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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 89/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. OLIVI MONICA elett. dom.to in Indirizzo Parte_1
Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. FLORI FLORO elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 CP_1
60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino, Giudice del Parte_1
Lavoro, n. 08/2023, depositata in data 25.09.2023, che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto, diretto al riconoscimento del diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare, per i nipoti minori inabili a carico dell'ascendente, entrambi titolari di indennita' di frequenza.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per il seguente motivo di appello: 1) Violazione
e falsa applicazione dell'art. 2 del DL 13/3/1988 n. 69 convertito nella Legge 13/5/1988 n. 153 in relazione ai requisiti per poter accedere alla provvidenza ANF (Assegno Nucleo Familiare). Errata pagina 1 di 5 applicazione della nozione di vivenza a carico.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, Controparte_2 deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si premette che, come noto, l'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto dall'art. 2 del
D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, andando, così, a sostituire, a decorrere dal 1' gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
Dispone il citato articolo, al comma 2, che “L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto” ed al comma 3 che “Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato”.
In particolare, poi, il comma 6 del citato art. 2 dispone che “6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Considerato il rinvio all'art. 38 del DPR 818/1957, si precisa che tale norma prevede che
“sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Agli stessi fini
s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato”.
pagina 2 di 5 Ebbene, su tale disposto normativo si è pronunciata, con sentenza del 20.5.1999 n. 180, la
Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Dunque, tra i familiari vanno inclusi anche i nipoti in linea retta minorenni, non formalmente affidati, ma viventi di fatto a carico del nonno.
Per la verità, che ai fini dell'assegno per il nucleo familiare rilevino anche i nipoti non è in contestazione da parte dell' , (ed è affermato anche dalla sentenza impugnata sicché sul punto è CP_1
sostanzialmente sceso il giudicato) ma l richiede che i genitori naturali non debbano CP_2
possedere alcun reddito, con la sola eccezione per la casa di abitazione e la titolarità dell'assegno di mantenimento.
Il godimento di qualsiasi altro reddito in capo ai genitori, ivi compreso quello derivante da benefici assistenziali (es. ANF dei Comuni - Assegno natalità etc.) in favore del nucleo dei genitori che ricomprende il minore, escluderebbe la sussistenza della "vivenza a carico" dell'ascendente.
Tale tesi è stata sostanzialmente accolta dal primo giudice il quale, dopo avere affermato che
“l'obbligo di mantenimento dei minori grava, in primo luogo, sui genitori ex art. 147 c.c., e solo in via sussidiaria sugli altri ascendenti ex art. 148 c.c.” ha ritenuto insussistente la condizione della vivenza a carico in quanto, “come attestato dalla documentazione in atti, , madre Parte_2
dei minori, possiede terreni per 44,00 euro di reddito domenicale e 44,00 Euro di reddito agrario, che si traduce nella dichiarazione su modello unico in 97,00 euro di reddito agrario imponibile e
103,00 euro di reddito domenicale non imponibile (doc. 1 della memoria di costituzione). Nel corso degli anni la stessa, quantomeno fino al 13.07.2020, è stata inoltre proprietaria di un fabbricato con rendita catastale di 574,00 euro (doc. 2 della memoria di costituzione). Oltre a tali redditi la madre dei minori ha prestato attività lavorativa nel Maggio 2018 ed ha avuto compensi per prestazioni occasionali negli anni 2020 e 2021 (doc. 3 della memoria di costituzione – estratto contributivo
)”. Parte_2
Ebbene, deve ritenersi che tali elementi non siano in contraddizione con la vivenza a carico del nonno dei due minori.
Innanzitutto, si rileva come lo stato di disoccupazione mantenuto dai genitori per tutti gli anni in questione non sia oggetto di contestazione e risulti, comunque, comprovato dai patti di servizio personalizzati prodotti in atti.
Quanto, poi, agli immobili di proprietà della madre dei due minori, si Parte_2
tratta di alcuni terreni incolti e di una abitazione, ricevuti in successione dal padre. In entrambi i casi pagina 3 di 5 tali immobili producono un reddito, per i terreni pari ad € 97,00 e per l'abitazione pari alla rendita catastale di € 574,00, redditi che sono, tuttavia, solo figurativi e che non esprimono una concreta capacità patrimoniale di mantenimento di due figli minori. Non è, comunque, in contestazione che tali redditi possano, sommati con quelli del nonno richiedente, comportare il superamento dei limiti reddituali previsti per l'ANF. Ad ogni modo, vale anche osservare come l'abitazione di proprietà della appare e appariva priva di capacità reddituale, trattandosi di immobile dichiarato Parte_2
inagibile già dal 2018 ed al momento della richiesta dell'assegno, già uscito dal patrimonio della stessa, a seguito di procedura esecutiva immobiliare, nell'ambito della quale veniva emesso nel luglio
2020 il decreto di trasferimento da parte del Tribunale (la domanda risale al settembre 2020).
