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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1911/2023 R.G
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Siciliano, ed elett.te domiciliata come in atti
Opponente E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lugi Pasciari CP_1
(nato a [...] il dì 04.04.1984 C.F. ), dal quale è
CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.4.2023, l'opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/23, reso nel giudizio RG 983/2023, con il quale la ssa ingiungeva al legale rappresentante della CP_1 Parte_1
il pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di 10.730,00 €,
[...] per prestazioni lavorative relative al periodo da dicembre 2020 a luglio 2021, quale Presidente di commissione per l'accertamento invalidi Civili presso il distretto sanitario 49, oltre interessi ed eventuale rivalutazione, nonché spese ed onorari;
ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 39/23 in quanto emesso in carenza degli indispensabili elementi di certezza, liquidità ed esigibilità. In particolare, ha escluso che gli incarichi svolti fossero meritevoli di specifica soddisfazione, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione. Si è costituita la dott.ssa ribadendo che il credito vantato traeva CP_1 origine da prestazioni lavorative rese dalla stessa tra il 2020 e il 2021, in qualità di Presidente di Commissione per accertamento delle invalidità civili ai sensi della L. 104/92 e della L. 68/99, presso il Distretto Sanitario n. 49, per le quali venivano emesse Determinazioni Dirigenziali di liquidazione dei compensi a firma del Dirigente U.O.C. del Distretto Sanitario n. 49 (tutte allegate agli atti del
1 monitorio), ma alle quali non è mai seguito il previsto pagamento, che a loro volta richiamavano la Delibera n. 233/2018 (del Direttore Generale dell'
[...]
, con cui era approvato il Regolamento per la costituzione e Pt_2
l'organizzazione delle commissioni mediche integrate per l'invalidità civile e Legge 104/92. Ciò premesso, ha chiesto il rigetto in toto del ricorso in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
ha altresì chiesto di concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. All'udienza del 17.4.2024, essendo la causa di pronta soluzione, il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha rinviato la causa per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito espresse. In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio, in ragione dell'asserita tardività della notifica del ricorso di opposizione e del decreto di fissazione udienza. Invero, come allegato dalla stessa parte opposta, la notifica si perfezionava il 6.2.2024, a fronte della data del 17.4.2024 prevista per la trattazione della prima udienza. Venendo al merito, la vicenda posta all'attenzione del Tribunale riguarda la sussistenza o meno del diritto per i Dirigenti Medici di ottenere un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione, nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano attività quali componenti aggiuntivi di Commissioni Mediche Locali e ciò in presenza del principio della onnicomprensività della retribuzione per i dipendenti pubblici indicato dall'art. 24 della L. 165/2001 che ha riordinato la disciplina del pubblico impiego e che è recepito dalla contrattazione collettiva. L'anzidetto articolo 24 prevede al comma 1 che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali” (nel caso di specie dai CCNL per la dirigenza medica) e al comma 3 che “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. Il principio della omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici che rivestono qualifica dirigenziale risulta poi espressamente affermato anche dall'art. 60 del CCNL Dirigenza Sanitaria che al comma 3 prevede che “Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse
2 all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato”. In particolare al comma 1 dell'art. 60 sono indicate “le attività non rientranti della libera professione intramuraria” tra cui alla lett. c) “partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.)”. L'elencazione ivi contenuta ne costituisce esempio e pertanto non è tassativa. La stessa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 8261 del 30.03.2017 ha espressamente affermato in fattispecie analoga con riferimento all'art. 60 del CCNL Comparto Dirigenza Sanitaria che: “L'univocità del dato letterale delle norme di fonte legale e di negoziazione collettiva non lascia spazi a dubbi interpretativi e inducono ad affermare che "il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 175 del 2001, art. 24, comma 3, art. 27, comma 1 e art. 60, comma 3 del CCNL 60 del CCNL comparto dirigenza sanitaria 8.6.2000, CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d'istituto; ne consegue che l'incarico di componente delle commissioni invalidi civili, in quanto conferito al dirigente in ragione del ruolo rivestito, non comporta alcun diritto a compensi aggiuntivi" (massima da ultimo richiamata da Cass. 12371/2020). Ancora più nel dettaglio, la Suprema Corte ha rilevato che “La L. n. 295 del 1990, art. 1, ha attribuito alle unità sanitarie locali la competenza a svolgere gli accertamenti sanitari relativi alle domande volte ad ottenere le prestazioni previste in favore degli invalidi civili ed ha previsto, al comma 2, che le Parte commissioni operanti nell'ambito di ciascuna "sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici....scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell'unità sanitaria locale territorialmente competente". La L. n. 104 del 1992, art. 4, ha esteso all'accertamento dell'handicap la competenza delle commissioni mediche di cui alla L. n. 295 del 1990, prevedendo che le stesse dovessero essere integrate "da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali". Entrambe le disposizioni normative citate, quindi, pongono in stretta correlazione l'incarico conferito al dirigente medico, all'operatore sociale ed
3 all'esperto con il rapporto di impiego (o di convenzione per i dirigenti medici) intercorrente con l'azienda sanitaria e, come già evidenziato da questa Corte, tale stretta connessione trova la sua ratio "nella particolare rilevanza pubblicistica dei compiti di accertamento in ordine alla ricorrenza in capo ai soggetti richiedenti le diverse prestazioni previdenziali e/o assistenziali dei requisiti sanitari richiesti dalle diverse leggi per l'attribuzione dei benefici stessi" (Cass. n. 8261/2017). L'attività che il componente della commissione è chiamato a svolgere non esula, pertanto, dal rapporto di impiego, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione dell'ufficio ricoperto, sicché se per il dirigente medico il diritto ad un compenso ulteriore va escluso per il principio dell'onnicomprensività della retribuzione fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 (in tal senso Cass. n. 8261/2017 cit.), per il personale non dirigenziale opera la regola generale desumibile dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva ed è inibito al datore di lavoro pubblico riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale” (Cass. n. 28150 del 2018). Ebbene, posta la piana riconducibilità dell'incarico di componente della Commissione Invalidi Civili al rapporto di impiego, nulla la parte opposta (ricorrente in senso sostanziale) ha dedotto affinché la prestazione possa essere considerata “aggiuntiva”, id est estranea al profilo professionale ricoperto. La stessa si è limitata a fondare la propria pretesa sulla base delle varie determinazioni Dirigenziali allegate, in cui era determinato il compenso rivendicato. Ebbene, la circostanza che con tali atti si fosse inizialmente previsto il diritto in questa sede azionato è irrilevante e non esime da un accertamento nel merito della sussistenza o meno del diritto vantato dal dirigente medico, dovendosi peraltro rilevare come si tratti di atti interni che la p.a. poteva senz'altro revocare in autotutela. Ne discende, pertanto, la fondatezza dell'opposizione. Il decreto opposto va dunque revocato. Rilevato, infine, che la presente vicenda origina da Determinazioni della stessa Part ppare equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2023 e compensa le spese di lite. Nola, 13.11.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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