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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/08/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 160/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. IERITI FRANCESCO (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Carrù (CN), via Don Giorgio Ordera n. 9;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. MAIORANO ANTONIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio legale in Cuneo, Corso Nizza n. 92;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 09/07/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Collocazione del minore: il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione prevalente e anagrafica presso la residenza della madre in Cuneo, Via B. Nasetta n.5.
Modalità di frequentazione del genitore non collocatario: sarà permesso padre di mantenere un rapporto significativo con il figlio e ciò con il seguente regime di frequentazione:
- Giorni settimanali: lunedì, martedì presso il padre – mercoledì, giovedì e venerdì presso la madre.
- Fine settimana: in modo alternato, dal sabato mattina al lunedì mattina con rientro a scuola.
- Festività: Natale, Pasqua. – Natale anni pari con la ricorrente, anni dispari con il resistente, e viceversa per Pasqua.
- Vacanze estive: Due settimane consecutive a luglio e due a agosto, da concordarsi annualmente entro
31 maggio di ogni anno.
- Visite e contatti durante la settimana: ogni genitore, nei giorni in cui il figlio non sarà con sé, potrà visitare il piccolo purché preavvisi l'altro entro le ore 18.30 del giorno antecedente;
nessuna Per_1
limitazione in punto contatti telefonici.
- Ulteriori previsioni: in caso di malattia del figlio, l'altro genitore dovrà essere immediatamente informato, al pari per eventi scolastici/sportivi.
Contributo al mantenimento: il Sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di CP_1
€150,00 (centocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del piccolo Persona_2
Spese straordinarie il Sig. si farà interamente carico delle spese sportive e relative al vestiario CP_1
del figlio;
le altre spese straordinarie (spese mediche specialistiche, odontoiatriche, scolastiche, ricreative e di istruzione non rientranti nell'ordinario, di importo rilevante e/o non prevedibili) siano ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, previa preventiva concertazione e, in caso di urgenza, successiva rendicontazione.
In regime di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
Spese e onorari di lite interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 24/01/2025, Parte_1
ha proposto domanda volta alla regolamentazione delle condizioni di affidamento,
[...]
collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato a Cuneo in [...] Persona_2
26/06/2015, dalla relazione more uxorio con Controparte_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 09/06/2025 si è costituito in giudizio . Controparte_1
Alla prima udienza del 10/06/2025 esperito il tentativo di conciliazione, le parti (comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori) hanno raggiunto un accordo le parti e alla successiva udienza figurata del 09/07/2025 (di remissione al Collegio), i relativi difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
. nato a [...] in data [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, Persona_2
in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 160/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. IERITI FRANCESCO (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Carrù (CN), via Don Giorgio Ordera n. 9;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. MAIORANO ANTONIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio legale in Cuneo, Corso Nizza n. 92;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 09/07/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Collocazione del minore: il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione prevalente e anagrafica presso la residenza della madre in Cuneo, Via B. Nasetta n.5.
Modalità di frequentazione del genitore non collocatario: sarà permesso padre di mantenere un rapporto significativo con il figlio e ciò con il seguente regime di frequentazione:
- Giorni settimanali: lunedì, martedì presso il padre – mercoledì, giovedì e venerdì presso la madre.
- Fine settimana: in modo alternato, dal sabato mattina al lunedì mattina con rientro a scuola.
- Festività: Natale, Pasqua. – Natale anni pari con la ricorrente, anni dispari con il resistente, e viceversa per Pasqua.
- Vacanze estive: Due settimane consecutive a luglio e due a agosto, da concordarsi annualmente entro
31 maggio di ogni anno.
- Visite e contatti durante la settimana: ogni genitore, nei giorni in cui il figlio non sarà con sé, potrà visitare il piccolo purché preavvisi l'altro entro le ore 18.30 del giorno antecedente;
nessuna Per_1
limitazione in punto contatti telefonici.
- Ulteriori previsioni: in caso di malattia del figlio, l'altro genitore dovrà essere immediatamente informato, al pari per eventi scolastici/sportivi.
Contributo al mantenimento: il Sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di CP_1
€150,00 (centocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del piccolo Persona_2
Spese straordinarie il Sig. si farà interamente carico delle spese sportive e relative al vestiario CP_1
del figlio;
le altre spese straordinarie (spese mediche specialistiche, odontoiatriche, scolastiche, ricreative e di istruzione non rientranti nell'ordinario, di importo rilevante e/o non prevedibili) siano ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, previa preventiva concertazione e, in caso di urgenza, successiva rendicontazione.
In regime di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
Spese e onorari di lite interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 24/01/2025, Parte_1
ha proposto domanda volta alla regolamentazione delle condizioni di affidamento,
[...]
collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato a Cuneo in [...] Persona_2
26/06/2015, dalla relazione more uxorio con Controparte_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 09/06/2025 si è costituito in giudizio . Controparte_1
Alla prima udienza del 10/06/2025 esperito il tentativo di conciliazione, le parti (comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori) hanno raggiunto un accordo le parti e alla successiva udienza figurata del 09/07/2025 (di remissione al Collegio), i relativi difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
. nato a [...] in data [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, Persona_2
in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3