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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dr. Salvatore Di Lonardo Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Giudice rel. Dr. Pasquale Velleca Giudice Letti i ricorsi riuniti depositati ai sensi dell'art. 40 CCII da , Parte_1 e iscritti al n. 41/2025 R.G.Proc.Un. e Parte_2 Parte_3 volti ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona Controparte_1 del legale rapp. p.t., con sede in SARNO (SA) VIA LE NOCI 42; udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 3.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA Risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e 2, co. 1 lett.d) CCII, pur se genericamente contestato dalla resistente, regolarmente costituitasi, atteso che la stessa svolge attività commerciale (trasporto di merci su strada) e dall'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese, relativo all'esercizio 2022, emergono un attivo patrimoniale pari ad euro 1.410.458, debiti complessivi per euro 1.391.397 e ricavi lordi per euro 2.209.975, tutti valori eccedenti i limiti dimensionali dell'“impresa minore”. Infatti, al fine di escludere l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d) CCII, è necessario che nessuno dei tre valori (attivo, debiti, ricavi) superi la soglia normativa indicata in nessuno dei tre esercizi precedenti al ricorso, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Sussiste, altresì, il presupposto oggettivo di cui all'art. 121 e 2, co.1 lett.b), in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti dei ricorrenti riuniti, non contestati dalla resistente e recati da decreti ingiuntivi esecutivi. Del resto, ulteriori indizi circa lo stato di decozione dell'impresa possono ricavarsi dalle seguenti circostanze, non specificamente contestate dalla debitrice: 1) Dal deposito al registro delle imprese dell'ultimo bilancio risalente all'esercizio 2022;
2) Dal mancato adempimento del pagamento rateizzato previsto nell'accordo transattivo tra la ricorrente e la resistente;
Parte_1
3) Dalla irreperibilità della resistente già dal marzo 2025 presso la sede, come può evincersi dal verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato dalla ricorrente
Pt_3
4) Dall'esito negativo del pignoramento mobiliare suddetto e del pignoramento presso terzi tentato dall'ulteriore ricorrente;
5) Dalla sussistenza di debiti contributivi per ulteriori 38.236,87 euro (v. informativa INPS agli atti); 6) Dall'esistenza di 63 titoli protestati per complessivi euro 197.906, levati sin dal luglio 2024 e di importi anche particolarmente esigui (v. informativa Camera di commercio);
7) Dalla perdita di esercizio riportata già nel bilancio 2022 (- euro 11.743). Emerge, in conclusione, un sostanziale abbandono dell'attività di impresa, una non occasionale incapacità della resistente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, seppur di importo ridotto e rateizzato, almeno dal 2024 e un attuale stato di decozione. Infine, i crediti a base dei ricorsi superano complessivamente la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49, co.5 CCII, essendo pari ad €212.537,39. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della resistente. Il curatore va individuato tenendo conto dei rapporti riepilogativi, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;
P. Q. M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 27, 40, 41, 42 e 49 CCII;
DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale a carico di IN PERSONA Controparte_1 DEL LEGALE RAPP. P.T., CON SEDE IN SARNO (SA) VIA LE NOCI 42, iscritta con n. P.IVA_1 al Registro delle Imprese di Salerno;
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Bianca Manuela Longo e curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; STABILISCE Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 10/3/2026 ore 9:30; ASSEGNA Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025 Il giudice est. Il Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dr. Salvatore Di Lonardo Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Giudice rel. Dr. Pasquale Velleca Giudice Letti i ricorsi riuniti depositati ai sensi dell'art. 40 CCII da , Parte_1 e iscritti al n. 41/2025 R.G.Proc.Un. e Parte_2 Parte_3 volti ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona Controparte_1 del legale rapp. p.t., con sede in SARNO (SA) VIA LE NOCI 42; udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 3.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA Risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e 2, co. 1 lett.d) CCII, pur se genericamente contestato dalla resistente, regolarmente costituitasi, atteso che la stessa svolge attività commerciale (trasporto di merci su strada) e dall'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese, relativo all'esercizio 2022, emergono un attivo patrimoniale pari ad euro 1.410.458, debiti complessivi per euro 1.391.397 e ricavi lordi per euro 2.209.975, tutti valori eccedenti i limiti dimensionali dell'“impresa minore”. Infatti, al fine di escludere l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d) CCII, è necessario che nessuno dei tre valori (attivo, debiti, ricavi) superi la soglia normativa indicata in nessuno dei tre esercizi precedenti al ricorso, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Sussiste, altresì, il presupposto oggettivo di cui all'art. 121 e 2, co.1 lett.b), in quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento dei crediti dei ricorrenti riuniti, non contestati dalla resistente e recati da decreti ingiuntivi esecutivi. Del resto, ulteriori indizi circa lo stato di decozione dell'impresa possono ricavarsi dalle seguenti circostanze, non specificamente contestate dalla debitrice: 1) Dal deposito al registro delle imprese dell'ultimo bilancio risalente all'esercizio 2022;
2) Dal mancato adempimento del pagamento rateizzato previsto nell'accordo transattivo tra la ricorrente e la resistente;
Parte_1
3) Dalla irreperibilità della resistente già dal marzo 2025 presso la sede, come può evincersi dal verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato dalla ricorrente
Pt_3
4) Dall'esito negativo del pignoramento mobiliare suddetto e del pignoramento presso terzi tentato dall'ulteriore ricorrente;
5) Dalla sussistenza di debiti contributivi per ulteriori 38.236,87 euro (v. informativa INPS agli atti); 6) Dall'esistenza di 63 titoli protestati per complessivi euro 197.906, levati sin dal luglio 2024 e di importi anche particolarmente esigui (v. informativa Camera di commercio);
7) Dalla perdita di esercizio riportata già nel bilancio 2022 (- euro 11.743). Emerge, in conclusione, un sostanziale abbandono dell'attività di impresa, una non occasionale incapacità della resistente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, seppur di importo ridotto e rateizzato, almeno dal 2024 e un attuale stato di decozione. Infine, i crediti a base dei ricorsi superano complessivamente la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49, co.5 CCII, essendo pari ad €212.537,39. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della resistente. Il curatore va individuato tenendo conto dei rapporti riepilogativi, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;
P. Q. M.
Visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 27, 40, 41, 42 e 49 CCII;
DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale a carico di IN PERSONA Controparte_1 DEL LEGALE RAPP. P.T., CON SEDE IN SARNO (SA) VIA LE NOCI 42, iscritta con n. P.IVA_1 al Registro delle Imprese di Salerno;
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Bianca Manuela Longo e curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; STABILISCE Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 10/3/2026 ore 9:30; ASSEGNA Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025 Il giudice est. Il Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo