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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7943/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 13/3/2025
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Prosperi Andrea e Maurizio Colangelo . Parte_1
-Appellante -
E
. Controparte_1
- Appellata contumace -
E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Baldi Controparte_2
- appellata -
E
( già ) rappresentata e difesa dall' avv. Marco Ciaralli;
Controparte_3 Controparte_4
-appellata-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baldi ed elett.te Controparte_5 dom.ta presso il suo studio in Via Salaria 292 - Roma;
- altra appellata -
E
in qualità di successore a titolo TE universale della SO incorporata – a sua volta incorporante ON NT
, quale cessionaria del ramo d'azienda di
[...] PA
, rappresentata e difesa dall'Avv.Giovanni Battista Martelli;
[...]
- Appellata -
E
; Controparte_10
- appellato contumace –
E
CP_11
- appellato contumace -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 10566/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XII – Giud. Parziale , depositata il 16.5.2019 nel giudizio iscritto al RG 39148/2014.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 13/03/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, la SO Controparte_1 [...]
, la SO l' Controparte_12 Parte_1 Controparte_2 Controparte_10
e chiedendo la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a
[...] CP_11 seguito dell'incidente verificatosi in data 22 maggio 2012, a Roma, in Via di Pratica di Mare, all'altezza del Km 2,600.
2.A fondamento della domanda, la deduceva che nel luogo e nel tempo sopraindicati, mentre CP_1 stava percorrendo Via Pratica di Mare, direzione Torvajanica, giunta all'altezza del KM 2,600, veniva urtata da un Opel LA tg EF717CV che, provenendo dall'opposto senso di marcia, invadeva la sua corsia determinando un urto frontale. Dopo l'urto sopraggiungeva il veicolo Nissan Almera tg NDZ02656 che urtava il suo veicolo facendola ruotare di 180 gradi e determinandone uno scarrocciamento di 5 metri.
3.Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto dal Controparte_12 verbale delle autorità intervenute era evidente che l'incidente era stato causato dal comportamento di guida della CP_1
4.Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e proponendo Parte_1 domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti rispetto a quelli riconosciuti dal Giudice di Pace con sentenza n. 16144/2014 .
L'odierna appellante deduceva che il sinistro era stato causato dalla condotta di guida della attrice che aveva invaso la sua corsia e urtato il suo veicolo che procedeva sulla propria corsia di marcia senza che fosse possibile evitare impatto a causa della velocità del veicolo attoreo. Dette circostanze erano confermate dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta e consistenti nella collocazione delle tracce di detriti vetrosi e della posizione dei veicoli assunta dopo l'urto.
L'odierna appellante deduceva inoltre, che con riguardo ai danni materiali, aveva già introdotto un azione dinanzi al Giudice di Pace di Roma, che tale domanda era stata accolta con sentenza n. 16144/14 , che accertava l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro de quo. CP_1
Chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti, fatta eccezione per i danni materiali , e di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicurazione che garantiva il veicolo attoreo.