Quanto all'attività lavorativa svolta dalla che pure il primo giudice ha ritenuto Parte_2
ostativa, dall'estratto contributivo risulta che per le sporadiche attività esercitate nel 2020, anno della presentazione della domanda, la stessa ha percepito l'importo di € 688,00 mentre nel 2021 € 312,00.
L'attività lavorativa svolta nel 2018 si riduce invece ad un solo mese di lavoro in modalità part time con una retribuzione percepita di € 294,00. Tale occupazione, in ragione dell'esiguità degli importi percepiti, ha, comunque, consentito ai genitori di mantenere lo stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l'impiego.
Deve, pertanto, ritenersi come tali elementi reddituali non si pongano in contraddizione con lo stato di vivenza a carico del nonno, unico soggetto nell'ambito familiare in grado di contribuire al mantenimento dei due minori e dei genitori, in ragione della pensione posseduta.
Dovendosi privilegiare una lettura sostanzialistica della normativa in questione, alla luce della finalità di sostegno al reddito familiare, deve concludersi che l'appellante ha diritto di vedersi accogliere la domanda del 7/9/20 con godimento dei ratei arretrati della prestazione nel limite della prescrizione quinquennale (v. art. 23 Dpr 797/1955).
L'appello va, di conseguenza, accolto con riforma della sentenza appellata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di percepire l'assegno al nucleo familiare per i nipoti conviventi ed a Parte_1
carico nei limiti della prescrizione quinquennale e conseguentemente condanna l' CP_1 all'erogazione a favore dell'appellante della prestazione richiesta con la decorrenza di legge con gli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 4 di 5 • Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del CP_2
giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 2.340,00 e per il secondo grado in euro
2.600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 89/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. OLIVI MONICA elett. dom.to in Indirizzo Parte_1
Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. FLORI FLORO elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 CP_1
60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino, Giudice del Parte_1
Lavoro, n. 08/2023, depositata in data 25.09.2023, che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto, diretto al riconoscimento del diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare, per i nipoti minori inabili a carico dell'ascendente, entrambi titolari di indennita' di frequenza.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per il seguente motivo di appello: 1) Violazione
e falsa applicazione dell'art. 2 del DL 13/3/1988 n. 69 convertito nella Legge 13/5/1988 n. 153 in relazione ai requisiti per poter accedere alla provvidenza ANF (Assegno Nucleo Familiare). Errata pagina 1 di 5 applicazione della nozione di vivenza a carico.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, Controparte_2 deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si premette che, come noto, l'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto dall'art. 2 del
D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, andando, così, a sostituire, a decorrere dal 1' gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
Dispone il citato articolo, al comma 2, che “L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto” ed al comma 3 che “Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato”.
In particolare, poi, il comma 6 del citato art. 2 dispone che “6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Considerato il rinvio all'art. 38 del DPR 818/1957, si precisa che tale norma prevede che
“sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Agli stessi fini
s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato”.
pagina 2 di 5 Ebbene, su tale disposto normativo si è pronunciata, con sentenza del 20.5.1999 n. 180, la
Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Dunque, tra i familiari vanno inclusi anche i nipoti in linea retta minorenni, non formalmente affidati, ma viventi di fatto a carico del nonno.
Per la verità, che ai fini dell'assegno per il nucleo familiare rilevino anche i nipoti non è in contestazione da parte dell' , (ed è affermato anche dalla sentenza impugnata sicché sul punto è CP_1
sostanzialmente sceso il giudicato) ma l richiede che i genitori naturali non debbano CP_2
possedere alcun reddito, con la sola eccezione per la casa di abitazione e la titolarità dell'assegno di mantenimento.
Il godimento di qualsiasi altro reddito in capo ai genitori, ivi compreso quello derivante da benefici assistenziali (es. ANF dei Comuni - Assegno natalità etc.) in favore del nucleo dei genitori che ricomprende il minore, escluderebbe la sussistenza della "vivenza a carico" dell'ascendente.
Tale tesi è stata sostanzialmente accolta dal primo giudice il quale, dopo avere affermato che
“l'obbligo di mantenimento dei minori grava, in primo luogo, sui genitori ex art. 147 c.c., e solo in via sussidiaria sugli altri ascendenti ex art. 148 c.c.” ha ritenuto insussistente la condizione della vivenza a carico in quanto, “come attestato dalla documentazione in atti, , madre Parte_2
dei minori, possiede terreni per 44,00 euro di reddito domenicale e 44,00 Euro di reddito agrario, che si traduce nella dichiarazione su modello unico in 97,00 euro di reddito agrario imponibile e
103,00 euro di reddito domenicale non imponibile (doc. 1 della memoria di costituzione). Nel corso degli anni la stessa, quantomeno fino al 13.07.2020, è stata inoltre proprietaria di un fabbricato con rendita catastale di 574,00 euro (doc. 2 della memoria di costituzione). Oltre a tali redditi la madre dei minori ha prestato attività lavorativa nel Maggio 2018 ed ha avuto compensi per prestazioni occasionali negli anni 2020 e 2021 (doc. 3 della memoria di costituzione – estratto contributivo
)”. Parte_2
Ebbene, deve ritenersi che tali elementi non siano in contraddizione con la vivenza a carico del nonno dei due minori.
Innanzitutto, si rileva come lo stato di disoccupazione mantenuto dai genitori per tutti gli anni in questione non sia oggetto di contestazione e risulti, comunque, comprovato dai patti di servizio personalizzati prodotti in atti.
Quanto, poi, agli immobili di proprietà della madre dei due minori, si Parte_2
tratta di alcuni terreni incolti e di una abitazione, ricevuti in successione dal padre. In entrambi i casi pagina 3 di 5 tali immobili producono un reddito, per i terreni pari ad € 97,00 e per l'abitazione pari alla rendita catastale di € 574,00, redditi che sono, tuttavia, solo figurativi e che non esprimono una concreta capacità patrimoniale di mantenimento di due figli minori. Non è, comunque, in contestazione che tali redditi possano, sommati con quelli del nonno richiedente, comportare il superamento dei limiti reddituali previsti per l'ANF. Ad ogni modo, vale anche osservare come l'abitazione di proprietà della appare e appariva priva di capacità reddituale, trattandosi di immobile dichiarato Parte_2
inagibile già dal 2018 ed al momento della richiesta dell'assegno, già uscito dal patrimonio della stessa, a seguito di procedura esecutiva immobiliare, nell'ambito della quale veniva emesso nel luglio
2020 il decreto di trasferimento da parte del Tribunale (la domanda risale al settembre 2020).
Quanto all'attività lavorativa svolta dalla che pure il primo giudice ha ritenuto Parte_2
ostativa, dall'estratto contributivo risulta che per le sporadiche attività esercitate nel 2020, anno della presentazione della domanda, la stessa ha percepito l'importo di € 688,00 mentre nel 2021 € 312,00.
L'attività lavorativa svolta nel 2018 si riduce invece ad un solo mese di lavoro in modalità part time con una retribuzione percepita di € 294,00. Tale occupazione, in ragione dell'esiguità degli importi percepiti, ha, comunque, consentito ai genitori di mantenere lo stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l'impiego.
Deve, pertanto, ritenersi come tali elementi reddituali non si pongano in contraddizione con lo stato di vivenza a carico del nonno, unico soggetto nell'ambito familiare in grado di contribuire al mantenimento dei due minori e dei genitori, in ragione della pensione posseduta.
Dovendosi privilegiare una lettura sostanzialistica della normativa in questione, alla luce della finalità di sostegno al reddito familiare, deve concludersi che l'appellante ha diritto di vedersi accogliere la domanda del 7/9/20 con godimento dei ratei arretrati della prestazione nel limite della prescrizione quinquennale (v. art. 23 Dpr 797/1955).
L'appello va, di conseguenza, accolto con riforma della sentenza appellata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di percepire l'assegno al nucleo familiare per i nipoti conviventi ed a Parte_1
carico nei limiti della prescrizione quinquennale e conseguentemente condanna l' CP_1 all'erogazione a favore dell'appellante della prestazione richiesta con la decorrenza di legge con gli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 4 di 5 • Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del CP_2
giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 2.340,00 e per il secondo grado in euro
2.600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5