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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 368/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Corrado Gioacchini Consigliere Aus.
all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di
Milano (est. Moglia) n. 1117/2024, promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Mela, presso il cui studio in Milano, piazza
Cinque Giornate n. 6, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE PRINCIPALE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Noro, presso il cui studio in Milano, via
Perugino n. 9, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “Nel merito:
- Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa declaratoria di ammissibilità del proposto gravame, ritenere e dichiarare fondato il proposto Appello e, conseguentemente, riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n.
1117/2024 del 04.03.2024 procedimento R.G. Lavoro n. 5189/2023. -conseguentemente,
- accertare e dichiarare che la ricorrente ut sovra generalizzata ha Parte_1 svolto per l'agenzia per gli anni dal 2014 al 2021 Controparte_1 attività riguardante la realizzazione di sfilate di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato ed ad un pubblico dal vivo o, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale inquadrabile nell'ambito dello spettacolo”.
- accertare e dichiarare, pertanto, che la ricorrente è un lavoratore dello spettacolo e CP_ come tale assoggettato al regime previdenziale ex LS ( ora ai sensi e per gli effetti del d. lgs. C.P.S. n. 708/1947, e s. m. i.
- ritenere e dichiarare tenuta la società convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp. te p. t. al versamento della contribuzione previdenziale
[...] CP_ in favore del per l'aliquota spettante all'azienda per la quota dovuta per legge al committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento (2014-
2021);
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha versato a proprie spese Parte_1 anche la quota spettante all'agenzia convenuta e dovuta per legge dal committente
(23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento;
- ritenere e dichiarare indebito il versamento della somma di €. 114.483,03 predisposta dalla per la quota spettante alla convenuta e, per l'effetto, condannare Parte_1 la convenuta società in persona del legale rapp. te p.t. alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €. 114.483,03 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Adottare ogni opportuna e consequenziale statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del 1° e del 2° grado del giudizio”.
Appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, con ogni declaratoria del caso,
1) respingere il gravame proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
1117/2014 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia) pubblicata in data 4 marzo 2024, con conseguente conferma del capo di sentenza che ha rigettato il Ricorso;
2) accogliere l'appello incidentale proposto dalla Società appellata, e quindi riformare il capo di sentenza che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite;
conseguentemente condannare la signora al pagamento delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, successive e relative, nonché al rimborso del contributo unificato pagato dall'appellata”.
pag. 2/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 4 marzo 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5189/2023 R.G. promossa da contro ha respinto Parte_1 Controparte_1 le domande della ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna appellante ha esposto:
- di essere una lavoratrice dello spettacolo in quanto, da anni, indossatrice, attrice e modella;
- che negli anni 2014-2021 aveva svolto per la società convenuta (agenzia di scouting e di booking), sfilate di moda, casting, servizi fotografici, servizi pubblicitari e ruoli di attrice;
- che, in quanto lavoratrice dello spettacolo, il proprio regime previdenziale avrebbe dovuto prevedere l'assoggettamento alla CP_ gestione ex LS (ora , con obbligo contributivo ripartito tra la stessa lavoratrice (nella misura del 9,19%) e l'agenzia (nella misura del 23%);
- che, invece, l'intero onere contributivo era stato, per tutto il periodo della collaborazione, sostenuto interamente dalla ricorrente, con conseguente diritto di quest'ultima alla ripetizione della somma di competenza della convenuta;
tutto ciò esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- rigettata ogni contraria domanda eccezione e difesa in accoglimento del presente ricorso:
- accertare e dichiarare che la ricorrente ut sovra generalizzata Parte_1 ha svolto per l'agenzia per gli anni dal 2014 al Controparte_1
2021 attività riguardante la realizzazione di sfilate di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato ed ad un pubblico dal vivo o, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale inquadrabile nell'ambito dello spettacolo”.
- accertare e dichiarare, pertanto, che la ricorrente è un lavoratore dello CP_ spettacolo e come tale assoggettato al regime previdenziale ex LS ( ora ai sensi e per gli effetti del d. lgs. C.P.S. n. 708/1947, e s. m. i.
- ritenere e dichiarare tenuta la società convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp. te p. t. al versamento della contribuzione
[...] CP_ previdenziale in favore del per l'aliquota spettante all'azienda per la quota dovuta per legge al committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento (2014- 2021);
pag. 3/11 - accertare e dichiarare che la ricorrente ha versato a proprie Parte_1 spese anche la quota spettante all'agenzia convenuta e dovuta per legge dal committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento;
- ritenere e dichiarare indebito il versamento della somma di €. 114.483,03 predisposta dalla per la quota spettante alla convenuta e, per l'effetto, Parte_1 condannare la convenuta società in persona del legale rapp. te p.t. alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €. 114.483,03 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha
[...] chiesto il rigetto.
Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito, non essendo il soggetto che aveva ricevuto il pagamento chiesto in restituzione. Ha dedotto il carattere non spettacolare delle prestazioni rese dalla ricorrente per il tramite dell'agenzia, sottolineando la duplice iscrizione della medesima sia alla CP_ CP_ gestione separata sia alla gestione ex LS.
Il giudice di prime cure, richiamato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 disp. att. c.p.c. un precedente di questa Corte d'Appello (sentenza n. 708/2021) ed evidenziato che gli indossatori ed i modelli sono inclusi nella categoria dei lavoratori dello spettacolo in ragione del fatto che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ha ritenuto imprescindibile verificare se in concreto le prestazioni lavorative della ricorrente si svolgevano effettivamente nel contesto di uno spettacolo.
Procedendo, dunque, all'esame delle attività espletate da il Parte_1
Tribunale ha escluso che rientrino nel concetto di spettacolo le attività di fitting e di showroom, richiamando anche a tale proposito le considerazioni svolte nel condiviso precedente della Corte d'Appello, secondo cui “è evidente […] che una sfilata di moda, organizzata e realizzata all'interno di uno showroom al solo scopo di rappresentare ai clienti ivi presenti (o appositamente invitati) ovvero agli addetti ai lavori (ad es., buyers) la produzione sartoriale della casa di moda non possa integrare il concetto di spettacolo, in quanto l'evento ha esclusivamente finalità commerciali ed è privo dello scopo principale e irrinunciabile di uno spettacolo che è quello di intrattenere e divertire il pubblico. La sfilata, in questo caso, anche se organizzata con
l'intermediazione di agenzie o commissionando a terzi l'allestimento, consiste, in sostanza, in una presentazione di prodotti, analogamente alla presentazione di un nuovo modello di automobile o di un complemento di arredo in occasione di eventi fieristici dello specifico settore commerciale. […] L'attività di fitting, svolta all'interno di
pag. 4/11 uno showroom, intesa come la prova di un abito al fine di verificare, ad esempio,
l'esattezza della taglia, non presenta, in assenza di prove contrarie, alcun carattere di spettacolarità, non avendo come scopo principale quello di intrattenere gli addetti al laboratorio di sartoria”.
Quanto, invece, alle foto, al lookbook e ai servizi fotografici e pubblicitari, il giudice ha esaminato le prove offerte dalle parti, osservando in primo luogo che le fatture emesse nei confronti dell'agenzia da (e da questa prodotte in Parte_1 atti) non recavano alcuna descrizione della tipologia di prestazione svolta e ha reputato trattarsi “di mancanza non irrilevante atteso che, messa in disparte la tesi c.d. nominalistica, la qualifica di lavoratrice dello spettacolo avrebbe richiesto l'esame dell'attività svolta che, tuttavia, doveva essere dedotta dalla ricorrente”. Ha ritenuto che i capitoli di prova orale dedotti non offrissero elementi utili al riguardo, dando, peraltro, atto che alcuni capitoli erano stati ammessi per approfondire specifici profili, ma che le parti avevano rinunciato ai testi.
Ha osservato che “dai soli documenti offerti, non è possibile comprendere la natura delle attività per le quali la ricorrente ha emesso fatture alla società e, CP_1 quindi, stabilire se si è trattato di fitting, showroom oppure sfilate o altro”.
Ha, inoltre, evidenziato che “la ricorrente risulta iscritta, o quanto meno lo era nel periodo di interesse, a due casse previdenziali (doc. 73 fasc. ric.): la gestione separata e la gestione ex LS” ed ha ritenuto la doppia iscrizione “espressiva di una consapevolezza che prima di tutto appartiene alla ricorrente, ovvero che ancorchè modella od indossatrice, non tutte le sue prestazioni potessero essere ricondotte nel concetto di spettacolo”.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda di accertamento dell'obbligo di di versare la contribuzione previdenziale al Controparte_1 CP_ Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo dell' sulla base delle seguenti motivazioni: “l'accertamento delle prestazioni rese in favore dell'Agenzia, meglio della natura delle stesse ai fini della loro riconducibilità nel novero del concetto di spettacolo, risulta vieppiù necessaria.
L'accertamento richiesto avrebbe dovuto investire un duplice profilo:
l'individuazione delle prestazioni svolte per l'Agenzia e da questa pagate, la natura delle stesse. Come si è detto più sopra, invero, i documenti in atti danno conto anche di fatture messe dalla ricorrente in favore di soggetti terzi.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso non può essere accolto.
Ed, invero, in disparte ogni considerazione relativa all'azione di ripetizione di indebito, ciò che non può essere affermato è l'obbligo, in capo alla società resistente, del versamento dei contributi alla gestione ex LS e ciò in quanto, ai fini della riconducibilità della ricorrente nella categoria dei lavoratori dello spettacolo era
pag. 5/11 necessario sia l'accertamento della natura dell'attività svolta, sia l'individuazione del soggetto che, per l'attività spettacolare, ha provveduto al pagamento.
Come si è detto, le prove in atti non hanno offerto elementi utili alla tesi della ricorrente, anzi in alcuni casi hanno portato a conclusioni opposte”
Quanto poi all'azione di ripetizione di indebito, la sentenza così statuisce: “va considerato che il pagamento da parte della ricorrente e che la stessa ritiene di aver effettuato indebitamente, non è entrato nella sfera della società, ma è stato versato all'ente previdenziale.
Difetta, quindi, in capo alla resistente il ruolo di accipiens e quindi di soggetto passivo dell'azione promossa con il presente ricorso.
Anche a voler ritenere che l'azione possa essere diversamente qualificata quale azione di arricchimento senza causa, difetta il profilo dell'arricchimento (inteso questo come risparmio di costi) in capo all'Agenzia in quanto, ancora una volta, non può dirsi sussistente il suo ruolo di soggetto obbligato al versamento dei contributi e che, quindi, ha beneficiato, ai danni della ricorrente di un risparmio indebito”.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a sei Parte_1 motivi.
