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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 456/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. D'ALENA SANDRO e dall'avv. DONI ELENA appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. LORENZIN FRANCESCO appellato in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 356/2025 il Tribunale di VENEZIA accoglieva, nella contumacia di la domanda di Parte_1 CP_1
volta alla modifica della sentenza di divorzio congiunto
[...]
pronunciata dal Tribunale di Bari in data 21.12.2015 e disponeva l'affidamento esclusivo “rinforzato” del figlio minore nato il 9 Per_1
agosto 2011, alla madre, prevedendo che eventuali visite paterne fossero di volta in volta concordate tra i genitori, ascoltato il figlio.
Riteneva il Tribunale, in sintesi (e per quanto qui interessa), che tali determinazioni fossero giustificate dall'allegata assenza morale e materiale del padre, rimasto a vivere in Puglia dopo il trasferimento di e la Per_1
madre in Veneto – dove quest'ultima aveva trovato lavoro e si era formata una nuova famiglia – perdendo di fatto ogni frequentazione col minore e solo sporadicamente versando il mantenimento per lui dovuto. Un tanto, con notevoli difficoltà della madre – di fatto rimasta per anni l'unica ad occuparsi del ragazzo, oltretutto affetto da documentata invalidità – nell'assunzione delle necessarie scelte scolastiche e terapeutiche. Ciò posto, e considerata anche la mancata partecipazione paterna a quel procedimento, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'affidamento esclusivo di alla madre, con attribuzione alla stessa anche del Per_1
potere di assumere da sola le scelte di maggiore rilevanza in tema di istruzione, educazione, residenza e salute, meglio rispondesse al preminente interesse del minore.
Il convenuto soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 356/2025 e specificamente di:
- revocare l'affidamento super esclusivo del figlio alla Persona_2
madre e disporne l'affidamento condiviso in capo ad entrambi i genitori;
pag. 2/20 - revocare la disposizione secondo la quale le frequentazioni padre – figlio debbano avvenire soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre e disporre, per l'effetto, il seguente regime di visita: il padre potrà stare con il figlio una volta al mese, nei giorni da concordarsi di volta in volta tra i genitori, tenuto conto della distanza e dei costi da sostenersi per affrontare il viaggio e, dunque, rinvenendo anche un punto intermedio e/o alternativo al luogo di residenza di padre (Puglia) e figlio (Veneto), allo scopo esclusivo di favorire gli incontri tra questi ultimi;
il padre potrà trascorrere almeno tre settimane, anche non consecutive, con il figlio nel periodo estivo, da concordare preventivamente con la madre entro il 30.05 di ogni anno, tenuto conto dei periodi di ferie dei genitori, delle esigenze e degli interessi di e dei desiderata espressi da Per_1
quest'ultimo; il padre potrà trascorrere almeno 7 giorni con il figlio nel corso delle vacanze invernali (dal 25.12 al 06.01), da concordare preventivamente con la madre entro il 15.12 di ogni anno, tenuto conto dei periodi di ferie dei genitori, delle esigenze e degli interessi di e dei desiderata espressi Per_1
da quest'ultimo; le restanti festività verranno di volta in volta concordate tra i genitori tenuto conto degli impegni di quest'ultimi e del figlio, dei suoi desiderata, della distanza e dei costi da sostenersi per affrontare il viaggio, allo scopo esclusivo di favorire gli incontri padre-figlio;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via “istruttoria” parte appellante chiedeva rinnovarsi l'ascolto del minore anche alla luce dei dubbi evidenziati dalla sua difesa sulla Per_1
pag. 3/20 contraddittorietà e scarsa genuinità delle dichiarazioni dallo stesso rese in primo grado.
Parte appellante formulava ulteriori istanze istruttorie, per testi e mediante ordini di esibizione, instando altresì per un incarico ai Servizi Sociali territoriali al duplice fine, rispettivamente, di accertare la reale dinamica dei rapporti tra le parti – a suo dire, contraddistinte dal costante ostruzionismo materno e dalla costante dimostrazione di interesse morale e materiale da parte del padre – ed alla loro presa in carico per un percorso di sostegno alla genitorialità, anche individuale attesa la difficoltà paterna di venire in Veneto. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata instava per il rigetto del gravame e ne argomentava l'infondatezza in fatto e in diritto. Vinte le spese di fase.
Dopo la comparizione delle parti, la Corte, assunta una regolamentazione temporanea e urgente dei rapporti padre – figlio, dava termine alle parti per approfondirne la disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno socio – sanitario volto al recupero della bigenitorialità: le relative note erano depositate dal solo appellante, che si lamentava dell'ulteriore ostruzionismo materno e la mancata attuazione delle determinazioni provvisorie della Corte. All'udienza di discussione, dove la madre a sua volta deduceva il permanere, nei fatti, della consueta assenza paterna sia sul piano morale che dal punto di vista materiale, i difensori si riportavano agli atti e il Collegio riservava ogni determinazione.
*
Esaminandone partitamente i motivi, va innanzitutto evidenziato che l'odierno appello involge la “falsa rappresentazione delle circostanze di fatto descritte ed allegate da parte della sig.ra e poste CP_1
pag. 4/20 successivamente dal tribunale a fondamento delle proprie statuizioni”, chiarendo che “La sentenza che si impugna ha posto alla base del proprio convincimento fatti che non rispondono alla realtà e, per l'effetto, la decisione del Tribunale di Venezia risulta conseguentemente ingiusta ed illegittima”.
Quanto alla revoca dell'affidamento condiviso e conseguente statuizione di un affidamento c.d. super esclusivo a favore della madre, parte appellante contesta, in particolare, la descrizione avversaria del proprio comportamento, posta alla base del ragionamento logico giuridico che ha portato il Tribunale a revocare – a suo dire, erroneamente – l'affidamento condiviso di stabilito nella sentenza di divorzio resa inter partes Per_1
dal Tribunale di Bari nel 2015.
Il padre contesta, infatti, fermamente di essersi mai disinteressato del figlio o di averne trascurato esigenze e problematiche. Egli deduce che il
Tribunale di Venezia non avrebbe statuito un affidamento super esclusivo a favore della madre, se fosse stato a conoscenza delle reali circostanze di fatto della vicenda;
allega di avere sempre mostrato interesse verso chiedendo regolarmente alla madre notizie in merito a Per_1
quest'ultimo, di avere sempre cercato di mantenere un rapporto continuativo con lui e di non aver mai assunto condotte pregiudizievoli nei confronti del figlio;
rileva che la controparte non ha provato proprie difficoltà di “gestione” del minore, ascrivibili a fatto e colpa esclusivi dell'odierno appellante, né alcuna condotta pregiudizievole da parte di quest'ultimo.
L'appellante si duole che nella motivazione della sentenza impugnata il
Tribunale non abbia dubitato della genuinità delle circostanze, invero pag. 5/20 meramente “riferite” dalla sig.ra quantunque esse non siano CP_1
state minimamente provate.
Inoltre, secondo l'appellante non è vero che “Ogni decisione in materia educativa, scolastica e scelta nella gestione della patologia che affligge
è stata completamente lasciata alla madre” (cfr. ricorso di I Per_1
grado): al contrario, sarebbe stata la sig.ra ad avere CP_1
sistematicamente escluso il padre da ogni decisione assunta nell'interesse del figlio.
La madre neppure avrebbe ottemperato all'obbligo di trasmettere al padre le informazioni necessarie che riguardano il figlio in modo da Per_1
consentire a quest'ultimo un'effettiva partecipazione nella vita del minore permettendogli di essere genitore protagonista delle scelte che necessariamente lo avrebbero dovuto coinvolgere. In particolare, la sig.ra ha omesso ogni comunicazione: CP_1
- in ordine alle difficoltà scolastiche di Per_1
- delle visite mediche a cui il medesimo è stato sottoposto (per cui non è stato neppure chiesto il consenso, che sarebbe stato ovviamente dato per il preminente interesse del figlio);
- circa l'inoltro della pratica volta a far accertare l'invalidità del figlio;
-dell'intervenuto successivo riconoscimento del deficit quale causa di invalidità da parte della Commissione Medica INPS, il cui verbale non è mai stato inviato al padre.
Il sig. deduce di essere sempre stato all'oscuro di tutto ciò, Parte_1
come comproverebbe il messaggio whatsapp da lui inviato alla sig.ra nel marzo 2024, chiedendole novità in merito agli esiti di alcuni CP_1
esami genetici a cui era stato sottoposto e sui quali non aveva più Per_1
pag. 6/20 avuto alcun riscontro (doc. 03 screenshot conversazione whatsapp
17.03.2024).
Parimenti, deduce l'appellante che successivamente, essendo profondamente frustrato di subire una totale esclusione da ogni aspetto che coinvolge la vita del figlio, acquisite alcune preoccupanti confidenze da parte di quest'ultimo e ascoltati i racconti dei nonni materni che si sono recati in visita presso la casa della sig.ra per trascorre del tempo CP_1
con il nipote, si sarebbe visto costretto a presentare un esposto al Servizio
Sociale del comune di Campolongo Maggiore (doc. 04 esposto
04.07.2024); che verso la fine del mese di novembre 2024, egli riusciva a venire nel veneziano per trascorrere del tempo con il figlio, come comprovano alcune foto che il sig. ha scattato insieme a Parte_1
in quell'occasione, il 23.11.2024 (doc. 09 n. 4 screenshot). Per_1
Peraltro lamenta l'appellante che, a suo dire inspiegabilmente, all'udienza del 03.12.2024, ove si procedette all'ascolto del minore davanti al Giudice di prime cure, dichiarava “Sento mio papà circa quattro volte a Per_1
settimana telefonicamente, ma l'ho visto solo una volta nell'ultimo anno, in particolare a dell'anno scorso”. Per_3
Il ragazzino taceva dunque al Giudice di aver visto il padre solo una decina di giorni prima.
Secondo parte appellante, anche il predetto riferito è stato assunto a base del convincimento dell'erroneo Tribunale, che, in parte motiva, scrive
“D'altra parte lo stesso minore in sede di sua audizione Per_1
all'udienza del 03.12.2024, ha sostanzialmente confermato come il padre sia di fatto assente dalla sua vita quotidiana, avendo dichiarato di averlo visto soltanto una volta nell'ultimo anno, in particolare a natale 2023”.
pag. 7/20 Dunque, erroneamente il primo Giudice ha basato l'attribuzione dell'affidamento esclusivo di alla madre essendo stato artatamente Per_1
tenuto all'oscuro della reale situazione di sistematico ostruzionismo materno, volto ad emarginare e neutralizzare l'altra figura genitoriale.
Pertanto, sia al fine della revoca dell'affidamento esclusivo, che per una regolamentazione appropriata del regime di visita parte appellante, che censura pure i capi di sentenza in cui il Tribunale dispone “che gli incontri padre-figlio avvengano sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto, comunque, della volontà del minore , Per_1
ricorda in primo luogo che le condizioni di divorzio prevedevano espressamente di tener conto del trasferimento della in Veneto CP_1
nell'anno 2014 e che “il padre potrà vedere il proprio figlio almeno una volta al mese, nei giorni da concordarsi di volta in volta tra i genitori, tenuto conto della distanza e dei costi da sostenersi per affrontare il viaggio, allo scopo esclusivo di favorire gli incontri padre – figlio”.
L'appellante lamenta che ciononostante la sig.ra non ha mai reso CP_1
possibile e/o facilitato le frequentazioni padre – figlio e deduce che di fatto le visite mensili, così come originariamente pensate, divenivano impraticabili, “sia per il loro costo che per la mancata disponibilità della sig.ra a facilitarle pretendendo che fosse unicamente il padre a CP_1
recarsi in Veneto nonostante fosse stata la stessa a decidere di lasciare la
Puglia, informandolo invece del suo arrivo per il mese di agosto e così privando, inevitabilmente, il sig. di poter stare più tempo con il Parte_1
figlio” (cfr. atto di appello, p. s. num. ma VIII).
In particolare, l'appellante deduce che “ciò avveniva nelle estati dal 2015 al 2019. Nel 2020 è stato il sig. a recarsi in Veneto per Parte_1
pag. 8/20 trascorrere circa 7 giorni con il figlio. Nell'estate del 2021, egli trovandosi in Sardegna per lavoro egli chiedeva inutilmente alla sig.ra di CP_1
poter tenere con sé il figlio. Nel successivo periodo invernale, la sig.ra si recava, però, in Puglia senza preavvisare il padre, che lo CP_1
venne a sapere solo a distanza di tempo, privandolo conseguentemente della possibilità di vedere il figlio. Nell'estate del 2022 si recava Per_1
in Puglia con la madre rimanendoci per circa 60 giorni. Ciononostante, al ricorrente venne consentito di trascorrere con il figlio non più di 4/5 giorni con la costante prescrizione di ricondurlo a casa dei nonni materni alla sera, privandolo del pernotto e della possibilità di trascorrere più tempo con dimostrandosi così del tutto noncurante e, anzi, oppositiva Per_1
nel garantire a padre e figlio maggior tempo di frequentazione. Lo stesso avvenne nell'estate del 2023.
A gennaio 2024, pur di trascorrere qualche tempo con il figlio, il sig. si recava nel veneziano per circa una settimana e, a fronte di Parte_1
ripetute richieste ed insistenze (financo minacciando che si sarebbe recato dai carabinieri per poter vedere il figlio), la sig.ra consentì che CP_1
padre e figlio stessero insieme per qualche giorno” (ibidem, p. IX).
Nell'estate 2024 [dunque, a procedimento già promosso avanti il Tribunale di Venezia] il sig. asseritamente “stanco di non riuscire a Parte_1
trascorrere del tempo con il figlio per tutte le condotte ostili ed ostruzionistiche messe in atto sino ad allora dalla sig.ra CP_1
decideva di inviare, a fine giugno, una comunicazione a.r., per il tramite del proprio legale, nella quale veniva chiesto di concordare il periodo in cui padre e figlio potessero stare insieme (sub doc. 03).
pag. 9/20 In questa comunicazione veniva altresì contestata una forte ingerenza della madre anche nel corso delle telefonate … la sig.ra veniva altresì CP_1
invitata “a liberalizzare il diritto di chiamata telefonica (o videochiamata) tra padre e figlio senza le Sue intromissioni, né di terze persone” (loc. ult. cit.).
Lamenta l'appellante che in esito, la sig.ra per il tramite del suo CP_1
legale, negò che potesse trascorrere le vacanze estive presso il Per_1
padre.
Inoltre, nel corso dell'ultima estate, il sig. che è solito sentire Parte_1
telefonicamente il figlio, rinvenendo il cellulare di quest'ultimo spento o a squillare senza risposta, si allarmava e, provato a contattare la madre e non ottenendo alcuna risposta, allertava i carabinieri di Bojon di Campolongo
Maggiore al fine di avere notizie del figlio.
Questi ultimi, effettuate le dovute verifiche, ricontattavano il sig. tranquillizzandolo ed informandolo che il figlio si trovava in Parte_1
montagna ad un campo scuola;
di un tanto la sig.ra non ha mai CP_1
informato il padre.
Anche successivamente, alla fine dell'estate 2024, è accaduto che il figlio non rispondesse per oltre 10 giorni alla propria utenza cellulare, né la sig.ra alla propria, preoccupando non poco il sig. che, a CP_1 Parte_1
quel punto, si vedeva negato anche il mero diritto di sentire telefonicamente il figlio.
Tanto che l'odierno appellante, nel settembre 2024, provvedeva a sporgere denuncia querela nei confronti della sig.ra (doc. 10 denuncia CP_1
querela 30.09.2024).
pag. 10/20 In data 20.11.2024 il sig. provvedeva a sporgere ulteriore Parte_1
denuncia querela nei confronti della sig.ra (doc. 11 denuncia CP_1
querela 20.11.2024).
Per quanto sopra esposto, adducendo che sia sempre stata la sig.ra a decidere quando e per quanto tempo stia con il padre, CP_1 Per_1
ad imporre a quest'ultimo di salire in Veneto, senza rendersi disponibile ad una soluzione alternativa che possa, invece, facilitare gli spostamenti e la frequentazione tra padre e figlio, lamenta l'illegittimità della statuizione del
Tribunale che impone che gli incontri avvengano sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre.
Parte appellante contesta infine le deduzioni in punto mancato pagamento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie, anch'esse poste alla base dell'erroneo convincimento del giudice quale elemento utile a suffragare la revoca dell'affidamento condiviso.
In proposito, l'odierno appellante deduce di avere “contributo al mantenimento del figlio ogni volta che ha potuto. Il medesimo ha Per_1
sempre versato, peraltro, somme maggiori rispetto a quella concordata in sede di divorzio (fissata € 220,00 e non € 180,00 come erroneamente riportato ed allegato da controparte) provvedendo ad effettuare versamenti secondo le indicazioni della sig.ra (doc. 13 indicazioni di CP_1
pagamento) che, ad un certo punto, ha chiesto di provvedere direttamente mediante ricarica di una Postepay intestata al compagno sig.
[...]
(doc. 14 indicazioni pagamento Postepay Netti). Pt_2
Per quanto attiene le spese straordinarie, la sig.ra ometteva CP_1
ogni puntuale relazione di spesa, di cui nulla sapeva l'odierno appellante.
pag. 11/20 Si tenga conto, però, che il sig. dal luglio 2022 disponeva a Parte_1
favore della sig.ra un bonifico permanente pari ad € 160,00 CP_1
mensili (doc. 15 prospetto banca) a fronte dell'accensione di un finanziamento, da parte di quest'ultima, per l'acquisto di un'autovettura che, secondo quanto motivato dalla stessa, sarebbe servita anche per le esigenze del figlio e per i suoi necessari spostamenti (doc. 16 conversazione whatsapp riconoscimento versamento mensile)” (cfr. atto di appello, p. s. num. ma XI – enfasi nel testo).
Alla luce di quanto esposto ed allegato, con il presente appello si censurano i capi di sentenza che argomentano e statuiscono in punto revoca dell'affidamento condiviso, disposizione di un affidamento super esclusivo del figlio minore a favore della madre e regime di visita padre – figlio, poiché contrari ai principi normativi e giurisprudenziali in tema di affidamento dei figli minori, ma altresì concretamente pregiudizievoli nei confronti di Per_1
Parte appellante, infine, pone l'attenzione anche “su quanto dichiarato dal minore all'udienza del 03.12.2024, ove peraltro non è dato comprendere – dalla stesura del verbale – se quest'ultimo sia stato sentito alla presenza o meno della madre”. Prosegue parte appellante rilevando che “Non vi è indicazione precisa del fatto che la madre sia entrata in aula dopo
l'audizione del figlio. Il Tribunale non sembra aver adeguatamente verificato la genuinità di una parte delle dichiarazioni rese dal minore. A fronte di dichiarazioni omissive e, in parte, non veritiere da parte di quest'ultimo, secondo l'appellante si rende necessario ed opportuno, in questa sede verificare adeguatamente se il minore sia stato eventualmente,
e in che modo, suggestionato” (ricorso in appello, p. s. num. ma XIII).
pag. 12/20 Inoltre, secondo l'appellante “ rende altresì dichiarazioni che Per_1
delineano come il padre non sia davvero così assente, come ex adverso prospettato, e che non sono state, a parere della scrivente difesa, tenute adeguatamente in considerazione da parte del Tribunale.
Nello specifico, dichiara che: Per_1
- “Mio papà mi dice spesso che vorrebbe vedermi di più, so che litiga spesso con la mamma per questo motivo. Qualche volta sento mia mamma che discute con mio papà al telefono”;
- “Credo sia opportuno che le decisioni che mi riguardano siano condivise anche dal papà” (ricorso in appello, p. s. num. ma XIV).
*
Premesso in rito che i dubbi di parte appellante sulle modalità dell'ascolto del minore in primo grado non ne inficiano la validità, per il principio di libertà delle forme che lo presidia (art. 473 bis. 5 c.p.c.), e non risultano dirimenti, posto che il ragazzo ha offerto una rappresentazione del suo rapporto col padre, e della presenza di questi nella sua vita, tutt'altro che negative, nel merito l'appello merita un parziale accoglimento, con le determinazioni di cui al prosieguo.
*
Esso è incentrato sul fatto che erroneamente il Giudice di prime cure abbia trascurato di verificare se il disinteresse paterno per fosse effettivo Per_1
o se al contrario il padre non fosse stato – come in effetti egli assume di essere stato – estromesso per anni dalla vita del minore.
A sostegno delle proprie allegazioni, parte appellante valorizza una produzione documentale che tuttavia è limitata ad epoca successiva all'introduzione, nel 2024, del giudizio di primo grado: se, infatti, il ricorso pag. 13/20 fu colà depositato in data 30.5.2024 e notificato il 14.6.2024 (con perfezionamento per compiuta giacenza il successivo 1.7.2024), la raccomandata inviata dal legale del sig. per concordare con la Parte_1
madre le vacanze estive col figlio fu inviata il 26.6.2024 (doc.7 appellante),
l'esposto ai Servizi Sociali fu inviato il 4.7.2024 (doc. appellante), l'email all'assistente sociale dott. ssa risale al 23.8.2024 (doc. 5 Per_4
appellante), per essere richiamata da un successivo sms dell'15.11.2024
(doc. 6 appellante) ed al 23 novembre 2024 risale la visita a Per_1
immortalata – dal padre – nella foto sub doc. 9 appellante.
Per contro, in relazione al periodo precedente all'introduzione del giudizio di primo grado non sono state documentate iniziative paterne a tutela del proprio rapporto con il figlio.
Appare dunque evidente che solamente nel corso dell'ultimo anno – e, fatta eccezione per il messaggio wa del marzo 2024 con cui il padre ha chiesto notizie sull'esito di un esame genetico del figlio (doc. 3 appellante), già in pendenza del procedimento di primo grado, che pur ha genericamente dedotto di avere “ignorato”, senza tuttavia spingersi ad eccepire la nullità della notifica – il padre ha lasciato traccia del suo professato interesse per la condizione del minore.
Un tanto egli ha fatto soprattutto rivolgendosi direttamente alle Istituzioni, con querele ed esposti, mentre non vi è prova che, più silenziosamente, egli si sia – per esempio – tenuto informato sull'andamento scolastico o abbia adempiuto in modo regolare al proprio dovere di mantenimento versando il relativo assegno, in assenza del minimo riscontro circa la propria oggettiva impossibilità di provvedervi (né viepiù di aver formulato, in tale ipotesi, rituale domanda di modifica).
pag. 14/20 Ciò posto, emerge dagli atti – e si è palesata anche nel corso delle udienze nella presente fase – la profonda conflittualità tra le parti, pervicacemente ferme nelle rispettive posizioni, e la totale mancanza di reciproca apertura
(cfr. verbale udienza di prima comparizione e dell'udienza di discussione in appello): in questo contesto, che oscilla tra l'aperto contrasto e la totale chiusura di ogni comunicazione dei genitori, l'interesse concreto del minore rischia di essere offuscato ogniqualvolta si debba assumere una decisione nell'esercizio dell'affidamento condiviso.