5.Si costituiva in giudizio la eccependo la mancata integrazione del Controparte_13 contraddittorio con l' contestando, nel merito , la ricostruzione della dinamica operata da parte attrice in quanto dai rilievi delle autorità intervenute era emerso che il sinistro si era verificato nella corsia di marcia della Pt_1
6.Autorizzata ed effettuata la richiesta chiamata in causa , si costituiva altresì l' videnziando che l'Assicurazione straniera che garantiva il veicolo Nissan Almera, era la Parte_2
, di nazionalità polacca, e che l ungeva da garante ex lege nei confronti di detta
[...] SO, nei limiti della garanzia minima di massimale per il periodo. Infine deduceva l'esclusiva responsabilità della ella causazione del sinistro de quo. CP_1
7.Si costituiva in giudizio la SO contestando la PA domanda attorea ed evidenziando che aveva corrisposto l'importo di € 60.000,00 per le lesioni fisiche alla Pt_1
8.Veniva dichiarata la contumacia di ed Controparte_10 CP_11
9.La causa veniva istruita con l'espletamento della CTU medico legale sulla persona della convenuta
.All' esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10566/2019 pubbl. il 16.05.2019 RG n. Pt_1
39148/14 - Tribunale di Roma – Sezione XIII così decideva:
“Il Tribunale di Roma definitivamente pronunziando, sulla domanda pro- posta da Parte_3 confronti della SO , in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_4 di , nonché della dell' Parte_1 Controparte_14 Controparte_10 ed e della SO chiamata in causa CP_11 PA
Dichiara la esclusiva responsabilità di nella causazione dell'incidente; Controparte_1
Rigetta la domanda dell'attrice;
Condanna la SO , in persona del legale PA rappresentante pro tempore e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 107.379,02 cui devono essere aggiunti gli interessi per maggior danno da ritardato pagamento calcolati sulla base dei criteri individuati in parte motiva,
Condanna la SO , in persona del legale PA rappresentante pro tempore e a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio , spese che liquida in complessivi euro 7.450,00, in essi compresi euro 500 per la CTU di cui 6.500 per onorari delle fasi di giudizio, euro 7.450 per spese ed esborsi, oltre accessori come per legge ivi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese;
Condanna la SO , in persona del legale PA rappresentante pro tempore e a rimborsare alla SO le Controparte_1 Controparte_4 spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui 3.000,00 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge ivi com presa la maggiorazione forfettaria per le spese;
Condanna la SO , in persona del legale PA rappresentante pro tempore e a rimborsare alla SO le spese del presente Controparte_1 giudizio, spese che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui 3.000,00 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge ivi compresa la maggiora zione forfettaria per le spese.”.
10.Il Tribunale quindi sulla base delle obiettività riscontrate nel verbale dell'autorità intervenuta, rinveniva l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro per aver invaso la corsia CP_1 di marcia opposta.
Quindi, dopo attenta ricostruzione e serrata analitica critica ai limiti riscontrabili nelle tabelle di Milano della liquidazione del danno non patrimoniale, in ragione fra l'altro del contrasto delle stesse sia con gli art.li 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, sia del principio di progressività della misura delle liquidazioni con la gravità percentuale dei postumi invalidanti, accoglieva la sola domanda per i danni non patrimoniali per invalidità temporanea, totale e parziale, e per invalidità permanente, liquidando altresì percentualmente il danno morale, e le spese mediche, ma negando il riconoscimento del danno patrimoniale, per mancata produzione delle dichiarazioni reddituali per gli anni precedenti nonché della misura della pensione percepita, rendendo quindi impossibile la valutazione del pregiudizio subito ricollegabile al pensionamento anticipato.
11.Avverso il detto provvedimento spiegava rituale appello lamentando la Parte_1 mancata applicazione delle tabelle milanesi che le avrebbero consentito una ben maggior liquidazione del danno non patrimoniale, nonché il rigetto della domanda per il danno patrimoniale derivante dalla inabilità lavorativa specifica che l'aveva costretta al pensionamento anticipato derivante dalla subita cessazione dell'impiego pubblico come insegnante.
Quanto al primo motivo rammentava il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosceva alle tabelle milanesi il ruolo di parametro guida ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ed al fine di evitare sperequazioni liquidative per danni simili sul territorio nazionale.
In relazione al secondo motivo lamentava il mancato accoglimento della domanda inerente il danno patrimoniale, producendo le certificazioni uniche degli anni precedenti e richiedendo la riforma sul punto con determinazione del quantum in ragione di € 636.631,00, sulla base della pronuncia n. 20615/2015 della Cassazione che individua il necessario parametro nei coefficienti diffusi dal CSM in incontro di studio del 1989.
12.Si costituivano ritualmente , e Controparte_2 ON Controparte_3
(già ) . Controparte_4
13 si ritenevano estranee ai motivi di appello in Controparte_15 Controparte_3 quanto non destinatarie di domande da parte dell' appellante.
14. Infine , quale cessionaria del ramo d'azienda di ON PA
, chiedeva il rigetto dell'appello per manifesta infondatezza dei relativi motivi,
[...] dovendosi ritenere pienamente motivate, con circostanziate, specifiche e minuziose argomentazioni, le ragioni per le quali il Tribunale di Roma aveva inteso dare preferenza alle tabelle elaborate dallo stesso Tribunale, in quanto più aderenti ai criteri rinvenibili nell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni e maggiormente rispettose del principio di necessaria integrale liquidazione del danno non patrimoniale come stabilito dalle sentenze gemelle delle SS.UU. del 2008, laddove diversamente le tabelle milanesi inopinatamente penalizzavano il criterio di progressività del risarcimento rispetto al grado di invalidità a partire dal 34% di invalidità, mantenendo tale criterio non congruo con il sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità, anche per la determinazione del danno morale e della personalizzazione.
