Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4150/2024 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Katia Marini. contro nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marina Magistrelli.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
2) La casa familiare, sita a Polverigi in Via Don Vincenzo Bianchi n. 16, di proprietà delle parti con quota del 50% ciascuno, rimane assegnata alla sig.ra che vi abita con i CP_1
figli;
- 1 -
figli, la somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio e quindi per il complessivo importo di € 700,00 mensili: detta somma è da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat. L'assegno mensile per il mantenimento dei figli dovrà essere versato, con bonifico periodico permanente al 5 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra avente le seguenti coordinate Iban: Controparte_1
[...] presso BA BC IL e Camerano;
4) Le spese straordinarie per la prole, come previste dal Protocollo distrettuale in vigore presso l'intestato Tribunale, vengono poste per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre. Tra le spese straordinarie sono ricompresi anche i costi per la mensa del figlio minore e della baby sitter/aiuto compiti per la figlia.
Il pagamento della quota delle spese straordinarie dovrà essere versato, ciascuno per la quota di pertinenza, anticipatamente rispetto alla scadenza della spesa prevista ovvero, dovrà essere rimborsata al genitore eventualmente anticipatario entro 7 giorni dalla comunicazione della spesa stessa;
5) L'assegno unico universale Inps verrà interamente percepito dalla sig.ra CP_1
6) Il padre terrà con sé i figli secondo un calendario di visite come di seguito riportato:
1^ settimana: il padre tiene i figli il lunedì dalle ore 15 alle ore 19, il martedì ed il venerdì dalle ore 14,30 sino al mattino dopo quando li riporta a scuola (o, in estate, al centro estivo il maschietto mentre la femmina viene riportata a casa della madre entro le
8.00);
2^ settimana: il padre li tiene il lunedì dalle ore 15 alle ore 19, i martedì dalle ore 14,30 sino al mattino dopo quando li riporta a scuola (o, in estate, al centro estivo il maschietto mentre la femmina viene riportata a casa della madre entro le 8.00) ed il sabato mattino dalle 10 fino alla domenica mattina alle 10;
3^ settimana: il padre li tiene il lunedì dalle ore 15 alle ore 19, il martedì ed il venerdì dalle ore 14,30 fino al mattino dopo quando li riporta a scuola (o, in estate, al centro estivo il maschietto mentre la femmina viene riportata a casa della madre entro le 8.00) e la dalle ore 10 alle ore 21. Per_3
Poi il calendario si ripete ricominciando dalla settimana 1^.
Le parti prevedono che al giovedì, quando serve, i figli saranno tenuti dalla baby-sitter dall'uscita di scuola fino al rientro della madre alle ore 19, con ripartizione del costo della baby-sitter al 60% padre e 40% madre. Le parti prevedono, nell'ipotesi in cui fosse
- 2 - necessario ricorrere all'aiuto della baby-sitter per giorni ulteriori rispetto a quello che è attualmente previsto (al giovedì), la relativa spesa sarà a carico di chi si deve occupare dei figli in quelle giornate.
Qualora, in ipotesi di sciopero personale scolastico, eventuale malattia dei figli ecc., non dovesse esserci scuola, i genitori si accorderanno per organizzarsi direttamente tra loro;
in quel caso, la gestione dei figli sarà in egual misura e indipendentemente dalla spettanza del giorno di visita in cui dovesse verificarsi l'evento.
Ciascun genitore si curerà di seguire i figli nei compiti pomeridiani nei pomeriggi di sua spettanza e di portarli a praticare sport e/o altri impegni:
Per quanto riguarda le altre visite genitoriali in corso d'anno: ciascun genitore terrà con sé i figli per 5 giorni durante le vacanze natalizie e saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Natale con Santo Stefano, Capodanno con
Epifania; i genitori si accorderanno sul periodo prescelto entro il 7 dicembre di ogni anno e fatti in ogni caso salvi eventuali diversi accordi tra loro.
Ciascun genitore terrà con sé i figli per due giorni durante il periodo delle vacanze pasquali oltre al giorno di Pasqua, alternato negli anni, con quello del Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore terrà con sé i figli, nell'arco del periodo non scolastico da giugno a settembre, per due settimane, anche non consecutive: il periodo prescelto dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 30 maggio di ogni anno. Nei restanti periodi delle vacanze estive scolastiche, troverà applicazione il calendario di visita ordinario.
Con riguardo alle altre festività, anche infrasettimanali in corso d'anno, le parti potranno accordarsi liberamente tra loro per alternare le feste con l'uno o con l'altro genitore, ovvero regolarsi anche diversamente in base alle reciproche e rispettive esigenze, su accordo tra loro.
I minori staranno con la mamma nel giorno del compleanno della mamma e staranno con il papà nel giorno del compleanno del papà.
Nel giorno del compleanno dei minori, salvo diverso accordo tra i genitori, il festeggiato starà a pranzo con l'un genitore ed a cena con l'altro.
E' fatta salva la facoltà che i giorni e gli orari di visita di cui sopra potranno essere cambiati su accordo congiunto delle parti.
7) Ciascuna parte, comproprietaria al 50% della casa familiare assegnata alla sig.ra continuerà a pagare la propria quota di mutuo: il sig. verserà, CP_1 Parte_1
anticipatamente rispetto alla scadenza mensile del rateo del mutuo, sul c/c bancario
- 3 - cointestato tra le parti ed aperto presso BA BC IL (
[...]
), la propria quota parte della necessaria Controparte_2
provvista;
8) Le spese di manutenzione straordinaria del giardino della casa familiare saranno divise tra le parti comproprietarie nella misura del 50% ciascuno mentre la manutenzione ordinaria sarà a carico della sig.ra CP_1
9) Le parti prevedono che il sig. , previo avviso dato tempestivamente (almeno Parte_1
24 ore prima) alla sig.ra potrà accedere alla casetta porta-attrezzi per il CP_1
giardinaggio che resterà a disposizione di entrambe le parti ed ove rimarranno allocati gli attrezzi per la cura del giardino.
Il Sig. , sempre previo avviso alla Sig.ra potrà accedere al garage per Parte_1 CP_1
effettuare lo spurgo della fossa biologica da effettuarsi ogni quaranta giorni circa.
La Sig.ra in caso di necessità metterà a disposizione del Sig. gli oggetti CP_1 Parte_1
e documenti riferiti alla casa familiare custoditi nel garage.
Il Sig. in accordo con la Sig.ra libererà il garage degli effetti Parte_1 CP_1
strettamente personali custoditi nel garage (attrezzatura montagna e cd musicali).
10) Gli introiti del GSE dell'impianto fotovoltaico della casa familiare di Via Don Bianchi
n. 16 saranno interamente attribuiti alla sig.ra che si occuperà anche della CP_1
manutenzione del suddetto impianto.
Il dispositivo di domotica gestito dall'account Amazon del Sig. passerà alla Parte_1
Sig.ra CP_1
11) Le parti si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per se stessi;
12) Le spese legali e le competenze del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex Legge prof”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1
mantenimento relativamente ai figli e nati rispettivamente il 14/10/2011 e Per_1 Per_2
l'8/8/2017 fuori del matrimonio da una relazione avuta con Controparte_1
2. si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
- 4 - 4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 8.1.2025, poi nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo tanto che all'udienza del 12.2.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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