Ordinanza presidenziale 2 maggio 2022
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2022, proposto da
Sipea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Torino, via Corte d'Appello 16;
nei confronti
Hi-Com s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 41069.4.30.40.27/12 del 21.12.2021, avente ad oggetto “ Esito Negativo Domanda Autorizzatoria prot. n. 21R00449 ”, con il quale la Città di Torino ha rigettato la domanda prot. n. 21R00449 del 15.4.2021, volta ad ottenere l'autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario su transenna parapedonale ubicata in Torino, piazza Bengasi (angolo via Nizza);
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 15.04.2021 la Sipea s.r.l. ha presentato al Comune di Torino istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto pubblicitario su transenna parapedonale ubicata in Torino, piazza Bengasi (angolo via Nizza).
Con nota del 5.08.2021 il Comune di Torino ha comunicato alla società istante, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sulla base del parere negativo espresso dalla polizia municipale.
In riscontro a tale comunicazione, con lettera del 6.08.2021 la società istante ha presentato le proprie osservazioni.
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Torino ha rigettato l’istanza.
Avverso tale provvedimento, la Sipea s.r.l. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 30 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo e il secondo motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, la società ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 23 c.d.s. e 3 l. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere.
In particolare, parte ricorrente denuncia il difetto motivazione e di istruttoria per non avere il Comune resistente indicato le ragioni per le quali l’impianto pubblicitario oggetto dell’istanza di autorizzazione avrebbe rappresentato un pericolo per la circolazione stradale, rilevando che tale conclusione si porrebbe in contrasto con la presenza di altri pannelli pubblicitari sulle altre transenne presenti nel medesimo “filare” e con l’autorizzazione concessa ad altra società proprio per l’installazione di un impianto pubblicitario nella medesima ubicazione richiesta dalla ricorrente.
Le censure devono ritenersi infondate.
Si deve innanzitutto rilevare che, sulla base degli atti depositati dal Comune resistente, il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario in favore di un’altra società per la medesima collocazione oggetto dell’istanza della ricorrente è stato dovuto ad un errore materiale di caricamento sul sistema informatico di un parere favorevole della polizia municipale relativo ad una diversa pratica, al posto del parere negativo reso in data 28.06.2021. Riscontrato l’errore, il Comune di Torino, con provvedimento del 9.06.2022, ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, la predetta autorizzazione rilasciata ad altra società e ha ordinato la rimozione del mezzo pubblicitario.
A seguito di tale provvedimento di autotutela, deve pertanto ritenersi venuta meno, sotto questo profilo, la denunciata disparità di trattamento.
Per quanto concerne invece il lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, si deve rilevare che dal provvedimento impugnato, letto alla luce della documentazione fotografica e dell’estratto di mappa allegati all’istanza, è ricavabile la ragione di diniego all’istallazione del cartello pubblicitario nella pericolosità che la sua specifica posizione nel “filare” di transenne può comportare per la sicurezza della circolazione stradale, arrecando un potenziale disturbo ai conducenti nella visuale dei pedoni in procinto di effettuare l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali.
Al riguardo, occorre rilevare che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, la valutazione di potenziale pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale effettuata dall’Amministrazione è fondata su un potere di natura tecnico-discrezionale sindacabile per manifesta illogicità e irragionevolezza (Cons. di Stato, sent. n. 8716/2023, cfr. par. 7.5.2. della motivazione, Cons. di Stato, sent. n. 6044/2012, cfr. par. 8 della motivazione).
Nel caso di specie, non si può ritenere illogica o irragionevole la valutazione di pericolosità effettuata dal Comune resistente sulla base del parere della polizia municipale, considerato che la decisione di lasciare priva di cartellone pubblicitario, oltre alla transenna immediatamente adiacente all’attraversamento pedonale, anche quella successiva oggetto dell’istanza di autorizzazione, risulta giustificata dalla particolare angolazione del “filare” di transenne lungo la curva della carreggiata che rende più difficoltosa la visuale da parte dei conducenti – soprattutto nell’effettuazione della manovra di svolta a destra – dei pedoni in procinto di attraversare le strisce pedonali.
Né rileva in contrario la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente al fine di dimostrare la sussistenza di situazioni sul territorio comunale nelle quali sarebbe stata autorizzata, al pari di quanto richiesto nell’istanza oggetto del diniego impugnato, la collocazione di cartelli pubblicitari nella seconda transenna più vicina all’attraversamento pedonale, atteso che, da quanto evincibile dalla documentazione prodotta (le fotografie non consento di avere una visione di insieme degli incroci stradali presi in considerazione), si tratta di fattispecie non del tutto sovrapponibili, per angolazione del posizionamento delle transenne e senso di marcia dei veicoli, a quella oggetto del presente giudizio, e comunque in relazione alle quali la ricorrente non ha dimostrato l’identità sotto il profilo della pericolosità per la sicurezza della circolazione stradale.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO