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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/09/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati
Lucia Sebastiani Presidente relatore
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
Nella causa iscritta al n. 290/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: DETERMINAZIONE QUOTA
DI PENSIONE REVERSIBILITA' DEL CONIUGE SUPERSTITE rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 giugno 2025 e instaurato
D A
, residente in S. Stefano Magra Parte_1
c.f. C.F._1 avv. BUTTINI EMANUELE
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]Parte_2
c.f. , C.F._2 avv. D'AQUINO DEBORA - CONVENUTA –
E
Controparte_1
c.f P.IVA_1 avv. SANGUINETI PATRIZIA - PARTE CONVENUTA -
Sulle
1
CONCLUSIONI
Precisate delle parti nelle rispettive note scritte autorizzate in sostituzione d'udienza dell'11.9.2025:
PER PARTE RICORRENTE:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute, accertata la propria competenza, dichiarar tenuto e per gli effetti condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a costituire, corrispondere, liquidare in favore della ricorrente una quota della pensione di reversibilità riferita al de cuius . Persona_1
Oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura prevista dall'art.16, VI comma, L.412/91.
Con decorrenza dalla data della presentazione della domanda in via amministrativa.
Vinte le spese da distrarsi a favore dell'Avv. Roberto Valettini e dell'avv. Emanuele Buttini”
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale della Spezia, tenuto conto dei requisiti previsti per la ripartizione della quota della pensione di reversibilità del sig. tra i coniugi supestiti, Voglia Persona_1 dichiarar tenuto e per gli effetti condannare l , in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore, a riconoscere, liquidare e corrispondere alla signora la quota alla stessa spettante della pensione di reversibilità del de Parte_2 cuius . Con vittoria di spese ed onorari di lite. Persona_1
Si aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall “ CP_1
PER : CP_2
“in limine litis, dichiarare l'incompetenza per territorio di codesto Tribunale in favore del
Tribunale di Rovigo;
- in subordine e nel merito, ferma l'infondatezza dell'avversa domanda di con-danna al pagamento della quota di pensione di reversibilità maggiorata degli accessori di legge per quanto sopra rilevato ed eccepito, decidere nel resto il ricorso proposto dalla sig.ra Pt_1
secondo diritto e giustizia, nei limiti del giusto e del provato, facendo salvo il diritto
[...]
2 CP_ dell di ripetere dal coniuge superstite, sig.ra , quanto versato in Parte_2 eccedenza sul dovuto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La decisione sull'eccezione di incompetenza, nelle controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, tanto in caso di affermazione quanto in caso di negazione della stessa, è pronunciata con ordinanza, previa precisazione delle conclusioni (artt. 38 e segg. c.p.c. applicabili anche al rito camerale in quanto compatibili).
Nel caso di specie l ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, CP_1 indicando quale Tribunale competente il Tribunale di Rovigo, luogo di residenza della convenuta, del de cuius e sede dell che deve erogare il trattamento. CP_1
La ricorrente ha chiesto il rigetto dell'eccezione, sostenendo la natura previdenziale del diritto alla pensione di reversibilità disciplinato dall'art. 9 L. 898/70 e conseguentemente l'applicabilità dell'art 77 del RD 1422/1924 tutt'ora vigente stabilisce che “ la domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'istituto di previdenza sociale nella cui circoscrizione
l'assicurato risiede..”.
La convenuta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata Pt_2 CP_ dall .
L'eccezione è fondata.
La causa avente ad oggetto la determinazione giudiziale della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato non è una causa previdenziale di cui agli artt. 442 ss. c.p.c., bensì una causa ordinaria con oggetto “avente natura anche previdenziale” (così da ultimo Cass. sez I sent. n.9879 del 15.7.2025):
E' infatti pacifica la natura previdenziale del diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, stante la sua funzione solidaristica (cioè quella di garantire al coniuge superstite e al coniuge divorziato il sostegno economico prestato in vita dal titolare del trattamento), affermata già dalla Suprema Corte con sentenza resa a S.U. n. 159/1998, ed ancora dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 419/1999 (che ha escluso che la
3 ripartizione dell'ammontare della pensione tra coniuge divorziato e coniuge superstite debba essere effettuato esclusivamente in rigida attuazione di una proporzione matematica, senza alcuna discrezionalità valutativa del tribunale) e n. 174/2016 ed ancora da ultimo dalla Corte di Cassazione con sent. resa a S.U. n. 22434 del 24.9.2018;
Tuttavia, come meglio precisato dalla Corte di Cassazione, tra le altre con la sentenza n.
3384 del 6.3.2003, l'elemento distintivo ai fini dell'individuazione del giudice adito, del rito applicabile e della competenza per territorio, è costituito dal tipo di azione: se il diritto fatto valere riguarda il riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge superstite ovvero al coniuge divorziato in assenza di un coniuge superstite, il relativo giudizio deve essere instaurato nei confronti dell'ente previdenziale quale naturale ed unico contraddittore, la competenza spetta al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c. e il foro sarà quello della parte ricorrente ex art. 77 R.D. 1422/1924; se viceversa oggetto di causa è la sola ripartizione delle quote del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, il relativo giudizio deve essere instaurato davanti al Tribunale in composizione collegiale, con rito camerale - ed oggi, a seguito della riforma Cartabia, con rito ex art. 473 bis e segg. c.p.c. - e il foro sarà quello stabilito alla stregua dell'art. 12 quater della L. n. 898/70 , non involgendo profili attinenti al rapporto assicurativo e previdenziale nei confronti dell'ente previdenziale (principio ribadito da ultimo dalla Suprema Corte con sent. sez. I n 9879 del 15.7.2025);
L'estensione del contraddittorio all (che vanta “l'interesse ad una corretta erogazione CP_1 delle somme dovute nei confronti del soggetto legittimato ad incassare, nonché a partecipare effettivamente all'accertamento del titolare di un autonomo diritto previdenziale dal momento che le caratteristiche soggettive del titolare del diritto non sono indifferenti e potrebbero diversamente incidere sull'estinzione delle relative obbligazioni” – così da ultimo Cass. sez. I sent. n. 9878 del 15.7.2025 - ) non incide sulla natura della controversia che non assume per ciò stesso carattere previdenziale.
Concludendo sul punto, la natura di causa ordinaria comporta che la determinazione della competenza per territorio debba essere regolata dalle regole generali contenute negli artt.
18 ss. c.p.c. e l'assunzione da parte dell della posizione di vera e propria parte del CP_1 giudizio legittima l'ente a proporre l'eccezione di incompetenza territoriale.
4 Tanto premesso, l'eccezione proposta dall'ente convenuto è tempestiva in quanto CP_1 formulata nella memoria di costituzione ed è da ritenersi ammissibile in quanto formulata con riferimento a tutti i possibili criteri di competenza territoriale (cfr. da ultimo Cass. sez.
6-3 ord. n. 21989 del 30.07.2021): l , infatti, ha eccepito la competenza del Tribunale CP_1 adito non solo con riferimento al foro alternativo di cui all'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970, introdotto con l'art. 18 della legge n. 74 del 1987, ovvero quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta (con formulazione ripetitiva del disposto dell'art. 20
c.p.c.), ma anche con riferimento al foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c.
Sussiste pertanto l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in relazione ad ogni criterio di cui agli artt. 18 e segg. c.p.c., e in particolare:
- ai sensi dell'art. 18 c.p.c. il Tribunale di Rovigo è competente territorialmente in quanto la convenuta principale risiede nel circondario del Tribunale di Rovigo e l'Ente erogatore della pensione diretta in capo al defunto e della pensione di reversibiliità è
l sede territoriale di Rovigo;
CP_1
- ai sensi all'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970, introdotto con l'art. 18 della legge n. 74 del 1987 (con formulazione ripetitiva del disposto dell'art. 20 c.p.c.),
l'obbligazione è sorta al momento del decesso dell'ex coniuge , deceduto Persona_1 che risiedeva a Rovigo.
- Quanto all'altro foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c. e cioè quello del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, occorre far riferimento ai criteri di cui all'art. 1182 c.c.
L'art. 1182 comma 3 c.c. prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro debba essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (nel caso di specie la ricorrente risiede a S. Stefano Magra), mentre negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (nel caso di specie l – sede territoriale di Rovigo). CP_1
Orbene, è incontestabile che “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali” (per tutte Cass. sez.
5 II sent. n. 3808 del 16.4.1999: “L'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui
l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”).
Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (così Cass. sez. U, sent. n.
17989 del 13.9.2016 e, più di recente Cass. Sez 6-3 ord. n. 7722 del 20.3.2019).
E' indubbio che nella fattispecie in esame la somma di denaro oggetto dell'obbligazione dedotta in giudizio sia illiquida, in quanto dovrà essere determinata dal Tribunale solo all'esito del giudizio e sulla base non di meri calcoli matematici ma di criteri e valutazioni anche di eventuali risultanze istruttorie ancora da esaminarsi: trattasi quindi di obbligazione “chiedibile”, come tale da adempiersi al domicilio della sede territoriale CP_1 che eroga il trattamento pensionistico di reversibilità.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale a favore del
Tribunale di Rovigo.
Trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio dinanzi a questo giudice, si impone una pronuncia anche in punto spese (cfr. sul punto Cass. sez. 6 ord. n. 21565 del
18.10.2011 e, più di recente Cass. sez.
6-3 ord. n. 7010 del 17.3.2017); tuttavia la particolarità della questione e la natura della causa giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
PER TALI MOTIVI
6 Il Tribunale della Spezia dichiara la propria incompetenza indicando quale giudice competente il Tribunale di Rovigo dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025 .
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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