Sul punto merita ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa l'istituto dell'affidamento condiviso e rende ragione del suo rapporto di regola ad eccezione rispetto all'affidamento esclusivo (rapporto, com'è noto, stabilito dalla l. 54/2006), va inteso come diritto del figlio a ricevere il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale dai propri genitori (come si evince dalla formulazione dell'art. 315, I co. c.c. che sancisce un diritto soggettivo pieno del minore).
Ciò significa che, se i genitori sono invischiati in un conflitto tra loro, il figlio potrebbe vedere sacrificata, in concreto, la realizzazione di tale diritto.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha ricordato che l'esistenza di profondi e radicati disaccordi tra i genitori non è di per sé sufficiente a pronunciare l'affidamento monogenitoriale. Lo diventa, tuttavia, in concreto, se tali contrasti determinano una paralisi decisionale, che va a discapito del benessere psico – fisico del minore (v. per tutte, da ultimo, C. Cass. ord. n.
31571 del 2024).
Peraltro, come ha recentemente precisato la stessa Suprema Corte la norma sull'affidamento esclusivo di cui all'art. 337 quater c.c. al primo comma,
pag. 15/20 impone che sia vagliata in concreto la contrarietà dell'affido condiviso all'interesse del minore. Per contro, la conflittualità, in sé, senza esplorarne le cause, è requisito insufficiente, così come la mera necessità di assumere decisioni nel corso della vita del minore, necessarie allo sviluppo della sua personalità, essendovi decisioni che devono essere prese rapidamente per non ostacolare la vita quotidiana del minore ed altre temporalmente compatibili con la lontananza, come quelle d'indirizzo scolastico, quelle sanitarie, ove non sia richiesto intervento immediato e quelle di orientamento generale. L'ostacolo o impedimento costituito dalla conflittualità non può essere presunto, ma deve essere oggetto di accertamento in relazione alle cause ed alle conseguenze non solo immediate nello sviluppo psichico del minore (v. da ultimo, C. Cass. Sez. I
Civ. sent. 24876/2025).
Con riferimento al caso che ne occupa, questo importante arresto va peraltro coordinato con l'orientamento, forse ancor più consolidato, che fonda l'affidamento ad un solo genitore sul concreto riscontro dell'assenza morale e materiale dell'altro (Corte Cass., sent. 26587/2009 e conforme
Ead. ord. 16280/2025).
Nella specie, tale assenza paterna non è smentita dalle sue produzioni e allegazioni e sembra costituire la causa, più che l'effetto della labile relazione padre – figlio.
Risulta in tal modo superata la prospettiva che, condivisibilmente, impone di non attestarsi alla superficie del conflitto senza indagarne le cause.
Nella specie, non è emerso neppure dalle prove offerte dall'appellante che egli in tempi per così dire “non sospetti” id est prima dell'introduzione, da parte dell'ex moglie, del procedimento davanti al Tribunale di Venezia, si pag. 16/20 sia effettivamente e fattivamente dedicato al figlio e abbia partecipato – sia materialmente, che emotivamente – alla sua vita, rappresentando per lui un riferimento affettivo ed esistenziale stabile.
Del pari, non vi è prova, neppure in termini indiziari, che la madre neghi qualsiasi forma di contatto padre – figlio, non solo al telefono (come emerge dall'ascolto del minore in I grado e come allega lo stesso appellante, laddove ricorda di essere “solito sentire telefonicamente il figlio”), ma – seppure con delle cautele – di persona: la chiesta gradualità nelle frequentazioni e la prossimità delle stesse rispetto alla residenza del minore sono invero opportune, quantomeno in una prima fase, al fine di limitare i disagi psico – fisici connessi – secondo l'id quod plerumque accidit – a frequentazioni occasionali, lontano da casa e senza riferimenti familiari o quantomeno di gravarne il genitore piuttosto che il figlio, prevedendo che sia il primo a muoversi dalla propria residenza per raggiungere il secondo, e non viceversa.
Va peraltro osservato che l'affidamento condiviso di non appare Per_1
rispondente al suo interesse anche per essere il padre scarsamente focalizzato, anche in questo processo, sulle esigenze del minore: lo rivelano le istanze “istruttorie” formulate dall'appellante, il quale ha chiesto sia la rinnovazione dell'ascolto del figlio che la relazione dei Servizi Sociali al fine di chiarire come sono andati veramente dei fatti di cui lui e la madre rendono opposte versioni. In nessuno di tali casi, dunque, si evoca un uso appropriato dello strumento processuale, mettendone in secondo piano la finalità, rispettivamente, di conoscenza delle esigenze e del punto di vista del figlio e quella di sostegno al nucleo, e utilizzandolo piuttosto per dirimere la controversia tra i genitori, in una prospettiva contenziosa che pag. 17/20 mal si attaglia alla funzione ed ai rapporti sostanziali commessi nel presente procedimento.
In questo quadro, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori Per_1
è quantomeno prematuro, di talché ne va confermato l'affidamento esclusivo alla madre con la quale egli vive stabilmente e che neppure la controparte contesta che abbia finora saputo realizzare i bisogni e le aspirazioni del ragazzo.
Nondimeno, al fine di perseguire la doverosa conservazione, rectius ripresa dei rapporti del ragazzo con il genitore non collocatario (v. art. 315, II co.
c.c.) e tenendo conto sia delle ragioni di opposizione materna ad una ripresa immediata di visite libere padre – figlio, ragioni che si rinvengono sia nella prolungata assenza dell'uno che nelle difficoltà psico – fisiche dell'altro, che del rammarico espresso dal minore in sede di ascolto in primo grado per la scarsa presenza paterna nella sua vita, appare opportuno darvi impulso con l'ausilio del Servizio Sociale territoriale.
A tal fine, ritiene il Collegio che in riforma del capo della sentenza impugnata che affida al preventivo accordo dei genitori, assunto tempo per tempo ascoltato il figlio, eventuali incontri tra questi e il padre, vada disposta la presa in carico del nucleo da parte del SERVIZIO SOCIALE di
CAMPOLONGO MAGGIORE che organizzerà – una volta al mese, nel periodo scolastico – incontri padre – figlio in spazio neutro, nella località di residenza di ed alla presenza di un educatore, con possibilità di Per_1
calendarizzare, se ritenuto corrispondente all'interesse del minore, anche ulteriori incontri in video chiamata tra padre e figlio, in forma libera o alla presenza di un educatore;
durante le vacanze scolastiche estive di i Per_1
Servizi Sociali incaricati potranno delegare lo svolgimento degli incontri in pag. 18/20 spazio neutro ai SERVIZI SOCIALI di FASANO (BR), località di residenza del padre;
i Servizi Sociali di Campolongo Maggiore, inoltre, valuteranno con i genitori la possibilità che essi intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare.
Il tutto, con relazione semestrale – ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.c.
– al Giudice Tutelare presso il Tribunale di abituale residenza il minore
(attualmente, . CP_2
I rapporti tra le parti e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 356/2025, da intendersi nel resto confermata, dispone lo svolgimento delle visite padre – figlio, con cadenza mensile, in spazio neutro presso il Servizio Sociale del Comune di Campolongo
Maggiore, che all'uopo prederà in carico il nucleo, con facoltà di subdelega al Comune di Fasano (BR) per le finalità di cui in parte motiva, potrà organizzare ulteriori incontri in video chiamata tra padre e figlio, in forma libera o alla presenza di un educatore, e valuterà con le parti la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare;
con relazione semestrale al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Venezia;
spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
06/10/2025
pag. 19/20 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 456/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. D'ALENA SANDRO e dall'avv. DONI ELENA appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. LORENZIN FRANCESCO appellato in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 356/2025 il Tribunale di VENEZIA accoglieva, nella contumacia di la domanda di Parte_1 CP_1
volta alla modifica della sentenza di divorzio congiunto
[...]
pronunciata dal Tribunale di Bari in data 21.12.2015 e disponeva l'affidamento esclusivo “rinforzato” del figlio minore nato il 9 Per_1
agosto 2011, alla madre, prevedendo che eventuali visite paterne fossero di volta in volta concordate tra i genitori, ascoltato il figlio.
