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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6001/2020
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania via F. Riso n. 80, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato LOMBARDO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Catania via G. D'Annunzio n. 110, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato BURGARETTA MARIA FLORIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
1 , nato il [...] a [...], rappresentato in Controparte_2
giudizio dall'avv. BRUNO ELISA, nella qualità di curatore speciale del minore, che lo rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania Via Firenze n.
172
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'ultima udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni conformemente all'accordo versato in atti e, con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio senza termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 05/06/2020, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
a Sant'Agata Li Battiati (CT) in data 31/07/2014, trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Sant'Agata Li Battiati al N. 17, Parte II, Serie A, anno 2014, unione dalla quale è nato il figlio (il 09/02/2016). Controparte_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con decreto di omologa n. 2636 del
10/05/2019 del Tribunale di Catania (r.g. n. 3254/2018) e ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre che nulla è dovuto da ciascun coniuge nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile;
a parziale modifica delle condizioni statuite in sede di separazione consensuale, di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e di regolamentare
2 gli incontri padre-figlio come indicato in ricorso, disponendo l'obbligo a carico del convenuto di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro
350,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 29/11/2017 CNF, con misura dell'assegno in ogni caso non inferiore ad euro 250,00 o a quell'altra somma individuata dal
Tribunale.
Si è costituito in giudizio chiedendo dichiarare la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio;
di rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente e di disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con Controparte_2
collocazione abituale e prevalente presso la residenza e/o domicilio della madre Parte_1
, indicando la regolamentazione degli incontri padre-figlio come in comparsa di costituzione e
[...]
risposta e con previsione di un assegno mensile per il figlio minore dell'importo di €. 220,00, oltre il 50% alle spese straordinarie, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli pubblicato il 29/11/2017 dal Consiglio Nazionale forense, senza alcun contributo economico versato dall'uno all'altro coniuge in quanto entrambi hanno piena capacità
lavorativa e sono economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27/01/2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
All'esito dell'udienza del 17/10/2022, il giudice istruttore ha nominato l'avvocato Elisa Bruno
quale curatore speciale del minore e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio Controparte_2
sulla capacità genitoriale delle parti e le modalità più idonee di affidamento e collocamento del minore.
3 Si è costituita in giudizio l'avvocato Bruno Elisa, nella qualità di curatore speciale del minore che ha formulato le richieste nell'interesse del minore, sicché il Controparte_2
giudice istruttore, con ordinanza del 14/01/2023, alla luce dell'istanza contenuta nella memoria di costituzione del curatore speciale, ha precisato ulteriormente il mandato indicato al perito nominato, estendendolo anche ad un esame clinico del minore per valutarne il benessere psico-
fisico ed elementi di disagio oggettivamente riscontrati e rilevanti sotto il profilo psicologico e/o neuropsichiatrico.
La consulenza tecnica d'ufficio ha concluso evidenziando la capacità genitoriale di entrambe le parti in causa e proponendo la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con indicazione di possibili modalità di incontro padre-figlio e temporaneo monitoraggio degli incontri per un periodo minimo di mesi tre.
All'udienza del 19/06/2023, il procuratore della ricorrente ha rinunciato alle domande di cui al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto in corso di causa.
All'udienza del 03/07/2023 il giudice istruttore, dopo aver sentito le parti, con accordo delle stesse e del curatore speciale, ha modificato le modalità di permanenza del minore con il padre non collocatario e alla successiva udienza del 18/03/2024 ha formulato proposta conciliativa alle parti presenti, che hanno espresso il proprio consenso alla proposta così come il curatore speciale del minore e successivamente, con note scritte depositate per l'udienza del 02/10/2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori hanno precisato le conclusioni chiedendo la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in atti,
approvato anche dal curatore speciale del minore, riportante le seguenti condizioni:
4 “Le parti in conformità all'accordo già raggiunto all'udienza del 18/3/2024, ed a precisazione
dello stesso, depositano il presente accordo che incorpora e annette i dispositivi tipizzati nei
verbali del 03/07/2023 e del 30/10/2023, redatti in presenza delle parti D'Arrigo / Affronto in
relazione al procedimento R.G 6001/2020 che viene stipulato in ossequio a quanto disposto dal
giudice nel verbale del 18/03/2024 in relazione all'accolta proposta conciliativa dallo stesso
promossa, avallata anche dal curatore speciale del minore.
Le parti concordemente chiedono che si pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
senza alcuna pronuncia di addebito, rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni
domanda ed eccezione ovunque formulata.
Le parti concordano sull'affidamento condiviso con collocamento del minore Controparte_2
presso la madre .
[...] Parte_1
In ordine al contributo economico, per il figlio , è stabilito un assegno di mantenimento a CP_2
carico del padre, da versare alla , con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dall'accordo, di euro 240,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, oltre all'assegno unico
al quale il ha rinunciato e che sarà interamente percepito dalla . CP_1 Parte_1
Le spese straordinarie sono poste al 50% per ciascun genitore.
In ordine al calendario incontri, ogni tre settimane (ovvero, quando non comunicato dal datore di
lavoro alla , entro 2 giorni dalla ricevuta comunicazione) la ricorrente comunicherà al Pt_1
D'Arrigo i propri turni di lavoro per le tre settimane successive, con particolare riferimento ai
giorni - almeno tre settimanali – dell'orario pomeridiano in cui dà la propria disponibilità al
prelievo del bambino.
5 Più precisamente, il preleverà il minore presso la casa della madre alle ore 16:30, salvi CP_1
migliori accordi tra le parti con riferimento all'orario, con riconsegna presso l'abitazione della
madre alle ore 22:00 nel periodo estivo (ore 20.00 nel periodo invernale e scolastico).
In tal caso, comunicherà settimanalmente entro il giorno del venerdì della settimana CP_1
precedente ad i pomeriggi in cui preleverà il minore nella settimana successiva. Parte_1
A settimane alterne il bambino verrà prelevato dal padre un pomeriggio dalle ore 16.30 alle 22.00
e per il pernotto dalle ore 21 del venerdì (salvo che sia possibile in relazione al turno del padre
prelevarlo alle 16:30) fino alla domenica sera alle ore 22.00 (ore 19.00 nel periodo invernale e
scolastico). L'orario in cui andrà a prelevare il minore verrà comunicato CP_1
settimanalmente ad Affronto entro il giorno del venerdì della settimana precedente.
Le parti concordano che il Natale il minore lo trascorrerà con la madre ed il Capodanno con il
padre mentre per le restanti festività, le parti dichiarano di regolarsi in base ai propri impegni e
turni lavorativi.
In relazione alle vacanze estive il padre comunicherà entro il mese di Aprile le due settimane di
ferie disponibili (congiunte o separate) da passare con il figlio.
Se la madre non dovesse, entro i 15 giorni successivi, comunicare il proprio assenso, tali Pt_1
date si intendono confermate.
Se il non dovesse comunicare le date di ferie entro il mese di Aprile, verranno adottati, i CP_1
seguenti periodi: ultima settimana di Giugno ed ultima settimana di Agosto.”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, avuto riguardo alle condizioni dell'accordo raggiunto, rispetto al quale il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo un parere favorevole.
6 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa n. 2636/2019, depositato il 24/07/2019 nel giudizio recante n. 3254/2018 r.g.)
e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata,
risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole.
Segnatamente, tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha riconosciuto la capacità genitoriale di entrambe le parti del giudizio, proponendo di confermare l'affidamento condiviso, nonché del parere favorevole del curatore speciale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e del progressivo miglioramento dei rapporti all'interno della coppia genitoriale, le condizioni concordate per la conclusione del giudizio risultano conformi all'interesse del minore.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, non essendovi una parte soccombente e tenuto conto della presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vengono liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Erario.
Le spese processuali vanno compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni e delle ragioni della decisione.
PER QUESTI MOTIVI
7 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6001/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sant'Agata Li Battiati
(CT) in data 31/07/2014 tra , nata il [...] a [...], Parte_1
e nato il [...] a [...], trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Agata Li Battiati al N. 17, Parte II, Serie A, anno
2014;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Controparte_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre Controparte_2 [...]
come in parte motiva;
CP_1
PONE a carico di l'obbligo di versare ad la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 240,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre il Controparte_2
cinquanta percento delle spese straordinarie;
DISPONE che l'assegno unico per il figlio minore venga interamente Controparte_2
percepito dalla madre , come da accordo delle parti;
Parte_1
COMPENSA le spese processuali;
PONE a carico dell'Erario le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato decreto di pari data;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Sant'Agata Li Battiati di procedere
8 all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 15/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6001/2020
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania via F. Riso n. 80, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato LOMBARDO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Catania via G. D'Annunzio n. 110, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato BURGARETTA MARIA FLORIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
1 , nato il [...] a [...], rappresentato in Controparte_2
giudizio dall'avv. BRUNO ELISA, nella qualità di curatore speciale del minore, che lo rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania Via Firenze n.
