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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4255/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 26.03.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione dei difensori del convenuto è presente l'avv. Pietro Leo. CP_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 20 N. R.G. 4255/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4255/2019 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno da sinistro stradale, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. e C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Anna Maria Busia e Francesca Calabrò, C.F._6
elettivamente domiciliati in via Libeccio n. 32 - Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura speciale alle liti allegata in calce all'atto di citazione.
ATTORI
contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Ortu, elettivamente domiciliata in via pagina 2 di 20 Alghero n. 54 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Enrico Palmas e CP_1 C.F._7
Tania Dessì, elettivamente domiciliato in via Nuoro n. 78 - Cagliari, presso lo studio dei difensori,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.05.2019, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio, davanti a questo Parte_5 Parte_4 Parte_7
Tribunale, e al fine di ottenere la condanna in solido al CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era deceduto il loro congiunto . Persona_1
Gli attori, a sostegno della pretesa, hanno esposto in sintesi che:
- il 25.09.2018, alle ore 21,00 circa, il minore , figlio di e Persona_1 Parte_1 Parte_2
fratello di e nipote di e , stava percorrendo
[...] Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
la via Libertà di Sant'Andrea Frius (SU);
- il convenuto alla guida della Fiat Bravo di sua proprietà aveva perso il controllo del veicolo CP_1
e urtato l'Alfa 147 parcheggiata sul lato sinistro della strada;
pagina 3 di 20 - a seguito dell'urto, l'auto si era ribaltata sul lato destro e aveva proseguito la sua corsa travolgendo il minore che, per le lesioni riportate, era deceduto durante il trasporto all'Ospedale Brotzu di Cagliari;
- i congiunti del , oltre alla grave perdita subita, avevano riportato un significativo Pt_1
peggioramento del loro stato di salute psico-fisica;
- a seguito delle richieste di risarcimento, la presso la quale il veicolo Controparte_2
del era assicurato per la responsabilità civile, la stessa aveva provveduto a liquidare la somma di CP_1
200.500,00 euro al padre;
la somma di 208.850,00 alla madre la Parte_1 Parte_2
somma di 40.500,00 euro al fratello e la somma di 25.000,00 euro ciascuno ai nonni Parte_5
e Parte_7 Parte_4
- le somme erano state accettate a titolo di acconto, poiché il danno parentale subito doveva essere stimato in misura maggiore, inoltre era dovuto l'indennizzo per danno biologico;
- il tentativo di negoziazione assistita non aveva dato alcun esito in quanto la compagnia convenuta aveva ritenuto di aver già assolto integralmente il suo obbligo risarcitorio.
Tanto premesso, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_7
hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_4
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del convenuto quale CP_1
proprietario e conducente dell'autovettura FIAT Bravo targata DL482DG, per il decesso di
[...]
avvenuto il 25.09.2018; Per_1
2) per l'effetto, condannare i convenuti, e in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire e pagare agli attori tutti i danni non
patrimoniali, patiti e patendi, per i fatti sopra descritti nella narrativa, ivi compreso il danno da
perdita parentela, il danno biologico, sia permanente che temporaneo, il danno patrimoniale
pagina 4 di 20 emergente (costi e spese, sia mediche che legali, spese funerarie), da determinarsi in quella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, che verrà accertata in corso di causa, con interessi legali di
mora a far data dal 25 Settembre 2018, trattandosi di fatto illecito, e gli ulteriori interessi ex art. 1283
c.c. a far data dalla notifica del presente atto di citazione, oltre rivalutazione monetaria, detratto
quanto già corrisposto per ciascuno degli attori dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto;
3) con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che
dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.09.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
per resistere alle avverse pretese, esponendo in sintesi che: Controparte_2
- la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva alla condotta tenuta dall'assicurato CP_1
- il in stato di alterazione alcolica, aveva perso il controllo del veicolo di sua proprietà mentre CP_1
stava percorrendo la via Libertà di Sant'Andrea Frius e, dopo aver urtato l'Alfa 147 parcheggiata sul lato opposto della strada, aveva travolto , causandone il decesso;
Persona_1
- in merito al quantum debeatur, il danno da perdita del rapporto parentale era stato liquidato interamente dalla compagnia di assicurazioni, mentre nessun indennizzo era dovuto per il danno biologico;
- infatti, in data 15.01.2019 era stata corrisposta la prima tranche di pagamento pari a 82.500,00
euro ciascuno al padre e alla madre e a 12.500,00 euro al fratello;
- in data 28.03.2019 era stato corrisposta la seconda tranche con l'importo di 126.350,00 euro alla madre e 118.000,00 euro al padre, 28.000,00 euro al fratello e 25.000,00 euro ciascuno ai nonni;
pagina 5 di 20 - tali importi dovevano ritenersi congrui in quanto la sussistenza di uno stretto vincolo di parentela non giustificava automaticamente il riconoscimento del danno nella misura massima prevista dai valori tabellari;
- nel caso di specie, infatti, non erano state allegate specifiche circostanze da cui poter desumere che, in conseguenza della perdita del proprio congiunto, era derivato agli attori il maggior danno asserito dagli attori;
- quanto all'ulteriore danno di natura psico-fisica lamentato dai genitori e dal fratello del minore deceduto, la domanda era infondata poiché alla sola erano residuati postumi di Parte_2
carattere permanente, i quali erano già stati integralmente liquidati;
- in particolare, il medico-legale della compagnia assicurativa aveva accertato che Parte_2
a seguito del sinistro, aveva patito un “disturbo da lutto complicato” con postumi di carattere
[...]
permanente nella misura del 10%, mentre e , rispettivamente, avevano Parte_1 Parte_3
conseguito un danno pari a 0,5% e 1% di invalidità permanente;
- pertanto, in data 30.08.2019, a era stato corrisposto l'ulteriore importo di Parte_2
21.509,00 euro;
ad un'ulteriore somma pari a 327,75 euro e, infine, ad altri Parte_1 Parte_3
781,70 euro, a titolo di danno biologico;
- tali somme erano andate a sommarsi al complessivo importo di euro 200.500,00 già liquidato in favore del padre;
di euro 208.850,00 in favore della madre di euro Parte_1 Parte_2
40.500,00 in favore del fratello e di euro 25.000,00 ciascuno per i nonni;
Parte_3
- inoltre, non potevano ritenersi dovuti e cumulati gli interessi e la rivalutazione, trattandosi di debiti di valore, in quanto derivanti da responsabilità da fatto illecito;
pagina 6 di 20 - come risultava dalla polizza in atti, la Fiat Bravo del era assicurata per il rischio sulla CP_1
responsabilità civile con un massimale di 10.000.000,00 euro che rappresentava il limite massimo entro il quale la compagnia era tenuta a indennizzare i danni conseguenti al sinistro per capitale, spese e interessi.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via principale, dichiarare congrua e adeguata alla reale entità del danno effettivamente
risarcibile la complessiva somma di euro complessiva somma di euro 555.468,45 liquidata agli attori
durante la fase stragiudiziale della vertenza e nelle more del giudizio e rigettarne le eventuali pretese;
- con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio;
- in via subordinata: determinare, alla luce delle risultanze processuali, l'ammontare dell'eventuale
risarcimento ancora spettante agli attori al netto degli importi già liquidati e rigettarne le ulteriori
pretese, con equo governo delle spese e degli onorari di causa;
- limitare in ogni caso l'obbligazione risarcitoria eventualmente facente carico a
[...]
entro il limite del massimale della polizza;
Controparte_2
- rigettare, in ogni caso, perché infondata la richiesta di condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.,
formulata dagli attori”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2019, si è costituito in giudizio anche il convenuto il quale ha esposto in sintesi che: CP_1
- preliminarmente, alla causazione del sinistro aveva contribuito l'irregolare posizione dell'Alfa 147
la quale, trovandosi in sosta vietata sul lato sinistro della strada, aveva avuto un'efficienza causale determinante nella produzione dell'evento;
pagina 7 di 20 - nella sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di omicidio stradale, il GUP aveva riconosciuto l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis c.p., affermando che, alla causazione del sinistro, avevano concorso anche la condotta della vittima, l'ingombro costituito dalla sosta irregolare dell'Alfa Romeo 147 e le anomalie stradali esistenti nel luogo del sinistro;
- in assenza dell'Alfa Romeo, infatti, la traiettoria del veicolo non avrebbe intersecato quella del pedone poiché la ruota del convenuto non si sarebbe sollevata e il veicolo non si sarebbe rovesciato sul lato prima di travolgere il pedone;
- in merito alla liquidazione del danno, la richiesta attrice nella misura massima prevista dalle tabelle in uso presso questo Tribunale era infondata;
- nel caso di specie, infatti, non erano state dimostrate specifiche circostanze in grado di giustificare una personalizzazione del risarcimento in misura massima;
- pertanto, doveva essere ritenuta la piena congruità delle somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa.
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“che nel corso della causa, venga accertata la corretta dinamica del sinistro e il reale concorso,
nella causazione degli eventi, del veicolo Alfa Romeo 147 targata CJ192SF;
-con compensazione di spese, onorari e competenze del giudizio”.
La causa, istruita con produzioni documentali e CTU medico-legale sulla persona dei genitori e del fratello di , è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo Persona_1
ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con assegnazione del termine di trenta giorni prima per il deposito delle note conclusive.
*****
pagina 8 di 20 Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve preliminarmente essere dato atto che la dinamica del sinistro è pacifica in causa, non essendo contestato dai convenuti il decesso di all'esito dell'investimento da parte del veicolo condotto da Persona_1
avendo svolto le loro difese limitatamente al profilo del quantum. CP_1
In proposito deve inoltre rilevarsi che, con sentenza n. 62 del 21.09.2020 pronunciata ex art. 444
c.p.p. dal GUP di questo Tribunale, è stata applicata la pena di legge per il reato di omicidio stradale,
con l'attenuante prevista dal comma 7 in base alla quale “[…] qualora l'evento non sia esclusiva
conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”.
Insegna la Suprema Corte che la sentenza di applicazione pena, in quanto fondata su un accertamento di responsabilità dell'imputato, può costituire elemento di prova per il giudice civile in ragione dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato (Cass. Civ. Sez. III 2 febbraio 2017 n.
2695; Cass. Sez. Un. 20 settembre 2013 n. 21591; Cass. Sez. Trib. 19 ottobre 2012 n. 17967; Cass. Sez.
V 3 dicembre 2010 n. 24587; Cass. Civ. Sez. Lav. 8 gennaio 2008 n. 132; Cass. Civ. Sez. Lav. 19
novembre 2007 n. 23906).
Ai fini della determinazione della pena, il giudice penale aveva tenuto conto del fatto che, alla determinazione dell'evento, avevano concorso sia la condotta colposa di , per non aver Persona_1
osservato l'obbligo di fare uso del marciapiede esistente sul lato sinistro della carreggiata, sia l'ingombro costituito dalla sosta irregolare sul lato sinistro della strada dell'Alfa 147, oltre alle anomalie e alle carenze di segnaletica esistenti nel tratto stradale in cui si era verificato il fatto.
In particolare, il convenuto ha sostenuto la rilevanza della presenza in sosta irregolare CP_1
dell'Alfa 147 sul lato sinistro della carreggiata, ai fini della riduzione proporzionale della propria responsabilità nella causazione del sinistro.
pagina 9 di 20 Le difese del convenuto non possono trovare accoglimento.
Si deve anzitutto osservare che la sentenza di applicazione pena sopra richiamata non costituisce un giudicato penale in relazione al fatto e alle responsabilità del conducente, poiché le circostanze sopra indicate sono state valutate limitatamente al profilo del riconoscimento delle attenuanti di legge ai fini della determinazione della pena.
La sentenza di applicazione della pena, pertanto, pur costituendo una implicita ammissione di responsabilità del sinistro unitamente alle altre risultanze processuali, non è idonea a fondare un accertamento con efficacia di giudicato relativamente alla diminuzione di responsabilità del conducente nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
Al contrario, si devono evidenziare alcuni elementi che inducono a ritenere inesistenti fattori causali esterni, idonei ad influire sulla causazione dell'evento.
In particolare, è irrilevante che l'Alfa Romeo 147 si trovasse in sosta irregolare in quanto “di diverse
decine di centimetri con l'anteriore sulle strisce pedonali” (CTU pag. 40).
Si deve infatti sottolineare che, sebbene l'Alfa Romero 147 invadesse parzialmente le strisce pedonali, la sosta in quel punto era consentita cosicché è ragionevole ritenere che, anche se fosse stata arretrata di alcune decine di centimetri, ciò non avrebbe evitato l'impatto con la vettura condotta dal
CP_1
Il consulente del P.M., ing. , a pagina 40 della perizia ha affermato che “[…] Persona_2
analizzando tecnicamente il rapporto causa/effetto non fu certo la presenza della vettura ferma a
determinare la manovra del quanto piuttosto il contrario. La collisione, infatti, si determinò solo CP_1
ed esclusivamente quale conseguenza della condotta dell'indagato, il quale non avrebbe dovuto
trovarsi in quella posizione sulla carreggiata, posto che tra l'altro nonostante la vettura in sosta
pagina 10 di 20 residuava uno spazio sufficiente al transito di due veicoli appaiati. Non si ritiene pertanto possano
ravvisarsi profili di responsabilità a carico del proprietario della A-R 147. Per quanto concerne la
vittima si è acclarato come il pedone si trovasse in corrispondenza del margine dx della carreggiata
già al momento dell'investimento, onde si ritiene nullo il suo concorso causale nella determinazione
dell'evento”.
La valutazione del CTU deve pertanto essere condivisa nella parte in cui ha escluso il contributo causale di circostanze esterne, avendo, al contrario, valorizzato la condotta gravemente imprudente del conducente della Fiat Bravo condotta dal CP_1
In primo luogo, l'impatto dell'auto condotta dal su quella in sosta sul lato opposto era stato CP_1
una conseguenza della violazione dall'art. 143 del Codice della Strada da parte del convenuto, che al momento dell'impatto stava marciando sul lato sinistro anziché su quello destro della carreggiata.
In secondo luogo, lo stesso aveva violato l'art. 186 del Codice della Strada per essersi messo CP_1
alla guida nonostante avesse assunto sostanze alcoliche in misura superiore al triplo del massimo consentito.
Risulta infatti agli atti di causa che la sera dell'investimento, la concentrazione di etanolo nel sangue del convenuto era pari a 1,58 g/l, oltre quella soglia che, secondo la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, individua la compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo.
Al contrario, nessun addebito può essere mosso alla vittima che al momento dell'incidente stava camminando sul lato destro della carreggiata.
Si osserva, infatti, che da un lato in quel tratto stradale il marciapiede esisteva solo lungo il lato sinistro della strada, e dall'altro che era inidoneo alla marcia dei pedoni (sia per le dimensioni sia in pagina 11 di 20 quanto discontinuo) cosicché non soddisfaceva i requisiti minimi previsti dall'art. 190 c.d.s. per essere percorso da un pedone.
Pertanto, la presenza del nel luogo dell'impatto deve ritenersi ininfluente sotto il profilo Pt_1
causale, dovendosi ritenere invece determinante la condotta gravemente imprudente del guidatore della
Fiat Bravo, che non aveva osservato le norme più elementari del codice della strada, né ha provato in causa di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni sul rapporto causa/effetto, non può ritenersi che i fatti posti a base dell'applicazione dell'attenuante in sede penale abbiano avuto un'efficienza causale determinante nella produzione dell'evento, tale da incidere sulla attenuazione della responsabilità del convenuto in sede civile sotto il profilo risarcitorio.
Si deve ora procedere alla quantificazione del danno patito da ciascuno degli attori per la perdita del congiunto.
In punto di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, gli attori hanno richiesto la liquidazione del risarcimento in misura superiore a quella già corrisposta dalla compagnia convenuta e accettata a titolo di acconto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la lesione al rapporto parentale dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente appunto nella perdita del rapporto parentale, allorché
colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Sul punto, allorché si intenda far valere la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza pagina 12 di 20 l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi,
pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020 n. 5452, conf. Cass.
16.03.2012 n. 4253).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi provato il danno parentale in misura superiore rispetto a quanto corrisposto dalla nei confronti non solo di Controparte_2 Pt_1
(padre), (madre) e (fratello) - componenti del nucleo
[...] Parte_2 Parte_3
familiare del defunto - ma anche dei nonni materni e paterni.
Infatti, nel caso di specie, lo stretto legame familiare del defunto con gli ascendenti per parte di madre e di padre implica la lesione dello stretto rapporto parentale indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
In particolare, si deve ritenere pacifico in causa, in quanto non contestato, lo stretto rapporto affettivo di assidua frequentazione dei nonni con la vittima del sinistro non solo con riferimento alla nonna paterna (che viveva nella casa posta a pochi metri da quella della vittima, essendo stata costruita all'interno del cortile di pertinenza della stessa nonna paterna) ma altresì quanto ai nonni materni
(essendo pacifico che la loro abitazione si trovasse nello stesso centro abitato di S. Andrea Frius, a distanza di poche centinaia di metri da quella del defunto).
Alla luce delle risultanze di causa, l'importo dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale patito dagli attori deve pertanto essere così rideterminato:
(padre convivente) Parte_1 danno non patrimoniale: € 336.500,00
- € 200.500,00 di acconto =
pagina 13 di 20 Totale: € 136.000,00;
(madre convivente) Parte_2 danno non patrimoniale: € 336.500,00
- € 208.850,00 di acconto =
Totale: € 127.650,00;
(fratello convivente) Parte_3 danno non patrimoniale: € 146.120,00
- € 40.500.00 di acconto =
Totale: € 105.620,00;
(nonna) Parte_4 danno non patrimoniale: € 86.210,80
- € 25.000,00 di acconto =
Totale: € 61.210,00;
(nonno) Parte_5 danno non patrimoniale: € 74.521,20
- € 25.000,00 di acconto =
Totale: € 49.521,20;
(nonna) Parte_7 danno non patrimoniale: € 80.366,00
- € 25.000,00 di acconto =
Totale: € 55.366,00
Al danno parentale deve sommarsi il risarcimento per il danno biologico patito dai genitori
[...]
ed e dal fratello nella misura accertata in causa dal CTU, Parte_2 Parte_1 Parte_3
dott. detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla compagnia assicurativa. Per_3
pagina 14 di 20 Insegna infatti la Suprema Corte che “in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno
da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del
danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una
relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale
pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una
duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni
logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art.
32 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 9857 del 28.03.2022 - Rv. 664263 - 02).
Quanto a il CTU ha rilevato che “è affetta da un Disturbo Post-Traumatico Parte_2
da Stress” e che l'entità del danno biologico permanente riportato in conseguenza della morte del figlio
“è ragionevolmente valutabile nel 14% (quattordici per cento) circa” con “un periodo di invalidità
temporanea di giorni 15 al 75%, di giorni 40 al 50% e di giorni 10 al 25%”.
Quanto ad , il CTU ha rilevato che “è affetto da un Disturbo dell'adattamento, con Parte_1
sintomi affettivi, ansiosi e depressivi” e che l'entità del danno biologico permanente riportato in conseguenza della morte del figlio “è ragionevolmente valutabile nel 8% (otto per cento) circa”.
Quanto ad , il CTU ha rilevato che “è affetto da un Disturbo dell'adattamento, con Parte_3
sintomi affettivi, ansiosi e depressivi di grado lieve” e che l'entità del danno biologico permanente in conseguenza della morte del fratello “è ragionevolmente valutabile nel 4% (quattro per cento) circa”.
L'ammontare complessivo del danno biologico deve pertanto essere così quantificato in base alle tabelle vigenti all'epoca del sinistro, sottratti gli importi già corrisposti e pacifici in causa, dalla compagnia assicurativa convenuta a (pari a 21.509,00 euro), ad Parte_2 Parte_1
(pari a 327,75 euro) e, infine, ad (pari a 781,70 euro): Parte_3
pagina 15 di 20 Parte_2
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 2.623,46
Punto danno non patrimoniale € 3.410,50
Punto base I.T.T. € 98,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 28.281,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 36.765,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.102,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.960,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 245,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.307,50
Totale generale: € 40.072,50
: Parte_1
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Danno non patrimoniale risarcibile € 14.551,00
: Parte_3
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
pagina 16 di 20 Totale generale: € 5.371,00
A questa voce di danno non patrimoniale, deve sommarsi il risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari alle spese documentate in causa dagli attori, nella misura di 10.064,46 euro per
[...]
(€ 8.350,00 per spese funerarie, € 803,25 spese per loculo;
€ 300,00 spese mediche, € Parte_2
611,21 competenze CTP); di 731,20 euro per (€ 120,00 spese mediche, € 611,20 Parte_1
competenze CTP); di 994,00 euro per (€ 384,00 spese mediche, € 610,00 competenze Parte_3
CTP).
Traendo le conclusioni, agli importi complessivamente così rideterminati, sottratte le somme già
corrisposte dalla compagnia assicurativa, devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria,
trattandosi di debito di valore.
Parte_2
€ 146.213,50 danno non patrimoniale + € 10.064,46 danno patrimoniale = € 156.277,96
Rivalutazione + Interessi: € 45.282,03
Capitale Rivalutato + Interessi: € 201.559,99
: Parte_1
€ 150.223,25 danno non patrimoniale + € 731,20 danno patrimoniale = € 150.954,45
Rivalutazione + Interessi: € 43.739,56
Capitale Rivalutato + Interessi: € 194.694,01
: Parte_3
€ 110.209,30 danno non patrimoniale + € 994,00 danno patrimoniale = € 111.203,30
Rivalutazione + Interessi: € 32.221,50
Capitale Rivalutato + Interessi: € 143.424,80
pagina 17 di 20 Parte_4
€ 61,210,00 danno non patrimoniale
Rivalutazione + Interessi: € 17.735,80
Capitale Rivalutato + Interessi: € 78.945,80
Parte_5
€ 49.521,20 danno non patrimoniale
Rivalutazione + Interessi: € 14.348,91
Capitale Rivalutato + Interessi: € 63.870,11
: Parte_7
€ 55.366,00 danno non patrimoniale
Rivalutazione + Interessi: € 16.042,48
Capitale Rivalutato + Interessi: € 71.408,48
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in misura media in base al valore della causa fino a
1.000.000,00 euro, seguono la regola della soccombenza e sono poste interamente a carico dei convenuti in solido.
La convenuta deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato Controparte_2
degli importi da questo dovuti a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali in CP_1
favore degli attori per il disposto dell'art. 1917 c.c.
pagina 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione della morte di CP_1 Per_1
, condanna in solido e al
[...] CP_1 Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dei seguenti importi:
€ 201.559,99 in favore di;
Parte_2
€ 194.694,01 in favore di;
Parte_1
€ 143.424,80 in favore di;
Parte_3
€ 63.870,11 in favore di;
Parte_5
€ 71.408,48 in favore di;
Parte_7
€ 78.945,80 in favore di Parte_4
2) condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese legali, che si liquidano in complessivi € 29.738,00 (di cui € 29.193,00 per competenze e € 545,00 per spese documentate),
oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari avv.ti Francesca Calabrò e Anna Maria Busia che ne hanno fatto istanza;
3) condanna a rimborsare le spese legali sostenute da Controparte_2
per la chiamata in manleva, che si liquidano in € 14.598,00 oltre rimborso CP_1
spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, le spese per la CTU separatamente liquidate;
[...]
pagina 19 di 20 5) condanna a tenere indenne da ogni Controparte_2 CP_1
obbligo di pagamento agli attori degli importi loro spettanti a titolo di risarcimento del danno e di spese del presente giudizio.
Cagliari, 26.03.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 26.03.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione dei difensori del convenuto è presente l'avv. Pietro Leo. CP_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 20 N. R.G. 4255/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4255/2019 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno da sinistro stradale, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. e C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Anna Maria Busia e Francesca Calabrò, C.F._6
elettivamente domiciliati in via Libeccio n. 32 - Cagliari, presso lo studio dei difensori, giusta procura speciale alle liti allegata in calce all'atto di citazione.
ATTORI
contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Ortu, elettivamente domiciliata in via pagina 2 di 20 Alghero n. 54 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Enrico Palmas e CP_1 C.F._7
Tania Dessì, elettivamente domiciliato in via Nuoro n. 78 - Cagliari, presso lo studio dei difensori,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.05.2019, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio, davanti a questo Parte_5 Parte_4 Parte_7
Tribunale, e al fine di ottenere la condanna in solido al CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era deceduto il loro congiunto . Persona_1
Gli attori, a sostegno della pretesa, hanno esposto in sintesi che:
- il 25.09.2018, alle ore 21,00 circa, il minore , figlio di e Persona_1 Parte_1 Parte_2
fratello di e nipote di e , stava percorrendo
[...] Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
la via Libertà di Sant'Andrea Frius (SU);
- il convenuto alla guida della Fiat Bravo di sua proprietà aveva perso il controllo del veicolo CP_1
e urtato l'Alfa 147 parcheggiata sul lato sinistro della strada;
pagina 3 di 20 - a seguito dell'urto, l'auto si era ribaltata sul lato destro e aveva proseguito la sua corsa travolgendo il minore che, per le lesioni riportate, era deceduto durante il trasporto all'Ospedale Brotzu di Cagliari;
- i congiunti del , oltre alla grave perdita subita, avevano riportato un significativo Pt_1
peggioramento del loro stato di salute psico-fisica;
- a seguito delle richieste di risarcimento, la presso la quale il veicolo Controparte_2
del era assicurato per la responsabilità civile, la stessa aveva provveduto a liquidare la somma di CP_1
200.500,00 euro al padre;
la somma di 208.850,00 alla madre la Parte_1 Parte_2
somma di 40.500,00 euro al fratello e la somma di 25.000,00 euro ciascuno ai nonni Parte_5
e Parte_7 Parte_4
- le somme erano state accettate a titolo di acconto, poiché il danno parentale subito doveva essere stimato in misura maggiore, inoltre era dovuto l'indennizzo per danno biologico;
- il tentativo di negoziazione assistita non aveva dato alcun esito in quanto la compagnia convenuta aveva ritenuto di aver già assolto integralmente il suo obbligo risarcitorio.
Tanto premesso, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_7
hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_4
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del convenuto quale CP_1
proprietario e conducente dell'autovettura FIAT Bravo targata DL482DG, per il decesso di
[...]
avvenuto il 25.09.2018; Per_1
2) per l'effetto, condannare i convenuti, e in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire e pagare agli attori tutti i danni non
patrimoniali, patiti e patendi, per i fatti sopra descritti nella narrativa, ivi compreso il danno da
perdita parentela, il danno biologico, sia permanente che temporaneo, il danno patrimoniale
pagina 4 di 20 emergente (costi e spese, sia mediche che legali, spese funerarie), da determinarsi in quella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, che verrà accertata in corso di causa, con interessi legali di
mora a far data dal 25 Settembre 2018, trattandosi di fatto illecito, e gli ulteriori interessi ex art. 1283
c.c. a far data dalla notifica del presente atto di citazione, oltre rivalutazione monetaria, detratto
quanto già corrisposto per ciascuno degli attori dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto;
3) con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che
dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.09.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
per resistere alle avverse pretese, esponendo in sintesi che: Controparte_2
- la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva alla condotta tenuta dall'assicurato CP_1
- il in stato di alterazione alcolica, aveva perso il controllo del veicolo di sua proprietà mentre CP_1
stava percorrendo la via Libertà di Sant'Andrea Frius e, dopo aver urtato l'Alfa 147 parcheggiata sul lato opposto della strada, aveva travolto , causandone il decesso;
Persona_1
- in merito al quantum debeatur, il danno da perdita del rapporto parentale era stato liquidato interamente dalla compagnia di assicurazioni, mentre nessun indennizzo era dovuto per il danno biologico;
- infatti, in data 15.01.2019 era stata corrisposta la prima tranche di pagamento pari a 82.500,00
euro ciascuno al padre e alla madre e a 12.500,00 euro al fratello;
- in data 28.03.2019 era stato corrisposta la seconda tranche con l'importo di 126.350,00 euro alla madre e 118.000,00 euro al padre, 28.000,00 euro al fratello e 25.000,00 euro ciascuno ai nonni;
pagina 5 di 20 - tali importi dovevano ritenersi congrui in quanto la sussistenza di uno stretto vincolo di parentela non giustificava automaticamente il riconoscimento del danno nella misura massima prevista dai valori tabellari;
- nel caso di specie, infatti, non erano state allegate specifiche circostanze da cui poter desumere che, in conseguenza della perdita del proprio congiunto, era derivato agli attori il maggior danno asserito dagli attori;
- quanto all'ulteriore danno di natura psico-fisica lamentato dai genitori e dal fratello del minore deceduto, la domanda era infondata poiché alla sola erano residuati postumi di Parte_2
carattere permanente, i quali erano già stati integralmente liquidati;
- in particolare, il medico-legale della compagnia assicurativa aveva accertato che Parte_2
a seguito del sinistro, aveva patito un “disturbo da lutto complicato” con postumi di carattere
[...]
permanente nella misura del 10%, mentre e , rispettivamente, avevano Parte_1 Parte_3
conseguito un danno pari a 0,5% e 1% di invalidità permanente;
- pertanto, in data 30.08.2019, a era stato corrisposto l'ulteriore importo di Parte_2
21.509,00 euro;
ad un'ulteriore somma pari a 327,75 euro e, infine, ad altri Parte_1 Parte_3
781,70 euro, a titolo di danno biologico;
- tali somme erano andate a sommarsi al complessivo importo di euro 200.500,00 già liquidato in favore del padre;
di euro 208.850,00 in favore della madre di euro Parte_1 Parte_2
40.500,00 in favore del fratello e di euro 25.000,00 ciascuno per i nonni;
Parte_3
- inoltre, non potevano ritenersi dovuti e cumulati gli interessi e la rivalutazione, trattandosi di debiti di valore, in quanto derivanti da responsabilità da fatto illecito;
pagina 6 di 20 - come risultava dalla polizza in atti, la Fiat Bravo del era assicurata per il rischio sulla CP_1
responsabilità civile con un massimale di 10.000.000,00 euro che rappresentava il limite massimo entro il quale la compagnia era tenuta a indennizzare i danni conseguenti al sinistro per capitale, spese e interessi.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via principale, dichiarare congrua e adeguata alla reale entità del danno effettivamente
risarcibile la complessiva somma di euro complessiva somma di euro 555.468,45 liquidata agli attori
durante la fase stragiudiziale della vertenza e nelle more del giudizio e rigettarne le eventuali pretese;
- con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio;
- in via subordinata: determinare, alla luce delle risultanze processuali, l'ammontare dell'eventuale
risarcimento ancora spettante agli attori al netto degli importi già liquidati e rigettarne le ulteriori
pretese, con equo governo delle spese e degli onorari di causa;
- limitare in ogni caso l'obbligazione risarcitoria eventualmente facente carico a
[...]
entro il limite del massimale della polizza;
Controparte_2
- rigettare, in ogni caso, perché infondata la richiesta di condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.,
formulata dagli attori”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2019, si è costituito in giudizio anche il convenuto il quale ha esposto in sintesi che: CP_1
- preliminarmente, alla causazione del sinistro aveva contribuito l'irregolare posizione dell'Alfa 147
la quale, trovandosi in sosta vietata sul lato sinistro della strada, aveva avuto un'efficienza causale determinante nella produzione dell'evento;
pagina 7 di 20 - nella sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di omicidio stradale, il GUP aveva riconosciuto l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis c.p., affermando che, alla causazione del sinistro, avevano concorso anche la condotta della vittima, l'ingombro costituito dalla sosta irregolare dell'Alfa Romeo 147 e le anomalie stradali esistenti nel luogo del sinistro;
- in assenza dell'Alfa Romeo, infatti, la traiettoria del veicolo non avrebbe intersecato quella del pedone poiché la ruota del convenuto non si sarebbe sollevata e il veicolo non si sarebbe rovesciato sul lato prima di travolgere il pedone;
- in merito alla liquidazione del danno, la richiesta attrice nella misura massima prevista dalle tabelle in uso presso questo Tribunale era infondata;
- nel caso di specie, infatti, non erano state dimostrate specifiche circostanze in grado di giustificare una personalizzazione del risarcimento in misura massima;
- pertanto, doveva essere ritenuta la piena congruità delle somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa.
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“che nel corso della causa, venga accertata la corretta dinamica del sinistro e il reale concorso,
nella causazione degli eventi, del veicolo Alfa Romeo 147 targata CJ192SF;
-con compensazione di spese, onorari e competenze del giudizio”.
La causa, istruita con produzioni documentali e CTU medico-legale sulla persona dei genitori e del fratello di , è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo Persona_1
ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con assegnazione del termine di trenta giorni prima per il deposito delle note conclusive.
*****
pagina 8 di 20 Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve preliminarmente essere dato atto che la dinamica del sinistro è pacifica in causa, non essendo contestato dai convenuti il decesso di all'esito dell'investimento da parte del veicolo condotto da Persona_1
avendo svolto le loro difese limitatamente al profilo del quantum. CP_1
In proposito deve inoltre rilevarsi che, con sentenza n. 62 del 21.09.2020 pronunciata ex art. 444
c.p.p. dal GUP di questo Tribunale, è stata applicata la pena di legge per il reato di omicidio stradale,
con l'attenuante prevista dal comma 7 in base alla quale “[…] qualora l'evento non sia esclusiva
conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”.
Insegna la Suprema Corte che la sentenza di applicazione pena, in quanto fondata su un accertamento di responsabilità dell'imputato, può costituire elemento di prova per il giudice civile in ragione dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato (Cass. Civ. Sez. III 2 febbraio 2017 n.
2695; Cass. Sez. Un. 20 settembre 2013 n. 21591; Cass. Sez. Trib. 19 ottobre 2012 n. 17967; Cass. Sez.
V 3 dicembre 2010 n. 24587; Cass. Civ. Sez. Lav. 8 gennaio 2008 n. 132; Cass. Civ. Sez. Lav. 19
novembre 2007 n. 23906).
Ai fini della determinazione della pena, il giudice penale aveva tenuto conto del fatto che, alla determinazione dell'evento, avevano concorso sia la condotta colposa di , per non aver Persona_1
osservato l'obbligo di fare uso del marciapiede esistente sul lato sinistro della carreggiata, sia l'ingombro costituito dalla sosta irregolare sul lato sinistro della strada dell'Alfa 147, oltre alle anomalie e alle carenze di segnaletica esistenti nel tratto stradale in cui si era verificato il fatto.
In particolare, il convenuto ha sostenuto la rilevanza della presenza in sosta irregolare CP_1
dell'Alfa 147 sul lato sinistro della carreggiata, ai fini della riduzione proporzionale della propria responsabilità nella causazione del sinistro.
pagina 9 di 20 Le difese del convenuto non possono trovare accoglimento.
Si deve anzitutto osservare che la sentenza di applicazione pena sopra richiamata non costituisce un giudicato penale in relazione al fatto e alle responsabilità del conducente, poiché le circostanze sopra indicate sono state valutate limitatamente al profilo del riconoscimento delle attenuanti di legge ai fini della determinazione della pena.
La sentenza di applicazione della pena, pertanto, pur costituendo una implicita ammissione di responsabilità del sinistro unitamente alle altre risultanze processuali, non è idonea a fondare un accertamento con efficacia di giudicato relativamente alla diminuzione di responsabilità del conducente nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
Al contrario, si devono evidenziare alcuni elementi che inducono a ritenere inesistenti fattori causali esterni, idonei ad influire sulla causazione dell'evento.
In particolare, è irrilevante che l'Alfa Romeo 147 si trovasse in sosta irregolare in quanto “di diverse
decine di centimetri con l'anteriore sulle strisce pedonali” (CTU pag. 40).
Si deve infatti sottolineare che, sebbene l'Alfa Romero 147 invadesse parzialmente le strisce pedonali, la sosta in quel punto era consentita cosicché è ragionevole ritenere che, anche se fosse stata arretrata di alcune decine di centimetri, ciò non avrebbe evitato l'impatto con la vettura condotta dal
CP_1
Il consulente del P.M., ing. , a pagina 40 della perizia ha affermato che “[…] Persona_2
analizzando tecnicamente il rapporto causa/effetto non fu certo la presenza della vettura ferma a
determinare la manovra del quanto piuttosto il contrario. La collisione, infatti, si determinò solo CP_1
ed esclusivamente quale conseguenza della condotta dell'indagato, il quale non avrebbe dovuto
trovarsi in quella posizione sulla carreggiata, posto che tra l'altro nonostante la vettura in sosta
pagina 10 di 20 residuava uno spazio sufficiente al transito di due veicoli appaiati. Non si ritiene pertanto possano
ravvisarsi profili di responsabilità a carico del proprietario della A-R 147. Per quanto concerne la
vittima si è acclarato come il pedone si trovasse in corrispondenza del margine dx della carreggiata
già al momento dell'investimento, onde si ritiene nullo il suo concorso causale nella determinazione
dell'evento”.
La valutazione del CTU deve pertanto essere condivisa nella parte in cui ha escluso il contributo causale di circostanze esterne, avendo, al contrario, valorizzato la condotta gravemente imprudente del conducente della Fiat Bravo condotta dal CP_1
In primo luogo, l'impatto dell'auto condotta dal su quella in sosta sul lato opposto era stato CP_1
una conseguenza della violazione dall'art. 143 del Codice della Strada da parte del convenuto, che al momento dell'impatto stava marciando sul lato sinistro anziché su quello destro della carreggiata.
In secondo luogo, lo stesso aveva violato l'art. 186 del Codice della Strada per essersi messo CP_1
alla guida nonostante avesse assunto sostanze alcoliche in misura superiore al triplo del massimo consentito.
Risulta infatti agli atti di causa che la sera dell'investimento, la concentrazione di etanolo nel sangue del convenuto era pari a 1,58 g/l, oltre quella soglia che, secondo la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, individua la compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo.
Al contrario, nessun addebito può essere mosso alla vittima che al momento dell'incidente stava camminando sul lato destro della carreggiata.
Si osserva, infatti, che da un lato in quel tratto stradale il marciapiede esisteva solo lungo il lato sinistro della strada, e dall'altro che era inidoneo alla marcia dei pedoni (sia per le dimensioni sia in pagina 11 di 20 quanto discontinuo) cosicché non soddisfaceva i requisiti minimi previsti dall'art. 190 c.d.s. per essere percorso da un pedone.
Pertanto, la presenza del nel luogo dell'impatto deve ritenersi ininfluente sotto il profilo Pt_1
causale, dovendosi ritenere invece determinante la condotta gravemente imprudente del guidatore della
Fiat Bravo, che non aveva osservato le norme più elementari del codice della strada, né ha provato in causa di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni sul rapporto causa/effetto, non può ritenersi che i fatti posti a base dell'applicazione dell'attenuante in sede penale abbiano avuto un'efficienza causale determinante nella produzione dell'evento, tale da incidere sulla attenuazione della responsabilità del convenuto in sede civile sotto il profilo risarcitorio.
Si deve ora procedere alla quantificazione del danno patito da ciascuno degli attori per la perdita del congiunto.
In punto di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, gli attori hanno richiesto la liquidazione del risarcimento in misura superiore a quella già corrisposta dalla compagnia convenuta e accettata a titolo di acconto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la lesione al rapporto parentale dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente appunto nella perdita del rapporto parentale, allorché
colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Sul punto, allorché si intenda far valere la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza pagina 12 di 20 l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi,
pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020 n. 5452, conf. Cass.
16.03.2012 n. 4253).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi provato il danno parentale in misura superiore rispetto a quanto corrisposto dalla nei confronti non solo di Controparte_2 Pt_1
(padre), (madre) e (fratello) - componenti del nucleo
[...] Parte_2 Parte_3
familiare del defunto - ma anche dei nonni materni e paterni.
Infatti, nel caso di specie, lo stretto legame familiare del defunto con gli ascendenti per parte di madre e di padre implica la lesione dello stretto rapporto parentale indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
In particolare, si deve ritenere pacifico in causa, in quanto non contestato, lo stretto rapporto affettivo di assidua frequentazione dei nonni con la vittima del sinistro non solo con riferimento alla nonna paterna (che viveva nella casa posta a pochi metri da quella della vittima, essendo stata costruita all'interno del cortile di pertinenza della stessa nonna paterna) ma altresì quanto ai nonni materni
(essendo pacifico che la loro abitazione si trovasse nello stesso centro abitato di S. Andrea Frius, a distanza di poche centinaia di metri da quella del defunto).
Alla luce delle risultanze di causa, l'importo dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale patito dagli attori deve pertanto essere così rideterminato:
(padre convivente) Parte_1 danno non patrimoniale: € 336.500,00
- € 200.500,00 di acconto =
pagina 13 di 20 Totale: € 136.000,00;
(madre convivente) Parte_2 danno non patrimoniale: € 336.500,00
- € 208.850,00 di acconto =
Totale: € 127.650,00;
(fratello convivente) Parte_3 danno non patrimoniale: € 146.120,00
- € 40.500.00 di acconto =
Totale: € 105.620,00;
(nonna) Parte_4 danno non patrimoniale: € 86.210,80
- € 25.000,00 di acconto =
Totale: € 61.210,00;
(nonno) Parte_5 danno non patrimoniale: € 74.521,20
- € 25.000,00 di acconto =
Totale: € 49.521,20;
(nonna) Parte_7 danno non patrimoniale: € 80.366,00
- € 25.000,00 di acconto =
Totale: € 55.366,00
Al danno parentale deve sommarsi il risarcimento per il danno biologico patito dai genitori
[...]
ed e dal fratello nella misura accertata in causa dal CTU, Parte_2 Parte_1 Parte_3
dott. detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla compagnia assicurativa. Per_3
pagina 14 di 20 Insegna infatti la Suprema Corte che “in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno
da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del
danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una
relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale
pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una
duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni
logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art.
32 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 9857 del 28.03.2022 - Rv. 664263 - 02).
Quanto a il CTU ha rilevato che “è affetta da un Disturbo Post-Traumatico Parte_2
da Stress” e che l'entità del danno biologico permanente riportato in conseguenza della morte del figlio
“è ragionevolmente valutabile nel 14% (quattordici per cento) circa” con “un periodo di invalidità
temporanea di giorni 15 al 75%, di giorni 40 al 50% e di giorni 10 al 25%”.
Quanto ad , il CTU ha rilevato che “è affetto da un Disturbo dell'adattamento, con Parte_1
sintomi affettivi, ansiosi e depressivi” e che l'entità del danno biologico permanente riportato in conseguenza della morte del figlio “è ragionevolmente valutabile nel 8% (otto per cento) circa”.
Quanto ad , il CTU ha rilevato che “è affetto da un Disturbo dell'adattamento, con Parte_3
sintomi affettivi, ansiosi e depressivi di grado lieve” e che l'entità del danno biologico permanente in conseguenza della morte del fratello “è ragionevolmente valutabile nel 4% (quattro per cento) circa”.
L'ammontare complessivo del danno biologico deve pertanto essere così quantificato in base alle tabelle vigenti all'epoca del sinistro, sottratti gli importi già corrisposti e pacifici in causa, dalla compagnia assicurativa convenuta a (pari a 21.509,00 euro), ad Parte_2 Parte_1
(pari a 327,75 euro) e, infine, ad (pari a 781,70 euro): Parte_3
pagina 15 di 20 Parte_2
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018
Età del danneggiato alla data del sinistro 47 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 2.623,46
Punto danno non patrimoniale € 3.410,50
Punto base I.T.T. € 98,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 28.281,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 36.765,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.102,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.960,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 245,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.307,50
Totale generale: € 40.072,50
: Parte_1
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Danno non patrimoniale risarcibile € 14.551,00
: Parte_3
Tabella di riferimento 2018-2019
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
pagina 16 di 20 Totale generale: € 5.371,00
A questa voce di danno non patrimoniale, deve sommarsi il risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari alle spese documentate in causa dagli attori, nella misura di 10.064,46 euro per
[...]
(€ 8.350,00 per spese funerarie, € 803,25 spese per loculo;
€ 300,00 spese mediche, € Parte_2
611,21 competenze CTP); di 731,20 euro per (€ 120,00 spese mediche, € 611,20 Parte_1
competenze CTP); di 994,00 euro per (€ 384,00 spese mediche, € 610,00 competenze Parte_3
CTP).
Traendo le conclusioni, agli importi complessivamente così rideterminati, sottratte le somme già
corrisposte dalla compagnia assicurativa, devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria,
trattandosi di debito di valore.
Parte_2
€ 146.213,50 danno non patrimoniale + € 10.064,46 danno patrimoniale = € 156.277,96
Rivalutazione + Interessi: € 45.282,03
Capitale Rivalutato + Interessi: € 201.559,99
: Parte_1
€ 150.223,25 danno non patrimoniale + € 731,20 danno patrimoniale = € 150.954,45
Rivalutazione + Interessi: € 43.739,56
Capitale Rivalutato + Interessi: € 194.694,01
: Parte_3
€ 110.209,30 danno non patrimoniale + € 994,00 danno patrimoniale = € 111.203,30
Rivalutazione + Interessi: € 32.221,50
Capitale Rivalutato + Interessi: € 143.424,80
pagina 17 di 20 Parte_4
€ 61,210,00 danno non patrimoniale
Rivalutazione + Interessi: € 17.735,80
Capitale Rivalutato + Interessi: € 78.945,80
Parte_5
€ 49.521,20 danno non patrimoniale
Rivalutazione + Interessi: € 14.348,91
Capitale Rivalutato + Interessi: € 63.870,11
: Parte_7
€ 55.366,00 danno non patrimoniale
Rivalutazione + Interessi: € 16.042,48
Capitale Rivalutato + Interessi: € 71.408,48
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in misura media in base al valore della causa fino a
1.000.000,00 euro, seguono la regola della soccombenza e sono poste interamente a carico dei convenuti in solido.
La convenuta deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato Controparte_2
degli importi da questo dovuti a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali in CP_1
favore degli attori per il disposto dell'art. 1917 c.c.
pagina 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione della morte di CP_1 Per_1
, condanna in solido e al
[...] CP_1 Controparte_2
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dei seguenti importi:
€ 201.559,99 in favore di;
Parte_2
€ 194.694,01 in favore di;
Parte_1
€ 143.424,80 in favore di;
Parte_3
€ 63.870,11 in favore di;
Parte_5
€ 71.408,48 in favore di;
Parte_7
€ 78.945,80 in favore di Parte_4
2) condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese legali, che si liquidano in complessivi € 29.738,00 (di cui € 29.193,00 per competenze e € 545,00 per spese documentate),
oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari avv.ti Francesca Calabrò e Anna Maria Busia che ne hanno fatto istanza;
3) condanna a rimborsare le spese legali sostenute da Controparte_2
per la chiamata in manleva, che si liquidano in € 14.598,00 oltre rimborso CP_1
spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, le spese per la CTU separatamente liquidate;
[...]
pagina 19 di 20 5) condanna a tenere indenne da ogni Controparte_2 CP_1
obbligo di pagamento agli attori degli importi loro spettanti a titolo di risarcimento del danno e di spese del presente giudizio.
Cagliari, 26.03.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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