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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 27/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 169/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
(c.f. ) residente in [...] C.F._1 della Bastia n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Siviero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, alla via Montegrappa n. 5, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. , Controparte_1 PartitaIVA_1 in persona del suo Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Luigi Giardino e Vincenzo Giardino, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Livorno Via Grande n.73, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_2
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere il risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsole in data 27.01.2021 a causa di
1 esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. e per Controparte_2
l'effetto, condannare il in persona del suo Controparte_2 amministratore alla refusione degli stessi in favore dell'attrice nella misura CP_3 pari ad €. 44.784,50, o nella somma diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- il giorno 27/1/2021 si trovava nella propria abitazione sita nel
[...]
in Livorno, unitamente al proprio coniuge e figlio, allorquando Controparte_2 si verificava improvvisamente un'importante fuoriuscita di liquame dalla colonna di scarico condominiale che si riversava nel vano bagno della sua abitazione;
- di aver subito allertato l'amministratore del che faceva intervenire la CP_2 ditta Ecogroup;
- una volta provveduto all'aspirazione dei liquami dal pozzetto di raccolta degli scarichi condominiali posto nel cortile esterno, personale della ditta chiedeva all'attrice di azionare lo scarico del bagno per verificarne il regolare funzionamento;
- l'attrice, nell'avvicinarsi al WC, scivolava sul pavimento ancora ricoperto di liquami, andando ad impattare con la parte bassa della schiena contro il lavandino;
- nell'immediatezza dell'evento, pur sentendo un forte dolore, l'attrice continuava nell'opera di pulizia, ma subito dopo insorgeva una dorso-lombalgia che nei giorni successivi determinava una difficoltà a mantenere la posizione eretta, tanto che l'attrice chiamava il proprio medico di fiducia che prescriveva iniezioni antidolorifiche ed esami strumentali, all'esito dei quali emergeva una frattura somatica amielica della terza vertebra lombare evoluta in cuneizzazione di tipo A3 e una frattura dell'undicesima vertebra toracica;
- alla stabilizzazione delle lesioni, residuava un danno biologico permanente nella misura del 14% oltre complessivi giorni 210 di invalidità temporanea, totale e parziale, come risulta dalla relazione medico-legale di parte;
- l'attrice provvedeva a chiedere al Condominio e alla Compagnia assicurativa il risarcimento dei danni per le lesioni subite a causa della caduta CP_4 avvenuta per l'omessa manutenzione degli impianti di scarico condominiali;
- la Compagnia assicurativa rigettava la richiesta non ritenendo sussistente il nesso causale tra la caduta e l'evento e ritenendo che il sinistro fosse da attribuire ad esclusiva negligenza dell'attrice.
Alla luce di ciò ritenendo sussistente la responsabilità del ai sensi CP_2 dell'art. 2051 c.c., ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
2 Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato tutto quanto ex CP_2 adverso dedotto, rappresentando come la caduta della IG.ra sia Parte_1 imputabile a sua esclusiva colpa ed imprudenza, che nessuno era presente al momento dell'evento, che non è provato il nesso causale tra l'evento e la caduta, e che, in ipotesi in cui venga accertata una responsabilità ex art. 2051 c.c., sarebbe applicabile al caso di specie il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, primo o secondo comma, c.c. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni
““Voglia il Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito: in tesi: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per
i motivi tutti di cui in narrativa, essendo sforniti di adeguata prova il fatto storico ed il nesso casuale e non ravvisandosi gli estremi della responsabilità ex adverso dedotta e contestata dell'art. 2051 c.c. in capo al con vittoria di spese ed onorari;
in CP_2 ipotesi: in via principale: ove anche l'attrice riuscisse a fornire supporto alla domanda fornendo prova di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al
respingere in ogni caso la domanda risarcitoria per essere l'evento lesivo CP_2 imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'attrice la cui condotta è idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito che esclude, in ogni caso, la responsabilità del convenuto in applicazione del disposto dell'art. 1227 comma II c.c., con vittoria di spese ed onorari;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui risulti provata una qualche responsabilità del ex art. 2051 c.c. e pertanto di accoglimento anche solo parziale della CP_2 domanda, limitare il risarcimento in favore dell'attrice in proporzione alle sole voci di danno spettanti e provate, valutando e decurtando dal quantum la percentuale ascrivibile alla danneggiata a titolo di concorso nel fatto colposo ex art. 1227 comma I
c.c..; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'escussione di testimoni e la CTU medica.