Con il primo motivo censura la pronuncia in quanto il primo giudice, pur dando atto che la Corte d'Appello di Milano, con successive pronunce, aveva aderito al principio nominalistico (in base al quale i modelli e gli indossatori devono rientrare nella categoria dei lavoratori dello spettacolo indipendentemente dall'attività concretamente svolta), aveva, invece, recepito un'impostazione minoritaria, oltre che superata, della giurisprudenza del foro milanese, così contravvenendo al principio secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due orientamenti contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo orientamento prevale in ogni caso sul primo. Il giudice di prime cure, ad avviso di parte appellante, avrebbe dovuto prediligere il secondo maggioritario orientamento, più rispettoso del complesso impianto normativo in materia e che sottolineava l'ampliamento, da parte della giurisprudenza di legittimità, del concetto di spettacolo, esteso dalla mera rappresentazione di opere letterarie o musicali fino a ricomprendervi ogni manifestazione a carattere artistico–ricreativo e culturale, indirizzata a un pubblico presente o virtuale, la cui fruizione poteva avvenire dal vivo ovvero a distanza di luogo e di tempo, mediante la riproduzione di un supporto a tal fine predisposto o il c.d. scaricamento da un sito informatico, rendendo quindi irrilevante la presenza del pubblico. Sottolinea come non possa negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda e la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di un'idea creativa e il pag. 6/11 loro essere destinati ad un pubblico dal vivo, oppure attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa) ad un pubblico anche virtuale, determini l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo, dovendosi ritenere incluse anche quelle attività propedeutiche o preparatorie evidentemente connesse e collegate, quali ad esempio il fitting che precede la sfilata.
Nell'ottica del gravame, pertanto, le attività in concreto svolte dall'appellante non possono non essere inquadrate nella nozione di lavoratore dello spettacolo
(secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza maggioritaria in materia), dal momento che la stessa aveva sempre svolto per l'appellata attività di sfilate di moda, casting, servizi fotografici, servizi pubblicitari, attività di attrice etc.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non abbia offerto prova idonea a dimostrare lo svolgimento di attività Parte_1 riconducibile alla nozione di spettacolo.
Evidenzia di aver prodotto in atti numerosi video esplicativi dell'attività svolta, oltre ai contratti recanti indicazione dei lavori che la stessa si impegnava a svolgere.
Nell'ottica del gravame, inoltre, non corrisponderebbe al vero quanto statuito dal primo giudice, ossia che le fatture prodotte in atti dall'odierna appellante non erano riconducibili a infatti, di 29 fatture Controparte_1 prodotte, solo 4 non erano immediatamente riconducibili all'appellata.
In ogni caso, nonostante alcune fatture non fossero esplicitamente riferibili all'appellata, aveva comunque dimostrato che la società faceva non Parte_1 solo da intermediario tra la modella ed il soggetto utilizzatore, ma le corrispondeva anche i compensi.
Con il terzo motivo critica la sentenza laddove ha ritenuto la doppia iscrizione CP_
- sia alla gestione separata sia alla gestione ex LS - espressiva del fatto che non tutte le prestazioni lavorative svolte dall'appellante erano riconducibili al genus dell'attività di spettacolo. Tale affermazione, ad avviso di parte appellante, appare fuorviante, dal momento che ciò che veniva lamentato in primo grado era proprio “il fatto che i Con contratti che venivano stipulati con l'agenzia erano Controparte_1 contratti non veritieri, nel senso che la società appellata stipulava con la IG.ra Pt_1 dei contratti di agenzia il cui regime la costringeva ad iscriversi presso la gestione CP_ separata con il versamento della quota del 33% interamente a carico del lavoratore. Mentre, in realtà, l'attività che veniva svolta dalla IG.ra era quella Pt_1 di lavoratrice dello spettacolo con la diversa distribuzione della contribuzione dovuta a carico delle parti.
L'accertamento richiesto con il ricorso sarebbe, infatti, dovuto servire proprio ad individuare le prestazioni svolte dalla IG.ra per l'Agenzia e da questa Pt_1 pagate nonché la natura delle stesse. Circostanze che, comunque, risultano essere provate da tutta la documentazione prodotta”.
pag. 7/11 Inoltre, la doppia iscrizione non sarebbe “sintomatica o probante delle circostanze erroneamente ipotizzate dal Tribunale tanto è vero che si è richiesto nel ricorso solamente ed unicamente la misura della contribuzione non correttamente versata da parte della (e non la restituzione dei contributi Controparte_1 versati anche nell'altra gestione)”.
Con il quarto motivo impugna la sentenza per non essersi pronunciata sulla CP_ richiesta di esibizione del fascicolo riguardante l'accertamento ispettivo effettuato nei confronti di che avrebbe potuto fornire al giudice “la Controparte_1 prova dell'accertamento della verità materiale con riguardo alla natura spettacolare dell'attività lavorativa svolta dalla IG.ra ”. Parte_1
Con il quinto motivo si duole che il primo giudice abbia ritenuto che l'azione di ripetizione di indebito nei confronti della società non possa trovare accoglimento, in quanto il pagamento non è entrato nella sfera giuridica dell'accipiens.
Evidenzia che l'assoggettamento al regime assicurativo speciale comporta che l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dello spettacolo inerisca, in ordine alla contribuzione, per il 23,81% a carico dell'azienda e per il 9,19% a carico del lavoratore. Nel caso oggetto del presente giudizio, i compensi erogati all'appellante erano CP_ stati assoggettati alla contribuzione inerente alla gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva del 33% interamente a carico e versata dalla lavoratrice. Al contrario, in forza di quanto sopra esposto, a carico della lavoratrice andava applicata l'aliquota contributiva del 9,81% e non quella del 33%.
