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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49948/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49948/2021 promossa da:
GI. C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 11 Parte_1 P.IVA_1 LEGNANO presso lo studio dell'Avv. MOCCHETTI ILIO PARTE ATTRICE
contro
:
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 Controparte_1 P.IVA_2 MILANO presso lo studio dell'Avv. DAMINELLI SIMONA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa In relazione al conto corrente n. 100905837
-accertare e dichiarare la inesistenza, nullità ed inefficacia delle clausole del contratto di conto corrente n. 100905837 concluso con relative ad addebiti a titolo di commissioni perché non CP_1 convenute e prive di causa;
-accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole di conto corrente n. 100905837 concluso con relative agli addebiti a titoli di spese per operazione e tenuta conto, disponibilità CP_1 fondi perché non convenute e comunque prive di causa;
-accertare e dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi;
-accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati dell'intero rapporto;
-accertare e dichiarare che, in relazione al contratto bancario per cui è causa, la banca ha indebitamente percepito la somma di € 70.855.69 a titolo di interessi, commissioni, spese e competenze come innanzi meglio specificate ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata a seguito di apposita CTU che sin da ora si richiede;
PER L'EFFETTO
-condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 70.855.69 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora;
- condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in pagina 1 di 5 premessa al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento di tutti i danni da essa subiti e subendi ovvero a qualunque altro titolo l'adito giudicante, anche a mezzo di ctu, dovesse ritenere, della somma che dovesse essere ritenuta dovuta in giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre alle spese di ctp.” In relazione al finanziamento N. 000003680807 Accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. PER L'EFFETTO condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 102.24 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora. In relazione al finanziamento N. 055-000-4633303-000. Accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. PER L'EFFETTO condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di€ 3.544,55 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora.
In relazione al finanziamento N. 055-000-4881077-000 Accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. PER L'EFFETTO condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 20775.46 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora.
In ogni modo, condannare ex art. 96 cpc. CP_1
Condannare in ogni caso parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di causa ed oneri fiscali come per legge con distrazione a favore del procuratore avv. Ilio Mocchetti dichiaratosi antistatario. In via istruttoria:
Si ritiene documentalmente provata la sussistenza del credito in capo a Controparte_2
Si chiede altresì che il Tribunale voglia: Ordinare l'acquisizione in originale di tutti i contratti sottoscritti in originale, degli estratti conto sin dall'origine e di quant'altro inerente il rapporto di cui al conto corrente n. 10090583 nonché in relazione al finanziamento N. 000003680807, al finanziamento N. 055-000-4633303-000 e in relazione al finanziamento N. 055-000-4881077-000.
Si chiede altresì che il Tribunale voglia:
Disporre consulenza contabile avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti quesiti: in riferimento ai rapporti TUTTI intrattenuti dal con calcolare la scopertura media in linea capitale;
CP_2 CP_1 calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nel corso degli interi rapporti;
calcolare il tasso di interesse effettivo medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione. In riferimento, in particolare, ai finanziamenti accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. Si chiede, comunque, l'ammissione delle prove per testi ed interrogatorio formale sui capitoli che ci si riserva di indicare a seguito delle difese avversarie.
pagina 2 di 5 Parte convenuta precisa come segue:
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
3) rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
4) in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte ricorrente con il credito della banca odierna esponente.
In via istruttoria:
6) rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
7) rigettare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e le ulteriori istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti. In ogni caso:
8) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La società GI. conviene in giudizio per far accertare, sul conto corrente Parte_1 CP_1
n. 100905837 -acceso in data 22.02.2010 presso l'Istituto convenuto e tutt'ora in essere con esposizione debitoria di euro -66.577,00-, l'illegittimità (e quindi dichiarare la nullità con conseguente ripetizione dell'indebito) della capitalizzazione degli interessi in quanto la periodicità non è indicata né specificamente approvata nelle condizioni generali;
la mancanza scritta dei tassi ultralegali;
la mancata specifica pattuizione della data valuta;
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto perché non risultano pattuizioni nelle forme prescritte dalla legge e poi precisa per indeterminatezza del calcolo e comunque nulle per mancanza di causa;
l'usurarietà oggettiva e soggettiva dei tassi convenuti;
illegittima variazione dei tassi;
sui finanziamenti n. 000003680807, n. 055-000-4633303-000, n. 055-000-4881077-
000 deduce che il taeg indicato sia inferiore a quello effettivo inclusivo del tasso di mora con conseguente nullità della pattuizione del tasso corrispettivo ex art. 117 comma 6 e 7 TUB e diritto alla ripetizione dell'indebito.
Relativamente ai rapporti di finanziamento intrattenuti con la Banca e, precisamente, al finanziamento n.
3680807, acceso in data 22.09.2010 ed estinto in data 05.10.2015, al finanziamento n. 4633303 acceso in data 07.05.2015 ed estinto in data 02.05.2016 e, infine, al finanziamento n. 4881077, acceso in data
21.04.2016 ed estinto in data 01.07.2019, denuncia la indicazione di un TAEG diverso da quello effettivo con conseguente nullità ex art. 117 TUB ed applicazione dell'interesse sostitutivo del comma 7 e condanna della alla restituzione dell'importo di Euro 95.175,70. CP_3
Costituitasi tempestivamente la banca, eccepisce la inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito nel conto corrente aperto;
la prescrizione decennale dei pagamenti solutori;
la insufficienza di una messa in mora stragiudiziale per interrompere la prescrizione di una domanda fondata sull'accertamento giudiziale di nullità; la mancanza di prova del diritto per mancata produzione degli pagina 3 di 5 estratti conto ma solo dei scalari;
la genericità della doglianza sulla pattuizione di tassi ultralegali e sulle spese, tutte legittimamente pattuite per iscritto;
la mancato addebito di commissioni di massimo scoperto;
con riferimento all'asserita illegittimità dell'anatocismo, precisa che si è perfettamente CP_1 adeguata alle previsioni di cui alla Delibera CICR del 2000, pattuendo specificamente con la controparte la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, come si evince dal contratto di conto corrente all'art. 8 e a pag. 2 (ns. doc. 3).
Dopo il deposito di memorie istruttorie, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie e la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti e documenti.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
Per quanto concerne la capitalizzazione con pari periodicità, poiché il contratto di conto corrente del
2010, esso è, pertanto, successivo all'introduzione della possibilità di prevedere pattiziamente la capitalizzazione dell'interesse sulla base della pari periodicità se specificamente sottoscritta (cfr modifica dell'art. 120 tub -e art. 6 delibera CICR 9.2.2000- che deroga all'art. 1283 c.c. secondo il principio della lex posterior derogat legi anteriori). Nel caso di specie, l'art. 8 del contratto di conto corrente (doc. 1 attore pag. 22) è stato correttamente approvato in maniera specifica con ulteriore sottoscrizione (a pag.
24 del doc. 1 attore). Conseguentemente, gli interessi capitalizzati possono essere legittimamente applicati e trattenuti dalla banca.
Per quanto concerne l'anatocismo a partire dal 1.1.2014, va chiarito quanto segue.
Con l'art. 1, comma 629 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che è intervenuto a modificare l'art. 120 TUB ed ha introdotto un divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi bancari a partire dall'1.1.2014 e a prescindere dai decreti di attuazione. Tale orientamento è stato già confermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 9127 del 06/05/2015 e ss., che ha chiarito la portata della norma, dichiarando illegittimo l'anatocismo bancario e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione dal 01/01/2014, data dell'entrata in vigore della legge. Per questo, giusta specifica doglianza, il saldo del conto corrente va decurtato dell'effetto anatocistico dal 1.2014 al 31.12.2016.
Sull'eccezione preliminare della banca, “In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018, Rv. 650473 – 01.
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda va rigettata in quanto non sono stati prodotti i documenti contabili da cui dovrebbero emergere gli addebiti per anatocismo. Infatti, è stato prodotto solo lo scalare del giugno
2010. Invece, tutti gli altri estratti, degli anni successivi -pur facenti parte dell'elenco allegati- non sono stati prodotti.
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, essa non risulta mai applicata;
pertanto, irrilevante è la trattazione della sua disciplina.
Tutte le altre domande -anche a seguito delle memorie- sono risultate dedotte in maniera generica, senza far riferimento ad alcun periodo ed in ogni caso le spese ed i tassi risultano essere correttamente pattuiti giusto il doc. 1 prodotto dallo stesso attore.
è rimasta la doglianza sulla variazione dei tassi e delle condizioni di cui non si è offerta CP_4 allegazione specifica di quando sia accaduto e degli effetti economici prodotti. Va pertanto rigettata la pagina 4 di 5 relativa domanda di nullità.
Da rigettare anche la doglianza relativa al Tasso Annuo Effettivo Globale dei contratti di finanziamento che rappresentando il tasso di finanziamento inclusivo delle spese non ingloba per definizione il tasso di mora che riguarda una situazione meramente eventuale e patologica del rapporto e non rappresenta il peso del finanziamento ma solo il peso del ritardo nel pagamento.
Per questi motivi
, non è stata ammessa la consulenza tecnica di ufficio che sarebbe stata superflua.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna GI. a rifondere a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
7.052,00 euro oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 21 Gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49948/2021 promossa da:
GI. C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 11 Parte_1 P.IVA_1 LEGNANO presso lo studio dell'Avv. MOCCHETTI ILIO PARTE ATTRICE
contro
:
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 Controparte_1 P.IVA_2 MILANO presso lo studio dell'Avv. DAMINELLI SIMONA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa In relazione al conto corrente n. 100905837
-accertare e dichiarare la inesistenza, nullità ed inefficacia delle clausole del contratto di conto corrente n. 100905837 concluso con relative ad addebiti a titolo di commissioni perché non CP_1 convenute e prive di causa;
-accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole di conto corrente n. 100905837 concluso con relative agli addebiti a titoli di spese per operazione e tenuta conto, disponibilità CP_1 fondi perché non convenute e comunque prive di causa;
-accertare e dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi;
-accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati dell'intero rapporto;
-accertare e dichiarare che, in relazione al contratto bancario per cui è causa, la banca ha indebitamente percepito la somma di € 70.855.69 a titolo di interessi, commissioni, spese e competenze come innanzi meglio specificate ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata a seguito di apposita CTU che sin da ora si richiede;
PER L'EFFETTO
-condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 70.855.69 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora;
- condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in pagina 1 di 5 premessa al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento di tutti i danni da essa subiti e subendi ovvero a qualunque altro titolo l'adito giudicante, anche a mezzo di ctu, dovesse ritenere, della somma che dovesse essere ritenuta dovuta in giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre alle spese di ctp.” In relazione al finanziamento N. 000003680807 Accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. PER L'EFFETTO condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 102.24 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora. In relazione al finanziamento N. 055-000-4633303-000. Accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. PER L'EFFETTO condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di€ 3.544,55 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora.
In relazione al finanziamento N. 055-000-4881077-000 Accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. PER L'EFFETTO condannare il resistente istituto di credito in persona del legale rapp.te p.t. per i fatti narrati in premessa al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 20775.46 ovvero quella maggior o minor somma che sarà accertata in sede di giudizio a seguito dell'espletanda CTU nonché gli interessi legali dalla data di mesa in mora.
In ogni modo, condannare ex art. 96 cpc. CP_1
Condannare in ogni caso parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di causa ed oneri fiscali come per legge con distrazione a favore del procuratore avv. Ilio Mocchetti dichiaratosi antistatario. In via istruttoria:
Si ritiene documentalmente provata la sussistenza del credito in capo a Controparte_2
Si chiede altresì che il Tribunale voglia: Ordinare l'acquisizione in originale di tutti i contratti sottoscritti in originale, degli estratti conto sin dall'origine e di quant'altro inerente il rapporto di cui al conto corrente n. 10090583 nonché in relazione al finanziamento N. 000003680807, al finanziamento N. 055-000-4633303-000 e in relazione al finanziamento N. 055-000-4881077-000.
Si chiede altresì che il Tribunale voglia:
Disporre consulenza contabile avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti quesiti: in riferimento ai rapporti TUTTI intrattenuti dal con calcolare la scopertura media in linea capitale;
CP_2 CP_1 calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nel corso degli interi rapporti;
calcolare il tasso di interesse effettivo medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione. In riferimento, in particolare, ai finanziamenti accertare e dichiarare l'intervenuta violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria in quanto il TAEG dichiarato nel contratto è inferiore a quello effettivo. Si chiede, comunque, l'ammissione delle prove per testi ed interrogatorio formale sui capitoli che ci si riserva di indicare a seguito delle difese avversarie.
pagina 2 di 5 Parte convenuta precisa come segue:
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
3) rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
4) in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte ricorrente con il credito della banca odierna esponente.
In via istruttoria:
6) rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
7) rigettare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e le ulteriori istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti. In ogni caso:
8) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La società GI. conviene in giudizio per far accertare, sul conto corrente Parte_1 CP_1
n. 100905837 -acceso in data 22.02.2010 presso l'Istituto convenuto e tutt'ora in essere con esposizione debitoria di euro -66.577,00-, l'illegittimità (e quindi dichiarare la nullità con conseguente ripetizione dell'indebito) della capitalizzazione degli interessi in quanto la periodicità non è indicata né specificamente approvata nelle condizioni generali;
la mancanza scritta dei tassi ultralegali;
la mancata specifica pattuizione della data valuta;
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto perché non risultano pattuizioni nelle forme prescritte dalla legge e poi precisa per indeterminatezza del calcolo e comunque nulle per mancanza di causa;
l'usurarietà oggettiva e soggettiva dei tassi convenuti;
illegittima variazione dei tassi;
sui finanziamenti n. 000003680807, n. 055-000-4633303-000, n. 055-000-4881077-
000 deduce che il taeg indicato sia inferiore a quello effettivo inclusivo del tasso di mora con conseguente nullità della pattuizione del tasso corrispettivo ex art. 117 comma 6 e 7 TUB e diritto alla ripetizione dell'indebito.
Relativamente ai rapporti di finanziamento intrattenuti con la Banca e, precisamente, al finanziamento n.
3680807, acceso in data 22.09.2010 ed estinto in data 05.10.2015, al finanziamento n. 4633303 acceso in data 07.05.2015 ed estinto in data 02.05.2016 e, infine, al finanziamento n. 4881077, acceso in data
21.04.2016 ed estinto in data 01.07.2019, denuncia la indicazione di un TAEG diverso da quello effettivo con conseguente nullità ex art. 117 TUB ed applicazione dell'interesse sostitutivo del comma 7 e condanna della alla restituzione dell'importo di Euro 95.175,70. CP_3
Costituitasi tempestivamente la banca, eccepisce la inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito nel conto corrente aperto;
la prescrizione decennale dei pagamenti solutori;
la insufficienza di una messa in mora stragiudiziale per interrompere la prescrizione di una domanda fondata sull'accertamento giudiziale di nullità; la mancanza di prova del diritto per mancata produzione degli pagina 3 di 5 estratti conto ma solo dei scalari;
la genericità della doglianza sulla pattuizione di tassi ultralegali e sulle spese, tutte legittimamente pattuite per iscritto;
la mancato addebito di commissioni di massimo scoperto;
con riferimento all'asserita illegittimità dell'anatocismo, precisa che si è perfettamente CP_1 adeguata alle previsioni di cui alla Delibera CICR del 2000, pattuendo specificamente con la controparte la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, come si evince dal contratto di conto corrente all'art. 8 e a pag. 2 (ns. doc. 3).
Dopo il deposito di memorie istruttorie, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie e la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti e documenti.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
Per quanto concerne la capitalizzazione con pari periodicità, poiché il contratto di conto corrente del
2010, esso è, pertanto, successivo all'introduzione della possibilità di prevedere pattiziamente la capitalizzazione dell'interesse sulla base della pari periodicità se specificamente sottoscritta (cfr modifica dell'art. 120 tub -e art. 6 delibera CICR 9.2.2000- che deroga all'art. 1283 c.c. secondo il principio della lex posterior derogat legi anteriori). Nel caso di specie, l'art. 8 del contratto di conto corrente (doc. 1 attore pag. 22) è stato correttamente approvato in maniera specifica con ulteriore sottoscrizione (a pag.
24 del doc. 1 attore). Conseguentemente, gli interessi capitalizzati possono essere legittimamente applicati e trattenuti dalla banca.
Per quanto concerne l'anatocismo a partire dal 1.1.2014, va chiarito quanto segue.
Con l'art. 1, comma 629 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che è intervenuto a modificare l'art. 120 TUB ed ha introdotto un divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi bancari a partire dall'1.1.2014 e a prescindere dai decreti di attuazione. Tale orientamento è stato già confermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 9127 del 06/05/2015 e ss., che ha chiarito la portata della norma, dichiarando illegittimo l'anatocismo bancario e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione dal 01/01/2014, data dell'entrata in vigore della legge. Per questo, giusta specifica doglianza, il saldo del conto corrente va decurtato dell'effetto anatocistico dal 1.2014 al 31.12.2016.
Sull'eccezione preliminare della banca, “In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018, Rv. 650473 – 01.
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda va rigettata in quanto non sono stati prodotti i documenti contabili da cui dovrebbero emergere gli addebiti per anatocismo. Infatti, è stato prodotto solo lo scalare del giugno
2010. Invece, tutti gli altri estratti, degli anni successivi -pur facenti parte dell'elenco allegati- non sono stati prodotti.
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, essa non risulta mai applicata;
pertanto, irrilevante è la trattazione della sua disciplina.
Tutte le altre domande -anche a seguito delle memorie- sono risultate dedotte in maniera generica, senza far riferimento ad alcun periodo ed in ogni caso le spese ed i tassi risultano essere correttamente pattuiti giusto il doc. 1 prodotto dallo stesso attore.
è rimasta la doglianza sulla variazione dei tassi e delle condizioni di cui non si è offerta CP_4 allegazione specifica di quando sia accaduto e degli effetti economici prodotti. Va pertanto rigettata la pagina 4 di 5 relativa domanda di nullità.
Da rigettare anche la doglianza relativa al Tasso Annuo Effettivo Globale dei contratti di finanziamento che rappresentando il tasso di finanziamento inclusivo delle spese non ingloba per definizione il tasso di mora che riguarda una situazione meramente eventuale e patologica del rapporto e non rappresenta il peso del finanziamento ma solo il peso del ritardo nel pagamento.
Per questi motivi
, non è stata ammessa la consulenza tecnica di ufficio che sarebbe stata superflua.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna GI. a rifondere a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
7.052,00 euro oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 21 Gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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