Riteneva il Tribunale, in sintesi (e per quanto qui interessa), che tali determinazioni fossero giustificate dall'allegata assenza morale e materiale del padre, rimasto a vivere in Puglia dopo il trasferimento di e la Per_1
madre in Veneto – dove quest'ultima aveva trovato lavoro e si era formata una nuova famiglia – perdendo di fatto ogni frequentazione col minore e solo sporadicamente versando il mantenimento per lui dovuto. Un tanto, con notevoli difficoltà della madre – di fatto rimasta per anni l'unica ad occuparsi del ragazzo, oltretutto affetto da documentata invalidità – nell'assunzione delle necessarie scelte scolastiche e terapeutiche. Ciò posto, e considerata anche la mancata partecipazione paterna a quel procedimento, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'affidamento esclusivo di alla madre, con attribuzione alla stessa anche del Per_1
potere di assumere da sola le scelte di maggiore rilevanza in tema di istruzione, educazione, residenza e salute, meglio rispondesse al preminente interesse del minore.
Il convenuto soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 356/2025 e specificamente di:
- revocare l'affidamento super esclusivo del figlio alla Persona_2
madre e disporne l'affidamento condiviso in capo ad entrambi i genitori;
pag. 2/20 - revocare la disposizione secondo la quale le frequentazioni padre – figlio debbano avvenire soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre e disporre, per l'effetto, il seguente regime di visita: il padre potrà stare con il figlio una volta al mese, nei giorni da concordarsi di volta in volta tra i genitori, tenuto conto della distanza e dei costi da sostenersi per affrontare il viaggio e, dunque, rinvenendo anche un punto intermedio e/o alternativo al luogo di residenza di padre (Puglia) e figlio (Veneto), allo scopo esclusivo di favorire gli incontri tra questi ultimi;
il padre potrà trascorrere almeno tre settimane, anche non consecutive, con il figlio nel periodo estivo, da concordare preventivamente con la madre entro il 30.05 di ogni anno, tenuto conto dei periodi di ferie dei genitori, delle esigenze e degli interessi di e dei desiderata espressi da Per_1
quest'ultimo; il padre potrà trascorrere almeno 7 giorni con il figlio nel corso delle vacanze invernali (dal 25.12 al 06.01), da concordare preventivamente con la madre entro il 15.12 di ogni anno, tenuto conto dei periodi di ferie dei genitori, delle esigenze e degli interessi di e dei desiderata espressi Per_1
da quest'ultimo; le restanti festività verranno di volta in volta concordate tra i genitori tenuto conto degli impegni di quest'ultimi e del figlio, dei suoi desiderata, della distanza e dei costi da sostenersi per affrontare il viaggio, allo scopo esclusivo di favorire gli incontri padre-figlio;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via “istruttoria” parte appellante chiedeva rinnovarsi l'ascolto del minore anche alla luce dei dubbi evidenziati dalla sua difesa sulla Per_1
pag. 3/20 contraddittorietà e scarsa genuinità delle dichiarazioni dallo stesso rese in primo grado.
Parte appellante formulava ulteriori istanze istruttorie, per testi e mediante ordini di esibizione, instando altresì per un incarico ai Servizi Sociali territoriali al duplice fine, rispettivamente, di accertare la reale dinamica dei rapporti tra le parti – a suo dire, contraddistinte dal costante ostruzionismo materno e dalla costante dimostrazione di interesse morale e materiale da parte del padre – ed alla loro presa in carico per un percorso di sostegno alla genitorialità, anche individuale attesa la difficoltà paterna di venire in Veneto. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata instava per il rigetto del gravame e ne argomentava l'infondatezza in fatto e in diritto. Vinte le spese di fase.
Dopo la comparizione delle parti, la Corte, assunta una regolamentazione temporanea e urgente dei rapporti padre – figlio, dava termine alle parti per approfondirne la disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno socio – sanitario volto al recupero della bigenitorialità: le relative note erano depositate dal solo appellante, che si lamentava dell'ulteriore ostruzionismo materno e la mancata attuazione delle determinazioni provvisorie della Corte. All'udienza di discussione, dove la madre a sua volta deduceva il permanere, nei fatti, della consueta assenza paterna sia sul piano morale che dal punto di vista materiale, i difensori si riportavano agli atti e il Collegio riservava ogni determinazione.
*
Esaminandone partitamente i motivi, va innanzitutto evidenziato che l'odierno appello involge la “falsa rappresentazione delle circostanze di fatto descritte ed allegate da parte della sig.ra e poste CP_1
pag. 4/20 successivamente dal tribunale a fondamento delle proprie statuizioni”, chiarendo che “La sentenza che si impugna ha posto alla base del proprio convincimento fatti che non rispondono alla realtà e, per l'effetto, la decisione del Tribunale di Venezia risulta conseguentemente ingiusta ed illegittima”.
Quanto alla revoca dell'affidamento condiviso e conseguente statuizione di un affidamento c.d. super esclusivo a favore della madre, parte appellante contesta, in particolare, la descrizione avversaria del proprio comportamento, posta alla base del ragionamento logico giuridico che ha portato il Tribunale a revocare – a suo dire, erroneamente – l'affidamento condiviso di stabilito nella sentenza di divorzio resa inter partes Per_1
dal Tribunale di Bari nel 2015.
Il padre contesta, infatti, fermamente di essersi mai disinteressato del figlio o di averne trascurato esigenze e problematiche. Egli deduce che il
Tribunale di Venezia non avrebbe statuito un affidamento super esclusivo a favore della madre, se fosse stato a conoscenza delle reali circostanze di fatto della vicenda;
allega di avere sempre mostrato interesse verso chiedendo regolarmente alla madre notizie in merito a Per_1
quest'ultimo, di avere sempre cercato di mantenere un rapporto continuativo con lui e di non aver mai assunto condotte pregiudizievoli nei confronti del figlio;
rileva che la controparte non ha provato proprie difficoltà di “gestione” del minore, ascrivibili a fatto e colpa esclusivi dell'odierno appellante, né alcuna condotta pregiudizievole da parte di quest'ultimo.
L'appellante si duole che nella motivazione della sentenza impugnata il
Tribunale non abbia dubitato della genuinità delle circostanze, invero pag. 5/20 meramente “riferite” dalla sig.ra quantunque esse non siano CP_1
state minimamente provate.
Inoltre, secondo l'appellante non è vero che “Ogni decisione in materia educativa, scolastica e scelta nella gestione della patologia che affligge
è stata completamente lasciata alla madre” (cfr. ricorso di I Per_1
grado): al contrario, sarebbe stata la sig.ra ad avere CP_1
sistematicamente escluso il padre da ogni decisione assunta nell'interesse del figlio.
La madre neppure avrebbe ottemperato all'obbligo di trasmettere al padre le informazioni necessarie che riguardano il figlio in modo da Per_1
consentire a quest'ultimo un'effettiva partecipazione nella vita del minore permettendogli di essere genitore protagonista delle scelte che necessariamente lo avrebbero dovuto coinvolgere. In particolare, la sig.ra ha omesso ogni comunicazione: CP_1
- in ordine alle difficoltà scolastiche di Per_1
- delle visite mediche a cui il medesimo è stato sottoposto (per cui non è stato neppure chiesto il consenso, che sarebbe stato ovviamente dato per il preminente interesse del figlio);
- circa l'inoltro della pratica volta a far accertare l'invalidità del figlio;
-dell'intervenuto successivo riconoscimento del deficit quale causa di invalidità da parte della Commissione Medica INPS, il cui verbale non è mai stato inviato al padre.