All'udienza del 27/11/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di qualificazione dell'azione spiegata, la domanda così come formulata dall'attrice deve essere inquadrata nell'alveo dell'articolo 2051 c.c..
Sul punto si evidenzia che la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. si fonda su due elementi fondamentali: 1) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione,
3 che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma. Conseguentemente, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio del termine, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato.
Premesso pertanto che, secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza,
"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (...)" (così, ex multis, sent. Cass.
5.2.2013 n. 2660),
Ciò posto, nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio sulla relazione qualificata di custodia tra il e la cosa (il sistema di scarico dei liquami), CP_2
e del resto nessuna doglianza è stata avanzata sul punto dalla stessa parte citata in giudizio. Ed invero, dalle allegazioni delle parti e dall'istruzione della causa, è emerso che, a causa di un malfunzionamento del sistema di scarico condominiale, si è verificata una abbondante fuoriuscita di liquami che ha invaso l'abitazione dell'attrice, in special modo nel vano bagno. Il è intervenuto, dopo la CP_2 chiamata dell'attrice, per risolvere il problema, e ciò a riprova del fatto che lo scarico e la manutenzione dello stesso spettava al medesimo. CP_2
Quanto invece al nesso eziologico tra la cosa (nel caso di specie la fuoriuscita di liquami) e l'evento de quo (la caduta dell'attrice), la sig.ra ha dedotto a Parte_1 fondamento dell'azione risarcitoria che la caduta, e le lesioni che ne sono derivate, sarebbe avvenuta a causa del pavimento del bagno reso scivoloso per la presenza di liquami fuoriusciti per la rottura dello scarico condominiale.
Ed invero tali circostanze sono in effetti emerse dall'istruzione probatoria della causa. In particolare, i testi escussi di parte attrice, sig. e sig. Testimone_1
i quali hanno assistito all'evento della caduta, hanno confermato di Tes_2
4 aver visto l'attrice scivolare, mentre era intenta a pulire il bagno, a causa del pavimento reso scivoloso dalla presenza ancora di liquami, e andare ad urtare con la parte bassa della schiena contro il lavandino.
Parte convenuta ha contestato tali dichiarazioni e anche la stessa presenza dei suddetti testi al momento del sinistro, in quanto mai era emersa prima, anche durante gli accertamenti effettuati dalla Compagnia assicurativa del CP_2
Sul punto, lo scrivente giudice non ritiene che ci siano motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, attesa la linearità e la precisione nelle dichiarazioni rilasciate.
Vale, inoltre, la pena di sottolineare -in via di principio, che anche se mancano testimoni oculari di un sinistro, si può ritenere provato lo stesso quando ci sono indizi precisi che convergono tutti nella stessa direzione, ossia che l'evento si è effettivamente avverato nella sua dinamica come rappresentato dalla parte attrice.
Nel caso di specie, anche se fossero mancati dei testimoni oculari -che nel caso in esame, invece, esistono- vi sarebbero, comunque, una serie di fattori indiziari che, considerati nel loro insieme, farebbero ritenere provato, a parere di questo giudice, il fatto, ovvero che effettivamente la sig.ra è caduta a causa del pavimento Parte_1 reso scivoloso dai liquami improvvisamente fuoriusciti nel vano bagno per effetto del cattivo funzionamento dello scarico condominiale, dovuto evidentemente ad una inadeguata manutenzione dello stesso, che competeva esclusivamente al
CP_2
Ciò posto, e sebbene tali circostanze siano state tali da rendere di per sé oggettivamente pericoloso lo stato dei luoghi, nel caso di specie, non si ritiene che tale assunto possa comunque portare ad imputare in maniera esclusiva la responsabilità in capo al e, conseguentemente, a ritenere CP_2 completamente esclusa la responsabilità concorsuale anche della parte attrice nella causazione dell'evento de quo.
Quanto, infatti, alla presunta violazione dell'art. 2051 cit., la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze del 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è
5 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. sez. VI, 3/04/2019, n. 9315).
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non vada intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Alla luce di tali principi ne deriva quindi che l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere in toto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, del custode) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. 12/07/2006, n. 15779).
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio ma attenendo all'eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte
(cfr. Cass. 20/08/2009, n. 18544). Ne consegue che il giudice valutato l'apporto causale del comportamento del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, deve escludere la responsabilità del custode solo nel caso che esso sia stato la causa esclusiva dell'incidente, mentre, ove esso sia stato solo concorrente con l'apporto causale alla pericolosità della cosa e, per questa via, alla concretizzazione dell'evento
6 dannoso, deve regolare la fattispecie a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1 (Cass.
08/05/2008, n. 11227; Cass. 20/07/2002, n. 10641).
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni difensive delle parti e dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'evento dannoso di cui è causa si sia verificato per concorrente responsabilità di entrambe le parti, in ragione, da un lato, della circostanza che il pavimento fosse ancora bagnato a causa della fuoriuscita di liquami dallo scarico condominiale per responsabilità del , che rendeva CP_2 obiettivamente pericoloso lo stato dei luoghi e, dall'altro, della mancanza della giusta prudenza rintracciabile nel comportamento dell'attrice, la quale avrebbe potuto e dovuto sicuramente mostrare più attenzione nel procedere sul pavimento del bagno in questione, a causa della presenza di materiale scivoloso, di cui ben era a conoscenza visto che per stessa amissione di parte attrice, l'evento della rottura dello scarico si era verificato già da circa due ore, per cui nel caso di specie era doveroso attendersi una maggiore cautela da parte della stessa parte attrice.
Per tali motivi, nel caso in esame, in punto di an questo giudice ritiene che debba riconoscersi in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel giudizio una responsabilità concorsuale riconosciuta nella misura del 50% in capo al e del 50% in CP_2 capo all'attrice.
3. Orbene, accertata la responsabilità del convenuto per cui è causa nella misura sopra indicata e riconosciuto conseguentemente il diritto della parte attrice a vedersi risarciti i danni subiti, pur se nei limiti del 50%, occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
Il CTU nominato, dott. esaminato il periziando e la Persona_1 documentazione medica allegata, ha accertato le lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza della caduta per cui è causa (“si è trattato di caduta Parte_1 occorsa al domicilio con contusione del rachide lombare e conseguente frattura della undicesima vertebra dorsale e della terza lombare che vennero trattate conservativamente con immobilizzazione in busto e successive terapie riabilitative come certificato. Le lesioni sono ormai stabilizzate e non suscettibili di ulteriore evoluzione. Permane come descritto una dolorabilità del rachide lombare con limitazione dei movimenti del busto e riduzione della capacità di sostegno della colonna vertebrale”, e ha descritto quali esiti invalidanti sono derivati a causa dell'infortunio per cui è causa (“Dalla documentazione in atti si può quantificare il periodo di malattia in 180 giorni dei quali i primi 30 giorni da computare a totale, 30 giorni alla parziale del 75%, 60 giorni alla parziale del 50% ed i rimanenti 60 giorni al
7 25%. Sussistono esiti menomativi valutabili secondo i baremes in uso nella percentuale del 14%; tali esiti non sono suscettibili di variazione nel tempo”).
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a cui si ritiene di aderire in toto, perchè adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, il danno biologico temporaneo subito dall'attrice deve essere stimato in complessivi giorni
180, di cui 30 giorni totale (al 100%), 30 giorni parziale al 75%, 60 giorni al parziale al 50% e 60 giorni parziale al 25%, mentre il danno biologico permanente deve essere valutato nella misura del 14% .
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto
Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Pertanto, nel caso in esame, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità pari al 14 % e l'età del danneggiato al momento del sinistro (65 anni), deve essere liquidato € 29.430,00 a cui va aggiunto l'importo complessivo pari ad € 11.212,50 quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea (di cui € 3450,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale al 100%, € 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, €
3.450,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 1.725,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%), per un totale di € 40.642,50.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuta la somma complessiva di € 860,71 per spese sanitarie documentate e ritenute congrue e pertinenti dal CTU, a cui devono aggiungersi € 1.000,00 per la relazione medica di parte, e dunque un totale di € 1.860,71.
Ne consegue che, applicata la decurtazione del 50% sui suddetti importi, in ragione dell'apporto concorsuale della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, il danno deve essere complessivamente liquidato in
€ 20.321,25 a titolo di danno non patrimoniale, ed € 930,35 a titolo di danno patrimoniale (cfr. Cass. n. 4208/2017; n. 4962/2007; n. 2763/1997 "in tema di concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. – applicabile per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ. anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – il risarcimento del danno deve
8 essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che taluno arreca a sè medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento").
Non sono stati allegati nè provati in causa elementi sulla base dei quali riconoscere in favore di parte attrice una personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato a tal fine. Sul punto si evidenzia che la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che "in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro
a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cd. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cass. civ., sez. III,
11.11.2019, n. 28988).
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose "comuni" - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Sez. III, 27.05.2019 n. 14364).
Nel caso in esame, non v'è allegazione nè prova di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Nè può rilevare il mero fatto che le conseguenze dannose patite abbiano inciso su "aspetti dinamico- relazionali", poichè il grado percentuale di invalidità permanente tiene già di per sè anche in considerazione i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
9 indefettibilmente dipendenti dalla lesione subita, ricomprendendo anche il danno cd. dinamico relazionale. Occorrerebbe piuttosto dimostrare che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, sulla base di circostanza specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno in concreto più grave (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988), circostanze qui non allegate nè dimostrate.
Ciò posto, in definitiva, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento per cui
è causa, l'importo di € 20.321,25 a titolo di danno non patrimoniale, ed € 930,35 a titolo di danno patrimoniale.
Va riconosciuto inoltre il pregiudizio dal ritardo del pagamento in misura pari agli interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del sinistro e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza,
(sulla base dei principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95). Spettano infine gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo effettivo.
4. Quanto alle spese di lite le stesse sono liquidate in dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 e tenendo conto della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate. Si ritiene inoltre che l'accoglimento solo parziale della domanda attorea in ragione dell'accertata responsabilità concorsuale e la notevole riduzione dell'ammontare del risarcimento riconosciuto rispetto a quello originariamente richiesto, giustifichino la compensazione delle spese tra le parti nella misura di 1/2 (cfr. Cass. n.
3438/20169).
Per le stesse ragioni, le spese per l'espletamento della CTU svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna il
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 20.321,25 a titolo di danno non patrimoniale, e
[...]
10 di € 930,35 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi come in parte motiva;
• Condanna il convenuto, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali nella misura di 1/2, che si liquidano in € 272,50 per esborsi ed € 2.538,50, per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge. Compensa le spese per la rimanente misura di 1/2;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso.
Livorno, 28/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 27/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 169/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
(c.f. ) residente in [...] C.F._1 della Bastia n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Siviero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, alla via Montegrappa n. 5, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. , Controparte_1 PartitaIVA_1 in persona del suo Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Luigi Giardino e Vincenzo Giardino, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Livorno Via Grande n.73, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_2
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere il risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsole in data 27.01.2021 a causa di
1 esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. e per Controparte_2
l'effetto, condannare il in persona del suo Controparte_2 amministratore alla refusione degli stessi in favore dell'attrice nella misura CP_3 pari ad €. 44.784,50, o nella somma diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- il giorno 27/1/2021 si trovava nella propria abitazione sita nel
[...]
in Livorno, unitamente al proprio coniuge e figlio, allorquando Controparte_2 si verificava improvvisamente un'importante fuoriuscita di liquame dalla colonna di scarico condominiale che si riversava nel vano bagno della sua abitazione;
- di aver subito allertato l'amministratore del che faceva intervenire la CP_2 ditta Ecogroup;
- una volta provveduto all'aspirazione dei liquami dal pozzetto di raccolta degli scarichi condominiali posto nel cortile esterno, personale della ditta chiedeva all'attrice di azionare lo scarico del bagno per verificarne il regolare funzionamento;
- l'attrice, nell'avvicinarsi al WC, scivolava sul pavimento ancora ricoperto di liquami, andando ad impattare con la parte bassa della schiena contro il lavandino;
- nell'immediatezza dell'evento, pur sentendo un forte dolore, l'attrice continuava nell'opera di pulizia, ma subito dopo insorgeva una dorso-lombalgia che nei giorni successivi determinava una difficoltà a mantenere la posizione eretta, tanto che l'attrice chiamava il proprio medico di fiducia che prescriveva iniezioni antidolorifiche ed esami strumentali, all'esito dei quali emergeva una frattura somatica amielica della terza vertebra lombare evoluta in cuneizzazione di tipo A3 e una frattura dell'undicesima vertebra toracica;
- alla stabilizzazione delle lesioni, residuava un danno biologico permanente nella misura del 14% oltre complessivi giorni 210 di invalidità temporanea, totale e parziale, come risulta dalla relazione medico-legale di parte;
- l'attrice provvedeva a chiedere al Condominio e alla Compagnia assicurativa il risarcimento dei danni per le lesioni subite a causa della caduta CP_4 avvenuta per l'omessa manutenzione degli impianti di scarico condominiali;
- la Compagnia assicurativa rigettava la richiesta non ritenendo sussistente il nesso causale tra la caduta e l'evento e ritenendo che il sinistro fosse da attribuire ad esclusiva negligenza dell'attrice.
Alla luce di ciò ritenendo sussistente la responsabilità del ai sensi CP_2 dell'art. 2051 c.c., ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
2 Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato tutto quanto ex CP_2 adverso dedotto, rappresentando come la caduta della IG.ra sia Parte_1 imputabile a sua esclusiva colpa ed imprudenza, che nessuno era presente al momento dell'evento, che non è provato il nesso causale tra l'evento e la caduta, e che, in ipotesi in cui venga accertata una responsabilità ex art. 2051 c.c., sarebbe applicabile al caso di specie il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, primo o secondo comma, c.c. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni
““Voglia il Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito: in tesi: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per
i motivi tutti di cui in narrativa, essendo sforniti di adeguata prova il fatto storico ed il nesso casuale e non ravvisandosi gli estremi della responsabilità ex adverso dedotta e contestata dell'art. 2051 c.c. in capo al con vittoria di spese ed onorari;
in CP_2 ipotesi: in via principale: ove anche l'attrice riuscisse a fornire supporto alla domanda fornendo prova di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al
respingere in ogni caso la domanda risarcitoria per essere l'evento lesivo CP_2 imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'attrice la cui condotta è idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito che esclude, in ogni caso, la responsabilità del convenuto in applicazione del disposto dell'art. 1227 comma II c.c., con vittoria di spese ed onorari;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui risulti provata una qualche responsabilità del ex art. 2051 c.c. e pertanto di accoglimento anche solo parziale della CP_2 domanda, limitare il risarcimento in favore dell'attrice in proporzione alle sole voci di danno spettanti e provate, valutando e decurtando dal quantum la percentuale ascrivibile alla danneggiata a titolo di concorso nel fatto colposo ex art. 1227 comma I
c.c..; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'escussione di testimoni e la CTU medica.
All'udienza del 27/11/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di qualificazione dell'azione spiegata, la domanda così come formulata dall'attrice deve essere inquadrata nell'alveo dell'articolo 2051 c.c..
Sul punto si evidenzia che la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. si fonda su due elementi fondamentali: 1) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione,
3 che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma. Conseguentemente, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio del termine, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato.
Premesso pertanto che, secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza,
"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (...)" (così, ex multis, sent. Cass.
5.2.2013 n. 2660),
Ciò posto, nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio sulla relazione qualificata di custodia tra il e la cosa (il sistema di scarico dei liquami), CP_2
e del resto nessuna doglianza è stata avanzata sul punto dalla stessa parte citata in giudizio. Ed invero, dalle allegazioni delle parti e dall'istruzione della causa, è emerso che, a causa di un malfunzionamento del sistema di scarico condominiale, si è verificata una abbondante fuoriuscita di liquami che ha invaso l'abitazione dell'attrice, in special modo nel vano bagno. Il è intervenuto, dopo la CP_2 chiamata dell'attrice, per risolvere il problema, e ciò a riprova del fatto che lo scarico e la manutenzione dello stesso spettava al medesimo. CP_2
Quanto invece al nesso eziologico tra la cosa (nel caso di specie la fuoriuscita di liquami) e l'evento de quo (la caduta dell'attrice), la sig.ra ha dedotto a Parte_1 fondamento dell'azione risarcitoria che la caduta, e le lesioni che ne sono derivate, sarebbe avvenuta a causa del pavimento del bagno reso scivoloso per la presenza di liquami fuoriusciti per la rottura dello scarico condominiale.
Ed invero tali circostanze sono in effetti emerse dall'istruzione probatoria della causa. In particolare, i testi escussi di parte attrice, sig. e sig. Testimone_1
i quali hanno assistito all'evento della caduta, hanno confermato di Tes_2
4 aver visto l'attrice scivolare, mentre era intenta a pulire il bagno, a causa del pavimento reso scivoloso dalla presenza ancora di liquami, e andare ad urtare con la parte bassa della schiena contro il lavandino.
