Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2023, n. 1881
CASS
Ordinanza 20 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con numero di registro generale 15603/2021, pubblicata il 20 gennaio 2023. Le ricorrenti, in qualità di legale rappresentante di una società e in proprio, hanno impugnato una sentenza della Corte dei Conti che dichiarava inefficaci due atti di trasferimento di proprietà a favore della società, a seguito di un'azione revocatoria promossa dal Procuratore contabile per tutelare un credito erariale accertato. Le ricorrenti sostenevano un difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, ritenendo che l'azione revocatoria potesse essere esercitata solo dalla pubblica amministrazione danneggiata dopo l'accertamento del credito.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che l'azione revocatoria esercitata dal Procuratore contabile rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, anche dopo l'accertamento del credito, in quanto finalizzata alla tutela dei crediti erariali. La Corte ha sottolineato che l'interpretazione delle ricorrenti, che limitava l'azione revocatoria a situazioni pre-accertamento, non trovava riscontro nel testo normativo e contraddiceva la ratio di protezione dei crediti erariali. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Procuratore regionale, confermando la necessità di notificare il ricorso solo al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

L'azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2023, n. 1881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1881
    Data del deposito : 20 gennaio 2023

    Testo completo