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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani ConIGliere Dott. Andrea Dell'Orso ConIGliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 60/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica DI BENEDETTO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Valeria galanti del foro di Ascoli Piceno e dall'avv. Giovanbattista QUINTILIANI foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
➢ Avv. Umberto SORGENTONE nella qualità di curatore della minore
[...]
; ER
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso il decreto n. 15688/24 del 22 luglio 2024 del Tribunale di Teramo in tema di affidamento del minore nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha disposto l'affidamento della minore ER
, nata dalla relazione more uxorio tra e , ai nonni paterni
[...] CP_1 Persona_2 presso cui è stata collocata prevedendo altresì che ciascuno dei genitori provveda al suo
1 mantenimento corrispondendo rispettivamente la somma di € 350,00 (il padre) e di € 200,00 (la madre) oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.2. Nel decreto il Collegio ha dato atto di quanto segue.
Il giudizio, infatti, è stato originariamente introdotto da per ottenere l'affido CP_1 superesclusivo della minore con riconoscimento del diritto di visita in favore della madre ed obbligo,
a carico della stessa di contribuire al mantenimento mediante il pagamento della somma mensile di €
200,00.
La nel costituirsi in giudizio ha, a sua volta, richiesto l'affido esclusivo della piccola Per_1 Per_1 ed analogamente ha insistito affinchè fosse posto a carico dell'ex compagno di corrisponderle a titolo di mantenimento la somma di € 250,00 con regolamentazione del diritto di visita.
Vi è stata anche la costituzione del curatore speciale del minore che ha inizialmente (salvo poi modificare le proprie conclusioni all'esito della CTU) suggerito, come peraltro già disposto dal
Tribunale per i minorenni di Roma, l'affido ai nonni.
Provvisoriamente, nell'attesa della istruttoria della causa mediante l'espletamento della CTU, la minore è stata temporaneamente affidata ai Servizi Sociali del Comune di Tortoreto con collocamento presso i nonni paterni, e . CP_2 Controparte_3
1.3. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione:
- è stata rigettata (e sul punto non è stata sollevata impugnazione) la questione relativa al difetto di competenza territoriale, sollevata dalla sull'assunto che la controversia avrebbe dovuto essere Per_1 decisa dal Tribunale di Siena;
- nel merito, sono state integralmente condivise le conclusioni a cui è giunto il nominato CTU;
- nello specifico, sono state assunte a riferimento le relazioni dei Servizi Sociali dell'Unione Comuni della Val Vibrata del 16 settembre 2022, del 12 dicembre 2022, del 10 marzo 2023 e del 3 luglio 2023 da cui è risultata una valutazione estremamente positiva sul ruolo dei nonni paterni e sul rapporto che essi hanno saputo costruire con la piccola nipote;
- tale soluzione, anche tenendo conto dei principi codificati in situazioni analoghe a quella che ci occupa dalla giurisprudenza di legittimità (soprattutto per quanto concerne la tutela dell'interesse del minore), è stata preferita essendo emersi profili di criticità sulle capacità genitoriali di entrambe le figure;
- quanto al padre, infatti, pur essendo stato rilevato un rapporto allegro con la figlia, sono stati individuati diversi aspetti problematici quali “l'incapacità a sintonizzarsi con le emozioni distoniche della figlia, rischiando di essere rigido o superficiale”, l'” eccesso di fiducia nella capacità
2 autoregolativa della minore”, tratti di immaturità che hanno conIGliato il compimento di un percorso di coaching genitoriale;
- riguardo invece alla figura materna, pur nell'esistenza di un rapporto affettivo con la figlia, il quadro emerso è risultato ancor più complesso in quanto la stessa risulta affetta da un disturbo psichiatrico cronico importante peraltro necessitante di una terapia farmacologica e caratterizzato (come meglio si dirà nel prosieguo) da episodi che hanno reso necessario anche un trattamento sanitario obbligatorio e l'assunzione in carico della presso strutture sanitarie pubbliche;
Per_1
- il diritto di visita, alla luce di quanto sin qui esposto, è stato diversamente regolato;
per il Per_1 difatti, non sono state previste limitazioni particolari tant'è vero che gli è stata riconosciuta la possibilità (previo esperimento del percorso di coaching), di tenere con sé per sette giorni Per_1 consecutivi;
per la tale diritto è stato vincolato alla presenza necessaria dei nonni paterni presso Per_1 la loro abitazione oppure dei suoi genitori;
- non è stato ritenuto decisivo ai fini di un diverso regolamentazione del diritto di visita della madre,
l'episodio denunciato dai nonni affidatari del giugno 2024 in cui la minore avrebbe riferito frasi delle madre a cui avrebbero fatto seguito comportamenti caratterizzati dall'uso di parole offensive nei loro riguardi;
- sul mantenimento, si è tenuto conto delle diverse capacità di genitori, ma anche su tale aspetto il provvedimento non è stato oggetto di specifica censura;
1.4. La pronunzia del Tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata (nel termine lungo di sei mesi in difetto di prova di avvenuta notifica o comunque comunicazione) dalla mediante Per_1
l'articolazione di due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha lamentato l'abnormità del decreto assunto per una serie di questioni afferenti tanto al rito che al merito.
