CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 436/2023 R.G., iscritta a ruolo l'8 giugno 2023, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 maggio 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di Barcellona P.G., C.F. C.F._2
per procura rilasciata su foglio separato, allegato all'atto di appello,
[...]
appellante
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , , nata a [...] C.F._3 Controparte_2
Gotto (ME) il 27/10/1965, C.F. , entrambi nella qualità di C.F._4
eredi della sig.ra , nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in Terme Vigliatore il 09/04/2019
Appellati contumaci
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. 12 dicembre 2022, n. 1445
Motivi della decisione
1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'incarico che nell'ottobre
2006 il signor (de cuius della signora odierna Persona_2 Persona_1
appellata, aveva conferito all'ing. per la pratica di sanatoria di Parte_1
un immobile, da presentare al Comune di Terme Vigliatore. Il professionista aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Barcellona P.G. decreto ingiuntivo n.
625/2012 per la somma di € 10.449,47, oltre IVA e INARCASSA, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali espletate in favore della predetta.
A seguito di opposizione della il Tribunale adìto, previo espletamento Per_1
di una c.t.u., con sentenza 12 dicembre 2022, n. 1445, ha accolto l'opposizione,
rideterminando il credito professionale del Recupero in € 11.590,00, comprensivo dell'acconto di € 2.000,00 pacificamente già corrisposto, condannando la ES
a pagare all'opposto il residuo, pari ad € 9.590,00 oltre iva e CASSA ed interessi legali, compensando le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia il ha proposto appello nei confronti di Pt_1
e , quali eredi della signora Controparte_1 Controparte_2 Per_1
nelle more deceduta, chiedendo la riforma della sentenza e, quindi:
a) la conferma del Decreto Ingiuntivo n°151/2012 opposto;
b) in via gradata, la condanna degli appellati al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di € 183,95, a titolo di diritti versati per ottenere il parere di congruità dall'Ordine professionale di appartenenza;
C) la condanna delle controparti alle spese e compensi del primo grado,
erroneamente compensate dal giudice.
3. Gli appellati, benché ritualmente citati, non si sono costituiti, sicché ne è
stata già dichiarata la contumacia.
4. Con il primo motivo di appello l'ing. assume l'erroneità della Pt_1
sentenza, posto che la differenza tra quanto richiesto nella fase monitoria del giudizio di primo grado (pari ad € 12.449,47) e la quantificazione del valore delle prestazioni professionali operata dal C.T.U. Ing. (pari ad € Persona_3
11.593,15), ammonta a soli € 856,32: ne conseguirebbe che, a fronte di tale irrisoria differenza, il giudice di primo grado, nella sua veste di peritus peritorum,
anziché aderire acriticamente alle risultanze della CTU, avrebbe dovuto confermare che il valore delle prestazioni professionali poste in essere dal
Recupero coincideva con quello ritenuto congruo dallo stesso Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Messina il quale, in data 24/08/2011, ha provveduto a vistare la parcella del proprio iscritto. “ragion per cui, anche in considerazione
del contegno processuale tenuto dalla parte opponente, la quale ha contestato
l'attività professionale svolta dall'opposto soltanto in punto di quantum debeatur,
sussistevano fondate ragioni per ritenere proporzionato il computo contenuto
nella menzionata parcella professionale, con conseguente conferma del Decreto
Ingiuntivo opposto”.
4.1 – Il motivo di censura è infondato.
Invero, l'appellante, lungi dal censurare con specifiche doglianze le risultanze della c.t.u., si limita a insistere sulla correttezza della somma ingiunta,
assumendone la piena corrispondenza alla sua attività professionale svolta per il
Santangelo, anche per l'asseverazione ottenuta con il parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Tuttavia, è noto che tale parere è indispensabile nella fase monitoria, mentre nel susseguente eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena il giudice non ne è vincolato. E nel caso in esame, la c.t.u. disposta ha compiutamente ricostruito l'attività dell'ing. , quantificandone motivatamente il Pt_1
compenso, senza che tali conclusioni siano state specificamente contestate dall'appellante.
Pertanto, avendo il Tribunale valutato e quantificato la prestazione dell'appellante in maniera condivisibile, la sentenza appellata non si presta ad alcuna censura e va sul punto confermata.
5. Né miglior sorte ha il secondo motivo di appello, con cii viene censurata la decisione del Tribunale, “nella parte in cui il giudice di prime cure, non tenendo
conto dei rilievi formulati dall'opposto alla bozza di CTU, peraltro reiterati nel
corpo del verbale di udienza del 21/04/2015, non ha offerto la ben che minima
motivazione sul perché non abbia ritenuto di dover riconoscere all'Ing. Recupero
la dovutezza dell'importo di € 183,95, somma corrisposta da quest'ultimo al
proprio Ordine a titolo di diritto per il visto della parcella. Trattasi infatti di un costo
che l'opposto ha dovuto necessariamente sostenere al fine di ottenere
l'ingiunzione di pagamento nei confronti della sig.ra e come tale gli Persona_1
andrà rimborsato”.
5.1 – La censura è infondata, posto che (Cass. 13 settembre 2024, n. 24640) in tema di richiesta compenso legale mediante procedimento monitorio, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico del ricorrente ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata o allorquando il decreto sia stato comunque revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.
6. La conclusiva doglianza dell'appellante sulla contestata compensazione
delle spese del primo grado coglie, invece, nel segno. Infatti, la motivazione resa sul puto dal Tribunale (“le spese di lite, con l'accoglimento della opposizione,
seguirebbero il principio della soccombenza;
ma la infondatezza delle eccezioni
svolte dalla opponente e la differenza minima fra quanto preteso dall'opposto e
qui effettivamente riconosciuto, fanno ritenere la sussistenza di fondati motivi per
compensarle integralmente”) è palesemente erronea: ciò in quanto l'ing.
ha comunque dovuto agire giudizialmente per ottenere il pagamento Pt_1
di quanto dovutogli e la sua pretesa creditoria è stata accolta, sia pure con un minimo scarto, integrandosi il presupposto della soccombenza.
Ne consegue che la sentenza appellata va riformata sul punto con la condanna dell'opponente (ed oggi degli appellati, quali eredi di quest'ultima) al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00,
fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisoria €
1.701,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali.
Analogamente, il costo della c.t.u. va posto a carico dei soccombenti appellati.
7. Le spese di questo grado di giudizio vanno, invece, compensate, state la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 436 /2023 RG, sull'appello proposto da
, contro e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
entrambi nella qualità di eredi della sig.ra , avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Barcellona P.G. 12 dicembre 2022, n. 1445:
1. Dichiara la contumacia degli appellati;
2. Accoglie nei limiti indicati in motivazione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
3. condanna gli appellati in solido a pagare all'appellante (e per esso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, all'Erario) le spese di lite del primo grado,
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli appellati;
5. compensa le spese di questo grado..
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 9 dicembre 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli) Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 436/2023 R.G., iscritta a ruolo l'8 giugno 2023, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 maggio 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di Barcellona P.G., C.F. C.F._2
per procura rilasciata su foglio separato, allegato all'atto di appello,
[...]
appellante
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , , nata a [...] C.F._3 Controparte_2
Gotto (ME) il 27/10/1965, C.F. , entrambi nella qualità di C.F._4
eredi della sig.ra , nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in Terme Vigliatore il 09/04/2019
Appellati contumaci
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. 12 dicembre 2022, n. 1445
Motivi della decisione
1. La vicenda processuale in esame trae origine dall'incarico che nell'ottobre
2006 il signor (de cuius della signora odierna Persona_2 Persona_1
appellata, aveva conferito all'ing. per la pratica di sanatoria di Parte_1
un immobile, da presentare al Comune di Terme Vigliatore. Il professionista aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Barcellona P.G. decreto ingiuntivo n.
625/2012 per la somma di € 10.449,47, oltre IVA e INARCASSA, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali espletate in favore della predetta.
A seguito di opposizione della il Tribunale adìto, previo espletamento Per_1
di una c.t.u., con sentenza 12 dicembre 2022, n. 1445, ha accolto l'opposizione,
rideterminando il credito professionale del Recupero in € 11.590,00, comprensivo dell'acconto di € 2.000,00 pacificamente già corrisposto, condannando la ES
a pagare all'opposto il residuo, pari ad € 9.590,00 oltre iva e CASSA ed interessi legali, compensando le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia il ha proposto appello nei confronti di Pt_1
e , quali eredi della signora Controparte_1 Controparte_2 Per_1
nelle more deceduta, chiedendo la riforma della sentenza e, quindi:
a) la conferma del Decreto Ingiuntivo n°151/2012 opposto;
b) in via gradata, la condanna degli appellati al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di € 183,95, a titolo di diritti versati per ottenere il parere di congruità dall'Ordine professionale di appartenenza;
C) la condanna delle controparti alle spese e compensi del primo grado,
erroneamente compensate dal giudice.
3. Gli appellati, benché ritualmente citati, non si sono costituiti, sicché ne è
stata già dichiarata la contumacia.
4. Con il primo motivo di appello l'ing. assume l'erroneità della Pt_1
sentenza, posto che la differenza tra quanto richiesto nella fase monitoria del giudizio di primo grado (pari ad € 12.449,47) e la quantificazione del valore delle prestazioni professionali operata dal C.T.U. Ing. (pari ad € Persona_3
11.593,15), ammonta a soli € 856,32: ne conseguirebbe che, a fronte di tale irrisoria differenza, il giudice di primo grado, nella sua veste di peritus peritorum,
anziché aderire acriticamente alle risultanze della CTU, avrebbe dovuto confermare che il valore delle prestazioni professionali poste in essere dal
Recupero coincideva con quello ritenuto congruo dallo stesso Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Messina il quale, in data 24/08/2011, ha provveduto a vistare la parcella del proprio iscritto. “ragion per cui, anche in considerazione
del contegno processuale tenuto dalla parte opponente, la quale ha contestato
l'attività professionale svolta dall'opposto soltanto in punto di quantum debeatur,
sussistevano fondate ragioni per ritenere proporzionato il computo contenuto
nella menzionata parcella professionale, con conseguente conferma del Decreto
Ingiuntivo opposto”.
4.1 – Il motivo di censura è infondato.
Invero, l'appellante, lungi dal censurare con specifiche doglianze le risultanze della c.t.u., si limita a insistere sulla correttezza della somma ingiunta,
assumendone la piena corrispondenza alla sua attività professionale svolta per il
Santangelo, anche per l'asseverazione ottenuta con il parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Tuttavia, è noto che tale parere è indispensabile nella fase monitoria, mentre nel susseguente eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena il giudice non ne è vincolato. E nel caso in esame, la c.t.u. disposta ha compiutamente ricostruito l'attività dell'ing. , quantificandone motivatamente il Pt_1
compenso, senza che tali conclusioni siano state specificamente contestate dall'appellante.
Pertanto, avendo il Tribunale valutato e quantificato la prestazione dell'appellante in maniera condivisibile, la sentenza appellata non si presta ad alcuna censura e va sul punto confermata.
5. Né miglior sorte ha il secondo motivo di appello, con cii viene censurata la decisione del Tribunale, “nella parte in cui il giudice di prime cure, non tenendo
conto dei rilievi formulati dall'opposto alla bozza di CTU, peraltro reiterati nel
corpo del verbale di udienza del 21/04/2015, non ha offerto la ben che minima
motivazione sul perché non abbia ritenuto di dover riconoscere all'Ing. Recupero
la dovutezza dell'importo di € 183,95, somma corrisposta da quest'ultimo al
proprio Ordine a titolo di diritto per il visto della parcella. Trattasi infatti di un costo
che l'opposto ha dovuto necessariamente sostenere al fine di ottenere
l'ingiunzione di pagamento nei confronti della sig.ra e come tale gli Persona_1
andrà rimborsato”.
5.1 – La censura è infondata, posto che (Cass. 13 settembre 2024, n. 24640) in tema di richiesta compenso legale mediante procedimento monitorio, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico del ricorrente ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata o allorquando il decreto sia stato comunque revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.
6. La conclusiva doglianza dell'appellante sulla contestata compensazione
delle spese del primo grado coglie, invece, nel segno. Infatti, la motivazione resa sul puto dal Tribunale (“le spese di lite, con l'accoglimento della opposizione,
seguirebbero il principio della soccombenza;
ma la infondatezza delle eccezioni
svolte dalla opponente e la differenza minima fra quanto preteso dall'opposto e
qui effettivamente riconosciuto, fanno ritenere la sussistenza di fondati motivi per
compensarle integralmente”) è palesemente erronea: ciò in quanto l'ing.
ha comunque dovuto agire giudizialmente per ottenere il pagamento Pt_1
di quanto dovutogli e la sua pretesa creditoria è stata accolta, sia pure con un minimo scarto, integrandosi il presupposto della soccombenza.
Ne consegue che la sentenza appellata va riformata sul punto con la condanna dell'opponente (ed oggi degli appellati, quali eredi di quest'ultima) al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00,
fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisoria €
1.701,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali.
Analogamente, il costo della c.t.u. va posto a carico dei soccombenti appellati.
7. Le spese di questo grado di giudizio vanno, invece, compensate, state la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 436 /2023 RG, sull'appello proposto da
, contro e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
entrambi nella qualità di eredi della sig.ra , avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Barcellona P.G. 12 dicembre 2022, n. 1445:
1. Dichiara la contumacia degli appellati;
2. Accoglie nei limiti indicati in motivazione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
3. condanna gli appellati in solido a pagare all'appellante (e per esso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, all'Erario) le spese di lite del primo grado,
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli appellati;
5. compensa le spese di questo grado..
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 9 dicembre 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli) Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)