Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2285/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Intermediazione mobiliare
(fondi di invest., gestione risparmio, etc)”
TRA
C.F.: e , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di C.F.: , C.F._2 Per_1 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Adele Di Matteo, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Portici (NA) al II viale Melina n. 37.
- Attori -
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA n. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giuseppe Strazza, con domicilio eletto dal difensore presso lo studio dell'avv.
Francesco Casertano, sito in Caserta (CE) alla Via Don Bosco n. 19.
- Convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato a seguito della pronuncia di incompetenza n. 1075/2021, pubblicata il
i sig.ri e , quali eredi della sig.ra Parte_1 Parte_2 Per_1
evocavano innanzi all'Intestato Tribunale di S. Maria C.V. la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., onde ottenere il rimborso della somma di euro 1.698,93 a titolo di costi di gestione corrisposti in occasione dell'estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto n. C
635853, stipulato dalla loro dante causa il 22.12.2014, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., la quale, in rito, lamentava la nullità dell'avverso atto in riassunzione, per difetto del petitum e della causa petendi, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito instava per l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B., insistendo per il rigetto della domanda attrice, il tutto con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 14.10.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma VI.
All'udienza del 05.03.2025, la causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va disattesa l'eccepita nullità dell'atto di citazione in riassunzione poiché in esso, mediante la trascrizione dell'originario atto di citazione notificato innanzi al G.D.P. di S. Maria C.V., vengono compiutamente indicate le circostanze di fatto e gli elementi di diritto posti a base della domanda attrice, cosicché sia il petitum sia la causa petendi risultano individuati in modo da consentire alla banca convenuta di apprestare adeguate e puntuali difese.
Sempre in via preliminare, va denegata la sospensione del presente giudizio richiesta dalla convenuta, tramite le note conclusionali, per effetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sollevato dal
Giudice di pace di Palermo per il presunto contrasto giurisprudenziale che si sarebbe creato con le sentenze rese nei giudizi C-383/2018 (EX) e C-555/2021 (Unicredit Bank Austria).
Sul punto, la Corte di Giustizia ha evidenziato che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”, posto che nei contratti di credito immobiliare, esaminati nella pronuncia C-555/2021, vengono in rilievo voci afferenti diverse spese non dipendenti dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio.
Basti pensare, come osservato dal Giudice del rinvio, ai costi legati alla perizia dell'immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca.
Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della Direttiva
2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata.
Ne consegue che il diverso trattamento che potrebbe in ipotesi essere riservato alla estinzione dei mutui ipotecari da una legge nazionale, la quale includesse soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, sarebbe giustificato dalla esclusione del rischio di un comportamento abusivo del creditore, che invece è molto elevato nel caso dell'ipotesi di concessione di un credito al consumo.
Tale rischio vuole essere contenuto nella concessione del credito al consumo, proprio attraverso il rimborso in proporzione di tutti i costi (anche up front) sostenuti dal consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto.
Ancora, in via pregiudiziale, va respinto l'eccepito difetto di legittimazione passiva, sollevato dalla in relazione al rimborso delle commissioni di intermediazione. Controparte_1
Difatti, si appalesa irrilevante la distinzione tra finanziatore ed intermediario, ovvero l'identificazione del reale percettore degli importi, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario (sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni (Cfr. Trib. Torino n. 3612/2023).
Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Nel merito, la domanda attrice è in parte fondata per le ragioni appresso esplicitate.
In primo luogo, è pacifica la sussistenza del contratto di finanziamento C 635853, sottoscritto il
22.12.2014, tramite il quale veniva erogato a parte attrice l'importo netto di euro 16.266,48, rimborsabile attraverso cessione pro solvendo del quinto in 120 rate mensili della quota pensione, pari ad auro 181,00.
Altresì, non è in discussione che con decorrenza 01.03.2019, dopo la scadenza della cinquantesima rata, il prestito veniva anticipatamente estinto dal beneficiario.
Nondimeno, l'istante adduceva di aver diritto, in virtù del rimborso anticipato del credito, alla ripetizione degli oneri di attivazione ed intermediazione non maturati, sulla scorta del metodo contabile, c.d. criterio proporzionale o ratione temporis. Tanto premesso, la fattispecie al vaglio va circoscritta al disposto di cui all'art. 125 sexies T.U.B. che statuisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore”, sancendo, in tale ipotesi, il diritto “a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Detto articolo, introdotto dall'art. 1 del D. Lgs n. 141/10, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 23.8.2008 n. 2008/48/CE, che riconosceva al consumatore il diritto ad
“…adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito…”, riconoscendo, in tal caso, allo stesso il “diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Del pari, va tenuto conto dell'intervento legislativo, modificativo della disposizione in esame, operato dall'art. 11 octies Legge 23.7.2021, laddove ha precisato che: “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ( il
D.L. 25.5.2021 n. 73) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.
Va poi fatta menzione della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, nota come
Sentenza EX (causa n. 383/2018, decisione del 22.9.2019), che, richiamando l'art. 3 lettera g) della direttiva 2008/48 in tema di costo totale del credito, ha escluso qualunque limitazione alla rimborsabilità dei costi, per interessi, commissioni, imposte e spese da affrontare in relazione al finanziamento, con la sola esclusione delle spese notarili, non avallando, quindi, in alcun modo, la ripartizione tra costi c.d. up front, relativi ai costi preliminari all'accensione del finanziamento.
L'impianto complessivo delle norme richiamate, anche riguardo agli interventi legislativi che si sono susseguiti – vuoi per recepire la normativa europea, vuoi per disciplinare le situazioni medio tempore da applicare nella successione di leggi, vuoi per contrastare i diversi orientamenti sorti dopo la sentenza EX – è da ricondurre ad una identica ratio volta a offrire una maggiore tutela al consumatore, uniformando il diritto europeo all'interno del diritto nazionale.
Peraltro, i citati interventi normativi (art. 125 sexies TUB e art. 16 direttiva 2008/48), dalla semplice lettura dei rispettivi tenori letterali, appaiono perfettamente sovrapponibili e non consentono di accogliere le tesi volte a differenziare tra costi up front e costi recurring ai fini del rimborso.
Attesa, poi, la natura di giudice deputato alla interpretazione delle norme comunitarie propria della
Corte di Giustizia Europea e la natura vincolante, riconosciuta dalla Suprema Corte, del diritto comunitario adottato dalla Corte di Giustizia Europea (ex plurimis: Cass. 17.5.2019 n. 13425), va favorita una interpretazione della legislazione italiana conforme al diritto europeo per ogni rapporto, in qualunque tempo sorto, purché non coperto da giudicato. Va pertanto affermata la supremazia del diritto comunitario e introdotto un criterio di favore per il consumatore che avvicini la lettura dell'art. 11 octies D.L. 73/2021, convertito nella legge 106/21, alla statuizione che sull'art. 16 ha dato la Corte di Giustizia con la sentenza EX, laddove ha riconosciuto che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito attiene a tutti i costi posti a carico del consumatore stesso.
Né può assumere rilevanza il fatto che la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia o non sia successiva alla stipula del contratto, essendo la Corte di giustizia Ue l'unica autorità giudiziaria cui è rimessa l'interpretazione delle norme comunitarie.
Invero, l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia Europea è vincolante per il giudice nazionale tenuto a darne applicazione anche per i rapporti sorti prima della sentenza interpretativa che, avendo natura dichiarativa, è retroattiva per le statuizioni in essa contenute, con il solo limite dei rapporti coperti dal giudicato o esauriti (Cfr. Cass civ 8.6.2016 n.
2468)
In tal senso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 2022, ha affermato che, in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, nella misura in cui limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore ad alcune tipologie di costi.
La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.
In tale limitazione, la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11 settembre
2019, C-383/18, caso EX.
Le disposizioni di trasparenza richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dunque, non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria. A seguito della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 125 sexies comma 1 T.U.B., per i contratti anteriori al 25.7.2021, può essere oggetto della sola interpretazione conforme alla sentenza EX, sicchè spetterà ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank of Austria), emessa in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
La Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Negli stessi termini, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 6 settembre 2023 n. 25997, ha statuito che “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Ne discende che il rimborso invocato da parte attrice concerne tutti i costi del credito, senza che possa rilevare la differenza tra costi up front e recurring, né la successione di leggi nazionali in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia del 22.09.2019.
In ordine al quantum debeatur il rimborso spettante all'istante va calcolato in base al metodo proporzionale o pro-rata temporis, ossia dividendo l'importo dei costi per il totale delle rate contrattuali (120) e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero delle rate non scadute, in quanto tale metodo garantisce la pienezza del diritto del consumatore a sostenere i soli costi maturati sino al momento della anticipata estinzione.
Ciò vale anche per i costi sostenuti per le spese di intermediazione, salvo il diritto di regresso, come facoltizzato dall'art. 3 del nuovo articolo 125 sexies T.U.B., della banca convenuta nei confronti dell'intermediario (Cfr. Trib. Roma, sentenza n. 15034/2024).
Per cui, anche in assenza di specifica contestazione in proposito, non avendo l'istituto di credito censurato la correttezza dei calcoli ex adverso compiuti ma esclusivamente il diritto al conseguimento degli oneri pretesi, vanno restituiti a parte attrice euro 1.444,38, di cui euro 367,43 quali “commissioni di attivazione” ed euro 1.076,95 quale “costo di intermediazione”.
Diversamente, non va ripetuta, in favore dell'istante, la somma di euro 254,55, giacché corrispondente alle rate insolute al momento dell'estinzione del contratto, come emerge dal conteggio estintivo esibito dalla banca.
Analogamente, va rigettata l'azione risarcitoria proposta da parte attrice in quanto sfornita di valido supporto probatorio sia con riferimento alle regole di trasparenza e buona fede asseritamente violate sia in relazione alla natura della responsabilità attribuita alla banca.
In definitiva, la domanda proposta da parte attrice è meritevole di accoglimento limitatamente alla somma di euro 1.444,38.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla ripetizione, in favore degli attori, degli ulteriori costi sostenuti in virtù dell'estinzione anticipata del contratto C 635853 del 22.12.2014, pari ad euro 1.444,38, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla anticipata estinzione del contratto e determinati, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, al tasso previsto dall'art.1284 comma
4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014;
2) rigetta ogni ulteriore domanda avanzata da parte attrice;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
di giudizio che si liquidano in euro 1.278,00, di cui euro 125 per spese, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 09.6.2025
IL GIUDICE GOP dott.ssa Carmela Sorgente