Sentenza 17 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2019, n. 50921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50921 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2008 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. DEF WIT,' T 17 DIC 2019
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/11/2018, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa il 18/12/2017 dal Tribunale di Milano, con la quale DI AR, nella qualità di legale rappresentante della "Taeki spa in liquidazione", era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2 comma 1 bis di 463/83, conv. in legge n. 638/1983- in relazione alle annualità 2012 per l'importo di euro 87.297,19 (novembre e dicembre) e 2013 (gennaio, marzo e aprile) per l'importo di euro 99.228,78 e condannato alla pena di mesi dodici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DI AR, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato posto a conoscenza della diffida di cui all'art. 2, comma 1 bis, I. n. 638/83, nonché errata e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e dell'elemento soggettivo del reato. Argomenta che la raccomandata contenente la diffida era stata indirizzata al DI presso la sua residenza e non inviata presso la sede legale della società; inoltre, la notifica era nulla perchè priva della firma del destinatario sull'avviso di ricevimento né poteva ritenersi perfezionatasi per compiuta giacenza;
difettava, inoltre, la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi rappresentato con i motivi di appello che all'epoca della contestazione da parte dell'Inps ( 4.8.2014) il DI non era più legale rappresentante della società. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, lamentando che, pur vertendosi in ipotesi di reato unitario, era stato applicato in maniera illegittima un aumento di pena a titolo di continuazione che rendeva evidente l'illegalità della pena irrogata. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 58 e 53 I n. 689/1981 e correlato vizio di motivazione, esponendo che le considerazioni svolte in tema di dosimetria della pena e la conseguente richiesta di riduzione rendevano possibile la determinazione di una pena nella misura pari od inferiore ai sei mesi di reclusione e, quindi, possibile la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Va ricordato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera e può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria (sez. 3, 14 febbraio 2007, n. 26054, Rv. 237202; sez. 3, 19 luglio 2011, n. 30566, Rv. 251261). Devono ritenersi idonee a tal fine anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda, ed essendo consentito, nel caso di persone giuridiche, l'invio presso la sede della società o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (Sez.3, n.2859 del 17/10/2013, dep.22/01/2014, Rv.258373; Sez. 3, febbraio 2013, n. 28113, non massimata). L'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, dunque, ben può presumersi qualora l'atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr., Sez. fer., n. 44542 del 05/08/2008, Varesi, Rv. 242294), anche se questa si perfezioni per "compiuta giacenza" (Sez. 3, n. 52026 del 21/10/2014, Volpe Pasini, Rv. 261287, che ha affermato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la conoscenza della contestazione da parte del contravventore può legittimamente presumersi anche in caso di notificazione dell'atto effettuata in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza"). Nella motivazione della decisione da ultimo citata, si osserva, inoltre, che detta presunzione legale di conoscenza può essere vinta solo ove il destinatario provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto, giacché è necessaria la prova di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, ovvero non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (l'orientamento è stato successivamente confermato da Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938). La sentenza impugnata, sul punto, ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici ed in linea con i suesposti principi di diritto, rimarcando come la notifica era stata regolarmente effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e che essa si era perfezionata per compiuta giacenza. Rispetto a tali argomentazioni, peraltro, il ricorrente non si confronta specificamente, lamentando, invece, la circostanza, non rilevante ed anzi connaturale al perfezionamento della notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, che sull'avviso di ricevimento non fosse presente la firma di ricezione.Va ricordato che, in caso di impiego del mezzo postale comunicazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero, appunto, con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per assenza sua e di altra persona abilitata a riceverla. Non avendo, dunque, in sede di merito l'imputato provato di non essere venuto a conoscenza per fatto incolpevole dell'avviso di accertamento regolarmente notificato presso il suo domicilio, correttamente la Corte territoriale ha considerato perfezionata la notifica individuando quel dies a quo per il decorso del termine di tre mesi stabilito dalla legge per il pagamento del dovuto onde fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, ult. parte, d.l. n. 463/1983. Va, infine, ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il termine di tre mesi per corrispondere l'importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui l'indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l'esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre, anche dai motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado, dai quali si evinca - come nella specie- l'imputato abbia mostrato di conoscere che, effettuando il pagamento, si sarebbe avvalso della causa di non punibilità (Sez.3, n.46169 del 18/07/201,dep.10/11/2014, Rv.260912 - 01). Né coglie nel segno l'ulteriore censura difensiva con la quale si evidenzia che al momento di trasmissione della lettera raccomandata - 23.7.2014- l'imputato non era più il legale rappresentante della società, essendo stata la società messa in liquidazione fin dal 24.6.2013. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se "medio tempore" abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato (Sez.3-,n.17695 del 11/01/2019, Rv.275448 - 01; Sez.3, n.39072 del 18/07/2017, Rv.271473 - 01).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nella sua attuale formulazione, conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 6 del d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, costituisce una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, individuata con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Negli stessi termini, altra pronuncia qualifica il reato come avente struttura unitaria, rispetto alla quale la condotta omissiva può configurarsi anche attraverso una pluralità (eventuale) di omissioni, che possono di per sé anche non costituire reato, con la conseguenza che la consumazione può essere, secondo i casi, tanto istantanea quanto di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato, sebbene nel solco del periodo annuale di riferimento, sino al termine del quale può realizzarsi o protrarsi il momento consumativo del reato (Sez. 3, n. 35589 del 11/5/2016, Di Cataldo, Rv. 268115). Nella specie, risultano contestate due distinte condotte relative a due diverse annualità (2012 e 2013) e, quindi, correttamente i Giudici di merito, nel determinare la pena, hanno disposto sulla pena base, determinata per la condotta omissiva relativa all'anno 2012, un aumento per la continuazione con l'ulteriore reato relativo all'annualità 2013. 3. L'infondatezza del motivo che precede determina di riflesso l'infondatezza del terzo motivo, la cui accoglibilità era correlata all'accoglimento del medesimo.
4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P