Deduce che “avendo la IG.ra pagato al posto dell' Pt_1 [...] spetta a quest'ultima la restituzione. Il pagamento da Controparte_4 parte dell'appellante degli importi sopra indicati si configura alla luce dei fatti, come pagamento di indebito in assenza di causa giustificativa (“Condictio indebiti sine causa”), quindi, in un indebito oggettivo.
La legge stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
In altre parole, l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito ad esempio di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. La IG.ra ha diritto di ripetere ciò che ha corrisposto per un pagamento Pt_1 non dovuto, stante l'assenza di causa debendi”.
Con il sesto ed ultimo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto che “da alcuni documenti prodotti non si evincesse che il vero e proprio datore di lavoro o chi avesse pagato la retribuzione all'appellante fosse l'agenzia. Di conseguenza, sulla base di tale premessa, non poteva dichiararsi la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo all'agenzia appellata”.
pag. 8/11 Evidenzia di avere chiesto al giudice di prime cure, all'udienza del 28 novembre 2023, l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. di una serie di documenti offerti dall'odierna appellante al fine di “provare che, anche per quei contratti che non risultavano essere immediatamente riconducibili all' , comunque, era Controparte_4 stata quest'ultima a dare mandato alla IG.ra circa la prestazione lavorativa da Pt_1 svolgere e a pagarle il relativo compenso”. Lamenta che il giudice non abbia acquisito tali documenti, in violazione del consolidato principio secondo cui è caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, di guisa che il giudice del lavoro, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione del principio della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma del capo
[...] di sentenza che ha respinto il ricorso.
Ha proposto, a sua volta, appello incidentale, impugnando il capo di sentenza che si è pronunciato sulle spese di lite compensandole integralmente tra le parti, in ragione della particolarità della questione trattata.
Denuncia al riguardo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la particolarità della questione trattata non rientrerebbe tra le ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che contempla le sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza. Nell'ottica del gravame incidentale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto perciò porre le spese di lite a carico di in quanto soccombente. Parte_1
All'udienza del 20 novembre 2024, dopo lo scambio di note difensive sulla questione (rilevata d'ufficio dal Collegio e sottoposta al contraddittorio delle parti ex CP_ art. 101, comma 2, c.p.c.) del litisconsorzio necessario con l' la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Il Collegio ritiene che nella presente controversia ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale.
Come noto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore
pag. 9/11 di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti”
(cfr., ex multis, Cass., 19 agosto 2020 n. 17320; Cass., 14 maggio 2020 n. 8956; Cass., 22 ottobre 2020 n. 23142).
Il litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale sussiste anche ove il lavoratore agisca per l'accertamento dell'obbligo contributivo correlato a determinate poste retributive, atteso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda […], ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c.” (cfr., Cass. 14 maggio 2020 n.
8956, cit.).
Nel caso di specie, considerata la proposizione di domanda di accertamento dell'obbligo di versamento, in capo a della Controparte_1 Controparte_1 CP_ contribuzione in favore del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo dell'
(gestione ex LS) sui compensi erogati a (cfr. capo quarto delle Parte_1 conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “ritenere e dichiarare tenuta la società convenuta in persona del legale rapp. te p. t. al Controparte_1 CP_ versamento della contribuzione previdenziale in favore del per l'aliquota spettante all'azienda per la quota dovuta per legge al committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento (2014- 2021)”), l'odierna appellante avrebbe dovuto CP_ evocare in giudizio anche l' il che, invece, non è avvenuto.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sono stati applicati da questa Corte in fattispecie analoghe alla presente, con plurime pronunce le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex multis sentenza n. 552/2020 pres. est. Vitali;
sentenza n. 1063/2020 pres. Vitali, est. Bertoli;
sentenza n. 7/2022 pres. Vitali, est. Poli;
sentenza n. 363/2023 pres. Mantovani, est. Bertoli;
sentenza n. 27/2024 pres. Picciau, est. Dossi). Nelle note difensive autorizzate ha Controparte_1 dedotto che, ove la Corte dovesse ritenere che le domande svolte da Parte_1 siano state decise in primo grado a contraddittorio non integro, la rimessione al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. dovrebbe riguardare solo la domanda di accertamento dell'obbligo del versamento dei contributi alla gestione ex LS e non anche la domanda di ripetizione d'indebito.
Il Collegio osserva che tra le due domande sussiste collegamento logico- giuridico, il che rende non opportuno l'accoglimento dell'istanza.
pag. 10/11 Inoltre, la separazione delle cause, oltre a comportare il rischio di un contrasto, almeno teorico, di giudicati, determina comunque un maggiore dispendio di attività processuale, sicché a fronte di una (soltanto ipotizzata) immediata decisione della causa sulla domanda di ripetizione di indebito, si avrebbe una certa duplicazione di processi (e conseguenti oneri inerenti alle spese di lite), il che fa apparire maggiormente aderente ai principi generali che regolano il processo civile rinviare ex art. 354 c.p.c. l'intera causa al primo giudice.
In conclusione, venendo in rilievo la pretermissione di un litisconsorte necessario, l'omessa partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale comporta la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Tenuto conto della natura meramente processuale della pronuncia e del rilievo d'ufficio del vizio del contraddittorio, si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- dichiara la nullità della sentenza n. 1117/2024 del Tribunale di Milano e dispone la rimessione degli atti al primo giudice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 20 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Serena Sommariva
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 368/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Corrado Gioacchini Consigliere Aus.
all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di
Milano (est. Moglia) n. 1117/2024, promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Mela, presso il cui studio in Milano, piazza
Cinque Giornate n. 6, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE PRINCIPALE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Noro, presso il cui studio in Milano, via
Perugino n. 9, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “Nel merito:
- Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa declaratoria di ammissibilità del proposto gravame, ritenere e dichiarare fondato il proposto Appello e, conseguentemente, riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n.
1117/2024 del 04.03.2024 procedimento R.G. Lavoro n. 5189/2023. -conseguentemente,
- accertare e dichiarare che la ricorrente ut sovra generalizzata ha Parte_1 svolto per l'agenzia per gli anni dal 2014 al 2021 Controparte_1 attività riguardante la realizzazione di sfilate di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato ed ad un pubblico dal vivo o, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale inquadrabile nell'ambito dello spettacolo”.
- accertare e dichiarare, pertanto, che la ricorrente è un lavoratore dello spettacolo e CP_ come tale assoggettato al regime previdenziale ex LS ( ora ai sensi e per gli effetti del d. lgs. C.P.S. n. 708/1947, e s. m. i.
- ritenere e dichiarare tenuta la società convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp. te p. t. al versamento della contribuzione previdenziale
[...] CP_ in favore del per l'aliquota spettante all'azienda per la quota dovuta per legge al committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento (2014-
2021);
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha versato a proprie spese Parte_1 anche la quota spettante all'agenzia convenuta e dovuta per legge dal committente
(23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento;
- ritenere e dichiarare indebito il versamento della somma di €. 114.483,03 predisposta dalla per la quota spettante alla convenuta e, per l'effetto, condannare Parte_1 la convenuta società in persona del legale rapp. te p.t. alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €. 114.483,03 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Adottare ogni opportuna e consequenziale statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del 1° e del 2° grado del giudizio”.
Appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, con ogni declaratoria del caso,
1) respingere il gravame proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
1117/2014 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia) pubblicata in data 4 marzo 2024, con conseguente conferma del capo di sentenza che ha rigettato il Ricorso;
2) accogliere l'appello incidentale proposto dalla Società appellata, e quindi riformare il capo di sentenza che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite;
conseguentemente condannare la signora al pagamento delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, successive e relative, nonché al rimborso del contributo unificato pagato dall'appellata”.
pag. 2/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 4 marzo 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5189/2023 R.G. promossa da contro ha respinto Parte_1 Controparte_1 le domande della ricorrente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna appellante ha esposto:
- di essere una lavoratrice dello spettacolo in quanto, da anni, indossatrice, attrice e modella;
- che negli anni 2014-2021 aveva svolto per la società convenuta (agenzia di scouting e di booking), sfilate di moda, casting, servizi fotografici, servizi pubblicitari e ruoli di attrice;
- che, in quanto lavoratrice dello spettacolo, il proprio regime previdenziale avrebbe dovuto prevedere l'assoggettamento alla CP_ gestione ex LS (ora , con obbligo contributivo ripartito tra la stessa lavoratrice (nella misura del 9,19%) e l'agenzia (nella misura del 23%);
- che, invece, l'intero onere contributivo era stato, per tutto il periodo della collaborazione, sostenuto interamente dalla ricorrente, con conseguente diritto di quest'ultima alla ripetizione della somma di competenza della convenuta;
tutto ciò esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- rigettata ogni contraria domanda eccezione e difesa in accoglimento del presente ricorso:
- accertare e dichiarare che la ricorrente ut sovra generalizzata Parte_1 ha svolto per l'agenzia per gli anni dal 2014 al Controparte_1
2021 attività riguardante la realizzazione di sfilate di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato ed ad un pubblico dal vivo o, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale inquadrabile nell'ambito dello spettacolo”.
- accertare e dichiarare, pertanto, che la ricorrente è un lavoratore dello CP_ spettacolo e come tale assoggettato al regime previdenziale ex LS ( ora ai sensi e per gli effetti del d. lgs. C.P.S. n. 708/1947, e s. m. i.
- ritenere e dichiarare tenuta la società convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp. te p. t. al versamento della contribuzione
[...] CP_ previdenziale in favore del per l'aliquota spettante all'azienda per la quota dovuta per legge al committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento (2014- 2021);
pag. 3/11 - accertare e dichiarare che la ricorrente ha versato a proprie Parte_1 spese anche la quota spettante all'agenzia convenuta e dovuta per legge dal committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento;
- ritenere e dichiarare indebito il versamento della somma di €. 114.483,03 predisposta dalla per la quota spettante alla convenuta e, per l'effetto, Parte_1 condannare la convenuta società in persona del legale rapp. te p.t. alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €. 114.483,03 o la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha
[...] chiesto il rigetto.
Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito, non essendo il soggetto che aveva ricevuto il pagamento chiesto in restituzione. Ha dedotto il carattere non spettacolare delle prestazioni rese dalla ricorrente per il tramite dell'agenzia, sottolineando la duplice iscrizione della medesima sia alla CP_ CP_ gestione separata sia alla gestione ex LS.
Il giudice di prime cure, richiamato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 disp. att. c.p.c. un precedente di questa Corte d'Appello (sentenza n. 708/2021) ed evidenziato che gli indossatori ed i modelli sono inclusi nella categoria dei lavoratori dello spettacolo in ragione del fatto che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ha ritenuto imprescindibile verificare se in concreto le prestazioni lavorative della ricorrente si svolgevano effettivamente nel contesto di uno spettacolo.
Procedendo, dunque, all'esame delle attività espletate da il Parte_1
Tribunale ha escluso che rientrino nel concetto di spettacolo le attività di fitting e di showroom, richiamando anche a tale proposito le considerazioni svolte nel condiviso precedente della Corte d'Appello, secondo cui “è evidente […] che una sfilata di moda, organizzata e realizzata all'interno di uno showroom al solo scopo di rappresentare ai clienti ivi presenti (o appositamente invitati) ovvero agli addetti ai lavori (ad es., buyers) la produzione sartoriale della casa di moda non possa integrare il concetto di spettacolo, in quanto l'evento ha esclusivamente finalità commerciali ed è privo dello scopo principale e irrinunciabile di uno spettacolo che è quello di intrattenere e divertire il pubblico. La sfilata, in questo caso, anche se organizzata con
l'intermediazione di agenzie o commissionando a terzi l'allestimento, consiste, in sostanza, in una presentazione di prodotti, analogamente alla presentazione di un nuovo modello di automobile o di un complemento di arredo in occasione di eventi fieristici dello specifico settore commerciale. […] L'attività di fitting, svolta all'interno di
pag. 4/11 uno showroom, intesa come la prova di un abito al fine di verificare, ad esempio,
l'esattezza della taglia, non presenta, in assenza di prove contrarie, alcun carattere di spettacolarità, non avendo come scopo principale quello di intrattenere gli addetti al laboratorio di sartoria”.
Quanto, invece, alle foto, al lookbook e ai servizi fotografici e pubblicitari, il giudice ha esaminato le prove offerte dalle parti, osservando in primo luogo che le fatture emesse nei confronti dell'agenzia da (e da questa prodotte in Parte_1 atti) non recavano alcuna descrizione della tipologia di prestazione svolta e ha reputato trattarsi “di mancanza non irrilevante atteso che, messa in disparte la tesi c.d. nominalistica, la qualifica di lavoratrice dello spettacolo avrebbe richiesto l'esame dell'attività svolta che, tuttavia, doveva essere dedotta dalla ricorrente”. Ha ritenuto che i capitoli di prova orale dedotti non offrissero elementi utili al riguardo, dando, peraltro, atto che alcuni capitoli erano stati ammessi per approfondire specifici profili, ma che le parti avevano rinunciato ai testi.
Ha osservato che “dai soli documenti offerti, non è possibile comprendere la natura delle attività per le quali la ricorrente ha emesso fatture alla società e, CP_1 quindi, stabilire se si è trattato di fitting, showroom oppure sfilate o altro”.
Ha, inoltre, evidenziato che “la ricorrente risulta iscritta, o quanto meno lo era nel periodo di interesse, a due casse previdenziali (doc. 73 fasc. ric.): la gestione separata e la gestione ex LS” ed ha ritenuto la doppia iscrizione “espressiva di una consapevolezza che prima di tutto appartiene alla ricorrente, ovvero che ancorchè modella od indossatrice, non tutte le sue prestazioni potessero essere ricondotte nel concetto di spettacolo”.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda di accertamento dell'obbligo di di versare la contribuzione previdenziale al Controparte_1 CP_ Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo dell' sulla base delle seguenti motivazioni: “l'accertamento delle prestazioni rese in favore dell'Agenzia, meglio della natura delle stesse ai fini della loro riconducibilità nel novero del concetto di spettacolo, risulta vieppiù necessaria.
L'accertamento richiesto avrebbe dovuto investire un duplice profilo:
l'individuazione delle prestazioni svolte per l'Agenzia e da questa pagate, la natura delle stesse. Come si è detto più sopra, invero, i documenti in atti danno conto anche di fatture messe dalla ricorrente in favore di soggetti terzi.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso non può essere accolto.
Ed, invero, in disparte ogni considerazione relativa all'azione di ripetizione di indebito, ciò che non può essere affermato è l'obbligo, in capo alla società resistente, del versamento dei contributi alla gestione ex LS e ciò in quanto, ai fini della riconducibilità della ricorrente nella categoria dei lavoratori dello spettacolo era
pag. 5/11 necessario sia l'accertamento della natura dell'attività svolta, sia l'individuazione del soggetto che, per l'attività spettacolare, ha provveduto al pagamento.
Come si è detto, le prove in atti non hanno offerto elementi utili alla tesi della ricorrente, anzi in alcuni casi hanno portato a conclusioni opposte”
Quanto poi all'azione di ripetizione di indebito, la sentenza così statuisce: “va considerato che il pagamento da parte della ricorrente e che la stessa ritiene di aver effettuato indebitamente, non è entrato nella sfera della società, ma è stato versato all'ente previdenziale.
Difetta, quindi, in capo alla resistente il ruolo di accipiens e quindi di soggetto passivo dell'azione promossa con il presente ricorso.
Anche a voler ritenere che l'azione possa essere diversamente qualificata quale azione di arricchimento senza causa, difetta il profilo dell'arricchimento (inteso questo come risparmio di costi) in capo all'Agenzia in quanto, ancora una volta, non può dirsi sussistente il suo ruolo di soggetto obbligato al versamento dei contributi e che, quindi, ha beneficiato, ai danni della ricorrente di un risparmio indebito”.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a sei Parte_1 motivi.
Con il primo motivo censura la pronuncia in quanto il primo giudice, pur dando atto che la Corte d'Appello di Milano, con successive pronunce, aveva aderito al principio nominalistico (in base al quale i modelli e gli indossatori devono rientrare nella categoria dei lavoratori dello spettacolo indipendentemente dall'attività concretamente svolta), aveva, invece, recepito un'impostazione minoritaria, oltre che superata, della giurisprudenza del foro milanese, così contravvenendo al principio secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due orientamenti contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo orientamento prevale in ogni caso sul primo. Il giudice di prime cure, ad avviso di parte appellante, avrebbe dovuto prediligere il secondo maggioritario orientamento, più rispettoso del complesso impianto normativo in materia e che sottolineava l'ampliamento, da parte della giurisprudenza di legittimità, del concetto di spettacolo, esteso dalla mera rappresentazione di opere letterarie o musicali fino a ricomprendervi ogni manifestazione a carattere artistico–ricreativo e culturale, indirizzata a un pubblico presente o virtuale, la cui fruizione poteva avvenire dal vivo ovvero a distanza di luogo e di tempo, mediante la riproduzione di un supporto a tal fine predisposto o il c.d. scaricamento da un sito informatico, rendendo quindi irrilevante la presenza del pubblico. Sottolinea come non possa negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda e la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di un'idea creativa e il pag. 6/11 loro essere destinati ad un pubblico dal vivo, oppure attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa) ad un pubblico anche virtuale, determini l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo, dovendosi ritenere incluse anche quelle attività propedeutiche o preparatorie evidentemente connesse e collegate, quali ad esempio il fitting che precede la sfilata.
Nell'ottica del gravame, pertanto, le attività in concreto svolte dall'appellante non possono non essere inquadrate nella nozione di lavoratore dello spettacolo
(secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza maggioritaria in materia), dal momento che la stessa aveva sempre svolto per l'appellata attività di sfilate di moda, casting, servizi fotografici, servizi pubblicitari, attività di attrice etc.
Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non abbia offerto prova idonea a dimostrare lo svolgimento di attività Parte_1 riconducibile alla nozione di spettacolo.
Evidenzia di aver prodotto in atti numerosi video esplicativi dell'attività svolta, oltre ai contratti recanti indicazione dei lavori che la stessa si impegnava a svolgere.
Nell'ottica del gravame, inoltre, non corrisponderebbe al vero quanto statuito dal primo giudice, ossia che le fatture prodotte in atti dall'odierna appellante non erano riconducibili a infatti, di 29 fatture Controparte_1 prodotte, solo 4 non erano immediatamente riconducibili all'appellata.
In ogni caso, nonostante alcune fatture non fossero esplicitamente riferibili all'appellata, aveva comunque dimostrato che la società faceva non Parte_1 solo da intermediario tra la modella ed il soggetto utilizzatore, ma le corrispondeva anche i compensi.
Con il terzo motivo critica la sentenza laddove ha ritenuto la doppia iscrizione CP_
- sia alla gestione separata sia alla gestione ex LS - espressiva del fatto che non tutte le prestazioni lavorative svolte dall'appellante erano riconducibili al genus dell'attività di spettacolo. Tale affermazione, ad avviso di parte appellante, appare fuorviante, dal momento che ciò che veniva lamentato in primo grado era proprio “il fatto che i Con contratti che venivano stipulati con l'agenzia erano Controparte_1 contratti non veritieri, nel senso che la società appellata stipulava con la IG.ra Pt_1 dei contratti di agenzia il cui regime la costringeva ad iscriversi presso la gestione CP_ separata con il versamento della quota del 33% interamente a carico del lavoratore. Mentre, in realtà, l'attività che veniva svolta dalla IG.ra era quella Pt_1 di lavoratrice dello spettacolo con la diversa distribuzione della contribuzione dovuta a carico delle parti.
L'accertamento richiesto con il ricorso sarebbe, infatti, dovuto servire proprio ad individuare le prestazioni svolte dalla IG.ra per l'Agenzia e da questa Pt_1 pagate nonché la natura delle stesse. Circostanze che, comunque, risultano essere provate da tutta la documentazione prodotta”.
pag. 7/11 Inoltre, la doppia iscrizione non sarebbe “sintomatica o probante delle circostanze erroneamente ipotizzate dal Tribunale tanto è vero che si è richiesto nel ricorso solamente ed unicamente la misura della contribuzione non correttamente versata da parte della (e non la restituzione dei contributi Controparte_1 versati anche nell'altra gestione)”.
Con il quarto motivo impugna la sentenza per non essersi pronunciata sulla CP_ richiesta di esibizione del fascicolo riguardante l'accertamento ispettivo effettuato nei confronti di che avrebbe potuto fornire al giudice “la Controparte_1 prova dell'accertamento della verità materiale con riguardo alla natura spettacolare dell'attività lavorativa svolta dalla IG.ra ”. Parte_1
Con il quinto motivo si duole che il primo giudice abbia ritenuto che l'azione di ripetizione di indebito nei confronti della società non possa trovare accoglimento, in quanto il pagamento non è entrato nella sfera giuridica dell'accipiens.
Evidenzia che l'assoggettamento al regime assicurativo speciale comporta che l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dello spettacolo inerisca, in ordine alla contribuzione, per il 23,81% a carico dell'azienda e per il 9,19% a carico del lavoratore. Nel caso oggetto del presente giudizio, i compensi erogati all'appellante erano CP_ stati assoggettati alla contribuzione inerente alla gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva del 33% interamente a carico e versata dalla lavoratrice. Al contrario, in forza di quanto sopra esposto, a carico della lavoratrice andava applicata l'aliquota contributiva del 9,81% e non quella del 33%.
