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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7073 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to MENZA DONATO Parte_1 giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.12.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2022 90068498 15/000 - notificata in data
8.11.2023 – limitatamente agli avvisi di addebito nn. 40020112000256790000,
40020112001208630000, 40020120000946316000, 40020120005714077000,
40020130001091354000, 40020130002893231000, 40020130005382189000,
40020130007637948000, 40020140002686889000, 40020140003074358000,
40020140005703632000, 40020140008015486000, 40020140010269528000,
40020150004112305000, 40020160002827365000, 40020160007167738000,
40020170004653885000 eccependo: l'illegittimità dell'opposta intimazione per omessa notifica dei presupposti avviso di addebito, la prescrizione dei crediti anteriore e successiva alla supposta notificazione, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere: “a) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e, pertanto, non dovute le somme richieste relativamente ai crediti relativi agli avvisi di addebiti n 17 avvisi di addebito di seguito indicati n. CP_1
40020112000256790000, n. 40020112001208630000, n. 4002012000094631000, n.
40020120005714077000, n. 40020130001091354000, 40020130002893231000 n.
40020130005382189000, n. 40020130007637948000, n. 40020140002686889000, n.
40020140003074358000, n. 40020140005703632000, n. 40020140008015486000, n.
40020140010269528000, n. 40020150004112305000, n. 40020160002827365000, n.
40020160007167738000, n. 40020170004653885000,, per i motivi di cui al punto n. 1, esecuzione sine titulo;
b) dichiarare la nullità e/o illegittimità degli atti impugnati e, pertanto, CP_ non dovute le somme richieste relative ai crediti avvisi di addebiti n. 17 avvisi di addebito di seguito indicati n. 40020112000256790000, n. 40020112001208630000, n.
4002012000094631000, n. 40020120005714077000, n. 40020130001091354000,
40020130002893231000 n. 40020130005382189000, n. 40020130007637948000, n.
40020140002686889000, n. 40020140003074358000, n. 40020140005703632000, n.
40020140008015486000, n. 40020140010269528000, n. 40020150004112305000, n.
40020160002827365000, n. 40020160007167738000, n. 40020170004653885000, per
l'intervenuta prescrizione e per decadenza dei predetti avvisi di addebito;
c) accertata la illegittimità dell'atto impugnato, per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della stessa per i motivi di cui ai punti n. 3) e 4) dei motivi del ricorso;
d) CP_ Condannare, altresì, l , al pagamento delle spese diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
”. CP_ Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Disposto (senza esito), su richiesta dell' , un ordine per l di esibizione di eventuali CP_1 CP_2 atti interruttivi della prescrizione successivi agli avvisi di addebito opposti, il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.06.2025, decideva come da sentenza.
Preliminarmente, occorre rilevare che correttamente il ricorrente ha convenuto in giudizio solo l'Ente impositore.
A ben vedere, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 7514/2022), dopo aver dato atto di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei legittimi contradditori e dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore nelle controversie in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo contestando il merito della pretesa contributiva, ha affermato che nell'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per maturarsi del termine prescrizionale (come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, in cui l'interesse del ricorrente era solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Si legge nella sentenza che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega
28 settembre 1998 n. 337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, ha escluso possa ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove non si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, precisando che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr anche Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). Ha evidenziato che la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
Pertanto, nel sistema di disciplina della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo esattoriale, l'art. 24, su richiamato prevede l'onere della parte di notificare il ricorso (in opposizione) al solo ente impositore, una legittimazione del concessionario residuando solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, ipotesi che - secondo Cass. n. 16425/19, cit. - non ricorre allorchè eventuali vizi di notifica della cartella vengano fatti valere solo in funzione recuperatoria dell'opposizione all'esecuzione.
Ed è per tale motivo che, nella fattispecie che ci occupa in cui viene eccepita l'omessa notifica degli avvisi di addebito – quali atti formati e notificati dall' e la prescrizione dei CP_1 crediti, non è stata disposta la pur richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_3
Ciò premesso, occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in relazione ai debiti di cui agli avvisi di addebito nn. 40020112000256790000,
40020112001208630000, 40020120000946316000, 40020120005714077000,
40020130001091354000, 40020130002893231000, 40020130005382189000,
40020130007637948000, 40020140002686889000, 40020140003074358000,
40020140005703632000, 40020140008015486000, 40020140010269528000,
40020150004112305000 richiamati nella opposta intimazione di pagamento.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico
("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Controparte_4
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni
[...] statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
La Suprema Corte pronunciandosi in fattispecie analoga relativa ad uno stralcio disposto nell'anno 2018, ha espresso l'orientamento, che il giudicante condivide e fa proprio, secondo il quale "Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte, se l'atto impugnato è una cartella di importo fino a mille euro e rientra nello stralcio introdotto con il d.l. n. 119/2018. Va infatti applicata in via automatica, senza cioè un'istanza da parte del contribuente coinvolto, la nuova norma sullo stralcio delle cartelle" (cfr Cass. n.
11410/2019). Pertanto, con riferimento al caso di specie, tenuto conto degli importi delle partite di cui ai predetti avvisi di addebito, il giudice rileva il venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (vedi
Cass. n. 12959/2019 in motiv.).
Con riferimento ai restanti avvisi di addebito nn. 40020160002827365000,
40020160007167738000, 40020170004653885000, si precisa quanto segue.
Occorre preliminarmente rilevare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Occorre premettere che i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del 1999, secondo cui contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere
l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011, Cass.
21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato in primo luogo vizi relativi al procedimento notificatorio, ossia l'omessa notifica degli atti presupposti all'opposta intimazione.
Sennonché, le doglianze relative ai vizi propri della cartella (oggi avviso di addebito) o degli atti consequenziali configura una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di
20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato .
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.)
o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 32527 del 04/11/2022). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, non risultando rispettato il suddetto termine di 20 giorni, essendo il ricorso depositato il 16.12.2023 e l'intimazione notificata l'8.11.2023, vanno disattese tutte le eccezione formali le quali, non attenendo al merito della pretesa della riscossione in termini di inesistenza sostanziale all'azione esecutiva bensì a vizi del procedimento ovvero di forma dell'intimazione nei quali vanno ricompresi non soltanto gli atti esecutivi ma anche vizi sostanziali degli atti preliminari, costituiscono opposizione agli atti esecutivi e vanno sollevate entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica della cartella secondo il disposto dell'art. 617 co. 1 c.p.c.
Quanto all'eccepita prescrizione, l'azione attorea è da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta sia in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. avendo parte opponente allegato l'omessa notifica degli avvisi e facendo valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, sia per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione del credito va disattesa per le ragioni di seguito illustrate. CP_ A ben vedere, l' ha dato prova della detta notifica.
Dalla documentazione tempestivamente depositata dall' è dato evincere che l'avviso CP_1 di addebito n. 40020160002827365000 è stato notificato in data 12.05.2016, l'avviso di addebito n. 40020160007167738000 in data 22.11.2016, e l'avviso di addebito
40020170004653885000 in data 27.09.2017.
Giova precisare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data , sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr.
Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004;
Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
A ben vedere, in relazione al disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n.
14416/13).
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr.
Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omincomprensive
(Cass. n. 28026 del 2009; Cass. n. 14416 del 2013; Cass. n. 7775 del 2014) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7105 del 2016; Cass. n. 12730 del 2016). Ciò posto, giova evidenziare che alla prima udienza di trattazione scritta parte attrice nulla ha dedotto in ordine alla documentazione depositata dall' . CP_1
Ciò detto, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella di pagamento o l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011;
Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10 , della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso CP_ vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”. “ Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative” (Cass.
SS.UU. 23397/2016).
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia. Quanto all'eccezione prescrizione successiva alla notifica dei richiamati atti presupposti, la stessa va accolta per le ragioni che seguono.
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione degli avvisi sopra richiamati - quali atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata - la prescrizione quinquennale , al momento della notifica di quest'ultima dell'8.11.2023 era maturata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione e anche tenendo conto di due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21).
L'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme introducono una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021
(pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre l'art. 68 del D.L. 18/2020 riguarda la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Ed invero, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 recita, al comma 1: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159".
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, stabilisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una "sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
L'art. 68 si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento, mentre si ritiene che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 37 posto che al ricorrente non era stato notificato un avviso di addebito con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021.