Quanto al secondo motivo di appello ne chiedeva parimenti il rigetto per violazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 345 cpc, e lo stralcio delle produzioni documentali siccome tardive, eccependo altresì l'infondatezza in quanto impossibile, per difetto di produzione di documentazione pensionistica, stabilire l'entità del divario reddituale fra reddito da lavoro precedente e reddito da pensione.
Nelle more del giudizio interveniva in TE qualità di successore a titolo universale della SO incorporata – a sua volta ON incorporante , quale cessionaria del ramo d'azienda di NT [...]
, che faceva proprie le difese della dante causa . PA
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza del 13/3/2025 la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge .
***
Il primo motivo di appello è fondato per quanto di ragione.
Sui criteri giurisprudenziali di applicabilità delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno non patrimoniale vanno svolti dei preliminari necessari chiarimenti. Com'è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale la giurisprudenza ha ravvisato nel sistema delle tabelle una soluzione idonea per addivenire alla liquidazione dei relativi danni ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 ).Lo stesso legislatore nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni Private ha fatto ad esse espressamente riferimento nella citata legge .
Invero in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti. In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella specie diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali ( per l'affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" v. in particolare Cass., 1°/6/2010, n. 13431 ), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine «di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza» ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ). Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (
o quantomeno ridurre ) -al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2° co., Cost., la Suprema Corte di Cassazione è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402 ).
Pertanto rispetto ad un primo periodo ed orientamento secondo il quale i giudici di merito potevano ragionevolmente adottare quale parametro di quantificazione dell'equità ex art. 1226 c.c. le c.d. tabelle locali emanate sulla base delle medie liquidatorie dell'ambito territoriale del tribunale, così garantendo quantomeno una equità circoscritta, salvo l'adozione di decisioni afflitte da evidenti sperequazioni macroscopiche, la Corte Suprema di Cassazione è peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1 °co. n. 3, c.p.c. ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 ), peraltro precisandosi che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire ( v. Cass., 30/6/2011, n. 14402, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059).
Con particolare riferimento al sistema delle tabelle, la Cassazione ha ulteriormente precisato che il giudice di merito deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato, come sia stato esso individuato, quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo, quale sia l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati e le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano (cfr. Cass., 4/2/2016, n. 2167). Ciò al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che la valutazione risulti sostanzialmente arbitraria non potendo al riguardo invero valorizzarsi tutte le generiche ed apodittiche indicazioni.
Ciò doverosamente premesso ha trovato eccezione esclusivamente con riferimento alle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, poichè non basate su un sistema a punti che tenendo conto di varie aspetti quali l'età della vittima primaria, del grado di parentela, a esistenza o meno della convivenza, l'età del superstite beneficiario ecc., permettesse una adeguata liquidazione del caso concreto evitando le sperequazioni di una liquidazione basata solo su un minimo ed un massimo( v. anche Cass. n. 8508/2020) .
Tanto premesso rispetto al caso scrutinato il Tribunale, nella sentenza impugnata non risulta esplicitato il percorso motivazionale con il quale si giunge ad una determinata quantificazione sia per il danno biologico che per quello morale, fornendo solo delle quantificazioni finali di tali voci, senza peraltro chiarire minimamente le ragioni per le quali si discosta dalle ben maggiori liquidazioni cui pervengono le tabelle milanesi del 2018.
Peraltro, in considerazione del fatto che la percentuale accertata dalla CTU e confermata dalla sentenza, è pari al 30% di invalidità permanente, la stessa risulta senz' altro estranea ai rilievi mossi dal Tribunale circa il mancato rispetto della tabella milanese per incremento graduale punto per punto del danno morale soggettivo riguardando detti rilievi solo i mancati incrementi progressivi per invalidità tra l' 1 e il 9% e tra il 34 e il 100% .
Va inoltre rilevato che l'età della va indicato in anni 53 e non 54, non avendo all'atto Pt_1 dell'evento ancora compiuto tale età anagrafica.
Pertanto, ed in accoglimento dello specifico motivo, la sentenza va riformata con la determinazione del danno biologico e complessivo danno non patrimoniale derivante dall' incremento del c.d. danno morale soggettivo , secondo le tabelle del Tribunale di Milano edizione 2024 adottabili attualmente, così determinando il danno biologico per invalidità permanente pari al 30% in soggetto di anni 53 in misura di valore punto complessivo pari ad € 7.310,37 comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva e quindi pari ad € 162.290,00 per complessivo danno non patrimoniale, in assenza di ulteriori elementi per una personalizzazione, come correttamente evidenziato in sentenza. Per invalidità temporanea assoluta di 60 gg. saranno dovuti € 6.900,00, mentre per 90 gg di invalidità parziale al 50% spetteranno € 5.175,00 per un totale di invalidità temporanea pari ad € 12.075,00, mentre per spese documentate € 4.074,87, per un totale complessivo di € 178.439,87.
Trattandosi di debito di valore sulla predetta somma devono poi aggiungersi gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri indicati dal Tribunale oltre gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Non può essere invece accolto il secondo motivo di appello per sussistenza delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
La domanda relativa al danno patrimoniale è stata rigettata dal Tribunale per la mancata produzione di alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti e dell' importo di pensione percepito necessari al fine di valutare il pregiudizio economico ricollegabile al pensionamento anticipato .
Orbene l'appellante non impugna il capo della statuizione nella quale si evidenza l'assenza di documentazione contabile utile e necessaria per la valutazione di un danno differenziale economico determinato dallo scarto in negativo fra reddito da lavoro dipendente quale insegnante e reddito pensionistico, con ciò confermando l'effettiva assenza di tale documentazione che viene prodotta solo in questo grado , e peraltro solo relativamente ai redditi da lavoro dipendente per gli anni antecedenti il sinistro.
Inoltre il richiamo al criterio del triplo della pensione sociale contenuto solo nelle conclusioni in via subordinata dell' appello deve ritenersi non solo nuovo ma in ogni caso non pertinente in quanto per giurisprudenza consolidata il criterio di cui all' art. 137 cod. assicurazioni private ( D.Lgs. n. 209/2005 ) , è applicabile solo in presenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica in un soggetto del tutto privo di redditi al momento della verificazione dell' evento dannoso o al più fruitore di un reddito modesto e sporadico, tale da equiparare il predetto ad un disoccupato (c.f.r. Cass. ordinanza n. 25370/2018) .
Le ragioni dell'accoglimento solo parziale dell'appello comportano la regolamentazione delle spese tra le parti principali da compensarsi quanto al 50% per il presente grado di giudizio nei confronti in solido della e di da Controparte_16 Controparte_1 liquidarsi secondo valori medi di tariffa per valore della causa con esclusione della fase di trattazione/istruttoria , in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
Sussistono invece per contro giusti motivi di compensazione nei rapporti con le altre parti in quanto non destinatarie di alcuna domanda ed evocate in giudizio solo quali litisconsorti processuali .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10566/2019, in parziale Parte_1 accoglimento dell' appello e riforma dell' impugnata sentenza , così provvede:
- Condanna in qualità di TE successore a titolo universale della SO incorporata – , ON quale cessionaria del ramo d'azienda di , in PA solido con a pagare all'appellante la somma complessiva di € 178.439,87, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione come indicati nella sentenza del Tribunale;
- Rigetta per il resto l'appello; - Condanna in solido in qualità di TE successore a titolo universale della SO incorporata – e a ON Controparte_1 rifondere le spese del presente grado all'Avv. Andrea Prosperi, dichiaratosi antistatario, che si compensano nella misura della metà, liquidando la restante parte in misura di complessivi € 1.264,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compensi comprensiva di spese generali al 15%, oltre Iva Iva e Cpa.
- Compensa integralmente le spese di giudizio fra le altre parti .
Così deciso nella Camera di consiglio del 22/09/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta