Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2024, n. 14342
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Sentenza 22 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, il 22 febbraio 2024, con numero di registro generale 34602/2018. Le parti in causa, da un lato, hanno richiesto la convalida di un contratto preliminare di divisione, mentre dall'altro hanno contestato la regolarità delle notifiche relative all'appello. La questione centrale riguardava la validità delle notifiche effettuate a litisconsorti residenti all'estero, in particolare la regolarità della notifica a uno dei destinatari, che aveva rifiutato di ricevere l'atto per mancanza di traduzione.

Il giudice ha accolto il ricorso, ritenendo che la notifica a uno dei litisconsorti fosse stata effettuata correttamente, e che il rifiuto di ricevere l'atto fosse ingiustificato, dato che il destinatario comprendeva l'italiano. La Corte ha sottolineato l'importanza di garantire un equilibrio tra i diritti del notificante e quelli del destinatario, affermando che la mancanza di traduzione non comportava l'invalidità della notifica, ma richiedeva solo un termine per la regolarizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame, evidenziando la necessità di rispettare i principi di effettività e conoscibilità degli atti processuali.

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Massime1

Nel caso di notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, al fine di verificare la tempestività della notificazione è sufficiente, per il giudice, far ricorso agli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 1393 del 2007, secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario. Spetta al notificante l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione, pur se le carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione a tutela del destinatario, nonché il rilievo di non decorrenza, per quest'ultimo, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto.

Commentari3

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    Elena Bruno · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Elena Bruno L'art. 380 bis c.p.c. oggi prevede che nei casi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso il Presidente di sezione o un Consigliere da lui delegato comunichi alle parti una proposta di definizione accelerata del giudizio. Il ricorrente ha, a questo punto, quaranta giorni per ribellarsi alla proposta e, munito di una nuova procura speciale, può depositare un'istanza con cui può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Se entro i quaranta giorni la parte chiede la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, applica il terzo e il quarto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2024, n. 14342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14342
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo