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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7408/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7408 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio dr. Angelo Lopatriello a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmela Trotta
Appellante E
(C.f. ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 740/23 (R.g.n. 771/2022) pubblicata il 24.06.2023 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 15/03/2022, l'attore impugnava innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 10020219001223332000 notificatagli in data 01.12.2021, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020110061203466000 avente ad oggetto interessi e sanzioni IVA relativa all'anno 2008, ente creditore-impositore la Controparte_2
Nell'atto introduttivo rappresentava di aver ricevuto la notifica della già menzionata intimazione di pagamento ma che, tuttavia, il credito ivi riportato risultasse già estinto per intervenuto decorso della prescrizione. Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando l'opposizione Parte_1 sotto vari profili, eccependo la tardività del ricorso nonché l'inammissibilità per assoluta carenza di interesse ad agire, stante la rituale notifica della cartella di pagamento di cui all'intimazione impugnata. Nel merito, contestava la domanda per inammissibilità della eccezione di prescrizione in quanto non eccepita in occasione della notifica della cartella e per mancanza di interesse ad agire, rilevando, in ogni caso, la applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione decennale. Il Giudice di Pace di Roccadaspide, con sentenza n. 740/23, dichiarava la propria giurisdizione e l'ammissibilità dell'opposizione, accoglieva la domanda proposta dall'attore, disponendo l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito ivi indicato, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento, trattandosi di atto non impugnabile, giacché non ricompreso tra quelli di cui all'art.19 del D.lgs. n.546/92; la erroneità della sentenza per non aver accertato la carenza d'interesse ad agire non essendosi prodotta alcuna lesione della sfera giuridica dell'opponente per l'assenza di atti esecutivi intrapresi;
la erroneità della pronunzia nella parte in cui non aveva considerato la decennalità del termine prescrizionale applicabile e tenuto conto della sospensione del periodo di prescrizione prevista durante il periodo emergenziale causato dalla pandemia Covid19; l' erroneità della sentenza impugnata per aver posto le spese di lite a carico del concessionario per un importo abnorme rispetto al valore della causa e tenuto conto del comportamento processuale serbato. L'appellato – ricevuta, a mezzo pec in data 17.10.2023, la notifica dell'atto di appello - non si costituiva nel presente giudizio, restando contumace. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, celebrata in data 18.06.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.740/23 è stata depositata in data il 24.06.2023 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierna appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 17.10.2023, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto. 4. Accertatane la tempestività e venendo ai motivi di appello, questo Tribunale procede, in via preliminare, a scandagliare la questione di giurisdizione in relazione al credito richiamato nell'atto di intimazione giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Più in dettaglio, l'atto di intimazione, oggetto di impugnazione, concerne il credito riportato dalla cartella di pagamento n. 10020110061203466000 avente ad oggetto interessi e sanzioni IVA relativa all'anno 2008, ente creditore-impositore la verso cui l'attore ha Controparte_2 eccepito l'illegittimità della pretesa fiscale, per essere maturata la prescrizione. La giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Va, dunque, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, essendo l'opposizione spiegata avverso atto di intimazione afferente entrate di natura tributaria e la dedotta prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della presupposta cartella, di talché la controversia non risulti qualificabile come meramente esecutiva. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da . Pt_1 Parte_2
3.Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.740/23 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 7.07.25 Il Giudice (Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7408 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio dr. Angelo Lopatriello a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmela Trotta
Appellante E
(C.f. ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 740/23 (R.g.n. 771/2022) pubblicata il 24.06.2023 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 15/03/2022, l'attore impugnava innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 10020219001223332000 notificatagli in data 01.12.2021, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020110061203466000 avente ad oggetto interessi e sanzioni IVA relativa all'anno 2008, ente creditore-impositore la Controparte_2
Nell'atto introduttivo rappresentava di aver ricevuto la notifica della già menzionata intimazione di pagamento ma che, tuttavia, il credito ivi riportato risultasse già estinto per intervenuto decorso della prescrizione. Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando l'opposizione Parte_1 sotto vari profili, eccependo la tardività del ricorso nonché l'inammissibilità per assoluta carenza di interesse ad agire, stante la rituale notifica della cartella di pagamento di cui all'intimazione impugnata. Nel merito, contestava la domanda per inammissibilità della eccezione di prescrizione in quanto non eccepita in occasione della notifica della cartella e per mancanza di interesse ad agire, rilevando, in ogni caso, la applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione decennale. Il Giudice di Pace di Roccadaspide, con sentenza n. 740/23, dichiarava la propria giurisdizione e l'ammissibilità dell'opposizione, accoglieva la domanda proposta dall'attore, disponendo l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito ivi indicato, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento, trattandosi di atto non impugnabile, giacché non ricompreso tra quelli di cui all'art.19 del D.lgs. n.546/92; la erroneità della sentenza per non aver accertato la carenza d'interesse ad agire non essendosi prodotta alcuna lesione della sfera giuridica dell'opponente per l'assenza di atti esecutivi intrapresi;
la erroneità della pronunzia nella parte in cui non aveva considerato la decennalità del termine prescrizionale applicabile e tenuto conto della sospensione del periodo di prescrizione prevista durante il periodo emergenziale causato dalla pandemia Covid19; l' erroneità della sentenza impugnata per aver posto le spese di lite a carico del concessionario per un importo abnorme rispetto al valore della causa e tenuto conto del comportamento processuale serbato. L'appellato – ricevuta, a mezzo pec in data 17.10.2023, la notifica dell'atto di appello - non si costituiva nel presente giudizio, restando contumace. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, celebrata in data 18.06.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.740/23 è stata depositata in data il 24.06.2023 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierna appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 17.10.2023, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto. 4. Accertatane la tempestività e venendo ai motivi di appello, questo Tribunale procede, in via preliminare, a scandagliare la questione di giurisdizione in relazione al credito richiamato nell'atto di intimazione giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Più in dettaglio, l'atto di intimazione, oggetto di impugnazione, concerne il credito riportato dalla cartella di pagamento n. 10020110061203466000 avente ad oggetto interessi e sanzioni IVA relativa all'anno 2008, ente creditore-impositore la verso cui l'attore ha Controparte_2 eccepito l'illegittimità della pretesa fiscale, per essere maturata la prescrizione. La giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Va, dunque, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, essendo l'opposizione spiegata avverso atto di intimazione afferente entrate di natura tributaria e la dedotta prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della presupposta cartella, di talché la controversia non risulti qualificabile come meramente esecutiva. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da . Pt_1 Parte_2
3.Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n.740/23 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate. Così deciso in Salerno, lì 7.07.25 Il Giudice (Dott.ssa Alessia Pecoraro)