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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8691/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8691/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giorgio ROSA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 3.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 12.7.2024, cittadino senegalese, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. Cat.A/12/2024/Immig/IISez/22BS035529 del 9.4.2024 (a lui notificato il 16.5.2024), con cui la Questura di Brescia ha rigettato la sua richiesta, presentata il 26.8.2022, volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. , in quanto convivente con la Numero_1 madre nata in [...] il [...], cittadina italiana residente a [...]
Argine della Valle, n. 13.
La decisione impugnata si fonda sul fatto che la madre del ricorrente si sarebbe trasferita in Senegal, con conseguente insussistenza del requisito della convivenza posto dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Nell'atto introduttivo, il procuratore del ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dall'autorità amministrativa. In particolare, egli ha lamentato l'assenza di riferimenti, nel decreto di rigetto, alla natura temporanea o meno dell'allontanamento della genitrice del suo assistito. Inoltre, ha contestato l'omessa valutazione, da parte dell'amministrazione, del fatto che l'interessato avrebbe in Italia un solido nucleo familiare, costituito dalla sorella che lavora regolarmente e che può provvedere al suo mantenimento. Infine, ha eccepito l'irrilevanza del precedente giudiziario del 2015 (citato nel
Pag. 1 di 4 provvedimento impugnato), risalente a un decennio fa e non rispecchiante, per ciò solo, la condizione attuale dell'interessato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il difensore del ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento opposto e, per l'effetto, di ordinare al Questore di Brescia il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 5.8.2024, eccependo la tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Con successiva memoria integrativa, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, richiamando l'allegata relazione della Questura di Brescia, ove sono ribaditi i motivi del diniego.
3. Delegata la trattazione della causa alla GOP Emanuela Maggiore, all'udienza del 13.11.2024 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente (il quale ha negato che la madre si sia allontanata dal 2018 e che non sia più tornata e di essere certo che nel 2021 fosse in Italia;
inoltre, ha riferito di non aver più commesso reati dal 2021 e di lavorare irregolarmente a fronte di una retribuzione di euro 700,00 mensili); contestualmente è stato assegnato termine per integrare le difese ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.
4. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 3.4.2025. Il giorno 1.4.2025, il difensore di Parte_1
ha tempestivamente depositato note scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
[...]
Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, la domanda può ben essere qualificata nei termini di un'istanza di accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, alla luce del chiaro contenuto del ricorso, ove viene espressamente invocato il legame con la madre a sostegno della pretesa del rilascio del titolo di soggiorno. Si rammenta, d'altronde, che – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. III, 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331) – «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante».
2. Passando all'esame del merito, il ricorso è infondato per i motivi di séguito precisati.
Preliminarmente va ricordato che – in base all'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 - «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana». L'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 dispone, a sua volta, che «quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno […] per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico».
Pag. 2 di 4 Ebbene, lo straniero non fornito alcuna prova – né documentale né dichiarativa – della Parte_1 sua perdurante convivenza con la madre cittadina italiana, mentre la Questura di Brescia – grazie agli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Iseo (v. pp. 131 ss. degli allegati alla relazione della Questura prodotta da parte resistente) – ha dimostrato che già all'epoca della Persona_1 presentazione della domanda in fase amministrativa (26.8.2022) si era trasferita in Senegal.
La tesi di parte convenuta è, del resto, confermata proprio dal passaporto di quest'ultima, che lo stesso ha prodotto insieme alle sue note scritte del 6.12.2024. Sullo stesso sono difatti riportati Parte_1 solo timbri apposti all'aeroporto di Dakar – LA AG (quelli più recenti sono in partenza da Dakar il 18.10.2020 e in arrivo a Dakar l'8.6.2021) e nessuno apposto, viceversa, presso una frontiera italiana. Ne consegue che non vi è prova che la madre abbia trascorso un periodo in Italia insieme al figlio né tra il 18.10.2020 e l'8.6.2021 (periodo di sua apparente assenza dal territorio senegalese) né in epoca successiva.
Dalla relazione allegata da parte resistente risulta pure che, a séguito di accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri di Genova, è stata rilevata la presenza continuativa di Parte_1 in tale città (ben lontana dal luogo di asserita convivenza con la genitrice, sito a Iseo), prevalentemente in orari notturni, per ben dodici volte in tutti i mesi che vanno dal 29.1.2024 al 16.8.2024. E tale circostanza non è stata minimamente contestata dal ricorrente.
L'amministrazione convenuta ha altresì rilevato che, con sentenza del 22.2.2024, è stato Parte_1 condannato dal Tribunale di Genova alla pena detentiva di anni uno, mesi tre, giorni venti di reclusione per condotte illecite in materia di stupefacenti (qualificate ex art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commesse proprio a Genova.
Tali circostanze inducono ragionevolmente a presumere che egli non viva più da molto tempo a Iseo (BS), comune ove risulta iscritto anagraficamente insieme alla madre e alla sorella (v. il certificato di stato di famiglia a p. 25 degli allegati alla relazione della Questura), sibbene a Genova.
Questo aspetto è stato correttamente evidenziato anche nel provvedimento impugnato, ove si legge che il ricorrente – scarcerato dalla Casa Circondariale di Genova-Marassi il 4.3.2021 – era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza, ma il 27.5.2021 era stato autorizzato a trasferire a Genova il luogo di esecuzione della custodia domestica;
circostanza non contestata dallo straniero.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per rinnovare a il permesso di soggiorno in Parte_1 precedenza rilasciatogli ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, difettando il requisito della convivenza con la madre cittadina italiana o con altro parente (tra quelli elencati nell'articolo citato) in possesso di tale cittadinanza.
Sotto altro profilo, procedendo alla doverosa considerazione di tutte le circostanze elencate dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 al fine della valutazione comparativa da esso imposta, si osserva come l'istante, pur risiedendo in Italia dal 2006, non abbia né allegato né dimostrato di aver avviato un serio percorso di integrazione sociale nel Paese di accoglienza.
Dalla lettura dell'estratto conto previdenziale aggiornato e delle risultanze degli accertamenti CP_2 eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate (in atti) emerge che l'ultimo rapporto di lavoro regolare instaurato dal ricorrente risale al 2017 e che egli è privo di redditi adeguati da ancor prima. L'allegato svolgimento di attività lavorativa “in nero” – pur a fronte, peraltro, della disponibilità per lunghi periodi di un permesso di soggiorno – non è stato in alcun modo provato né per testi né attraverso produzioni documentali.
Nel ricorso si lamenta che la Questura non abbia tenuto conto della presenza in Italia della sorella Pt_1
Pag. 3 di 4 Parte_2
Al di là della considerazione che tale legame non rientra tra quelli che, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. cit., consentirebbero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (e che, in assenza quam minus di un rapporto di convivenza, esso non appare dotato di quella pregnanza tale da ricondurlo all'alveo di tutela assicurato dall'art. 8 CEDU), si osserva che l'interessato non ha dedotto alcuna circostanza idonea a comprovarne l'effettività, così come viceversa richiesto dall'art. 5, comma 5, cit.
Non si ravvisano, pertanto, elementi sufficienti per decretare la prevalenza, ai sensi della disposizione citata, di ipotetiche esigenze di tutela della vita privata o familiare (di fatto non consolidatasi in Italia) rispetto a quelle di ordine pubblico sottese alla regolamentazione dei flussi migratòri, sì da concedere un permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga. E neppure si riscontra – allo stato – la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.lgs. cit., del resto neppure invocato dal ricorrente.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
3. In applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione integrale o parziale, parte ricorrente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute da parte resistente.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa) in 2.356,00 euro, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Si riconosce, infatti, il compenso per le sole prime tre fasi, in quanto l'amministrazione resistente non ha articolato difese ulteriori e diverse rispetto a quelle contenute nella sua comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1 letto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in 2.356,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 28 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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