Sentenza 22 maggio 2024
Massime • 1
Nel caso di notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, al fine di verificare la tempestività della notificazione è sufficiente, per il giudice, far ricorso agli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 1393 del 2007, secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario. Spetta al notificante l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione, pur se le carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione a tutela del destinatario, nonché il rilievo di non decorrenza, per quest'ultimo, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto.
Commentari • 3
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di Elena Bruno L'art. 380 bis c.p.c. oggi prevede che nei casi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso il Presidente di sezione o un Consigliere da lui delegato comunichi alle parti una proposta di definizione accelerata del giudizio. Il ricorrente ha, a questo punto, quaranta giorni per ribellarsi alla proposta e, munito di una nuova procura speciale, può depositare un'istanza con cui può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Se entro i quaranta giorni la parte chiede la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, applica il terzo e il quarto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2024, n. 14342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14342 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
l’atto è stato regolarmente notificato a mani proprie dal destinatario in data 9.3.2020. 1.14. Ne consegue che, una volta perfezionate le notifiche nei confronti di LI MA UA e LI VO, l’istanza del difensore dei ricorrenti volta alla concessione di un ulteriore termine per la notifica del ricorso a LI FI VO era ultronea e conseguentemente lo era anche l’ordinanza interlocutoria del 20.1.2021, con cui era stato assegnato il termine di ulteriori 180 giorni per la notifica a LI FI VO. 2. Accertata la regolarità della notifica a LI MA UA e LI VO, va esaminato il merito del ricorso. 2.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 331 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il gravame per omessa notifica dell’atto di rinnovazione dell’appello alla litisconsorte necessaria LI FI VO;
i ricorrenti evidenziano che, in seguito all’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto d’appello, avvenuto con ordinanza del 23.11.2017, la notifica era stata regolarmente effettuata ai litisconsorti necessari LI MA UA e LI VO nel termine assegnato dalla Corte distrettuale. In particolare, la notifica sarebbe stata effettuata sia a mezzo raccomandata a/r internazionale in data 27.11.2017, regolarmente ricevuta dai destinatari, sia ai sensi dell’art.4 del Regolamento Europeo N. 1393/2007. 2.2. Il motivo è fondato. 10 di 14 2.3. La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza del 18.10.2017, preso atto che non era pervenuta la prova della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari LI MA UA e LI VO, con ordinanza del 23.11.2017 aveva disposto la rinnovazione della notifica nei loro confronti con termine fino al 22.1.2018, rinviando all’udienza del 31.5.2018. La Corte, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello per omessa rinnovazione della notifica a LI VO FI nel termine indicato dal collegio. 2.4. La decisione è errata. 2.5. Dall’esame degli atti processuali risulta che l’ordine di rinnovazione della notifica è stato regolarmente adempiuto nel termine stabilito dalla Corte d’appello. 2.6. Risulta, infatti, che gli appellanti hanno rinnovato la notifica dell’atto d’appello sia a mezzo raccomandata a/r internazionale, con richiesta di notifica all’UNEP in data 27.11.2017, sia ai sensi dell’art.4 del Regolamento N.1393/2017. 2.7. Risulta agli atti il deposito della cartolina di ritorno sottoscritta da entrambi i destinatari, anche se manca la data di ricezione dell’atto da parte di LI FI VO. 2.8. L’appellante ha provveduto, inoltre, nei termini assegnati al collegio, in data 29.11.2017, ad effettuare la notifica anche ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo N.1393/2007, ma la Royal Court of Justice ha restituito soltanto l’atto notificato a LI MA UA in data 10.1.2018, mentre non ha restituito il modulo standard dell’allegato I relativo a LI FI VO. 2.9. A mente del primo comma dell’art. 9 del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007, la data della notificazione o della comunicazione cui fare riferimento per l’individuazione del momento 11 di 14 perfezionativo della stessa è quella in cui l’atto è stato notificato, o comunicato, secondo la legge dello Stato membro richiesto. 2.10. Il secondo comma del richiamato art. 9 precisa che, nell’ipotesi in cui un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione per l’avvenuta notifica è quella fissata dalla legge dello stato mittente. 2.11. La ratio è sempre quella di garantire l’effettività della notificazione, almeno con riguardo alla parte notificante, che viene così sottratta all’alea di eventuali disfunzioni da parte delle autorità cui è demandata l’esecuzione della stessa. Insomma, anche le notifiche transfrontaliere si uniformano al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui il notificante non deve sopportare il ritardo del disservizio postale o della negligenza del funzionario estero. 2.12. Osserva il collegio che proprio in tema di notifica all’estero, la Corte Costituzionale aveva anticipato il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificatario, prima delle note sentenze n. 477 del 26/11/2002 e n. 28 del 23 gennaio 2004. Già con la sentenza n. 10 del 1978, la Corte Costituzionale aveva affermato che i termini entro i quali le attività di difesa debbono essere svolte non possono iniziare se non da atti e fatti che siano effettivamente venuti a conoscenza degli interessati;
pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 143 ultimo comma c.p.c., secondo cui, nei casi previsti dal precedente art. 142, le notificazioni eseguite ai non residenti, né dimoranti, né domiciliati nella Repubblica si hanno per eseguite, con presunzione di conoscenza "iuris et iure", nel ventesimo giorno successivo a quello del compimento delle formalità prescritte. Detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 24 12 di 14 cost., nella parte in cui non prevede che la sua applicazione sia subordinata all'accertata impossibilità di eseguire le notificazioni stesse nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 20002/02/1978. Il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, nel caso di notificazione all'estero, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso. Successivamente, con sentenza del 3.3.1994, n.69, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 142 comma 3, 143 comma 3 e 680 comma 1 c.p.c., nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro conservativo entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione, anche quando tale adempimento debba essere seguito all'estero, comportano un'irragionevole limitazione del diritto di agire e facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi invece alle autorità straniere. Anche nella Convenzione dell’Aja del 1965 sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile, si distingue il momento della “trasmissione” dell’atto dallo Stato mittente allo stato richiesto, da quello della sua “notificazione” al destinatario: per quanto riguarda la notificazione al destinatario, la Convenzione si limita a stabilire che debbano essere seguite le regole previste dalla legge dello Stato richiesto o, eventualmente, le forme indicate dal richiedente purché non incompatibili con la legge dello Stato richiesto. Il nostro ordinamento processuale, dopo i noti sviluppi giurisprudenziali e normativi sul punto, tiene ben distinti il momento 13 di 14 della perfezione della notifica per la parte istante e quello di produzione dell’efficacia per il destinatario. Ne consegue che, in riferimento ad un atto da notificarsi a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, il giudice italiano sarà comunque tenuto a ragguagliare la tempestività della notificazione al momento perfezionativo per la parte istante, da individuare nella trasmissione all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare all’organo ricevente. Il notificante dovrà, invece attivarsi, attraverso richieste all’Autorità Centrale al fine di verificare le ragioni per le quali il certificato di avvenuta notifica non era stato trasmesso. A tali principi non si è attenuta la Corte di merito, che, pur in presenza di una notifica regolarmente effettuata nel termine prescritto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 22 febbraio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente RO CC FE NN 14 di 14 .