172
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'ultima udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni conformemente all'accordo versato in atti e, con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio senza termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 05/06/2020, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
a Sant'Agata Li Battiati (CT) in data 31/07/2014, trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Sant'Agata Li Battiati al N. 17, Parte II, Serie A, anno 2014, unione dalla quale è nato il figlio (il 09/02/2016). Controparte_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con decreto di omologa n. 2636 del
10/05/2019 del Tribunale di Catania (r.g. n. 3254/2018) e ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre che nulla è dovuto da ciascun coniuge nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile;
a parziale modifica delle condizioni statuite in sede di separazione consensuale, di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e di regolamentare
2 gli incontri padre-figlio come indicato in ricorso, disponendo l'obbligo a carico del convenuto di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro
350,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 29/11/2017 CNF, con misura dell'assegno in ogni caso non inferiore ad euro 250,00 o a quell'altra somma individuata dal
Tribunale.
Si è costituito in giudizio chiedendo dichiarare la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio;
di rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente e di disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con Controparte_2
collocazione abituale e prevalente presso la residenza e/o domicilio della madre Parte_1
, indicando la regolamentazione degli incontri padre-figlio come in comparsa di costituzione e
[...]
risposta e con previsione di un assegno mensile per il figlio minore dell'importo di €. 220,00, oltre il 50% alle spese straordinarie, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli pubblicato il 29/11/2017 dal Consiglio Nazionale forense, senza alcun contributo economico versato dall'uno all'altro coniuge in quanto entrambi hanno piena capacità
lavorativa e sono economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27/01/2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
All'esito dell'udienza del 17/10/2022, il giudice istruttore ha nominato l'avvocato Elisa Bruno
quale curatore speciale del minore e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio Controparte_2
sulla capacità genitoriale delle parti e le modalità più idonee di affidamento e collocamento del minore.
3 Si è costituita in giudizio l'avvocato Bruno Elisa, nella qualità di curatore speciale del minore che ha formulato le richieste nell'interesse del minore, sicché il Controparte_2
giudice istruttore, con ordinanza del 14/01/2023, alla luce dell'istanza contenuta nella memoria di costituzione del curatore speciale, ha precisato ulteriormente il mandato indicato al perito nominato, estendendolo anche ad un esame clinico del minore per valutarne il benessere psico-
fisico ed elementi di disagio oggettivamente riscontrati e rilevanti sotto il profilo psicologico e/o neuropsichiatrico.
La consulenza tecnica d'ufficio ha concluso evidenziando la capacità genitoriale di entrambe le parti in causa e proponendo la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con indicazione di possibili modalità di incontro padre-figlio e temporaneo monitoraggio degli incontri per un periodo minimo di mesi tre.
All'udienza del 19/06/2023, il procuratore della ricorrente ha rinunciato alle domande di cui al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto in corso di causa.
All'udienza del 03/07/2023 il giudice istruttore, dopo aver sentito le parti, con accordo delle stesse e del curatore speciale, ha modificato le modalità di permanenza del minore con il padre non collocatario e alla successiva udienza del 18/03/2024 ha formulato proposta conciliativa alle parti presenti, che hanno espresso il proprio consenso alla proposta così come il curatore speciale del minore e successivamente, con note scritte depositate per l'udienza del 02/10/2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori hanno precisato le conclusioni chiedendo la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in atti,
approvato anche dal curatore speciale del minore, riportante le seguenti condizioni:
4 “Le parti in conformità all'accordo già raggiunto all'udienza del 18/3/2024, ed a precisazione
dello stesso, depositano il presente accordo che incorpora e annette i dispositivi tipizzati nei
verbali del 03/07/2023 e del 30/10/2023, redatti in presenza delle parti D'Arrigo / Affronto in
relazione al procedimento R.G 6001/2020 che viene stipulato in ossequio a quanto disposto dal
giudice nel verbale del 18/03/2024 in relazione all'accolta proposta conciliativa dallo stesso
promossa, avallata anche dal curatore speciale del minore.
