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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg14558 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14558 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. SPARANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Bolvito n. 74,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SPARANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Bolvito n. 74,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 03/06/2004 e che dalla loro unione nasceva la figlia il Per_1
07.12.2004 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli era intervenuta separazione in forza di sentenza n.11719/2023 dell'01.12.2023 resa nel procedimento RG 22080/2023 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2. Confermare che la casa coniugale sita in Napoli alla Via Francesco Bolvito n.
43 con tutto l'arredo ivi esistente resta assegnata alla moglie, la quale vi continuerà ad abitare con la figlia Persona_2
3. Disporre che il sig. continui a corrispondere la somma di euro Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia
[...]
ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente entro il Persona_2
giorno 15 di ogni mese. Tale importo, sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat FOI-. Le parti espressamente concordano che
l'assegno unico sarà incassato interamente dalla GN , rinunciando Parte_2
in suo favore il sig. alla quota a lui spettante;
Parte_1
4. Disporre che il sig. concorra nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie per la cui individuazione le parti fanno espresso riferimento al protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli. Pertanto, i coniugi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordano che entrambi parteciperanno alle spese mediche specialistiche e dentistiche, eventualmente necessitanti alla figlia e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e
2 alle spese necessitanti per il materiale didattico e scolastiche non prevedibili, nonché, eventualmente, le spese universitarie fino alla relativa autosufficienza economica della figlia, sempre nella misura del 50% rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc., ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori. In difetto, cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la figlia dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente a semplice richiesta.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 03/06/2004 (atto n.43, parte I, s., sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
3 • prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14558 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. SPARANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Bolvito n. 74,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SPARANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Bolvito n. 74,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 03/06/2004 e che dalla loro unione nasceva la figlia il Per_1
07.12.2004 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli era intervenuta separazione in forza di sentenza n.11719/2023 dell'01.12.2023 resa nel procedimento RG 22080/2023 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2. Confermare che la casa coniugale sita in Napoli alla Via Francesco Bolvito n.
43 con tutto l'arredo ivi esistente resta assegnata alla moglie, la quale vi continuerà ad abitare con la figlia Persona_2
3. Disporre che il sig. continui a corrispondere la somma di euro Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia
[...]
ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente entro il Persona_2
giorno 15 di ogni mese. Tale importo, sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat FOI-. Le parti espressamente concordano che
l'assegno unico sarà incassato interamente dalla GN , rinunciando Parte_2
in suo favore il sig. alla quota a lui spettante;
Parte_1
4. Disporre che il sig. concorra nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie per la cui individuazione le parti fanno espresso riferimento al protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli. Pertanto, i coniugi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordano che entrambi parteciperanno alle spese mediche specialistiche e dentistiche, eventualmente necessitanti alla figlia e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e
2 alle spese necessitanti per il materiale didattico e scolastiche non prevedibili, nonché, eventualmente, le spese universitarie fino alla relativa autosufficienza economica della figlia, sempre nella misura del 50% rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc., ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori. In difetto, cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la figlia dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente a semplice richiesta.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 03/06/2004 (atto n.43, parte I, s., sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
3 • prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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