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Sentenza 20 aprile 2021
Sentenza 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2021, n. 14854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14854 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di appello dì Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto;
letta la memoria dell'avv. Marco Merelli, difensore della parte civile EL DE RC AM, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza emessa il 30 gennaio 2018 dal locale Tribunale, appellata dalla parte civile, ha dichiarato, ai soli fini civili, RE TO responsabile del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen. e lo ha condannato a risarcire i danni patiti dalla parte civile costituita, liquidati in 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 14854 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 15/03/2021 euro 450 oltre interessi legali dal giorno del fatto al saldo oltre alle spese di costituzione sostenute nei due gradi di giudizio. A differenza del primo giudice che aveva assolto l'RE, debitore insieme alla sua compagna nei confronti di EL DE RC AM, per insussistenza del fatto, la Corte di appello ha ritenuto che correttamente il Tribunale aveva ritenuto provata la conoscenza del vincolo imposto sul bene mobile registrato di proprietà dell'RE per essere stato eseguito il pignoramento presso la sua abitazione e in presenza della sorella della sua convivente, ma erroneamente aveva ritenuto applicabile al pignoramento mobiliare le regole proprie del pignoramento immobiliare. Il primo giudice aveva infatti, escluso la sussistenza del reato, in quanto l'RE aveva venduto al fratello lo scooter pignorato prima della trascrizione del pignoramento, adempimento che, invece, per i beni mobili registrati ha mera funzione dichiarativa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'RE, che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 388, terzo comma, cod. pen. in relazione all'art. 521-bis cod. proc. civ. e 2 cod. pen. Deduce che la Corte di appello ha erroneamente interpretato l'art. 521- bis cod. proc. civ., che, invece, sancisce la funzione costitutiva della trascrizione del pignoramento dei beni mobili registrati, norma applicabile anche nel caso di specie, nonostante l'entrata in vigore in epoca successiva al fatto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. in quanto norma più favorevole, che fornisce il criterio interpretativo della fattispecie;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conoscenza del pignoramento da parte dell'imputato, in quanto il pignoramento, avvenuto alla presenza della sorella della compagna dell'imputato, non è mai stato notificato all'RE né la persona presente al pignoramento gli ha consegnato il verbale, cosicché l'imputato non aveva consapevolezza del vincolo imposto sul bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sotto entrambi in profili dedotti. 2. E' infondato il primo motivo con il quale si sostiene l'applicabilità dell'art. 521-bis cod. proc. civ. alla fattispecie in esame, non solo perché si tratta di norma introdotta in epoca successiva al fatto, ma soprattutto, perché le modalità di esecuzione del pignoramento di beni mobili registrati non sono previste in via 2 À esclusiva, bensì in alternativa a quelle ordinarie previste dall'art. 518 cod. proc. civ. (La norma testualmente recita "Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino") con conseguente esclusione del rilievo decisivo che il ricorrente annette alla trascrizione del pignoramento ai fini della configurabilità del reato, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, che sul punto ha emendato l'errore commesso dal primo giudice. E' stato infatti, precisato che l'essenza dell'atto di pignoramento consiste nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione, non rilevando le ulteriori formalità previste dalla normativa processuale civile in relazione alla diversa natura dei beni- immobili, mobili o crediti- da sottoporre ad esecuzione forzata ed alle differenti discipline che ne regolano l'opponibilità rispetto ai terzi, trattandosi di formalità che non assumono rilevanza agli effetti penali, ma solo ai finì del perfezionamento del pignoramento agli effetti della prosecuzione della procedura civile di espropriazione forzata, secondo le diverse forme proprie dell'espropriazione immobiliare, mobiliare e presso terzi. Ai fini penali invece, ciò che rileva è che il debitore proprietario dei beni pignorati abbia ricevuto l'ingiunzione ad astenersi dal sottrarli alla garanzia del creditore pignorante poiché da quel momento ogni condotta diretta a sottrarli è idonea ad integrare il reato (Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964-01) e nel caso di specie la vendita del bene pignorato al fratello del ricorrente è avvenuta appena quattro giorni dopo l'esecuzione del pignoramento con regolare intimazione rivolta alla persona presente presso l'abitazione dei debitori. 3. Anche il secondo motivo è infondato, non solo perché sulla consapevolezza del ricorrente del vincolo di indisponibilità imposto sul bene di sua proprietà, ritenuta dal primo giudice, si è formato il giudicato in mancanza di 3 appello dell'imputato, ma anche per le modalità descritte nella sentenza di primo grado là dove dà atto che, in assenza dell'imputato e della compagna, anch'ella debitrice, l'ufficiale giudiziario pignorò il bene, ingiunse alla persona presente di astenersi dal compiere atti di disposizione del bene e lasciò l'avviso destinato ai debitori, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il procedimento di esecuzione. Infatti, a norma dell'art. 518 cod. proc. civ. se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione (che ha proprio la finalità di rendere edotto il debitore del vincolo d'indisponibilità che viene a gravare sui beni pignorati) alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ. e consegna loro "un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore", adempimento idoneo a fare presumere che l'atto verrà portato a conoscenza del debitore, il quale non potrà successivamente contestarne la conoscenza, a meno che non dimostri un qualche vizio che infici la validità della "notifica"(Sez. 6, n. 10740 del 09/06/1999, AL G. e altro, Rv. 214620 - 01). Tale procedura risulta osservata nel caso di specie, in quanto l'avviso dell'ingiunzione fu consegnato alla sorella della debitrice, presente nell'abitazione in assenza dei titolari, sicché deve presumersi che l'RE sapesse del vincolo d'indisponibilità imposto sul bene pignorato, la cui alienazione al fratello in tempi strettissimi, integra la sottrazione del bene e la conseguente responsabilità del debitore per aver frustrato il diritto del creditore pignorante. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/03/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto;
letta la memoria dell'avv. Marco Merelli, difensore della parte civile EL DE RC AM, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza emessa il 30 gennaio 2018 dal locale Tribunale, appellata dalla parte civile, ha dichiarato, ai soli fini civili, RE TO responsabile del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen. e lo ha condannato a risarcire i danni patiti dalla parte civile costituita, liquidati in 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 14854 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 15/03/2021 euro 450 oltre interessi legali dal giorno del fatto al saldo oltre alle spese di costituzione sostenute nei due gradi di giudizio. A differenza del primo giudice che aveva assolto l'RE, debitore insieme alla sua compagna nei confronti di EL DE RC AM, per insussistenza del fatto, la Corte di appello ha ritenuto che correttamente il Tribunale aveva ritenuto provata la conoscenza del vincolo imposto sul bene mobile registrato di proprietà dell'RE per essere stato eseguito il pignoramento presso la sua abitazione e in presenza della sorella della sua convivente, ma erroneamente aveva ritenuto applicabile al pignoramento mobiliare le regole proprie del pignoramento immobiliare. Il primo giudice aveva infatti, escluso la sussistenza del reato, in quanto l'RE aveva venduto al fratello lo scooter pignorato prima della trascrizione del pignoramento, adempimento che, invece, per i beni mobili registrati ha mera funzione dichiarativa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'RE, che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 2.1 violazione dell'art. 388, terzo comma, cod. pen. in relazione all'art. 521-bis cod. proc. civ. e 2 cod. pen. Deduce che la Corte di appello ha erroneamente interpretato l'art. 521- bis cod. proc. civ., che, invece, sancisce la funzione costitutiva della trascrizione del pignoramento dei beni mobili registrati, norma applicabile anche nel caso di specie, nonostante l'entrata in vigore in epoca successiva al fatto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. in quanto norma più favorevole, che fornisce il criterio interpretativo della fattispecie;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conoscenza del pignoramento da parte dell'imputato, in quanto il pignoramento, avvenuto alla presenza della sorella della compagna dell'imputato, non è mai stato notificato all'RE né la persona presente al pignoramento gli ha consegnato il verbale, cosicché l'imputato non aveva consapevolezza del vincolo imposto sul bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sotto entrambi in profili dedotti. 2. E' infondato il primo motivo con il quale si sostiene l'applicabilità dell'art. 521-bis cod. proc. civ. alla fattispecie in esame, non solo perché si tratta di norma introdotta in epoca successiva al fatto, ma soprattutto, perché le modalità di esecuzione del pignoramento di beni mobili registrati non sono previste in via 2 À esclusiva, bensì in alternativa a quelle ordinarie previste dall'art. 518 cod. proc. civ. (La norma testualmente recita "Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino") con conseguente esclusione del rilievo decisivo che il ricorrente annette alla trascrizione del pignoramento ai fini della configurabilità del reato, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, che sul punto ha emendato l'errore commesso dal primo giudice. E' stato infatti, precisato che l'essenza dell'atto di pignoramento consiste nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione, non rilevando le ulteriori formalità previste dalla normativa processuale civile in relazione alla diversa natura dei beni- immobili, mobili o crediti- da sottoporre ad esecuzione forzata ed alle differenti discipline che ne regolano l'opponibilità rispetto ai terzi, trattandosi di formalità che non assumono rilevanza agli effetti penali, ma solo ai finì del perfezionamento del pignoramento agli effetti della prosecuzione della procedura civile di espropriazione forzata, secondo le diverse forme proprie dell'espropriazione immobiliare, mobiliare e presso terzi. Ai fini penali invece, ciò che rileva è che il debitore proprietario dei beni pignorati abbia ricevuto l'ingiunzione ad astenersi dal sottrarli alla garanzia del creditore pignorante poiché da quel momento ogni condotta diretta a sottrarli è idonea ad integrare il reato (Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964-01) e nel caso di specie la vendita del bene pignorato al fratello del ricorrente è avvenuta appena quattro giorni dopo l'esecuzione del pignoramento con regolare intimazione rivolta alla persona presente presso l'abitazione dei debitori. 3. Anche il secondo motivo è infondato, non solo perché sulla consapevolezza del ricorrente del vincolo di indisponibilità imposto sul bene di sua proprietà, ritenuta dal primo giudice, si è formato il giudicato in mancanza di 3 appello dell'imputato, ma anche per le modalità descritte nella sentenza di primo grado là dove dà atto che, in assenza dell'imputato e della compagna, anch'ella debitrice, l'ufficiale giudiziario pignorò il bene, ingiunse alla persona presente di astenersi dal compiere atti di disposizione del bene e lasciò l'avviso destinato ai debitori, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il procedimento di esecuzione. Infatti, a norma dell'art. 518 cod. proc. civ. se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione (che ha proprio la finalità di rendere edotto il debitore del vincolo d'indisponibilità che viene a gravare sui beni pignorati) alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ. e consegna loro "un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore", adempimento idoneo a fare presumere che l'atto verrà portato a conoscenza del debitore, il quale non potrà successivamente contestarne la conoscenza, a meno che non dimostri un qualche vizio che infici la validità della "notifica"(Sez. 6, n. 10740 del 09/06/1999, AL G. e altro, Rv. 214620 - 01). Tale procedura risulta osservata nel caso di specie, in quanto l'avviso dell'ingiunzione fu consegnato alla sorella della debitrice, presente nell'abitazione in assenza dei titolari, sicché deve presumersi che l'RE sapesse del vincolo d'indisponibilità imposto sul bene pignorato, la cui alienazione al fratello in tempi strettissimi, integra la sottrazione del bene e la conseguente responsabilità del debitore per aver frustrato il diritto del creditore pignorante. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/03/2021