Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4215/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del giudice Vincenzo
Del Sorbo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4215 del R.G.A.C. 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 28.11.2024 con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. come da ordinanza resa in data 01.12.2024 e vertente
TRA
in proprio e quale sorella-erede legittima di Parte_1 Persona_1
(deceduto in data 23.10.2010) elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via
Quasimodo 15, presso l'avv. Carmela Del Sorbo che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato ex art.83 co.3 cpc da considerarsi posta in calce all' atto di citazione
ATTRICE
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., nella qualità di impresa Controparte_1
designata ex art.283 e ss. D.lgs.vo 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
FGVS, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre ed elett.te dom.ta in Pagani alla via De
Rosa, 55 come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale erede Parte_1
legittima di deceduto il 23.10.2010, conveniva in giudizio, dinanzi a Persona_1
questo Tribunale, la nella intestata qualità di F.G.V.S. in persona dei Controparte_1 legali rapp.ti p.t., per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro 176.520,60 o nella diversa somma ritenuta equa dal giudicante, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del proprio fratello causato da un sinistro stradale verificatosi ad opera di un veicolo rimasto sconosciuto in data
03.10.2010 alle ore 17:50, circa, nel comune di Lettere alla via Varo Chierico n.36.
All'uopo, l'attrice assumeva che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, R_
si trovava fermo quale pedone lungo la predetta strada in prossimità del portone
[...]
della propria abitazione sita al civico 36 allorquando rimaneva vittima di un sinistro causato dalla negligente condotta di guida del conducente di un'autovettura Mercedes il quale procedendo ad elevata velocità nell'affrontare una curva a sinistra, invadeva completamente la semicarreggiata opposta e non avvedendosi della sua presenza finiva per investire R_
il quale in conseguenza dell'urto subito rovinava al suolo riportando gravi lesioni
[...]
personali.
Precisava altresì l'istante che il conducente dell'autovettura investitrice dopo l'investimento si allontanava repentinamente omettendo di prestare soccorso e senza consentire la sua identificazione personale né quella del mezzo investitore.
Deduceva l'istante che il fratello in conseguenza del descritto sinistro Persona_1
stradale si recava presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero S. Leonardo di
Castellammare di Stabia ove gli veniva diagnosticato trauma contusivo all' avambraccio destro e trauma contusivo e distorsivo ginocchio sinistro con prognosi di guarigione di giorni
30; ivi ricoverato in data successiva, veniva dimesso in data 06.10.2010 con la seguente diagnosi:” trauma distorsivo ginocchio sinistro con marcato versamento ematico e con frattura e distacco piatto tibiale a sinistra, trattato con apparecchio gessato femoro podalico” come da documentazione sanitaria che allegava.
Assumeva l'istante che in data 23.10.2010 verso le ore 04.50 il fratello a causa di R_ un malore improvviso veniva trasportato in Ospedale tramite l'ambulanza del 118
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prontamente occorsa e che in pari data decedeva con la seguente diagnosi di trombo embolia dell'arteria polmonare.
Deduceva l'odierna attrice che a seguito delle querele sporte dalla di lui moglie Pt_2
venivano aperti due distinti procedimenti penali, uno a carico di ignoti ed una altro a
[...]
carico del sanitario che aveva prestato le cure al e che il perito nominato dal P.M. R_ nell'ambito del procedimento penale a carico dei sanitari recante n. RGNR 10466/2010 aveva accertato che il decesso del per arresto cardiorespiratorio, era dipeso con R_ esclusiva efficienza causale, dal trauma e dalle lesioni subite nell'investimento automobilistico avvenuto in data 03.10.2010; che anche il secondo procedimento penale a carico di ignoti era stato archiviato sebbene con motivazione erronea.
Rappresentava infine l'istante che con sentenza n.2274/2016 - passata in giudicato -, emessa da codesto tribunale nell'ambito del giudizio recante RG n. 400174/2013 promosso dalla coniuge del de cuius, sig.ra in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale sui figli minori e , per il risarcimento Per_2 Persona_3
dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza del decesso del coniuge, il giudicante in persona della dott.ssa , previa declaratoria di esclusiva responsabilità del veicolo CP_2 investitore rimasto ignoto nella causazione dell'evento letale, aveva accolto la spiegata domanda risarcitoria condannando per l'effetto il Fondo al risarcimento dei danni in favore degli eredi.
Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 09.11.2022 la compagnia assicurativa in p.l.r.p.t. n.q. di F.G.V.S. la Controparte_1 quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex art.164 c.p.c. nonché
l'improponibilità e improcedibilità della domanda, l'inammissibilità della stessa per prescrizione dell'azionato diritto risarcitorio ex art.2947 c.c.; nel merito, concludeva per il rigetto della pretesa attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, per il riconoscimento di un concorso di colpa del pedone nella causazione dell'evento come dedotto in lite , con conseguente riduzione a suo carico della percentuale di danno risarcibile.
Incardinatosi il giudizio, all'udienza di prima comparizione del 01.12.2022 lo scrivente sulle note depositate da entrambe le parti costituite rinviava la causa ex art.183 co.VI c.p.c. all'udienza del 01.06.2023 ove, ammesse le prove come articolate da parte attrice e con le
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esclusioni ivi indicate nonché, formulata proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c., rinviava la causa per l'espletamento all'udienza del 16.01.2024.
Indi, disattesa la proposta conciliativa, reiterata l'eccezione di prescrizione da parte della costituita compagnia assicurativa, raccolta la prova orale mediante l'escussione di due testi indotti da parte attrice ( e ), sulle conclusioni come Testimone_1 Testimone_2 precisate dalle parti all'udienza cartolare del 28.11.2024, la causa veniva riservata in decisione con la concessione alle stesse dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza resa in data
01.12.2024 all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza.
2.In rito
2.1 Sull'eccezione di nullità della domanda
Dev'essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.163 e
164 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della domanda attorea di risarcimento danni, come indirettamente dimostrato dalle puntuali difese spiegate dalla società resistente.
2.1 Sulla proponibilità e procedibilità della domanda attorea e delle parti interventrici
Va poi affermata la proponibilità della spiegata domanda risarcitoria, avendo parte attrice prestato piena osservanza alle prescrizioni legislative in materia, ai sensi degli artt.145,148 nonché dell'art.287 d.lgs 209/05 risultando coinvolto nel sinistro de quo un veicolo rimasto ignoto, mediante l'invio alla compagnia assicurativa evocata in giudizio e alla Consap della preventiva richiesta di risarcimento danni ben più di 60 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio del 21.07.2022, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (cfr. pec del 27.01.2020 inoltrata a di Fondo e a Consap nonché Controparte_3
messa in mora anche ai fini interruttivi della prescrizione inoltrata a mezzo pec del
07.09.2021 a a Consap entrambe versate agli atti della produzione Controparte_4
attorea unitamente alle relative ricevute di consegna e di accettazione).
2.2. Sull'eccezione di prescrizione della domanda attorea
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Destituita di fondamento è poi la spiegata eccezione di prescrizione della domanda che va pertanto rigettata. Sul punto, giova osservare che il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito che costituisca anche reato si prescrive nel termine di prescrizione del reato se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga ai sensi dell'art.2947 co.3 c.c.
Ora, nella fattispecie viene in rilievo il termine di prescrizione del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 co.II c.p. (vecchia formulazione) sicché si applica l'art.157co.IV c.p. ai sensi del quale: “i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589 secondo e terzo comma e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, comi 3-bis e 3 quater del codice di procedura penale”.
Infatti, per effetto dell'art. 157 comma VI c.p. il termine è raddoppiato ed è quindi fissato in anni dodici dall'evento morte. Sicché risalendo il decesso del de cuius al 23.10.2010 ed essendo la messa in mora pervenuta alla Compagnia Assicurativa nella qualità di Fondo in data 27.01.2020, l'eccezione non può che essere disattesa avendo parte attrice interrotto il predetto termine prescrizionale.
2.2. Sulla legittimazione delle parti del giudizio
Risulta poi documentalmente provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica (cfr. certificato di famiglia storico integrale - sentenza n. 2274/2016 passata in giudicato pubblicata il
12.09.2016 da codesta sezione civile del Tribunale nell'ambito del procedimento recante rg.n.400174/2013; risultanze della consulenza tecnica effettuata sugli atti di R_
da parte del prof. su incarico della locale Procura nell'ambito del
[...] Per_4
procedimento penale recante RGNR n.10466/2010, tutti versati agli atti del presente giudizio).
3. Nel merito
Nel merito la domanda è fondata e va pertanto accolta seppur nei termini che seguono.
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi definitivamente acclarato il decesso di R_
quale conseguenza di un investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto
[...] nonché il legame di parentela dell'attrice per essere germana del de cuius (cfr. certificato di famiglia storico integrale, sentenza n.2274/2016 passata in giudicato, risultanze della ctu
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espletata sugli atti dal prof. nominato su incarico della locale procura di codesto Per_4 tribunale nell'ambito del procedimento penale a carico dei sanitari che ebbero in cura il di
, tutti versati in atti). Persona_1
Invero, sulla base della sentenza n.2274/2016 passata in giudicato , come da prodotta certificazione, emessa da codesta sezione in favore della coniuge del de cuius , sig.ra Pt_2
in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, deve ritenersi pacifico che in
[...]
data 03.10.2010 alle ore 17.50 circa, nel comune di Lettere , (fratello Persona_1 dell'odierna attrice) subiva lesioni personali a causa dell'investimento da parte di un veicolo pirata e che, sulla base delle risultanze delle consulenze medico legali effettuate da parte dei periti nominati dalla locale Procura, l'antecedente causale esclusivo del suo decesso avvenuto per arresto cardio respiratorio in data 23.10.2010 veniva ravvisato in maniera certa nel predetto investimento.
Invero, con la predetta sentenza veniva definitivamente documentata la responsabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto e pertanto, n.q. di fondo, veniva CP_1
condannata al risarcimento di tutti i danni , iure proprio e iure hereditatis, nei confronti degli eredi ( coniuge e figli) che avevano adito l'intestato tribunale.
Pertanto, richiamata la predetta sentenza, tenuto conto della sua irrevocabilità e pertanto del suo valore di giudicato anche nel presente giudizio promosso da nella Parte_1 qualità di germana del de cuius quanto all'accertamento del fatto storico e della responsabilità così come acclarate, deve procedersi alla disamina delle voci di danno così come dalla stessa invocate.
3.2. Sul quantum debeatur
3.2.1 Sul danno iure hereditario.
Venendo ora alla individuazione e quantificazione delle voci di danno come invocate dall'attrice si evidenzia che nel caso di specie non appaiono profilabili in capo alla stessa danni non patrimoniali iure hereditario.
Invero l'attrice quale sorella del compianto non acquista la Parte_1 R_
qualità di erede legittima concorrendo alla successione ex lege soltanto la coniuge ed i figli del defunto ai sensi dell'art.581 c.c.
Né può riconoscersi il c.d. il cosiddetto danno catastrofale, qualificabile come morale, ossia la sofferenza patita dal danneggiato, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito nel
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rendersi conto della imminente propria morte nel lasso di tempo compreso tra l'evento illecito ed il decesso perché trasmissibile solo agli eredi iure hereditatis e in ogni caso non ricorrente nel caso in esame atteso che il sopraggiunto decesso si verificava in maniera improvvisa ed imprevedibile.
3.2.2. Sul danno iure proprio.
Viceversa, va riconosciuto in favore dell'attrice, iure proprio, quale voce di danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale.
Il suddetto danno, che è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un.
11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra padre e figlio, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
Nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte nella stessa misura in cui si esclude in favore del soggetto defunto il risarcimento del diritto alla vita, non essendo configurabile nel nostro ordinamento una funzione sanzionatoria (garantita invece dal diritto penale) o consolatoria del risarcimento, si evidenzia la necessità di dare adeguata risposta all'esigenza di ristoro fatta valere dai prossimi congiunti della vittima primaria, che hanno perso, in conseguenza della morte di una persona, la possibilità di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili modalità attuative (Cass. 2011/6754).
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Il danno qualificabile come "edonistico" per la perdita del rapporto parentale deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale "iure proprio".
Infatti, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (cfr Cassazione civile, sez. III, 08/07/2014, n. 15491).
Nella liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale, da operare in via equitativa, occorre tener conto ai fini di una adeguata personalizzazione dello stesso, di tutti gli elementi allegati e provati in atti idonei a supportare la domanda risarcitoria in quanto indicativi del tipo e dell'intensità della relazione esistente tra il danneggiato e prossimo congiunto deceduto all'esito del sinistro.
Ciò posto nella fattispecie in esame, lo scrivente, ritiene che la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - nella specie per la perdita del fratello -, vada effettuata secondo una tabella basata sul sistema a punti.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10579/2021 ha osservato che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio
a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Ed il Tribunale di Milano, in occasione della formulazione delle ultime Tabelle (Maggio
2024) per la determinazione del danno non patrimoniale, ha quantificato, per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il caso di perdita di fratelli/nipoti, il valore punto in € 1.698,20, ed attribuendo un certo numero di punti fino ad un massimo di trenta a determinati elementi, quali l'età della vittima, l'eventuale convivenza, la sopravvenienza di altri congiunti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico
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rapporto parentale perduto ( in particolare, frequentazioni, contatti frequenti o sporadici in presenza o telefonici, condivisione festività, ricorrenze, condivisione attività lavorativa, hobby, sport, attività di assistenza sanitaria, domestica, particolare durata della malattia).
3.2.1.4 Sulla liquidazione del danno iure proprio dell'attrice Parte_1
Procedendo alla liquidazione si opera la seguente distribuzione di punti sulla base delle tabelle di Milano 2024 sopra menzionate:
A) 16 punti alla luce dell'età della vittima primaria ( che, all'epoca del Persona_1
sinistro in cui trovava la morte (23.10.2010), aveva 37 anni);
B) 16 punti alla luce dell'età della vittima secondaria ( all'epoca del Parte_1
sinistro in cui trovava la morte il fratello aveva 35 anni);
C) risulta poi dalla prodotta sentenza passata in giudicato ed emessa in favore della coniuge del de cuis e dei figli minori che non era convivente Parte_2 Persona_1 dell'odierna attrice;
D) 9 punti atteso che nel nucleo familiare primario sono presenti più di tre familiari (i genitori, un'altra sorella e l'odierna attrice ) essendo tutt'ora viventi i genitori e l'altra sorella;
E) 30 punti al parametro “qualità ed intensità della relazione affettiva” possono attribuirsi ad un valore massimo tenuto conto che nel caso in esame dall'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio è emersa la prova di una frequentazione giornaliera, di costante condivisione delle festività, delle ricorrenze nonché di condivisione dell'attività lavorativa.
Pertanto tenuto conto dei criteri di cui alla Tabella di Milano 2024 integrata a punti, a
[...]
spetta in relazione al danno non patrimoniale da perdita del fratello - Parte_1
l'importo pari € 105.276,00 all'attualità (€ 1.698,20 valore punto base per 71 punti - di cui 16 per età del congiunto,16 età della vittima, 9 per sopravvivenza di altri congiunti in numero superiore a tre e 30 per qualità/intensità della relazione al valore massimo tenuto conto della intensa frequentazione nonché condivisione dell'attività lavorativa).
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria né interessi ulteriori dal momento che la liquidazione viene fatta all'attualità.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dell'accolto nella misura indicata in dispositivo e secondo i parametri tabellari medi di cui al DM 55/14 e 147/22, in favore dell'avvocato Carmela Del Sorbo dichiaratosi anticipatario.
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In ossequio al principio della domanda, al predetto difensore vanno altresì riconosciute le spese inerenti all'attività stragiudiziale svolta che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria spiegata dall' attrice
[...]
liquida il danno in euro 105.276,00 all'attualità e per l'effetto, condanna Parte_1
nella qualità di F.G.V.S. in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore di Parte_1
- condanna nella spiegata qualità di F.G.V.S., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore dell'avv. Carmela Del Sorbo, dichiaratasi anticipataria, liquidandole in complessivi euro 11.000,00 ivi incluse anche le spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta oltre C.U. ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 18.3.2025
Il Giudice
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