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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 237/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21.05.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, in persona della titolare Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Alessandra Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in
Roma, alla Via dei Platani n.102;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Sig. NT CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, congiuntamente e
[...]
disgiuntamente dagli Avv.ti Franco Paolini e Michela Palma, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Avezzano (AQ), alla Via Monte Grappa,
60;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del 21.05.2024.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 401/2020 del 14.09.2020, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva NT
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 276/2018 con cui le veniva ingiunto, su istanza di , titolare dell'omonima impresa individuale, il Parte_1 pagamento, in favore di quest'ultima di € 5.307,06, oltre interessi e spese di procedura, importo portato da due fatture in forza di un contratto del 25.09.2017 per montaggio e smontaggio di ponteggi in cantiere di CI.
Nell'opposizione la società opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita, nonché
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Avezzano.
Nel merito contestava il debito deducendo di non dovere nulla rispetto alla somma riportata dalla fattura n.99/17; quanto all'altra fattura, la n. 98/17, eccepiva in compensazione l'asserito danno procurato dalla al Pt_1
posto a confine con la palazzina delle lavorazioni. In Controparte_3
subordine, invocava la sopradetta compensazione con il danno citato anche del credito di cui alla fattura n. 99/17. Agiva quindi anche in via riconvenzionale per il risarcimento dello stesso danno.
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia il Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis,
1) dichiarare preliminarmente la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Avezzano;
2 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere la propria competenza, voglia revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni delle quali in premessa;
3) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere la propria competenza, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la parte opposta al risarcimento dei danni arrecati al condominio
che quest'ultimo ha Controparte_4 richiesto alla odierna opponente, pari ad € 6.500, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa entro il limite massimo di €
25.9000,00 da stimarsi anche a mezzo di CTU, che sin da ora si invoca, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva titolare della omonima impresa individuale, Parte_1
contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concludeva come di seguito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, e per l'intervenuta istruttoria:
- in via preliminare nel rito rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da controparte, perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale dell'adito Tribunale;
in via parimenti preliminare nel rito rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione per omesso espletamento della negoziazione assistita ex D.L.
132/2014 convertito nella L. 162/2014, sollevata da controparte, perché infondata in fatto e diritto;
- in via principale nel merito: rigettare la domanda avversaria perché totalmente infondata in fatto, diritto e non provata e, pertanto, a conferma del decreto
3 opposto, condannare la in persona del suo legale rappresentante NT pro tempore, al pagamento in favore dell'IM LE , Parte_1 della somma di € 5.307,06, quale somma portata a titolo di sorte dal decreto ingiuntivo opposto n. 276/18 emesso nell'ambito della procedura n. RG 959/18, o di quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia;
- in via principale parimenti nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per il , Controparte_5
perché totalmente infondata in fatto, diritto e non provata;
CP_4
- in via del tutto subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale per il risarcimento danni al
[...]
, ridurre la pretesa creditoria di Controparte_5 CP_4
controparte, che si chiede determinarsi in via equitativa;
- in ogni caso dichiarare ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e testimoniali, il giudice del
Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 401/2020 decideva la causa nei termini che seguono:
“a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
276/18 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento per ingiunzione n.
959/18 RG.
b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
c) compensa le spese fra le parti”.
Nella sentenza il giudice rilevava come parte opposta – tenuta a provare il credito nella sua veste di attore in senso sostanziale – pur avendo dimostrato l'esistenza di un contratto tra le parti e l'esecuzione dello stesso, non aveva provato il quantum
4 della prestazione (essendo per contratto rimandata ad un momento successivo la determinazione dello stesso sulla base di misurazioni dei ponteggi da prendere in contraddittorio tra le parti). Parimenti non provata però anche la fondatezza della invocata compensazione, nonché della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente, in assenza della prova del danno subito da un Condominio terzo e del pagamento a quest'ultimo di un qualche importo a titolo risarcitorio da parte dell'opponente.
Secondo il primo giudice, dunque, l'opposizione doveva essere accolta per mancanza di prova dell'intero credito vantato e portato dal decreto ingiuntivo, mentre andava rigettata la domanda riconvenzionale dello stesso opponente.
Nel proporre appello l' censurava la Parte_1
decisione del primo giudice, senza in realtà individuare specifici motivi di doglianza, ma argomentando e contrastando nell'insieme (pur richiamando alcuni passi specifici della sentenza) le conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Quanto alla fattura n. 99/17, a dire di parte appellante, il giudice aveva errato nel non considerare che la ditta opposta, aveva depositato nel giudizio di Pt_1
opposizione diversa documentazione (mail e screenshot whatsapp) attestanti i contatti intercorsi tra la società appellante e la società appellata circa le difficoltà riscontrate dalla prima nello smontaggio dei ponteggi, da cui era scaturito il credito di cui alla fattura n. 99/17. Dunque – deduceva l'appellante - contrariamente a quanto concluso dal giudice di primo grado, egli aveva fornito la prova del credito sottostante la fattura n. 99/17, anche nel quantum (considerato che era agli atti la fattura per il montaggio, e lo smontaggio avrebbe dovuto comportare analoga spesa).
Quanto alla fattura n. 98/17, a dire di parte appellante, era stata la stessa società opponente a dichiarare che non era stata saldata (dunque riconoscendo il debito) nei termini pattuiti, in quanto il credito doveva essere compensato con i danni causati dalla ditta Capulli al condominio dirimpettaio rispetto allo stabile su cui insisteva il ponteggio. D'altro canto – deduceva – era stato lo stesso tribunale ad
5 affermare in sentenza che l'opponente aveva riconosciuto in parte il proprio debito.
Quanto alla penale applicata, avendo l'opponente riconosciuto di non aver pagato la fattura n. 98/17 nei termini pattuiti, andava da sé l'applicazione della penale prevista nel contratto sottoscritto dalle parti.
In conclusione, la ditta evidenziava come il giudice di primo grado Pt_1 avesse errato nel ritenere che l'opposta non avesse dato prova del credito nel quantum, essendo il credito provato dalle due fatture in atti, di cui, la n. 98/17 non disconosciuta dall'opposta, e la n. 99/17 con riguardo alla quale, per quanto sopra detto, era stata data la prova del credito.
Concludeva nei termini che seguono:
a) in via principale nel merito: accertato il credito vantato dall'appellante nei confronti dell'appellata, per l'effetto condannare la in persona del NT suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'
[...]
, della somma di € 5.307,06, quale Parte_1
somma portata a titolo di sorte dal decreto ingiuntivo opposto n. 276/18 emesso nell'ambito della procedura n. RG 959/18, o di quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini del C.U., si dichiara che il valore della presente causa è di €
5.307,06 pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € 355,50”.
Si costituiva in appello la contestando le avverse deduzioni. NT
Invocava l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché il rigetto nel merito dello stesso.
Concludeva nei termini che seguono:
“in rito: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello poiché carente dei motivi specifici di impugnazione (sub. 1); - dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. (sub. 2); ▪ nel
6 merito: - dichiarare infondato l'atto di appello e, per l'effetto, rigettarlo confermando la sentenza 401/2020 del Tribunale di L'Aquila dep. in data
14/09/2020; - gradatamente, per l'ipotesi che venga dichiarato ammissibile
l'appello ed in applicazione del pieno principio di cui all'art. 346 c.p.c., si chiede la devoluzione in appello delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado richiamate e trascritte così come formulate con l'atto di citazione in opposizione al d.i. ed in sede di discussione (al solo scopo devolutivo e salvo
l'interpretazione dell'ampiezza dell'appello). Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimb. Forf. 15%”.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Le eccezioni sono infondate, sia, perché, quanto all'art.342 c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze
(cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per
7 carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
Procedendo nell'ordine di esposizione di cui all'atto di appello, ed esaminando pertanto la fattura n. 99/17 di € 1.500,00 del 22.12.2017, si rileva come la stessa sia stata emessa dalla per “Lavoro in economia per trasporto Parte_1
Vostri ponteggi con nostro personale. Presso Vostro cantiere sito in Fraz.
CI Prezzo a corpo € 1.500,00”: un'attività, quella indicata CP_4
in fattura, che è stata contestata dalla società opponente più volte, sia, con missiva del 23.02.2018, sia, successivamente in giudizio, trattandosi di attività non commissionata alla e non rientrante nel contratto sottoscritto dalle Parte_1 parti in data 25/09/2017 (“Contratto di installazione dei ponteggi”).
Una problematica questa, che in corso di causa in primo grado era già emersa e che aveva indotto il Giudice Istruttore - nell'oggettiva impossibilità di ricondurre le fatture azionate al contratto stipulato dalle parti - a disporre un approfondimento istruttorio.
Detto contratto aveva ad oggetto infatti prestazioni ben individuate. Nello specifico, era previsto in contratto:
a) il montaggio e lo smontaggio di ponteggi da parte dell' Parte_1
presso il cantiere di pertinenza della società , in CI, fraz. EL CP_1
RI (AQ);
b) quanto sopra ad un prezzo 'unitario' e dettagliato come indicato a pag. 2 del contratto (dunque, non a corpo);
c) da eseguirsi solo dopo che la avesse preso visione dei luoghi in cui Pt_1
dovevano svolgersi le prestazioni dedotte in contratto e avesse espressamente accettato di poterle eseguire a regola d'arte. A tale proposito la Corte rileva come l'IM a pag. 1 lett. e) del contratto in esame, abbia espressamente Pt_1
dichiarato “di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui
8 dovranno essere eseguiti i lavori e non ha eccezioni di sorta da sollevare, accettando di poter eseguire i lavori a regola d'arte nei rispetto dei termini contrattuali”.
Di nessun pregio, e dunque non determinanti ai fini del decidere, le mail e i messaggi, asseritamente intercorsi tra le parti, aventi come oggetto le presunte difficoltà riscontrate dalla ditta nello smontaggio del ponteggio e nel Pt_1
transito del materiale (per non aver potuto la ditta usufruire della strada privata del
Condominio adiacente al cantiere), trattandosi di documenti di provenienza unilaterale non riscontrati dalla società opponente, che non provano di fatto l'effettiva difficoltà incontrata e soprattutto non danno conto di una espressa, necessaria, accettazione da parte del committente di spese ulteriori (per trasporto, peraltro, di attrezzature di cui non è chiaro se appartenenti alla ditta (come Pt_1
da contratto) o alla società (come indicato in fattura), e comunque spese CP_1
diverse da quelle previste in contratto.
D'altro canto, l'accesso al cantiere per il tramite della stradina privata del adiacente, per come emerso dagli stessi testi di parte opposta, era CP_5
stato consentito dal medesimo per spirito di gentilezza e ospitalità, CP_5
ma non era stato il frutto di una pattuizione convenuta dalle parti come condizione per l'espletamento del lavoro di montaggio/smontaggio, né la stradina poteva ritenersi, per quanto emerso, l'unica via di accesso al cantiere (si veda sul punto la dichiarazione resa all'udienza del 04/02/2020 dal teste , sul cap. 1: Testimone_1
“I condomini dirimpettai, mentre in fase di montaggio ci hanno fatto entrare ed hanno anche tenuto nel garage il gruppo elettrogeno, invece in fase di smontaggio, siccome le altre imprese avevano danneggiato con perdite di olio dai mezzi, il loro asfalto sul piazzale antistante l'abitazione, non fecero più accedere nemmeno la ditta con la quale erano stati gentili e ospitali”; si veda anche Pt_1
la dichiarazione del teste resa in pari data, attestativa della presenza Tes_2
di altra via, seppure più scomoda).
9 Quanto alla fattura 98/17 di € 3.807,6 del 22.12.2017, invece, emessa dalla per “Smontaggio nostri ponteggi prefabbricati misti tubi e giunti. Parte_1
Presso Vostro cantiere sito in Fraz. CI Totale mq 917,28 x CP_4
€/mq 2,00 € 1.834,56 e Totale giunti 1315 x €/giunto 1,50 € 1.972,50”, la Corte rileva come sia stata riconosciuta dalla società opponente, sia, la prestazione di smontaggio effettuata dalla ditta Capulli, sia, la fattura relativa citata. Nello stesso atto di opposizione a decreto ingiuntivo la sosteneva infatti che detta NT fattura “non è(ra) stata saldata nei termini pattuiti atteso che l'impresa Pt_1
CP stata inadempiente nell'esecuzione dei lavori”, essendo stati ravvisati “danni arrecati dalla impresa al posto a confine con la Pt_1 Controparte_3
palazzina su cui venivano montati i ponteggi, durante l'esecuzione delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi”. Salvo poi non dare prova dei danni lamentati posti a compensazione e/o fatti oggetto di domanda riconvenzionale.
Dunque, il quantum della prestazione, per quanto emerso dallo stesso atto introduttivo del giudizio di opposizione, con riferimento alla fattura n. 98/17, è da ritenersi riconosciuto come “nei termini pattuiti”.
A ciò si aggiunga che le indicazioni dei materiali utilizzati per il 'montaggio' dei ponteggi di cui alla Fattura n. 84/17 emessa dalla ditta il 24.10.2017 Pt_1 per l'importo di € 7.614,12 (“Montaggio nostri ponteggi prefabbricati misti tubi e giunti. Presso Vostro cantiere sito in fraz. CI EL RI (AQ)”) – fattura prodotta in giudizio dalla stessa e da questa regolarmente NT
pagata per come si evince dalle ricevute in atti - sono perfettamente sovrapponibili a quelle di cui alla Fattura n. 98/17 relativa allo 'smontaggio' dei ponteggi.
Sia nella fattura relativa al 'montaggio', sia nella fattura (in contestazione) relativa allo 'smontaggio' si rileva un totale mq 917,28 e un totale giunti 1315: va da sé che la misurazione del materiale deve considerarsi accettata dalla società committente con il pagamento della fattura relativa al montaggio (montaggio cui avrebbe fatto seguito, ovviamente, lo smontaggio dello stesso materiale montato).
10 Di nessun pregio, alla luce del riconoscimento sopra accertato, la circostanza che il contratto aveva rimandato la determinazione del compenso ad un accordo successivo alla fine dei lavori in ragione delle misurazioni dei ponteggi da realizzarsi in contraddittorio fra le parti: misurazioni, come detto, nei riguardi delle quali non è stata effettuata alcuna contestazione.
Quanto alla penale, ed alle osservazioni riportate sul punto nell'atto di appello, la
Corte rileva come questa non sia più oggetto di indagine per stessa istanza dell'opposta, odierna appellante, che - a fronte di un decreto ingiuntivo emesso solo per € 5.307,06, derivante dalla somma degli importi di cui alle due fatture sopra citate, ed a fronte di una pronuncia in sede di giudizio di opposizione in cui il tribunale evidenziava come la ditta “nulla ha provato circa la Pt_1 fondatezza dell'applicazione delle penali che avrebbe applicato per il ritardo del pagamento” - ha concluso nell'impugnativa per la condanna della NT
“al pagamento dell'IM LE , della somma di € Parte_1
5.307,06, quale somma portata a titolo di sorte dal decreto ingiuntivo opposto n.
276/18 emesso nell'ambito della procedura n. R.G. 959/18, o di quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia”.
Alla luce di quanto ampiamente argomentato, la Corte ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento, con diversa statuizione anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La Corte ritiene dunque che l'opponente società revocato il NT
decreto ingiuntivo opposto, debba essere condannata al pagamento in favore della ditta opposta dell'importo di cui alla fattura n.98/17 pari ad € 3.807,60. Pt_1
Le spese del primo grado di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite, vanno poste a carico dell'opponente per 4/5 e liquidate per NT
l'intero in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensato tra le parti il restante 1/5.
11 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei criteri del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna l'opponente, società al pagamento in favore di NT
, titolare dell'omonima Ditta individuale, dell'importo di € Parte_1
3.807,60 portato dalla fattura n. 98/17;
2) condanna l'opponente, società al pagamento in favore di NT
, titolare dell'omonima Ditta individuale, di 4/5 delle spese Parte_1 di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano per l'intero in €
2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensato tra le parti il restante 1/5;
3) condanna l'opponente, società odierna appellata, al pagamento NT in favore di , titolare dell'omonima Ditta individuale, di 4/5 Parte_1
delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che si liquidano per l'intero in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensato tra le parti il restante 1/5;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 23.01.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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