Deduce che “avendo la IG.ra pagato al posto dell' Pt_1 [...] spetta a quest'ultima la restituzione. Il pagamento da Controparte_4 parte dell'appellante degli importi sopra indicati si configura alla luce dei fatti, come pagamento di indebito in assenza di causa giustificativa (“Condictio indebiti sine causa”), quindi, in un indebito oggettivo.
La legge stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
In altre parole, l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito ad esempio di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. La IG.ra ha diritto di ripetere ciò che ha corrisposto per un pagamento Pt_1 non dovuto, stante l'assenza di causa debendi”.
Con il sesto ed ultimo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto che “da alcuni documenti prodotti non si evincesse che il vero e proprio datore di lavoro o chi avesse pagato la retribuzione all'appellante fosse l'agenzia. Di conseguenza, sulla base di tale premessa, non poteva dichiararsi la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo all'agenzia appellata”.
pag. 8/11 Evidenzia di avere chiesto al giudice di prime cure, all'udienza del 28 novembre 2023, l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. di una serie di documenti offerti dall'odierna appellante al fine di “provare che, anche per quei contratti che non risultavano essere immediatamente riconducibili all' , comunque, era Controparte_4 stata quest'ultima a dare mandato alla IG.ra circa la prestazione lavorativa da Pt_1 svolgere e a pagarle il relativo compenso”. Lamenta che il giudice non abbia acquisito tali documenti, in violazione del consolidato principio secondo cui è caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, di guisa che il giudice del lavoro, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione del principio della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma del capo
[...] di sentenza che ha respinto il ricorso.
Ha proposto, a sua volta, appello incidentale, impugnando il capo di sentenza che si è pronunciato sulle spese di lite compensandole integralmente tra le parti, in ragione della particolarità della questione trattata.
Denuncia al riguardo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la particolarità della questione trattata non rientrerebbe tra le ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che contempla le sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza. Nell'ottica del gravame incidentale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto perciò porre le spese di lite a carico di in quanto soccombente. Parte_1
All'udienza del 20 novembre 2024, dopo lo scambio di note difensive sulla questione (rilevata d'ufficio dal Collegio e sottoposta al contraddittorio delle parti ex CP_ art. 101, comma 2, c.p.c.) del litisconsorzio necessario con l' la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Il Collegio ritiene che nella presente controversia ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale.
Come noto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore
pag. 9/11 di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti”
(cfr., ex multis, Cass., 19 agosto 2020 n. 17320; Cass., 14 maggio 2020 n. 8956; Cass., 22 ottobre 2020 n. 23142).
Il litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale sussiste anche ove il lavoratore agisca per l'accertamento dell'obbligo contributivo correlato a determinate poste retributive, atteso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda […], ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.102 c.p.c.” (cfr., Cass. 14 maggio 2020 n.
8956, cit.).
Nel caso di specie, considerata la proposizione di domanda di accertamento dell'obbligo di versamento, in capo a della Controparte_1 Controparte_1 CP_ contribuzione in favore del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo dell'
(gestione ex LS) sui compensi erogati a (cfr. capo quarto delle Parte_1 conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “ritenere e dichiarare tenuta la società convenuta in persona del legale rapp. te p. t. al Controparte_1 CP_ versamento della contribuzione previdenziale in favore del per l'aliquota spettante all'azienda per la quota dovuta per legge al committente (23,81%) sui compensi erogati per tutto il periodo di riferimento (2014- 2021)”), l'odierna appellante avrebbe dovuto CP_ evocare in giudizio anche l' il che, invece, non è avvenuto.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sono stati applicati da questa Corte in fattispecie analoghe alla presente, con plurime pronunce le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex multis sentenza n. 552/2020 pres. est. Vitali;
sentenza n. 1063/2020 pres. Vitali, est. Bertoli;
sentenza n. 7/2022 pres. Vitali, est. Poli;
sentenza n. 363/2023 pres. Mantovani, est. Bertoli;
sentenza n. 27/2024 pres. Picciau, est. Dossi). Nelle note difensive autorizzate ha Controparte_1 dedotto che, ove la Corte dovesse ritenere che le domande svolte da Parte_1 siano state decise in primo grado a contraddittorio non integro, la rimessione al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. dovrebbe riguardare solo la domanda di accertamento dell'obbligo del versamento dei contributi alla gestione ex LS e non anche la domanda di ripetizione d'indebito.
Il Collegio osserva che tra le due domande sussiste collegamento logico- giuridico, il che rende non opportuno l'accoglimento dell'istanza.
pag. 10/11 Inoltre, la separazione delle cause, oltre a comportare il rischio di un contrasto, almeno teorico, di giudicati, determina comunque un maggiore dispendio di attività processuale, sicché a fronte di una (soltanto ipotizzata) immediata decisione della causa sulla domanda di ripetizione di indebito, si avrebbe una certa duplicazione di processi (e conseguenti oneri inerenti alle spese di lite), il che fa apparire maggiormente aderente ai principi generali che regolano il processo civile rinviare ex art. 354 c.p.c. l'intera causa al primo giudice.
In conclusione, venendo in rilievo la pretermissione di un litisconsorte necessario, l'omessa partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale comporta la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Tenuto conto della natura meramente processuale della pronuncia e del rilievo d'ufficio del vizio del contraddittorio, si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- dichiara la nullità della sentenza n. 1117/2024 del Tribunale di Milano e dispone la rimessione degli atti al primo giudice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 20 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Serena Sommariva
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