Scendendo nello specifico, è stata innanzitutto invocata la nullità della CTU con conseguente richiesta di sua rinnovazione e conferimento dell'incarico ad un esperto di altra Regione.
La principale doglianza in tal senso ha riguardato la soluzione dell'affidamento ai nonni paterni, non parti del giudizio ed in assenza di una specifica domanda in tal senso.
Ulteriori aspetti hanno interessato: a) l'assenza di verifiche mediante test specifici della idoneità dei nonni paterni;
b) la mancanza di un'adeguata verifica di analoga capacità anche nei confronti di quelli materni;
c) l'assenza da parte del CTU di competenze specifiche per la diagnosi con conseguente contestazione anche della certificazione medica;
la disparità di trattamento rispetto al padre per quanto attiene all'esercizio del diritto di visita.
3 Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha censurato l'omessa denunzia e comunque l'omessa motivazione sulla domanda proposta di affido esclusivo della minore.
In particolare, secondo la prospettazione della il primo giudice non avrebbe adeguatamente Per_1 valutato le seguenti circostanze: il cambio di residenza da parte dei nonni paterni, le frequenti malattie della figlia, la permanenza sino alle ore 18 della stessa presso l'asilo.
Il ha, preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione nonché per Per_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nonni materni.
Nel merito, invece ha insistito, al pari del curatore speciale, per la conferma integrale del decreto impugnato.
Anche il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, ha analogamente concluso per il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno discusso ai sensi dell'art. 473 bis. 34 cpc (senza insistere per la concessione di ulteriore termine per il deposito di note conclusive) la causa che pertanto può essere decisa.
2.1.Preliminarmente, si rende indispensabile svolgere qualche considerazione sul rito applicabile al presente giudizio.
Già in precedenti arresti, questa Corte Territoriale ha aderito alla tesi che per le impugnazioni proposte in tema di separazione e di divorzio pur riguardando giudizi introdotti in prime cure sotto la vigenza della disciplina previgente (ed è esattamente il caso che ci occupa), deve farsi applicazione del rito uniforme disciplinato dagli art 473 bis cpc e seguenti del codice di rito.
Tale conclusione, deve ritenersi valida anche per l'ipotesi, analoga al caso che ci occupa, in cui l'impugnazione riguarda la modificabilità di provvedimenti resi secondo quanto stabilito dall'art. 473 bis. 29 (in ordine ai quali, pertanto, la modalità decisoria dovrà necessariamente essere quella sentenza soggetta a sua volta a reclamo).
In particolare, l'art. 35 comma 4 del d.lvo 149/22 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
Dall'esame della suddetta disposizione possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto e quindi, proprio in difetto di una
4 espressa previsione, anche al reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.29 cpc;
- pur nella consapevolezza dell'esistenza di un rito proprio per i procedimenti in tema di separazione e divorzio (al pari anche di altre materie), l'art. 473 bis.1 cpc all'ultimo comma rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito e l'unica deroga consentita deve essere espressamente prevista;
- deve pertanto escludersi che la nuova disciplina dell'appello sia applicabile unicamente ai casi di impugnazione “ordinaria” di sentenze emesse in primo grado;
- l'art. 473 bis.32 cpc, in tema di costituzione dell'appellato individua il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di trattazione per la spiegazione da parte dell'appellato del gravame incidentale;
- l'assetto normativo non contempla alcuna deroga (che di contro sarebbe dovuta risultare specificatamente) quanto al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del c.d. “rito
RT”;
- non avrebbe pertanto senso, in logica, ancor prima che in diritto, prevedere per il rito famiglia un differimento quanto al giudizio di appello dell'entrata in vigore delle norme;
- in caso, quindi, di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022;
- il c.d. correttivo approvato con d.lvo 164 del 31 ottobre 2024 non ha inciso sulla materia in esame;
2.2.Sempre in via preliminare, qualche cenno si impone sulla richiesta di integrazione del contraddittorio dei nonni paterni affidatari della minore.
Tale integrazione, da ritenersi indispensabile ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio,
è dovuta unicamente allorquando nel giudizio non siano stati evocati quei soggetti che devono essere intesi come parti assolutamente necessarie.
In situazioni analoghe a quella che ci occupa, una tale valutazione non può che riguardare i genitori ed il curatore speciale del minore, ma non certamente i nonni ancorchè individuati come affidatari.
Essi, pertanto, possono essere considerati alla stregua di soggetti terzi rispetto al giudizio e le proprie prerogative difensive devono ritenersi adeguatamente garantite dalla previsione contenuta all'art. 473bis.20 cpc in ordine alla facoltà di intervento volontario.
Peraltro, non vi può essere alcun dubbio sul fatto che nella vicenda che ci occupa i nonni paterni siano al corrente dell'esistenza del giudizio, ma ciò nondimeno hanno preferito non parteciparvi.
A corroborare tale opzione interpretativa, poi, vi è la recentissima posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità che, seppur in una fattispecie diversa rispetto a quella in esame, ha
5 comunque specificato che soltanto con l'introduzione della riforma RT (peraltro in questo caso specifico da intendersi applicabile già nel primo grado diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie) è stata prevista la possibilità anche per i nonni, in quanto portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile, di intervenire nel giudizio e ciò diversamente da quanto consentito sotto il regime previgente (cfr parte motiva Cassa Civ Sez I, 11.2.2025 n. 3539).
2.3. In ultimo, come anticipato nell'ordinanza del 22 maggio 2025 (che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta), la causa può essere decisa senza concessione di un ulteriore
“termine a difesa” invocato dall'appellante.
Innanzitutto, l'art. 473 bis.34 cpc prevede la facoltà per il giudice di concedere termine ulteriore per note.
Nella fattispecie, poi, l'appellante, nelle citate note di trattazione, ha preso compiuta posizione sulle argomentazioni svolte dalla controparte nella comparsa di costituzione sicchè non vi è stata alcuna concreta violazione delle prerogative difensive che semmai avrebbero giustificato l'accoglimento dell'istanza.
3. In assenza di ulteriori questioni preliminari (quella sull'inammissibilità del gravame deve ritenersi assorbita dall'esito del giudizio), la controversia ben può essere delibata nel merito.
L'appello proposto dalla (che in effetti rasenta l'inammissibilità) è infondato e di conseguenza Per_1 deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi proposti possono essere vagliati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1.1.Come già anticipato, con la prima doglianza l'appellante ha censurato, sotto diversi profili,
l'abnormità del decreto emesso dal Tribunale di Teramo ponendo in particolare l'attenzione sulla nullità della CTU le cui conclusioni sono state invece integralmente recepite.
L'assunto non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condiviso per questioni di diritto e di fatto.
In punto di diritto, è noto che la nullità della CTU rappresenta un'extrema ratio a cui è possibile (una volta tempestivamente eccepita trattandosi di nullità relativa) ricorrere unicamente in presenza di macroscopiche lesioni del contraddittorio ed in caso di manifesti errori nella redazione dell'elaborato.
Tanto vale sostanzialmente anche per quanto concerne la fattispecie della rinnovazione che per espressa previsione normativa è comunque subordinata alla verifica della sussistenza di gravi ragioni che non consentono di ritenere utilizzabili le conclusioni a cui l'esperto è pervenuto.
6 Attenendosi alla prospettazione della tali ragioni, astrattamente rientranti nella ipotesi della Per_1 nullità, hanno riguardato la soluzione dell'affidamento della minore ai nonni paterni in assenza di una specifica domanda in tal senso ed anche del loro coinvolgimento nel giudizio.
