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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GU
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Motivi della decisione
Letto il ricorso ex artt. 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 7/4/2025 da Parte_1 residente a [...] (c.f. ), , residente a [...]C.F._1 Parte_2
c.le Finocchiara Grotticelle n. 6 (c.f. ), residente a [...] Parte_3
Roma n. 166 (c.f. e , residente a [...] C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rispettivamente madre e tre figli, in virtù dell'art. 66 c.c.i.i., in C.F._4 considerazione della comune origine della maggior parte del debito di ciascuno, assistiti dalla dott.ssa
, nominata gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito, O.C.C.) dall'Organismo Persona_1 di composizione della Crisi dell'ODCEC di GU, nonché dall'avv. Ferdinando Manenti e dal dott.
Giuseppe Buscema, entrambi qualificatisi quali advisor; esaminati gli atti e i documenti prodotti;
letta la relazione dell'O.C.C.; rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
ritenuto, in via generale, che si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 c.c.i.i. (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle pagina 1 di 8 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, co. 5, c.c.i.i. consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III,
Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss.
c.c.i.i.); rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (residenza nel comune di Modica).
Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:
- sussistono i presupposti di cui all'art. 66, co. 1, c.c.i.i. per la presentazione di una domanda unitaria, avendo il sovraindebitamento un'origine comune (debiti per la maggior parte contratti da ciascun istante in qualità di fideiussore della come si evince dal prospetto di pagg. 20-22 della relazione Parte_5 dell'O.C.C.);
- i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
nel caso di specie, infatti, i debiti, ancorché di natura commerciale per quanto riguarda la socia e amministratrice Parte_1 sono stati contratti in qualità di fideiussori di un distinto soggetto di diritto, non nell'esercizio di una propria attività imprenditoriale;
- i debitori versano effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi euro di 3.400.286,25 (per un dettaglio dei debiti pro capite, v. p. 21-23 relazione O.C.C., a fronte della percezione di redditi da lavoro subordinato medio di ciascun figlio di circa 14.000,00 euro annui e della madre di euro 24.000,00 euro l'anno, di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile stimato in euro 563.798,67, di beni mobili e saldi di conti corrente di valore e carte prepagate non significativo);
- come anticipato, i debitori versano pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva pagina 2 di 8 prontamente liquidabile è rappresentata da redditi di lavoro e dai citati saldi, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
- i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi nominato dall'O.C.C. ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale di ciascuno;
rilevato che, nella predetta relazione, il gestore ha individuato il fabbisogno familiare autocertificato da ciascun debitore e che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va tuttavia rimessa al giudice delegato (ex art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.); ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento solo la richiesta dei debitori di essere autorizzati ad utilizzare i veicoli indicati a p. 17 (BMW Serie 1 targata ER068LD immatricolata il 21 marzo 2013;
ZR31 5J targata ED907JH immatricolata il 15 settembre 2010; motociclo CFMOTO CP_1 targato EZ90886 e immatricolato giorno 8 giugno 2022), necessari per recarsi sul luogo di lavoro, rimettendo al giudice delegato ogni valutazione sull'utilità della relativa liquidazione, come di seguito precisato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.; ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 52/2021, trib. GU, a cui è riunita la r.g.e.i. 11/2024, trib. GU, formulata dai debitori con il ricorso, in considerazione degli effetti discendenti dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 c.c.i.i. (richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i.i.) in virtù del quale “[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale”; ritenuto, dunque, che la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 52/2021, trib. GU (a cui è riunita la r.g.e.i. 11/2024, trib. GU), allo stato avviata anche nei confronti dei debitori, ai fini delle conseguenti statuizioni di sua competenza, con riferimento ai soli immobili di proprietà dei ricorrenti, indicati come lotti 2-10; cfr., p. 15 e 16 relazione O.C.C.:
2) Foglio 171 particella 916 sub 9;
3) Foglio 171 particella 140 sub 9, sub 10, sub 20;
4) Foglio 29 particella 586 sub 2, sub 3, e Foglio 29 particella 136; pagina 3 di 8 5) Foglio 46 particella 1370 sub 3;
6) Foglio 13 particella 882 sub 1;
7) Foglio 13 particella 881;
8) Foglio 44 particella 321 sub 1, sub 2, sub 3;
9) Foglio 44 particella 107 sub 3 e sub 4;
10) Foglio 222 particella 1061 sub 3 e sub 4, tutti siti in Modica;
ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;
ritenuto, dunque, che il liquidatore dovrà inserire tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione anche i veicoli e le quote di titolarità di della società effettuandone una stima Parte_1 Parte_5
(previa acquisizione degli ultimi tre bilanci della società e del contratto di affitto/locazione), salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita, nonché i saldi dei conti correnti e delle carte prepagate di ciascuno, ad eccezione della quota di reddito che verrà dichiarata esclusa dal giudice delegato per il mantenimento di ciascun istante e delle relative famiglie;
ritenuto, inoltre, che il contratto, ancora pendente, alla base del versamento su fondo pensione da parte di di una somma mensile di euro 500,00 per piani di accumulo a scopo pensionistico si Parte_1 sospende, ex lege, ai sensi dell'art. 270, co. 6, c.c.i.i., con onere del liquidatore di: 1) notificare la predetta circostanza a tutte le parti interessate;
2) di relazionare nell'ipotesi di illecita prosecuzione del contratto;
3) decidere di subentrare nel contratto quando ciò corrisponda all'interesse della massa dei creditori ammessi al passivo o, in caso contrario, di sciogliersi dallo stesso;
rilevato che tra i compiti del liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 c.i.i. inserito tra i principi generali del codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza includere in tale categoria il compenso spettante al professionista (advisor e difensore) che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (così, trib. Bologna, sez. IV, sent., 09/12/2024, n. 227: “[p]roseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I,
CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle pagina 4 di 8 sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata
e analogamente per la novellata lettera d) ("crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI. Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti delle Advisors, dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151
CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale”; nello stesso senso, trib. Bologna, sez. IV, sent., 19/11/2024, n. 213; trib.
Bologna, sent., 28/03/2025, n. 59/2025; trib. Bologna, sent. 18/03/2025, n. 48; trib. Bologna, sent.,
17/02/2025, n. 33/2025; trib. Sassari, sent., 28/01/2025, n. 11/2025; trib. Genova, sent., 01/04/2025, n.
79; trib. Genova, sent., 24/03/2025, n. 75: “sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori”
e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata”; trib. Pesaro, sent.,
10/03/2025, n. 15); ritenuto, infatti, che il compenso spettante al difensore/advisor “dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo” e la relativa domanda valutata secondo i criteri di legge (trib. Terni, sent., 2/12/2024, n. 38; trib.
Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Bari, sent., 5/3/2025, n. 57; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1); rilevato, invece, che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è
“unitario” (cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;
- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non pagina 5 di 8 liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;
- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione del compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16; - non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la "apertura" della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla "omologazione" dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;
- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio;
rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;
- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b)”; nello stesso senso, trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63: “il compenso per l'OCC è unico per le due fasi per la proposta e la liquidazione;
i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014”; trib. Pesaro, sent., 10/03/2025, n. 15; trib. Bergamo, sent.,
25/3/2025, n. 69; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1: “la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio
2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma)
o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma)”) e dovrà esser liquidato dal giudice delegato una volta approvato il rendiconto finale, “e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo” (ancora, trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1; trib. Arezzo, sent., 8/5/2024), in conformità ai parametri di cui al d.m. 202 del 2014, in relazione “all'importo attivo effettivamente liquidato” (trib.
Bergamo, sent., 25/3/2025, n. 69) e “salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura pagina 6 di 8 stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024,
e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023)” (trib. Terni, sent., 02/12/2024, n. 38); visto l'art. 270 c.c.i.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di residente a [...]
Roma n. 166 (c.f. ), , residente a [...]c.le Finocchiara Grotticelle C.F._1 Parte_2
n. 6 (c.f. ), residente a [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
) e residente a [...] (c.f. C.F._3 Parte_4
); C.F._4 nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;
nomina liquidatore la dott.ssa ; Persona_1 ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione dei veicoli indicati in parte motiva;
dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i. (l'inserimento della sentenza nel sito internet deve avvenire in chiaro, senza oscuramento dei dati personali dei debitori interessati, stante la relativa efficacia erga omnes), oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.; onera la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del g.e. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 52/2021, trib. GU, a cui è riunita la r.g.e.i. 11/2024, trib. pagina 7 di 8 GU, in atto avviata nei confronti dei ricorrenti, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150
c.c.i.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i.i., con riferimento ai beni di loro titolarità, già indicati in parte motiva della presente sentenza, per comodità secondo la numerazione dei lotti di riferimento, come da indicazioni dell'O.C.C.
Si comunichi.