Ciò detto, nel caso di specie, la prescrizione del diritto di credito è iniziata a decorrere antecedentemente alla data del 23.2.2020, con la conseguenza che, se il periodo neutralizzato non consuma il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/1995, ciò vuol dire che alla data di cessazione della causa di sospensione il termine di prescrizione subirà uno slittamento in avanti di un periodo pari a quello di sospensione e potrà ritenersi compiuto quando la somma del periodo antecedente al 23 febbraio 2020 e di quello successivo al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni. Tuttavia, anche con riferimento all'ultimo avviso di addebito notificato il 27.09.2017, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla detta notifica, aggiungendo il periodo di sospensione della prescrizione (dal 23.02.2020 al 30 .06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021), era decorso in data 4.08.2023, dunque, prima della notifica in data 8.11.2023 dell'opposta intimazione di pagamento.
Risulta infine infondata l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 25 del dlgs
46/1999.
Quanto all'eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo, occorre evidenziare che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti CP_1 contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' , v. anche Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); CP_5 coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale.
La norma in questione stabilisce i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, prevedendo in particolare due ipotesi: la prima lett. a) impone l'iscrizione a ruolo di contributi e premi non versati dal debitore entro il 31.12. dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
la seconda lett. b) riguarda il diverso caso dei contributi e premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (es. verbale di accertamento ) e in questo caso il CP_1 termine di decadenza è quello del 31.12 dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31.12 della data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
L'efficacia della previsione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 è stata differita, rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell' art. 36 6° comma del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38, 8° co., legge 27.12.2002, n. 289 e dall'art. 4, 25° co., legge. 24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l'applicazione dal 1° gennaio 2004. Su tale quadro normativo è, poi, intervenuto l'art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge
30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Recentemente la Corte regolatrice ha precisato che “E' chiaro l'intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l'applicazione della regola decadenziale.
Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall'ultima modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta”.
La Corte, inoltre, per quanto rileva ai fini di causa, ha osservato che “La natura processuale della decadenza … priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto dell'art. 30, 10 comma, d.l. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali ” (cfr. Cass. 5963 del 12.3.2018; Cassazione civile sez. lav., 12/04/2019, CP_1
(ud. 07/02/2019, dep. 12/04/2019), n.10338).
Facendo applicazione di tali condivisibili affermazioni della Corte di legittimità in ordine alla inapplicabile l'istituto della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 al nuovo sistema di riscossione mediante avviso di addebito, deve ritenersi nel caso di specie infondata la eccezione di decadenza proposta da parte ricorrente in relazione agli avvisi di addebito. Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 40020160007167738000, 40020170004653885000 richiamati nella opposta intimazione n. 100 2022 90068498 15/000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto, quanto al valore, soltanto degli avvisi di addebito non stralciati ex lege. Sul punto, invero, rileva richiamare l'orientamento della Suprema Corte la quale, con riferimento alla fattispecie contemplata del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, ha affermato che poiché viene in considerazione una ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 07/06/2019, n.
15471; Cass. 17/08/2022, n. 24853).
Non vi è pertanto spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il regolamento delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto ed abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: Cass. 18/10/2018, n. 26299; Cass. 29/07/2021, n. 21757) ma nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione di cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (cfr Cassazione civile sez. III, 09/11/2022,
(ud. 29/09/2022, dep. 09/11/2022), n.33059).
P.Q.M.
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn. avvisi di addebito nn. 40020112000256790000, 40020112001208630000,
40020120000946316000, 40020120005714077000, 40020130001091354000,
40020130002893231000, 40020130005382189000, 40020130007637948000,
40020140002686889000, 40020140003074358000, 40020140005703632000,
40020140008015486000, 40020140010269528000, 4002015000411230500 richiamati nella opposta intimazione n. 100 2022 90068498 15/000 - notificata in data 8.11.2023;
2. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 40020160002827365000,
40020160007167738000, 40020170004653885000 richiamati nella opposta intimazione n. 100 2022 90068498 15/000 - notificata in data 8.11.2023;
3. condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.686,00 CP_1 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario
Salerno, 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino