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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 433 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante CP_2
Parti resistenti, rappresentate e difese dal proprio funzionario ex arr. 417-bis cpc.
OGGETTO: CIA - compenso individuale accessorio art. 25 CCNL 1999
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere una collaboratrice scolastica di ruolo, attualmente in servizio presso l'ITET “G. Caruso” di Alcamo. Riferisce che, prima dell'assunzione a tempo indeterminato (avvenuta con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021), ha lavorato per il CP_1 come collaboratrice scolastica a tempo determinato sin dal 2017. Si duole del fatto di non aver percepito il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 1999 e chiede la condanna dell'Amministrazione al pagamento di tale emolumento.
Si è costituito in giudizio il evidenziando che la disciplina Controparte_1 collettiva prevede tale emolumento sono con riferimento al personale a tempo determinato che venga assunto quantomeno fino alla fine delle attività (30 giugno), quindi, non per le supplenze brevi e saltuarie.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Preliminarmente, lo scrivente ha ritenuto di non disporre la chiamata in causa Cont dell'INPS (come invece chiesto dal ) in quanto la domanda inerente al TFR non è
1 stata confezionata in modo sufficientemente chiaro dalla parte ricorrente (cfr. conclusioni articolate in ricorso).
Venendo al merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Occorre prendere atto della giurisprudenza di Cassazione recentemente formatasi (anche con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti), la quale tende a ravvisare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato laddove, ai secondi, non venga corrisposto l'integrale trattamento economico riservato ai primi.
In particolare, per quanto concerne l'emolumento in oggetto, l'art. 25 del CCNL 1999 lo riserva esclusivamente al personale precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ossia, per l'intera durata delle lezioni. La ragione di tale limitazione non è chiara, né il , nella propria memoria di CP_1 costituzione, chiarisce le ragioni per le quali l'esclusione dei dipendenti assunti per supplenze temporanee sarebbe logica. Si deve quindi disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE.
Conseguentemente, il ricorso è fondato, in punto di diritto.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione articolata in memoria dal
. CP_1
La stessa è fondata, con riferimento a tutti i crediti maturati prima del 11.4.2019. Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, infatti, è rappresentato dalla notificazione del ricorso, avvenuta a mezzo PEC il 11.4.2024.
Le spese di lite vanno compensate fra tutte le parti del giudizio, attesa la fondatezza solo parziale del ricorso.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, del compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL con riferimento ai periodi di lavoro a tempo determinato intrattenuti dopo il 11.4.2019.
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 3.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante CP_2
Parti resistenti, rappresentate e difese dal proprio funzionario ex arr. 417-bis cpc.
OGGETTO: CIA - compenso individuale accessorio art. 25 CCNL 1999
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere una collaboratrice scolastica di ruolo, attualmente in servizio presso l'ITET “G. Caruso” di Alcamo. Riferisce che, prima dell'assunzione a tempo indeterminato (avvenuta con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021), ha lavorato per il CP_1 come collaboratrice scolastica a tempo determinato sin dal 2017. Si duole del fatto di non aver percepito il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 1999 e chiede la condanna dell'Amministrazione al pagamento di tale emolumento.
Si è costituito in giudizio il evidenziando che la disciplina Controparte_1 collettiva prevede tale emolumento sono con riferimento al personale a tempo determinato che venga assunto quantomeno fino alla fine delle attività (30 giugno), quindi, non per le supplenze brevi e saltuarie.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Preliminarmente, lo scrivente ha ritenuto di non disporre la chiamata in causa Cont dell'INPS (come invece chiesto dal ) in quanto la domanda inerente al TFR non è
1 stata confezionata in modo sufficientemente chiaro dalla parte ricorrente (cfr. conclusioni articolate in ricorso).
Venendo al merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Occorre prendere atto della giurisprudenza di Cassazione recentemente formatasi (anche con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti), la quale tende a ravvisare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato laddove, ai secondi, non venga corrisposto l'integrale trattamento economico riservato ai primi.
In particolare, per quanto concerne l'emolumento in oggetto, l'art. 25 del CCNL 1999 lo riserva esclusivamente al personale precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ossia, per l'intera durata delle lezioni. La ragione di tale limitazione non è chiara, né il , nella propria memoria di CP_1 costituzione, chiarisce le ragioni per le quali l'esclusione dei dipendenti assunti per supplenze temporanee sarebbe logica. Si deve quindi disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE.
Conseguentemente, il ricorso è fondato, in punto di diritto.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione articolata in memoria dal
. CP_1
La stessa è fondata, con riferimento a tutti i crediti maturati prima del 11.4.2019. Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, infatti, è rappresentato dalla notificazione del ricorso, avvenuta a mezzo PEC il 11.4.2024.
Le spese di lite vanno compensate fra tutte le parti del giudizio, attesa la fondatezza solo parziale del ricorso.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, del compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL con riferimento ai periodi di lavoro a tempo determinato intrattenuti dopo il 11.4.2019.
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 3.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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