Su tale ultimo aspetto, invero, si è già detto, mentre per quanto concerne la paventata violazione del contraddittorio è possibile rilevare che:
- In sede di conferimento dell'incarico, al CTU è stato espressamente chiesto all'esperto di chiarire “ quale sia il più adeguato regime di affidamento della minore e la più opportuna regolamentazione del diritto di visita da parte dei genitori, tenuto conto del preminente interesse della minore;” (cfr quesito n. 6);
- Lo stesso curatore, proprio prendendo atto delle soluzioni del CTU, ha modificato le iniziali conclusioni insistendo per l'affidamento della minore ai nonni paterni;
- Non si è pertanto trattato di una soluzione c.d. a sorpresa, tuttavia anche sotto tale profilo specifico non può farsi a meno di rilevare che il rito camerale (secondo cui si è celebrato il primo grado) in tema di affidamento di minori risultava e risulta invero ancora anche dopo l'entrata in vigore della c.d. Riforma RT, ispirato ad una spiccata deformalizzazione sicchè, proprio perché la ratio finalistica del giudizio è approntare una forma di tutela per il minore maggiormente rispondente ai suoi reali ed effettivi bisogni, non possono trovare spazio le regole proprie del regime delle preclusioni che, al contrario, contraddistingue il rito ordinario di cognizione;
- Ad ogni buon conto, nella fattispecie deve escludersi che vi sia stata una lesione delle prerogative difensive delle parti in quanto la CTU è stata depositata nel mese di aprile 2024 ed il Collegio ha concesso alle parti e quindi anche alla un termine per note conclusive;
Per_1
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, quindi, la tesi della nullità dell'elaborato non può che essere disattesa.
3.1.2. Nell'ambito, poi, dell'ampio ed articolato primo motivo, l'appellante ha inserito anche una serie di circostanze da cui dovrebbe desumersi l'inaffidabilità (quindi si tratta di operare una delibazione nel merito della CTU) dell'accertamento tecnico.
Anche su tale versante, però, le argomentazioni della non possono essere condivise. Per_1
E' dunque possibile procedere ad una sintetica (dovendosi sul punto ritenere già ampiamente esaustiva la ricostruzione operata dal Tribunale di Teramo nel provvedimento impugnato) indicazione dei passaggi salienti della CTU espletata in corso di causa.
7 Innanzitutto, sulla metodologia usata dall'esperto non possono nutrirsi dubbi in quanto lo stesso ha provveduto ad incontrare per due volte singolarmente la ed il somministrando anche Per_1 Per_1 il test MMPI2 ed in un'occasione è stato anche fatto un incontro comune.
E' stato così possibile ricostruire (con un margine di assoluta attendibilità non essendo state sollevate contestazioni su tale profilo) la genesi del rapporto tra i due e quindi la conoscenza in Abruzzo, i soggiorni in Toscana, Puglia (dove è nata , quindi in Abruzzo ed il rientro (anche per Per_1 incomprensioni sorte nel frattempo con la famiglia del in Toscana. Per_1
Di fatto, la convivenza dopo la nascita della minore si è protratta per dieci mesi circa nel corso dei quali non sono mancati litigi ed altri episodi conclamati quali il ricovero della in seguito ad un Per_1
TSO, alcune crisi maniacali.
E' stato fatto un incontro anche con i Servizi Sociali da cui è emerso che “…La IG.ra Persona_2 mostra una fragilità caratteriale evidente, accompagnata da una problematica psichiatrica complessa, cronica, di lunga insorgenza, non completamente accettata.
La non accettazione della patologia si evidenzia nell'averla nascosta al partner, di aver cercato di edulcorare anche in consulenza, dalla non piena conoscenza della patologia che le è stata diagnosticata (la IG.ra sa di avere un disturbo bipolare ma non di avere in comorbilità un Per_1 disturbo della personalità), con i termini che usa quando ne parla (..non voleva stare con una donna malata, rovinata, ecc.)” , mentre il è “una persona bonaria, per certi aspetti un infantile, Per_1 con spiccate tendenze artistiche” (cfr pag 15 della CTU).
Gli esiti dei test somministrati, invero corroborati anche dai colloqui intrattenuti dall'esperto con i genitori della minore hanno consentito di accertare (per quanto di interesse ai fini che ci occupano) che:
- Quanto al “Dà l'immagine di una persona eccessivamente virtuosa, scrupolosa, Per_1 conformista ed auto-controllata. Nelle situazioni di valutazione cerca di dare una buona immagine di sé, tentando di nascondere gli aspetti negativi della propria personalità….Presenta un eccessivo autocontrollo ed evita di riconoscere e manifestare gli aspetti problematici della propria personalità. Si tratta di una personalità che tende a razionalizzare eccessivamente e ad adottare un atteggiamento di difesa per far fronte alle situazioni” (cfr pagg 16-17 della CTU);
- Riguardo invece alla “…Presenta, inoltre, nella prova, un'immagine di sé socialmente Per_1 desiderabile, cercando di minimizzare quegli aspetti della propria personalità che reputa meno accettabili…. Il soggetto ha un basso livello di energia. Si affatica con facilità, per cui gli risulta difficile portare a termine le mete e gli obiettivi che si propone. È una persona tendenzialmente demotivata, e può arrivare a manifestare episodi di apatia e letargia.
8 Nonostante ciò, è possibile che stia attraversando un periodo di esaurimento temporaneo o che soffra di un disturbo di breve durata che acutizza i sintomi di esaurimento” (cfr pag. 18 della CTU);
La valutazione clinica della minore, supportata anche dal parere dell'educatrice, ha evidenziato che
“ È una bambina sicuramente molto intelligente e affettuosa, con una buona base di Per_1 sicurezza personale. Si relaziona agli adulti con fiducia e sicurezza. Ha dei riferimenti affettivi chiari e si separa dalle figure di riferimento con tranquillità” (cfr pag. 18).
Dall'insieme di tali elementi il CTU è giunto alle seguenti considerazioni conclusive:
- “…il IG. ha tratti di immaturità che non lo aiutano a sostenere l'impegno con la Per_1 minore troppo a lungo e in solitudine.” (cfr pag. 20);
- “La IG.ra , dal punto di vista genitoriale, paga purtroppo quelle che sono le Persona_2 caratteristiche delle sue problematiche psichiatriche” ed infatti “oltre il disturbo bipolare, alla IG.ra è stato diagnosticato un disturbo di personalità istrionico che ha, come Per_1 caratteristiche psicopatologiche, instabilità umorale e comportamentale, disregolazione emotiva, impulsività, irritabilità, egocentrismo, scarsa tolleranza alla frustrazione e allo stress con possibili scivolamenti a organizzazione borderline del pensiero” (cfr pag 21);
- “Entrambi i genitori mostrano limiti nella loro genitorialità: il IG. , pur se in CP_1 una struttura di personalità non patologica, ha dimostrato una immaturità di base che non gli permette di porsi, ad oggi, come esclusivo punto di riferimento stabile nel tempo;
la IG.ra
, per una struttura psicopatologica complessa e grave, caratterizzata dalla Persona_2 presenza di un disturbo bipolare e di un disturbo di personalità istrionico, non può, pur se compensata farmacologicamente, garantire nel tempo l'impegno psicofisico e l'equilibrio necessario a crescere una bambina” (cfr pag. 23);
- “La minore si mostra affezionata ai genitori e ai nonni, ma, ER senza dubbio alcuno, mostra un attaccamento esclusivo e preferenziale con i nonni paterni, riconosciuti come principale riferimento affettivo e familiare” (cfr pag 23);
3.1.3. Le conclusioni della CTU possono, così dovendosi confermare il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, essere integralmente condivise in quanto:
- il come già anticipato, non ha contestato la decisione del Tribunale;
Per_1
- la certificazione medica prodotta anche dalla stessa (si veda in particolare la relazione della Per_1
ASL di Siena del 22 maggio 2024) ha comunque evidenziato la sussistenza di una diagnosi di disturbo bipolare maniacale di tipo 1 con indispensabilità di una terapia farmacologica;
9 - si è dunque al cospetto di una situazione che necessita di un attento monitoraggio del quadro clinico della che ben potrebbe con il passare del tempo comportare una rivisitazione del quadro Per_1 attualmente accertato;
- la minore ha certamente instaurato un rapporto forte con i nonni paterni che oramai rappresentano inevitabilmente per la stessa un sicuro punto di riferimento;
- il raggiungimento di una situazione di equilibrio emotivo della piccola (comprovato dai Per_1 comportamenti tenuti ed anche da quanto riferito dall'educatrice) non può essere allo stato modificato mediante uno sradicamento della bambina da quello che al momento rappresenta il suo principale centro di interesse;
