Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2833 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/07/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Cappellari, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 19/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villaspeciosa.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/12/2009 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Villaspeciosa, anno 2009, numero 10, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori e dagli stessi dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione.
Le minori dovranno mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per le minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
2. Il domicilio prevalente delle minori viene stabilito presso la madre, ivi fissandosi la residenza anagrafica delle stesse.
3. Il signor potrà vedere le figlie minori e tenerle con sé, Controparte_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi del genitore e quelli scolastici e di
Pag. 2 di 3 svago delle minori, previo accordo con la signora e salvo Parte_1 diverse esigenze, secondo le seguenti modalità:
- ogni giovedì e ogni domenica, dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
- nelle vacanze estive per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, ad anni alterni, compatibilmente con il periodo di ferie di ciascun coniuge e previo accordo tra i genitori;
- un fine settimana al mese, previo accordo con la madre, dalle ore 18.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali alternativamente la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.
4. In considerazione delle condizioni economiche delle parti e della permanenza delle figlie minori presso i rispettivi genitori, il signor Controparte_1 verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, e , la somma complessiva Per_1 Per_2 di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. La signora percepirà in maniera integrale l'assegno unico Parte_1
INPS per le minori.
6. Il signor parteciperà, in ragione del 50%, alle spese Controparte_1 straordinarie necessarie per l'istruzione delle minori, ivi comprese quelle extra scolastiche quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); il loro svago, le attività sportive, ludiche e ricreative, e per la salute, ove non rimborsabili dal SSN.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa economica.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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