur concorrendo a CP_2 formare il reddito complessivo di , non fosse stato da questi indicato nella Parte_1 dichiarazione dei redditi 2016.
La contestata condotta omissiva di è tanto più evidente se si considera che egli Parte_1 era in possesso della Certificazione Unica 2016 elaborata da ARCA, dove erano indicati in
5 maniera chiara i redditi percepiti nell'anno 2015 e che avrebbe dovuto trasfondere nella propria dichiarazione dei redditi.
L'appellante, tra l'altro, non poteva non rendersi conto della tassazione diversa e minore effettuata dalla società per aver dichiarato l'importo come “redditi diversi”, avendo egli percepito una somma netta maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata se fosse stata applicata la tassazione ordinaria prevista per i redditi da lavoro.
L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate trova quindi fondamento nell'esclusiva condotta omissiva di . Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 662/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 8.10.2025
Consigliera est Presidente
MA RO UO AN AS
6
Registro generale Appello Lavoro n. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. AN AS Presidente
Dott.ssa MA RO UO Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 662/2025 del Tribunale di Milano (est. dott.ssa Julie Martini), promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Aloisi ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, via San Vittore n. 40, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fiorella Battaini ed
[...] elettivamente domiciliata in Milano, via Torquato Taramelli n. 26 presso lo studio del difensore appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza o eccezione disattesa Nel merito
- in via principale, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza n. 662/2025 notificata il 31 marzo 2025, RG 6479/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dalla Dott.ssa Julie Martini in data 11 febbraio 2025 e pubblicata il 28 marzo 2025, nei capi impugnati e per l'effetto: (i) accertare la violazione degli obblighi gravanti su
[...]
ai sensi dell'art. 23 del D.p.r. n. 600 del 1973 e del Controparte_2
1 verbale di conciliazione del 17 dicembre 2015, R.G. n. 9272/2015, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Tomasi, con riferimento all'errato trattamento fiscale e contributivo applicato alle somme corrisposte al Sig. in esecuzione del predetto verbale, (ii) accertare Pt_1 la sussistenza del danno patrimoniale subito dal Sig. come conseguenza della definizione Pt_1 dell'avviso di accertamento n. TNQTNQM001357 notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 18 febbraio 2022 e per l'effetto condannare Controparte_2 al pagamento di Euro 3.391,79 (Euro tremilatrecentonovantuno//79) e/o alla
[...] diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATA In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza per omesso rispetto dei requisiti di forma-contenuto prescritti dall'articolo 434 c.p.c.; Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro (Dott.ssa Martini) n. 662/2025 resa nel giudizio R.G. 6479/2024 pubblicata in data 28/03/2025 e notificata in data 31/03/2025; rigettare le domande tutte formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché rigettare ogni istanza in merito alla somma pretesa dal dr a titolo di risarcimento Pt_1 danno;
- condannare parte appellante all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri riflessi CPDEL in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna dell'ente pubblico CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.4.2025, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 662/2025 del
Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto a condannare al pagamento dei danni CP_2 patrimoniali subiti a causa dell'errato trattamento fiscale e contributivo applicato da alle CP_2 somme da questa corrisposte in esecuzione del verbale di conciliazione del 17.12.2015, sottoscritto nell'ambito del procedimento R.G. n. 9272/2025, Tribunale di Milano-Sez. Lavoro.
In particolare, il verbale di conciliazione prevedeva la corresponsione da parte di in favore CP_2 di della somma di € 20.000 lordi, erogata in data 31.12.2015. Parte_1
, quale sostituto di imposta, emetteva Certificazione Unica 2016 ai sensi dell'art. 4 DPR CP_2
22.7.1998 n. 322, che comprendeva la somma di € 20.000 erogata in favore di a Parte_1 seguito della conciliazione.
Nel 2022 l'Agenzia delle Entrate notificava a un Avviso di accertamento con il Parte_1 quale gli venivano contestati “maggiori redditi non dichiarati e quindi maggiori imposte a Suo carico” relativamente alla somma di € 20.000. Omissione che risultava dalla segnalazione effettuata dalla Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria dalla quale risultava che il sostituto di imposta aveva dichiarato “corrispettivo redditi CP_2
2 diversi” per € 20.000. “Pertanto, risultano a Suo carico redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale e redditi diversi. Questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo (artt. 53, comma 2, e 67, comma 1 del DPR n. 917/1986), ma non risultano indicati nella Sua dichiarazione”.
, con il ricorso di primo grado, lamentava un ingiusto danno patrimoniale, Parte_1 costituito dalle sanzioni, interessi e spese di notifica contestati dall'Agenzia delle Entrate oltre spese legali e fiscali sostenute, per un totale di € 3.391,79, a causa della condotta di . CP_2
Nella prospettiva del lavoratore, nella Certificazione Unica del 2016, “aveva erroneamente CP_2 qualificato la somma corrisposta al Ricorrente, in esecuzione del suddetto verbale di conciliazione, quale reddito derivante “dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, tipologia reddituale appartenente alla categoria dei “redditi diversi” ai sensi dell'art. 67, comma
1, lettera l) del D.p.r. n. 917 del 1986 (c.d. T.U.I.R.) (cfr. doc. 4, pag. 2)” applicando erroneamente la ritenuta d'acconto del 20% (pari ad Euro 4.000,00), nonostante “le suddette somme (fossero) invece pacificamente soggette al regime ordinario di tassazione” in quanto rientranti nell'ambito del reddito da lavoro dipendente. Quale conseguenza di detto errore, “l'Ente
Fiscale accertava la sussistenza di maggiori imposte, a titolo di IRPEF e relative addizionali, a carico del Sig. e, di conseguenza, intimava la corresponsione delle stesse oltre ad Pt_1 interessi, sanzioni e spese di notifica”.
, secondo avrebbe dovuto qualificare le suddette somme come reddito da CP_2 Parte_1 lavoro dipendente ed applicare la ritenuta IRPEF sulla base dell'ordinaria aliquota fiscale.
L'Agenzia delle Entrate, rilevato che si era limitata ad applicare la ritenuta del 20 % sulle CP_2 suddette somme, “recuperava a tassazione le differenze fiscali che aveva omesso di CP_2 corrispondere”. non dovrebbe quindi rispondere di sanzioni comminate a causa di un Parte_1 inadempimento addebitabile esclusivamente al datore di lavoro . CP_2
Alcun danno si sarebbe verificato a carico di qualora avesse correttamente Parte_1 CP_2 qualificato le somme corrisposte al lavoratore quale reddito da lavoro dipendente, e, in virtù di tale qualificazione, avesse effettuato le ritenute fiscali (e contributive) sulla base dell'aliquota ordinaria.
Se avesse agito correttamente, le imposte (e la contribuzione previdenziale) relative alle CP_2 somme in questione sarebbero state correttamente ed interamente versate da , come del resto CP_2 la stessa era obbligata a fare.
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Tributario, evidenziava come la pretesa di Agenzia delle Entrate, per come emergeva dallo
3 stesso avviso, fosse da ricondursi alla condotta omissiva di il quale “pur in Parte_1 possesso di una chiara e completa Certificazione Unica 2015 rilasciata da compilava e CP_2 presentava un infedele “modello 730/redditi2015” omettendo di dichiarare parte dei redditi percepiti: più precisamente il dr. non dichiarava l'importo percepito a seguito della Pt_1 conciliazione con ”. Secondo il giudice mancherebbe, quindi, il nesso causale tra il danno CP_2 patrimoniale patito da e la condotta di . Parte_1 CP_2
L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
1)Omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: omesso accertamento della sussistenza di una responsabilità ex art. 1218 cc a carico di specifica motivazione sul punto. CP_3
Il giudice ha omesso ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli inadempimenti contestati ad e precisamente violazione dell'obbligo di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 consistente CP_2 nel dovere di assoggettare, nella propria qualità di sostituto di imposta, correttamente a tassazione
(e contribuzione) le somme erogate al proprio dipendente in forza del verbale di conciliazione giudiziale, e dai quali ha avuto origine l'accertamento dell'Agenzia. Sostiene che l'importo della conciliazione dovrebbe rientrare nell'ambito dei redditi da lavoro (Cass. n. 20136/2021).
2)Sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento di ed il danno patrimoniale subito CP_2 dal Sig. – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie - mancata specifica Pt_1 motivazione
Una volta accertato che i redditi percepiti a titolo di transazione sono redditi da lavoro dipendente risulta evidente la responsabilità di di tipo contrattuale per essersi obbligata in sede di CP_2 transazione a corrispondere “l'importo netto corrispondente a lordi euro 20.000”, dopo aver quindi operato le ritenute fiscali e contributive previste dalla legge.
Dall'errore di , consistito nel classificare il reddito in questione come “redditi diversi”, è CP_2 derivata la predisposizione della dichiarazione dei redditi in contestazione.
Si è costituita eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello CP_2 proposto dal per omesso rispetto dei requisiti di forma e contenuto prescritti Parte_1 dall'articolo 434 c.p.c.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello.
In particolare, eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello, avendo controparte per la prima volta e solo in appello chiesto l'accertamento di responsabilità ex. art. 1218 cc a carico di
. CP_2
Nel merito, contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello, evidenzia la compiutezza della motivazione che ha rilevato l'assenza di errori da parte di ed ha individuato l'esclusiva CP_2
4 causa dell'accertamento fiscale nell'omessa indicazione da parte di della somma Parte_1 di € 20.000 nel modello 730/2016 per i redditi 2015.
Quanto invece al secondo motivo di appello ne eccepisce in via preliminare l'inammissibilità laddove sostiene la sussistenza di una responsabilità contrattuale attribuibile ad per non CP_2 aver correttamente applicato le ritenute fiscali e previdenziali.
Nel merito ribadisce che l'unica causa dell'accertamento sia da ravvisare nell'omissione di in sede di dichiarazione dei redditi. Parte_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto che in assenza di appello specifico, la statuizione sulla giurisdizione è coperta da giudicato.
Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
L'odierno ricorso in appello soddisfa detti requisiti ed è, pertanto, esaminabile nel merito.
Nel merito l'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Dato pacifico è che l'avviso di accertamento sia scaturito dall'omessa indicazione da parte di nella dichiarazione dei redditi 2016, relativa ai redditi dell'anno 2015, della Parte_1 somma lorda di € 20.000 ricevuta da in esecuzione della conciliazione giudiziale. CP_2
Al di là della correttezza o meno dell'operato di nell'indicare, quale sostituto di imposta, la CP_2 somma in oggetto quale “redditi diversi”, ciò che ha determinato l'avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate rimane l'omessa dichiarazione da parte di , nella dichiarazione Parte_1 redditi del 2016, della somma in oggetto comunque percepita e facente parte, quindi, dei redditi che aveva l'obbligo di dichiarare.
Come già evidenziato dal primo giudice, chiaro è l'avviso di accertamento che sottolinea come l'importo di € 20.000 lordi, dichiarato da quale sostituto di imposta, pur concorrendo a CP_2 formare il reddito complessivo di , non fosse stato da questi indicato nella Parte_1 dichiarazione dei redditi 2016.
La contestata condotta omissiva di è tanto più evidente se si considera che egli Parte_1 era in possesso della Certificazione Unica 2016 elaborata da ARCA, dove erano indicati in
5 maniera chiara i redditi percepiti nell'anno 2015 e che avrebbe dovuto trasfondere nella propria dichiarazione dei redditi.
L'appellante, tra l'altro, non poteva non rendersi conto della tassazione diversa e minore effettuata dalla società per aver dichiarato l'importo come “redditi diversi”, avendo egli percepito una somma netta maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata se fosse stata applicata la tassazione ordinaria prevista per i redditi da lavoro.
L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate trova quindi fondamento nell'esclusiva condotta omissiva di . Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 662/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 8.10.2025
Consigliera est Presidente
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