- tale circostanza, quindi, deve necessariamente portare a ritenere poco proficuo, soprattutto nell'interesse primario della minore, provare a percorrere altre soluzioni di affidamento e conseguente collocamento (ad esempio, presso i nonni materni peraltro residenti fuori regione e quindi in un ambiente del tutto sconosciuto ad;
Per_1
- l'approccio alla vicenda in esame da parte del CTU si è rivelato adeguato atteso che le conclusioni si sono basate su riscontri obiettivi ed in particolare sulla somministrazione di test (pacificamente ritenuti validi ed affidabili dalla letteratura scientifica di settore), sulla verifica della documentazione medica e sanitaria della (che si è rivelata certamente attendibile), sulla consultazione di manuali Per_1
(come attestato nell'ampia bibliografia menzionata) consultati per trarre dai dati fattuali emersi le migliori conclusioni nell'interesse esclusivo della minore;
- sulla scorta, quindi, di tali essenziali elementi il primo motivo di appello non può che essere rigettato;
3.2. A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di censura.
L'appellante, infatti, ha lamentato l'omessa pronunzia sulla propria domanda di affido esclusivo della figlia non valutando una serie di fattori.
Si tratta, a voler sintetizzare, di alcuni comportamenti posti in essere dalla famiglia e da una sorta di presunta disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato al Per_1
Anche su tale versante, però, le argomentazioni dell'appellante non persuadono e pertanto non possono essere condivise.
La frequentazione dell'asilo da parte della bambina è risultata regolare come attestato dalla certificazione prodotta che fa riferimento al periodo di permanenza dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle 16,30.
10 Il lamentato peggioramento del quadro clinico della minore non può ritenersi provato e certamente non riveste alcuna rilevanza in tal senso la certificazione medica prodotta dalla perché riferita Per_1 ad una diagnosi di tosse ed ostruzione nasale del 31 dicembre 2024 e quindi in un periodo (in pieno inverno) in cui la probabilità di tale tipologia di malanno per bambini risulta assai elevata.
Il cambio di residenza della famiglia (ovvero dei nonni paterni) in effetti ampiamente Per_1 documentato non può di per sé costituire un elemento rilevante ed in grado di comportare un diverso inquadramento dei fatti.
Al pari della diversa modalità dell'esercizio del diritto di visita in effetti applicata tra il padre e la madre.
La ragione di tale scelta deve ritenersi giustificata condivisibilmente dalle diverse condizioni dei genitori.
Per il (che comunque ha dato prova della prosecuzione di un programma di sostegno alla Per_1 genitorialità) le lacune nelle capacità genitoriali sono risultate certamente meno gravi rispetto a quanto accertato (ed allo stato in maniera non contestabile alla luce della documentazione prodotta) per la Per_1
Quindi, non vi è stata una immotivata disparità di trattamento, come di contro ha ritenuto la appellante, bensì una scelta giustificata dall'imprescindibile eIGenza di meglio tutelare la minore.
Non a caso, nello stesso decreto impugnato è stata aperta la possibilità che il rapporto tra la figlia e la madre possa evolversi verso modalità di incontro che, dopo una verifica dell'avvenuto miglioramento delle condizioni di quest'ultima, elimini la necessità di un controllo e di una supervisione da parte dei servizi sociali.
Conclusivamente quindi l'appello deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'appello consegue la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato dovendosi applicare il principio secondo cui “Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità
o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n.
115 del 2002.” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.4.2019 n. 9660).
11 5. Le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate tenendo conto che i nonni paterni (a cui la minore è stata affidata) non si sono costituiti.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso il decreto n. 15688/24 Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
d) in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lvo 196 del 2003, art 52.
Così deciso in L'Aquila nella camera di conIGlio del 3 giugno 2025
Il ConIGliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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