Sentenza 25 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/03/2021, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00387/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01368/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- (-OMISSIS-.), emesso, in data -OMISSIS-, dalla -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS-avente ad oggetto: “ Riesame del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente emesso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S .”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, il -OMISSIS- adottava nei confronti del signor -OMISSIS- il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di divieto di detenzione, a qualunque titolo, di armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., in quanto il ricorrente aveva “ preso parte ad una colluttazione con un proprio familiare, utilizzando anche armi improprie, quali spranghe, bastoni e forbici, costringendo lo stesso a rivolgersi al pronto soccorso presso l’ospedale di -OMISSIS- ” e altresì in quanto a seguito di perquisizione era stato trovato presso la sua abitazione un quantitativo di munizioni eccedente il limite consentito.
1.2. In data -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- presentava alla stessa -OMISSIS-istanza di riesame del provvedimento di divieto di detenzione armi, rilevando in particolare il lungo tempo trascorso dall’epoca in cui si erano svolti i fatti assunti a fondamento del divieto.
1.3. Con nota del -OMISSIS-, la -OMISSIS-comunicava che il procedimento era in fase istruttoria e successivamente con provvedimento del -OMISSIS-, il -OMISSIS-respingeva l’istanza del ricorrente in quanto “ assunte le opportune informazioni, non sono emersi dal riesame effettuato elementi tali da indurre ad una riconsiderazione in senso positivo del provvedimento in parola, in quanto risultano ancora attuali le valutazioni complessive che avevano determinato l’adozione dello stesso ”.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente impugnava il predetto provvedimento di reiezione dell’istanza sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Nella motivazione del provvedimento l’Amministrazione avrebbe dovuto dare atto dell’istruttoria svolta, rivalutando la situazione “alla luce del comportamento successivamente tenuto dall’istante, della sua complessiva personalità e di ogni altro elemento utile”.
Con il provvedimento impugnato la -OMISSIS-si è invece limitata – sostiene il ricorrente - a dare atto che i fatti posti a fondamento del divieto di detenzione armi sono sic et simpliciter ostativi alla revoca di tale divieto, senza compiere alcuna rinnovata valutazione dei fatti, nonostante si tratti di vicende risalenti a quasi dieci anni prima.
II - Violazione dell’art. 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione .
Il provvedimento impugnato – sostiene il ricorrente - non ha dato riscontro alle argomentazioni dedotte con le istanze di riesame e non è stato preceduto dal c.d. preavviso di rigetto.
III - Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto.
L’originario provvedimento di divieto di detenzione armi e materiali esplodenti sarebbe stato adottato in difetto dei presupposti previsti e segnatamente: le non sufficienti garanzie circa il non abuso delle armi e il difetto del requisito della buona condotta.
Sarebbe stato infatti il ricorrente a segnalare l’avvenuta lite alla polizia giudiziaria e la lite sarebbe stata originata dalla denuncia proposta dal medesimo ricorrente alle guardie venatorie di episodi di “ bracconaggio ” compiuti dai suoi parenti. Nel corso degli anni il ricorrente si sarebbe integrato nella società e nel mondo del lavoro, lavorando stabilmente senza creare problemi con i colleghi. La buona condotta del ricorrente troverebbe conferma nelle dichiarazioni del -OMISSIS-, prodotte dal medesimo ricorrente, secondo cui: “ Conosco -OMISSIS- -OMISSIS- da oltre 10 anni, nel corso dei quali ho potuto constatare la particolare mitezza di carattere. Per quanto riguarda la vicenda del -OMISSIS- che l’ha visto contrapposto al fratello -OMISSIS-, posso affermare che dopo quel fatto mi ha chiesto più volte di accompagnarlo dalla madre -OMISSIS- perché temeva di trovarvi il sopracitato fratello. In una delle visite in cui lo accompagnavo ho potuto sentire chiaramente la madre affermare che suo giglio “-OMISSIS-” (-OMISSIS-) era il più buono fi tutta la famiglia anche a costo di rimetterci di persona. Personalmente frequentandolo con una certa periodicità posso affermare di non averlo mai visto perdere le cosiddette “staffe” in nessuna occasione, dimostrando anzi, anche in relazione alle vicende familiari una notevole quanto rara dote di autocontrollo ”.
Il secondo elemento valutato dall’Amministrazione ai fini dell’adozione del divieto di detenzione armi - il possesso di un numero di munizioni superiore al consentito - sarebbe dovuto al fatto che il ricorrente, a seguito del decesso del figlio, avrebbe “ dimenticato le munizioni del figlio stesso unitamente alle proprie ”.
3. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso in ragione della natura meramente confermativa dell’atto impugnato e altresì la tardività del terzo motivo.
Nel merito l’Amministrazione evidenziava in particolare di avere acquisito nel corso del procedimento un motivato parere del -OMISSIS- che, in data -OMISSIS-, ribadiva la propria valutazione negativa, già espressa a fronte della precedente richiesta di riesame avanzata nel -OMISSIS-, secondo cui la gravità della condotta a suo tempo tenuta dal ricorrente non consentiva di esprimere un giudizio di piena affidabilità in capo all’interessato.
4. Il ricorrente depositava memoria nei termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e all’udienza del 27 gennaio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. In via preliminare va rilevata l’infondatezza dell’eccezione secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in ragione della natura meramente confermativa del provvedimento impugnato.
Come evidenziato dalla stessa Amministrazione resistente il provvedimento impugnato è stato infatti adottato a seguito dello svolgimento di un’attività istruttoria e pertanto costituisce un provvedimento confermativo, come tale impugnabile, e non un atto meramente confermativo.
Per consolidata giurisprudenza: “ L’esperimento di una ulteriore istruttoria, con un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, conduce a un provvedimento diverso dal precedente, e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l’atto meramente confermativo quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 13 luglio 2020 n. 4525)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 5 gennaio 2021 n. 69).
6. Venendo al merito, le censure proposte, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
Per costante giurisprudenza infatti:
- non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
- l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270);
- tale autorizzazione persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili;
- la valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148);
- il giudizio di “ non affidabilità ” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158; 14 ottobre 2014, n. 5398).
6.1. Alla luce di tali consolidati principi, in ragione della natura e della gravità dei fatti contestati al ricorrente, la valutazione compiuta dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato non evidenzia alcun vizio logico.
Non risulta in alcun modo irragionevole che, anche se sono decorsi alcuni anni dalla lite in cui è stato fatto uso di “ armi improprie, quali spranghe, bastoni e forbici”, sia confermato il divieto di detenzione armi.
Peraltro le stesse dichiarazioni del -OMISSIS-- prodotte dal ricorrente - confermano l’attualità dei contrasti con i famigliari.
6.2. Né sussiste il denunciato vizio di istruttoria. Risulta infatti agli atti che la -OMISSIS-ha assunto il provvedimento impugnato tenendo conto delle circostanze che avevano portato all’adozione dell’originario provvedimento di divieto e a seguito dell’acquisizione del motivato parere negativo del -OMISSIS-.
In definitiva il provvedimento impugnato risulta adottato in esito ad una istruttoria adeguata e sufficiente a sorreggere il divieto.
6.3. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.
Il ricorrente infatti non ha evidenziato quali ulteriori elementi avrebbe dedotto in sede procedimentale e che in concreto avrebbero potuto ragionevolmente portare l’Amministrazione a compiere una diversa valutazione.
Né peraltro tali elementi risultano dalla documentazione depositata in giudizio.
6.4. Inammissibili oltre che infondate, per le ragioni sopra esposte, sono anche le censure avanzate dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso.
Tali censure sono infatti tardive in quanto rivolte avverso l’originario provvedimento di divieto di detenzione armi, provvedimento la cui motivazione, come sopra evidenziato, è da ritenersi tutt’altro che irragionevole.
7. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per la peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.