Il sig. deduce di essere sempre stato all'oscuro di tutto ciò, Parte_1
come comproverebbe il messaggio whatsapp da lui inviato alla sig.ra nel marzo 2024, chiedendole novità in merito agli esiti di alcuni CP_1
esami genetici a cui era stato sottoposto e sui quali non aveva più Per_1
pag. 6/20 avuto alcun riscontro (doc. 03 screenshot conversazione whatsapp
17.03.2024).
Parimenti, deduce l'appellante che successivamente, essendo profondamente frustrato di subire una totale esclusione da ogni aspetto che coinvolge la vita del figlio, acquisite alcune preoccupanti confidenze da parte di quest'ultimo e ascoltati i racconti dei nonni materni che si sono recati in visita presso la casa della sig.ra per trascorre del tempo CP_1
con il nipote, si sarebbe visto costretto a presentare un esposto al Servizio
Sociale del comune di Campolongo Maggiore (doc. 04 esposto
04.07.2024); che verso la fine del mese di novembre 2024, egli riusciva a venire nel veneziano per trascorrere del tempo con il figlio, come comprovano alcune foto che il sig. ha scattato insieme a Parte_1
in quell'occasione, il 23.11.2024 (doc. 09 n. 4 screenshot). Per_1
Peraltro lamenta l'appellante che, a suo dire inspiegabilmente, all'udienza del 03.12.2024, ove si procedette all'ascolto del minore davanti al Giudice di prime cure, dichiarava “Sento mio papà circa quattro volte a Per_1
settimana telefonicamente, ma l'ho visto solo una volta nell'ultimo anno, in particolare a dell'anno scorso”. Per_3
Il ragazzino taceva dunque al Giudice di aver visto il padre solo una decina di giorni prima.
Secondo parte appellante, anche il predetto riferito è stato assunto a base del convincimento dell'erroneo Tribunale, che, in parte motiva, scrive
“D'altra parte lo stesso minore in sede di sua audizione Per_1
all'udienza del 03.12.2024, ha sostanzialmente confermato come il padre sia di fatto assente dalla sua vita quotidiana, avendo dichiarato di averlo visto soltanto una volta nell'ultimo anno, in particolare a natale 2023”.
pag. 7/20 Dunque, erroneamente il primo Giudice ha basato l'attribuzione dell'affidamento esclusivo di alla madre essendo stato artatamente Per_1
tenuto all'oscuro della reale situazione di sistematico ostruzionismo materno, volto ad emarginare e neutralizzare l'altra figura genitoriale.
Pertanto, sia al fine della revoca dell'affidamento esclusivo, che per una regolamentazione appropriata del regime di visita parte appellante, che censura pure i capi di sentenza in cui il Tribunale dispone “che gli incontri padre-figlio avvengano sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto, comunque, della volontà del minore , Per_1
ricorda in primo luogo che le condizioni di divorzio prevedevano espressamente di tener conto del trasferimento della in Veneto CP_1
nell'anno 2014 e che “il padre potrà vedere il proprio figlio almeno una volta al mese, nei giorni da concordarsi di volta in volta tra i genitori, tenuto conto della distanza e dei costi da sostenersi per affrontare il viaggio, allo scopo esclusivo di favorire gli incontri padre – figlio”.
L'appellante lamenta che ciononostante la sig.ra non ha mai reso CP_1
possibile e/o facilitato le frequentazioni padre – figlio e deduce che di fatto le visite mensili, così come originariamente pensate, divenivano impraticabili, “sia per il loro costo che per la mancata disponibilità della sig.ra a facilitarle pretendendo che fosse unicamente il padre a CP_1
recarsi in Veneto nonostante fosse stata la stessa a decidere di lasciare la
Puglia, informandolo invece del suo arrivo per il mese di agosto e così privando, inevitabilmente, il sig. di poter stare più tempo con il Parte_1
figlio” (cfr. atto di appello, p. s. num. ma VIII).
In particolare, l'appellante deduce che “ciò avveniva nelle estati dal 2015 al 2019. Nel 2020 è stato il sig. a recarsi in Veneto per Parte_1
pag. 8/20 trascorrere circa 7 giorni con il figlio. Nell'estate del 2021, egli trovandosi in Sardegna per lavoro egli chiedeva inutilmente alla sig.ra di CP_1
poter tenere con sé il figlio. Nel successivo periodo invernale, la sig.ra si recava, però, in Puglia senza preavvisare il padre, che lo CP_1
venne a sapere solo a distanza di tempo, privandolo conseguentemente della possibilità di vedere il figlio. Nell'estate del 2022 si recava Per_1
in Puglia con la madre rimanendoci per circa 60 giorni. Ciononostante, al ricorrente venne consentito di trascorrere con il figlio non più di 4/5 giorni con la costante prescrizione di ricondurlo a casa dei nonni materni alla sera, privandolo del pernotto e della possibilità di trascorrere più tempo con dimostrandosi così del tutto noncurante e, anzi, oppositiva Per_1
nel garantire a padre e figlio maggior tempo di frequentazione. Lo stesso avvenne nell'estate del 2023.
A gennaio 2024, pur di trascorrere qualche tempo con il figlio, il sig. si recava nel veneziano per circa una settimana e, a fronte di Parte_1
ripetute richieste ed insistenze (financo minacciando che si sarebbe recato dai carabinieri per poter vedere il figlio), la sig.ra consentì che CP_1
padre e figlio stessero insieme per qualche giorno” (ibidem, p. IX).
Nell'estate 2024 [dunque, a procedimento già promosso avanti il Tribunale di Venezia] il sig. asseritamente “stanco di non riuscire a Parte_1
trascorrere del tempo con il figlio per tutte le condotte ostili ed ostruzionistiche messe in atto sino ad allora dalla sig.ra CP_1
decideva di inviare, a fine giugno, una comunicazione a.r., per il tramite del proprio legale, nella quale veniva chiesto di concordare il periodo in cui padre e figlio potessero stare insieme (sub doc. 03).
pag. 9/20 In questa comunicazione veniva altresì contestata una forte ingerenza della madre anche nel corso delle telefonate … la sig.ra veniva altresì CP_1
invitata “a liberalizzare il diritto di chiamata telefonica (o videochiamata) tra padre e figlio senza le Sue intromissioni, né di terze persone” (loc. ult. cit.).
Lamenta l'appellante che in esito, la sig.ra per il tramite del suo CP_1
legale, negò che potesse trascorrere le vacanze estive presso il Per_1
padre.
Inoltre, nel corso dell'ultima estate, il sig. che è solito sentire Parte_1
telefonicamente il figlio, rinvenendo il cellulare di quest'ultimo spento o a squillare senza risposta, si allarmava e, provato a contattare la madre e non ottenendo alcuna risposta, allertava i carabinieri di Bojon di Campolongo
Maggiore al fine di avere notizie del figlio.
Questi ultimi, effettuate le dovute verifiche, ricontattavano il sig. tranquillizzandolo ed informandolo che il figlio si trovava in Parte_1
montagna ad un campo scuola;
di un tanto la sig.ra non ha mai CP_1
informato il padre.
Anche successivamente, alla fine dell'estate 2024, è accaduto che il figlio non rispondesse per oltre 10 giorni alla propria utenza cellulare, né la sig.ra alla propria, preoccupando non poco il sig. che, a CP_1 Parte_1
quel punto, si vedeva negato anche il mero diritto di sentire telefonicamente il figlio.
Tanto che l'odierno appellante, nel settembre 2024, provvedeva a sporgere denuncia querela nei confronti della sig.ra (doc. 10 denuncia CP_1
querela 30.09.2024).
pag. 10/20 In data 20.11.2024 il sig. provvedeva a sporgere ulteriore Parte_1
denuncia querela nei confronti della sig.ra (doc. 11 denuncia CP_1
querela 20.11.2024).
Per quanto sopra esposto, adducendo che sia sempre stata la sig.ra a decidere quando e per quanto tempo stia con il padre, CP_1 Per_1
ad imporre a quest'ultimo di salire in Veneto, senza rendersi disponibile ad una soluzione alternativa che possa, invece, facilitare gli spostamenti e la frequentazione tra padre e figlio, lamenta l'illegittimità della statuizione del
Tribunale che impone che gli incontri avvengano sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre.
Parte appellante contesta infine le deduzioni in punto mancato pagamento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie, anch'esse poste alla base dell'erroneo convincimento del giudice quale elemento utile a suffragare la revoca dell'affidamento condiviso.
In proposito, l'odierno appellante deduce di avere “contributo al mantenimento del figlio ogni volta che ha potuto. Il medesimo ha Per_1
sempre versato, peraltro, somme maggiori rispetto a quella concordata in sede di divorzio (fissata € 220,00 e non € 180,00 come erroneamente riportato ed allegato da controparte) provvedendo ad effettuare versamenti secondo le indicazioni della sig.ra (doc. 13 indicazioni di CP_1
pagamento) che, ad un certo punto, ha chiesto di provvedere direttamente mediante ricarica di una Postepay intestata al compagno sig.
[...]
(doc. 14 indicazioni pagamento Postepay Netti). Pt_2
Per quanto attiene le spese straordinarie, la sig.ra ometteva CP_1
ogni puntuale relazione di spesa, di cui nulla sapeva l'odierno appellante.
pag. 11/20 Si tenga conto, però, che il sig. dal luglio 2022 disponeva a Parte_1
favore della sig.ra un bonifico permanente pari ad € 160,00 CP_1
mensili (doc. 15 prospetto banca) a fronte dell'accensione di un finanziamento, da parte di quest'ultima, per l'acquisto di un'autovettura che, secondo quanto motivato dalla stessa, sarebbe servita anche per le esigenze del figlio e per i suoi necessari spostamenti (doc. 16 conversazione whatsapp riconoscimento versamento mensile)” (cfr. atto di appello, p. s. num. ma XI – enfasi nel testo).
Alla luce di quanto esposto ed allegato, con il presente appello si censurano i capi di sentenza che argomentano e statuiscono in punto revoca dell'affidamento condiviso, disposizione di un affidamento super esclusivo del figlio minore a favore della madre e regime di visita padre – figlio, poiché contrari ai principi normativi e giurisprudenziali in tema di affidamento dei figli minori, ma altresì concretamente pregiudizievoli nei confronti di Per_1
Parte appellante, infine, pone l'attenzione anche “su quanto dichiarato dal minore all'udienza del 03.12.2024, ove peraltro non è dato comprendere – dalla stesura del verbale – se quest'ultimo sia stato sentito alla presenza o meno della madre”. Prosegue parte appellante rilevando che “Non vi è indicazione precisa del fatto che la madre sia entrata in aula dopo
l'audizione del figlio. Il Tribunale non sembra aver adeguatamente verificato la genuinità di una parte delle dichiarazioni rese dal minore. A fronte di dichiarazioni omissive e, in parte, non veritiere da parte di quest'ultimo, secondo l'appellante si rende necessario ed opportuno, in questa sede verificare adeguatamente se il minore sia stato eventualmente,
e in che modo, suggestionato” (ricorso in appello, p. s. num. ma XIII).
pag. 12/20 Inoltre, secondo l'appellante “ rende altresì dichiarazioni che Per_1
delineano come il padre non sia davvero così assente, come ex adverso prospettato, e che non sono state, a parere della scrivente difesa, tenute adeguatamente in considerazione da parte del Tribunale.
Nello specifico, dichiara che: Per_1
- “Mio papà mi dice spesso che vorrebbe vedermi di più, so che litiga spesso con la mamma per questo motivo. Qualche volta sento mia mamma che discute con mio papà al telefono”;
- “Credo sia opportuno che le decisioni che mi riguardano siano condivise anche dal papà” (ricorso in appello, p. s. num. ma XIV).
*
Premesso in rito che i dubbi di parte appellante sulle modalità dell'ascolto del minore in primo grado non ne inficiano la validità, per il principio di libertà delle forme che lo presidia (art. 473 bis. 5 c.p.c.), e non risultano dirimenti, posto che il ragazzo ha offerto una rappresentazione del suo rapporto col padre, e della presenza di questi nella sua vita, tutt'altro che negative, nel merito l'appello merita un parziale accoglimento, con le determinazioni di cui al prosieguo.
*
Esso è incentrato sul fatto che erroneamente il Giudice di prime cure abbia trascurato di verificare se il disinteresse paterno per fosse effettivo Per_1
o se al contrario il padre non fosse stato – come in effetti egli assume di essere stato – estromesso per anni dalla vita del minore.
A sostegno delle proprie allegazioni, parte appellante valorizza una produzione documentale che tuttavia è limitata ad epoca successiva all'introduzione, nel 2024, del giudizio di primo grado: se, infatti, il ricorso pag. 13/20 fu colà depositato in data 30.5.2024 e notificato il 14.6.2024 (con perfezionamento per compiuta giacenza il successivo 1.7.2024), la raccomandata inviata dal legale del sig. per concordare con la Parte_1
madre le vacanze estive col figlio fu inviata il 26.6.2024 (doc.7 appellante),
l'esposto ai Servizi Sociali fu inviato il 4.7.2024 (doc. appellante), l'email all'assistente sociale dott. ssa risale al 23.8.2024 (doc. 5 Per_4
appellante), per essere richiamata da un successivo sms dell'15.11.2024
(doc. 6 appellante) ed al 23 novembre 2024 risale la visita a Per_1
immortalata – dal padre – nella foto sub doc. 9 appellante.
Per contro, in relazione al periodo precedente all'introduzione del giudizio di primo grado non sono state documentate iniziative paterne a tutela del proprio rapporto con il figlio.
Appare dunque evidente che solamente nel corso dell'ultimo anno – e, fatta eccezione per il messaggio wa del marzo 2024 con cui il padre ha chiesto notizie sull'esito di un esame genetico del figlio (doc. 3 appellante), già in pendenza del procedimento di primo grado, che pur ha genericamente dedotto di avere “ignorato”, senza tuttavia spingersi ad eccepire la nullità della notifica – il padre ha lasciato traccia del suo professato interesse per la condizione del minore.
Un tanto egli ha fatto soprattutto rivolgendosi direttamente alle Istituzioni, con querele ed esposti, mentre non vi è prova che, più silenziosamente, egli si sia – per esempio – tenuto informato sull'andamento scolastico o abbia adempiuto in modo regolare al proprio dovere di mantenimento versando il relativo assegno, in assenza del minimo riscontro circa la propria oggettiva impossibilità di provvedervi (né viepiù di aver formulato, in tale ipotesi, rituale domanda di modifica).
pag. 14/20 Ciò posto, emerge dagli atti – e si è palesata anche nel corso delle udienze nella presente fase – la profonda conflittualità tra le parti, pervicacemente ferme nelle rispettive posizioni, e la totale mancanza di reciproca apertura
(cfr. verbale udienza di prima comparizione e dell'udienza di discussione in appello): in questo contesto, che oscilla tra l'aperto contrasto e la totale chiusura di ogni comunicazione dei genitori, l'interesse concreto del minore rischia di essere offuscato ogniqualvolta si debba assumere una decisione nell'esercizio dell'affidamento condiviso.
Sul punto merita ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa l'istituto dell'affidamento condiviso e rende ragione del suo rapporto di regola ad eccezione rispetto all'affidamento esclusivo (rapporto, com'è noto, stabilito dalla l. 54/2006), va inteso come diritto del figlio a ricevere il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale dai propri genitori (come si evince dalla formulazione dell'art. 315, I co. c.c. che sancisce un diritto soggettivo pieno del minore).
Ciò significa che, se i genitori sono invischiati in un conflitto tra loro, il figlio potrebbe vedere sacrificata, in concreto, la realizzazione di tale diritto.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha ricordato che l'esistenza di profondi e radicati disaccordi tra i genitori non è di per sé sufficiente a pronunciare l'affidamento monogenitoriale. Lo diventa, tuttavia, in concreto, se tali contrasti determinano una paralisi decisionale, che va a discapito del benessere psico – fisico del minore (v. per tutte, da ultimo, C. Cass. ord. n.
31571 del 2024).
Peraltro, come ha recentemente precisato la stessa Suprema Corte la norma sull'affidamento esclusivo di cui all'art. 337 quater c.c. al primo comma,
pag. 15/20 impone che sia vagliata in concreto la contrarietà dell'affido condiviso all'interesse del minore. Per contro, la conflittualità, in sé, senza esplorarne le cause, è requisito insufficiente, così come la mera necessità di assumere decisioni nel corso della vita del minore, necessarie allo sviluppo della sua personalità, essendovi decisioni che devono essere prese rapidamente per non ostacolare la vita quotidiana del minore ed altre temporalmente compatibili con la lontananza, come quelle d'indirizzo scolastico, quelle sanitarie, ove non sia richiesto intervento immediato e quelle di orientamento generale. L'ostacolo o impedimento costituito dalla conflittualità non può essere presunto, ma deve essere oggetto di accertamento in relazione alle cause ed alle conseguenze non solo immediate nello sviluppo psichico del minore (v. da ultimo, C. Cass. Sez. I
Civ. sent. 24876/2025).
Con riferimento al caso che ne occupa, questo importante arresto va peraltro coordinato con l'orientamento, forse ancor più consolidato, che fonda l'affidamento ad un solo genitore sul concreto riscontro dell'assenza morale e materiale dell'altro (Corte Cass., sent. 26587/2009 e conforme
Ead. ord. 16280/2025).
Nella specie, tale assenza paterna non è smentita dalle sue produzioni e allegazioni e sembra costituire la causa, più che l'effetto della labile relazione padre – figlio.
Risulta in tal modo superata la prospettiva che, condivisibilmente, impone di non attestarsi alla superficie del conflitto senza indagarne le cause.
Nella specie, non è emerso neppure dalle prove offerte dall'appellante che egli in tempi per così dire “non sospetti” id est prima dell'introduzione, da parte dell'ex moglie, del procedimento davanti al Tribunale di Venezia, si pag. 16/20 sia effettivamente e fattivamente dedicato al figlio e abbia partecipato – sia materialmente, che emotivamente – alla sua vita, rappresentando per lui un riferimento affettivo ed esistenziale stabile.
Del pari, non vi è prova, neppure in termini indiziari, che la madre neghi qualsiasi forma di contatto padre – figlio, non solo al telefono (come emerge dall'ascolto del minore in I grado e come allega lo stesso appellante, laddove ricorda di essere “solito sentire telefonicamente il figlio”), ma – seppure con delle cautele – di persona: la chiesta gradualità nelle frequentazioni e la prossimità delle stesse rispetto alla residenza del minore sono invero opportune, quantomeno in una prima fase, al fine di limitare i disagi psico – fisici connessi – secondo l'id quod plerumque accidit – a frequentazioni occasionali, lontano da casa e senza riferimenti familiari o quantomeno di gravarne il genitore piuttosto che il figlio, prevedendo che sia il primo a muoversi dalla propria residenza per raggiungere il secondo, e non viceversa.
Va peraltro osservato che l'affidamento condiviso di non appare Per_1
rispondente al suo interesse anche per essere il padre scarsamente focalizzato, anche in questo processo, sulle esigenze del minore: lo rivelano le istanze “istruttorie” formulate dall'appellante, il quale ha chiesto sia la rinnovazione dell'ascolto del figlio che la relazione dei Servizi Sociali al fine di chiarire come sono andati veramente dei fatti di cui lui e la madre rendono opposte versioni. In nessuno di tali casi, dunque, si evoca un uso appropriato dello strumento processuale, mettendone in secondo piano la finalità, rispettivamente, di conoscenza delle esigenze e del punto di vista del figlio e quella di sostegno al nucleo, e utilizzandolo piuttosto per dirimere la controversia tra i genitori, in una prospettiva contenziosa che pag. 17/20 mal si attaglia alla funzione ed ai rapporti sostanziali commessi nel presente procedimento.
In questo quadro, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori Per_1
è quantomeno prematuro, di talché ne va confermato l'affidamento esclusivo alla madre con la quale egli vive stabilmente e che neppure la controparte contesta che abbia finora saputo realizzare i bisogni e le aspirazioni del ragazzo.
Nondimeno, al fine di perseguire la doverosa conservazione, rectius ripresa dei rapporti del ragazzo con il genitore non collocatario (v. art. 315, II co.
c.c.) e tenendo conto sia delle ragioni di opposizione materna ad una ripresa immediata di visite libere padre – figlio, ragioni che si rinvengono sia nella prolungata assenza dell'uno che nelle difficoltà psico – fisiche dell'altro, che del rammarico espresso dal minore in sede di ascolto in primo grado per la scarsa presenza paterna nella sua vita, appare opportuno darvi impulso con l'ausilio del Servizio Sociale territoriale.
A tal fine, ritiene il Collegio che in riforma del capo della sentenza impugnata che affida al preventivo accordo dei genitori, assunto tempo per tempo ascoltato il figlio, eventuali incontri tra questi e il padre, vada disposta la presa in carico del nucleo da parte del SERVIZIO SOCIALE di
CAMPOLONGO MAGGIORE che organizzerà – una volta al mese, nel periodo scolastico – incontri padre – figlio in spazio neutro, nella località di residenza di ed alla presenza di un educatore, con possibilità di Per_1
calendarizzare, se ritenuto corrispondente all'interesse del minore, anche ulteriori incontri in video chiamata tra padre e figlio, in forma libera o alla presenza di un educatore;
durante le vacanze scolastiche estive di i Per_1
Servizi Sociali incaricati potranno delegare lo svolgimento degli incontri in pag. 18/20 spazio neutro ai SERVIZI SOCIALI di FASANO (BR), località di residenza del padre;
i Servizi Sociali di Campolongo Maggiore, inoltre, valuteranno con i genitori la possibilità che essi intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare.
Il tutto, con relazione semestrale – ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.c.
– al Giudice Tutelare presso il Tribunale di abituale residenza il minore
(attualmente, . CP_2
I rapporti tra le parti e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 356/2025, da intendersi nel resto confermata, dispone lo svolgimento delle visite padre – figlio, con cadenza mensile, in spazio neutro presso il Servizio Sociale del Comune di Campolongo
Maggiore, che all'uopo prederà in carico il nucleo, con facoltà di subdelega al Comune di Fasano (BR) per le finalità di cui in parte motiva, potrà organizzare ulteriori incontri in video chiamata tra padre e figlio, in forma libera o alla presenza di un educatore, e valuterà con le parti la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Consultorio Familiare;
con relazione semestrale al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Venezia;
spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
06/10/2025
pag. 19/20 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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