Così deciso in GU, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GU
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Motivi della decisione
Letto il ricorso ex artt. 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 7/4/2025 da Parte_1 residente a [...] (c.f. ), , residente a [...]C.F._1 Parte_2
c.le Finocchiara Grotticelle n. 6 (c.f. ), residente a [...] Parte_3
Roma n. 166 (c.f. e , residente a [...] C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rispettivamente madre e tre figli, in virtù dell'art. 66 c.c.i.i., in C.F._4 considerazione della comune origine della maggior parte del debito di ciascuno, assistiti dalla dott.ssa
, nominata gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito, O.C.C.) dall'Organismo Persona_1 di composizione della Crisi dell'ODCEC di GU, nonché dall'avv. Ferdinando Manenti e dal dott.
Giuseppe Buscema, entrambi qualificatisi quali advisor; esaminati gli atti e i documenti prodotti;
letta la relazione dell'O.C.C.; rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
ritenuto, in via generale, che si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 c.c.i.i. (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle pagina 1 di 8 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, co. 5, c.c.i.i. consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III,
Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss.
c.c.i.i.); rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (residenza nel comune di Modica).
Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:
- sussistono i presupposti di cui all'art. 66, co. 1, c.c.i.i. per la presentazione di una domanda unitaria, avendo il sovraindebitamento un'origine comune (debiti per la maggior parte contratti da ciascun istante in qualità di fideiussore della come si evince dal prospetto di pagg. 20-22 della relazione Parte_5 dell'O.C.C.);
- i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
nel caso di specie, infatti, i debiti, ancorché di natura commerciale per quanto riguarda la socia e amministratrice Parte_1 sono stati contratti in qualità di fideiussori di un distinto soggetto di diritto, non nell'esercizio di una propria attività imprenditoriale;
- i debitori versano effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi euro di 3.400.286,25 (per un dettaglio dei debiti pro capite, v. p. 21-23 relazione O.C.C., a fronte della percezione di redditi da lavoro subordinato medio di ciascun figlio di circa 14.000,00 euro annui e della madre di euro 24.000,00 euro l'anno, di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile stimato in euro 563.798,67, di beni mobili e saldi di conti corrente di valore e carte prepagate non significativo);
- come anticipato, i debitori versano pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva pagina 2 di 8 prontamente liquidabile è rappresentata da redditi di lavoro e dai citati saldi, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
- i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi nominato dall'O.C.C. ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale di ciascuno;
rilevato che, nella predetta relazione, il gestore ha individuato il fabbisogno familiare autocertificato da ciascun debitore e che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va tuttavia rimessa al giudice delegato (ex art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.); ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento solo la richiesta dei debitori di essere autorizzati ad utilizzare i veicoli indicati a p. 17 (BMW Serie 1 targata ER068LD immatricolata il 21 marzo 2013;
ZR31 5J targata ED907JH immatricolata il 15 settembre 2010; motociclo CFMOTO CP_1 targato EZ90886 e immatricolato giorno 8 giugno 2022), necessari per recarsi sul luogo di lavoro, rimettendo al giudice delegato ogni valutazione sull'utilità della relativa liquidazione, come di seguito precisato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.; ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 52/2021, trib. GU, a cui è riunita la r.g.e.i. 11/2024, trib. GU, formulata dai debitori con il ricorso, in considerazione degli effetti discendenti dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 c.c.i.i. (richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i.i.) in virtù del quale “[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale”; ritenuto, dunque, che la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 52/2021, trib. GU (a cui è riunita la r.g.e.i. 11/2024, trib. GU), allo stato avviata anche nei confronti dei debitori, ai fini delle conseguenti statuizioni di sua competenza, con riferimento ai soli immobili di proprietà dei ricorrenti, indicati come lotti 2-10; cfr., p. 15 e 16 relazione O.C.C.:
2) Foglio 171 particella 916 sub 9;
3) Foglio 171 particella 140 sub 9, sub 10, sub 20;
4) Foglio 29 particella 586 sub 2, sub 3, e Foglio 29 particella 136; pagina 3 di 8 5) Foglio 46 particella 1370 sub 3;
6) Foglio 13 particella 882 sub 1;
7) Foglio 13 particella 881;
8) Foglio 44 particella 321 sub 1, sub 2, sub 3;
9) Foglio 44 particella 107 sub 3 e sub 4;
10) Foglio 222 particella 1061 sub 3 e sub 4, tutti siti in Modica;
ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;
ritenuto, dunque, che il liquidatore dovrà inserire tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione anche i veicoli e le quote di titolarità di della società effettuandone una stima Parte_1 Parte_5
(previa acquisizione degli ultimi tre bilanci della società e del contratto di affitto/locazione), salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita, nonché i saldi dei conti correnti e delle carte prepagate di ciascuno, ad eccezione della quota di reddito che verrà dichiarata esclusa dal giudice delegato per il mantenimento di ciascun istante e delle relative famiglie;
ritenuto, inoltre, che il contratto, ancora pendente, alla base del versamento su fondo pensione da parte di di una somma mensile di euro 500,00 per piani di accumulo a scopo pensionistico si Parte_1 sospende, ex lege, ai sensi dell'art. 270, co. 6, c.c.i.i., con onere del liquidatore di: 1) notificare la predetta circostanza a tutte le parti interessate;
2) di relazionare nell'ipotesi di illecita prosecuzione del contratto;
3) decidere di subentrare nel contratto quando ciò corrisponda all'interesse della massa dei creditori ammessi al passivo o, in caso contrario, di sciogliersi dallo stesso;
rilevato che tra i compiti del liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 c.i.i. inserito tra i principi generali del codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza includere in tale categoria il compenso spettante al professionista (advisor e difensore) che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (così, trib. Bologna, sez. IV, sent., 09/12/2024, n. 227: “[p]roseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I,
CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle pagina 4 di 8 sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata
e analogamente per la novellata lettera d) ("crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI. Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti delle Advisors, dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151
CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale”; nello stesso senso, trib. Bologna, sez. IV, sent., 19/11/2024, n. 213; trib.
Bologna, sent., 28/03/2025, n. 59/2025; trib. Bologna, sent. 18/03/2025, n. 48; trib. Bologna, sent.,
17/02/2025, n. 33/2025; trib. Sassari, sent., 28/01/2025, n. 11/2025; trib. Genova, sent., 01/04/2025, n.
79; trib. Genova, sent., 24/03/2025, n. 75: “sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori”
e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata”; trib. Pesaro, sent.,
10/03/2025, n. 15); ritenuto, infatti, che il compenso spettante al difensore/advisor “dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo” e la relativa domanda valutata secondo i criteri di legge (trib. Terni, sent., 2/12/2024, n. 38; trib.
Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Bari, sent., 5/3/2025, n. 57; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1); rilevato, invece, che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è
“unitario” (cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;
- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non pagina 5 di 8 liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;
- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione del compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16; - non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la "apertura" della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla "omologazione" dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;
- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio;
rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;
- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b)”; nello stesso senso, trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63: “il compenso per l'OCC è unico per le due fasi per la proposta e la liquidazione;
i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014”; trib. Pesaro, sent., 10/03/2025, n. 15; trib. Bergamo, sent.,
25/3/2025, n. 69; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1: “la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio
2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma)
o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma)”) e dovrà esser liquidato dal giudice delegato una volta approvato il rendiconto finale, “e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo” (ancora, trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1; trib. Arezzo, sent., 8/5/2024), in conformità ai parametri di cui al d.m. 202 del 2014, in relazione “all'importo attivo effettivamente liquidato” (trib.
Bergamo, sent., 25/3/2025, n. 69) e “salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura pagina 6 di 8 stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024,
e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023)” (trib. Terni, sent., 02/12/2024, n. 38); visto l'art. 270 c.c.i.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di residente a [...]
Roma n. 166 (c.f. ), , residente a [...]c.le Finocchiara Grotticelle C.F._1 Parte_2
n. 6 (c.f. ), residente a [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
) e residente a [...] (c.f. C.F._3 Parte_4
); C.F._4 nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;
nomina liquidatore la dott.ssa ; Persona_1 ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione dei veicoli indicati in parte motiva;
dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i. (l'inserimento della sentenza nel sito internet deve avvenire in chiaro, senza oscuramento dei dati personali dei debitori interessati, stante la relativa efficacia erga omnes), oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.; onera la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del g.e. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 52/2021, trib. GU, a cui è riunita la r.g.e.i. 11/2024, trib. pagina 7 di 8 GU, in atto avviata nei confronti dei ricorrenti, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150
c.c.i.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i.i., con riferimento ai beni di loro titolarità, già indicati in parte motiva della presente sentenza, per comodità secondo la numerazione dei lotti di riferimento, come da indicazioni dell'O.C.C.
Si comunichi.
Così deciso in GU, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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