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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/12/2024, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 28/11/2024 e della camera di consiglio del 6 dicembre 2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1029/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Olimpi Enea
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] in [...] Controparte_1
CONVENUTA CONUMACE avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 28 novembre 2024
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 , premettendo di aver contratto, con Parte_1 [...]
a Sant' Elpidio a Mare il 25-03-2006, matrimonio con rito civile, trascritto nei registri CP_1
dello Stato Civile di tale Comune al n. 2 dell'anno 2006, in regime di separazione dei beni e che dall'unione era nata il [...] a [...], rappresentava che la residenza coniugale Persona_1 era stata collocata presso l'abitazione di sua proprietà a Porto S. Elpidio in strada Piannenza n.1251.
Rilevava che, con sentenza n. 455/2013, il Tribunale di Fermo aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi ed applicato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, autorizzata a recarsi nel paese natale brasiliano per tre anni, fissando un contributo del padre al mantenimento della figlia in € 200,00 mensili annualmente rivalutabili, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie.
Nel rilevare che la donna non aveva più fatto rientro in Italia, in violazione dell'accordo, e nel sottolineare di avere come unico reddito il proprio salario derivante dalla professione di Guardia
Particolare Giurata, domandava lo scioglimento del matrimonio e la conferma della regolamentazione adottata in sede di separazione.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 28 novembre 2024, in cui vi era rinuncia ai termini per le memorie, e posta in riserva di decisione.
Va preliminarmente rilevato che, secondo la prospettazione del ricorrente, la moglie a seguito della pronuncia di separazione del 2013, si era recata con la figlia, affidata in forma esclusiva alla madre, in Brasile e da allora non ha più fatto rientro in Italia, in violazione degli accordi di separazione, secondo cui la residenza oltre continente era consentita solo nei limiti del triennio.
Dalla situazione fattuale emerge la sussistenza della giurisdizione italiana unicamente quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che l'art. 3 del reg. CE 2201/2003 individua quale criterio di collegamento per le questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi, o — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o — la residenza abituale del convenuto, o — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello
Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile».
Nel caso di specie l'ultima residenza comune era in Italia e comunque il ricorrente è cittadino italiano e risiede in Italia, sicché si fonda la giurisdizione italiana, e, quanto alla competenza, alla stregua dell'art. 18 ult. comma c.p.c., se il convenuto non ha la residenza né il domicilio né la dimora in Italia
o se la dimora è sconosciuta, come nel caso in esame, è competente il luogo in cui l'attore risiede, a
Porto S. Elpidio, Comune ricadente nell'ambito del circondario del Tribunale di Fermo.
Sussistono le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alla luce del decorso del termine di legge dalla pronuncia di separazione e dell'impossibilità di ricostituzione la comunione materiale e spirituale dei coniugi, e va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione.
Quanto alla domanda di conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione sull'affidamento della figlia va ritenuta la sussistenza della giurisdizione dello stato di residenza abituale della minore al momento della proposizione della domanda, sicché risultando la minore non più rientrata in Italia dal Brasile va dichiarato il difetto di giurisdizione italiana.
La peculiarità della vicenda e la fondatezza solo parziale della domanda consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Sant' Elpidio Parte_1 Controparte_1
a Mare il 25/03/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di tale Comune al n. 2 dell'anno 2006, ed ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione.
Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di affidamento della figlia minore.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. La presidente
Dott. Alberto Pavan Dott.ssa Sara Marzialetti