Parte convenuta ha contestato tali dichiarazioni e anche la stessa presenza dei suddetti testi al momento del sinistro, in quanto mai era emersa prima, anche durante gli accertamenti effettuati dalla Compagnia assicurativa del CP_2
Sul punto, lo scrivente giudice non ritiene che ci siano motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, attesa la linearità e la precisione nelle dichiarazioni rilasciate.
Vale, inoltre, la pena di sottolineare -in via di principio, che anche se mancano testimoni oculari di un sinistro, si può ritenere provato lo stesso quando ci sono indizi precisi che convergono tutti nella stessa direzione, ossia che l'evento si è effettivamente avverato nella sua dinamica come rappresentato dalla parte attrice.
Nel caso di specie, anche se fossero mancati dei testimoni oculari -che nel caso in esame, invece, esistono- vi sarebbero, comunque, una serie di fattori indiziari che, considerati nel loro insieme, farebbero ritenere provato, a parere di questo giudice, il fatto, ovvero che effettivamente la sig.ra è caduta a causa del pavimento Parte_1 reso scivoloso dai liquami improvvisamente fuoriusciti nel vano bagno per effetto del cattivo funzionamento dello scarico condominiale, dovuto evidentemente ad una inadeguata manutenzione dello stesso, che competeva esclusivamente al
CP_2
Ciò posto, e sebbene tali circostanze siano state tali da rendere di per sé oggettivamente pericoloso lo stato dei luoghi, nel caso di specie, non si ritiene che tale assunto possa comunque portare ad imputare in maniera esclusiva la responsabilità in capo al e, conseguentemente, a ritenere CP_2 completamente esclusa la responsabilità concorsuale anche della parte attrice nella causazione dell'evento de quo.
Quanto, infatti, alla presunta violazione dell'art. 2051 cit., la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze del 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è
5 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. sez. VI, 3/04/2019, n. 9315).
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non vada intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Alla luce di tali principi ne deriva quindi che l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere in toto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, del custode) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. 12/07/2006, n. 15779).
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio ma attenendo all'eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte
(cfr. Cass. 20/08/2009, n. 18544). Ne consegue che il giudice valutato l'apporto causale del comportamento del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, deve escludere la responsabilità del custode solo nel caso che esso sia stato la causa esclusiva dell'incidente, mentre, ove esso sia stato solo concorrente con l'apporto causale alla pericolosità della cosa e, per questa via, alla concretizzazione dell'evento
6 dannoso, deve regolare la fattispecie a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1 (Cass.
08/05/2008, n. 11227; Cass. 20/07/2002, n. 10641).
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni difensive delle parti e dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'evento dannoso di cui è causa si sia verificato per concorrente responsabilità di entrambe le parti, in ragione, da un lato, della circostanza che il pavimento fosse ancora bagnato a causa della fuoriuscita di liquami dallo scarico condominiale per responsabilità del , che rendeva CP_2 obiettivamente pericoloso lo stato dei luoghi e, dall'altro, della mancanza della giusta prudenza rintracciabile nel comportamento dell'attrice, la quale avrebbe potuto e dovuto sicuramente mostrare più attenzione nel procedere sul pavimento del bagno in questione, a causa della presenza di materiale scivoloso, di cui ben era a conoscenza visto che per stessa amissione di parte attrice, l'evento della rottura dello scarico si era verificato già da circa due ore, per cui nel caso di specie era doveroso attendersi una maggiore cautela da parte della stessa parte attrice.
Per tali motivi, nel caso in esame, in punto di an questo giudice ritiene che debba riconoscersi in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel giudizio una responsabilità concorsuale riconosciuta nella misura del 50% in capo al e del 50% in CP_2 capo all'attrice.
3. Orbene, accertata la responsabilità del convenuto per cui è causa nella misura sopra indicata e riconosciuto conseguentemente il diritto della parte attrice a vedersi risarciti i danni subiti, pur se nei limiti del 50%, occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
Il CTU nominato, dott. esaminato il periziando e la Persona_1 documentazione medica allegata, ha accertato le lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza della caduta per cui è causa (“si è trattato di caduta Parte_1 occorsa al domicilio con contusione del rachide lombare e conseguente frattura della undicesima vertebra dorsale e della terza lombare che vennero trattate conservativamente con immobilizzazione in busto e successive terapie riabilitative come certificato. Le lesioni sono ormai stabilizzate e non suscettibili di ulteriore evoluzione. Permane come descritto una dolorabilità del rachide lombare con limitazione dei movimenti del busto e riduzione della capacità di sostegno della colonna vertebrale”, e ha descritto quali esiti invalidanti sono derivati a causa dell'infortunio per cui è causa (“Dalla documentazione in atti si può quantificare il periodo di malattia in 180 giorni dei quali i primi 30 giorni da computare a totale, 30 giorni alla parziale del 75%, 60 giorni alla parziale del 50% ed i rimanenti 60 giorni al
7 25%. Sussistono esiti menomativi valutabili secondo i baremes in uso nella percentuale del 14%; tali esiti non sono suscettibili di variazione nel tempo”).
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a cui si ritiene di aderire in toto, perchè adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, il danno biologico temporaneo subito dall'attrice deve essere stimato in complessivi giorni
180, di cui 30 giorni totale (al 100%), 30 giorni parziale al 75%, 60 giorni al parziale al 50% e 60 giorni parziale al 25%, mentre il danno biologico permanente deve essere valutato nella misura del 14% .
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto
Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Pertanto, nel caso in esame, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità pari al 14 % e l'età del danneggiato al momento del sinistro (65 anni), deve essere liquidato € 29.430,00 a cui va aggiunto l'importo complessivo pari ad € 11.212,50 quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea (di cui € 3450,00 per 30 giorni di invalidità temporanea totale al 100%, € 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, €
3.450,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 1.725,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%), per un totale di € 40.642,50.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuta la somma complessiva di € 860,71 per spese sanitarie documentate e ritenute congrue e pertinenti dal CTU, a cui devono aggiungersi € 1.000,00 per la relazione medica di parte, e dunque un totale di € 1.860,71.
Ne consegue che, applicata la decurtazione del 50% sui suddetti importi, in ragione dell'apporto concorsuale della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, il danno deve essere complessivamente liquidato in
€ 20.321,25 a titolo di danno non patrimoniale, ed € 930,35 a titolo di danno patrimoniale (cfr. Cass. n. 4208/2017; n. 4962/2007; n. 2763/1997 "in tema di concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. – applicabile per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ. anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – il risarcimento del danno deve
8 essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che taluno arreca a sè medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento").
Non sono stati allegati nè provati in causa elementi sulla base dei quali riconoscere in favore di parte attrice una personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato a tal fine. Sul punto si evidenzia che la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che "in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro
a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cd. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cass. civ., sez. III,
11.11.2019, n. 28988).
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose "comuni" - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Sez. III, 27.05.2019 n. 14364).
Nel caso in esame, non v'è allegazione nè prova di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Nè può rilevare il mero fatto che le conseguenze dannose patite abbiano inciso su "aspetti dinamico- relazionali", poichè il grado percentuale di invalidità permanente tiene già di per sè anche in considerazione i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
9 indefettibilmente dipendenti dalla lesione subita, ricomprendendo anche il danno cd. dinamico relazionale. Occorrerebbe piuttosto dimostrare che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, sulla base di circostanza specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno in concreto più grave (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988), circostanze qui non allegate nè dimostrate.
Ciò posto, in definitiva, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento per cui
è causa, l'importo di € 20.321,25 a titolo di danno non patrimoniale, ed € 930,35 a titolo di danno patrimoniale.
Va riconosciuto inoltre il pregiudizio dal ritardo del pagamento in misura pari agli interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del sinistro e successivamente rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza,
(sulla base dei principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95). Spettano infine gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo effettivo.
4. Quanto alle spese di lite le stesse sono liquidate in dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 e tenendo conto della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate. Si ritiene inoltre che l'accoglimento solo parziale della domanda attorea in ragione dell'accertata responsabilità concorsuale e la notevole riduzione dell'ammontare del risarcimento riconosciuto rispetto a quello originariamente richiesto, giustifichino la compensazione delle spese tra le parti nella misura di 1/2 (cfr. Cass. n.
3438/20169).
Per le stesse ragioni, le spese per l'espletamento della CTU svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna il
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 20.321,25 a titolo di danno non patrimoniale, e
[...]
10 di € 930,35 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi come in parte motiva;
• Condanna il convenuto, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali nella misura di 1/2, che si liquidano in € 272,50 per esborsi ed € 2.538,50, per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge. Compensa le spese per la rimanente misura di 1/2;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso.
Livorno, 28/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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