Le parti concordemente chiedono che si pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
senza alcuna pronuncia di addebito, rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni
domanda ed eccezione ovunque formulata.
Le parti concordano sull'affidamento condiviso con collocamento del minore Controparte_2
presso la madre .
[...] Parte_1
In ordine al contributo economico, per il figlio , è stabilito un assegno di mantenimento a CP_2
carico del padre, da versare alla , con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dall'accordo, di euro 240,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, oltre all'assegno unico
al quale il ha rinunciato e che sarà interamente percepito dalla . CP_1 Parte_1
Le spese straordinarie sono poste al 50% per ciascun genitore.
In ordine al calendario incontri, ogni tre settimane (ovvero, quando non comunicato dal datore di
lavoro alla , entro 2 giorni dalla ricevuta comunicazione) la ricorrente comunicherà al Pt_1
D'Arrigo i propri turni di lavoro per le tre settimane successive, con particolare riferimento ai
giorni - almeno tre settimanali – dell'orario pomeridiano in cui dà la propria disponibilità al
prelievo del bambino.
5 Più precisamente, il preleverà il minore presso la casa della madre alle ore 16:30, salvi CP_1
migliori accordi tra le parti con riferimento all'orario, con riconsegna presso l'abitazione della
madre alle ore 22:00 nel periodo estivo (ore 20.00 nel periodo invernale e scolastico).
In tal caso, comunicherà settimanalmente entro il giorno del venerdì della settimana CP_1
precedente ad i pomeriggi in cui preleverà il minore nella settimana successiva. Parte_1
A settimane alterne il bambino verrà prelevato dal padre un pomeriggio dalle ore 16.30 alle 22.00
e per il pernotto dalle ore 21 del venerdì (salvo che sia possibile in relazione al turno del padre
prelevarlo alle 16:30) fino alla domenica sera alle ore 22.00 (ore 19.00 nel periodo invernale e
scolastico). L'orario in cui andrà a prelevare il minore verrà comunicato CP_1
settimanalmente ad Affronto entro il giorno del venerdì della settimana precedente.
Le parti concordano che il Natale il minore lo trascorrerà con la madre ed il Capodanno con il
padre mentre per le restanti festività, le parti dichiarano di regolarsi in base ai propri impegni e
turni lavorativi.
In relazione alle vacanze estive il padre comunicherà entro il mese di Aprile le due settimane di
ferie disponibili (congiunte o separate) da passare con il figlio.
Se la madre non dovesse, entro i 15 giorni successivi, comunicare il proprio assenso, tali Pt_1
date si intendono confermate.
Se il non dovesse comunicare le date di ferie entro il mese di Aprile, verranno adottati, i CP_1
seguenti periodi: ultima settimana di Giugno ed ultima settimana di Agosto.”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, avuto riguardo alle condizioni dell'accordo raggiunto, rispetto al quale il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo un parere favorevole.
6 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa n. 2636/2019, depositato il 24/07/2019 nel giudizio recante n. 3254/2018 r.g.)
e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata,
risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole.
Segnatamente, tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha riconosciuto la capacità genitoriale di entrambe le parti del giudizio, proponendo di confermare l'affidamento condiviso, nonché del parere favorevole del curatore speciale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e del progressivo miglioramento dei rapporti all'interno della coppia genitoriale, le condizioni concordate per la conclusione del giudizio risultano conformi all'interesse del minore.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, non essendovi una parte soccombente e tenuto conto della presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vengono liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Erario.
Le spese processuali vanno compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni e delle ragioni della decisione.
PER QUESTI MOTIVI
7 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6001/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sant'Agata Li Battiati
(CT) in data 31/07/2014 tra , nata il [...] a [...], Parte_1
e nato il [...] a [...], trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Agata Li Battiati al N. 17, Parte II, Serie A, anno
2014;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Controparte_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre Controparte_2 [...]
come in parte motiva;
CP_1
PONE a carico di l'obbligo di versare ad la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 240,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre il Controparte_2
cinquanta percento delle spese straordinarie;
DISPONE che l'assegno unico per il figlio minore venga interamente Controparte_2
percepito dalla madre , come da accordo delle parti;
Parte_1
COMPENSA le spese processuali;
PONE a carico dell'Erario le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da separato decreto di pari data;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Sant'Agata Li Battiati di procedere
8 all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 15/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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