Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile in persona dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio
Michele Ruvolo Presidente
Carlo Salvatore Hamel Giudice rel.
Carlo Maria Bucalo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
nato a FAVIGNANA (TP), in [...] Parte_1
08/10/1957, nato a FAVIGNANA, in [...] Parte_2
1/2/1962, nata a FAVIGNANA, in [...] Parte_3
2/8/1963, con gli avv.ti SPANO' FLAVIO VITO MARIA e ANGELO COR-
RADO DI GIROLAMO;
– attori –
E
Par
nato a [...] in data [...], Controparte_1
nato a [...] in data [...], Parte_4 CP_2
nato a [...], in data [...], con l'Avv. BUSCAINO
[...]
DONATELLA;
– attori –
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
CONTRO
nata in FAVIGNANA (TP), in [...] Controparte_3
11/03/1973, con l'Avv. GRECO GIOVAN BATTISTA;
– convenuta –
E
, nato a [...] in data [...] e Controparte_4
, nato a [...] in data [...], con Controparte_5
l'Avv. GRAZIANO ANTONINO;
– convenuti –
E
, nato ad [...] in data [...]; Controparte_6
– convenuto contumace –
E
degli EREDI di , nata a FAVIGNANA in [...] Persona_1
24.3.1934 e deceduta in Trapani il 16.8.2019;
– convenuti in riassunzione –
E NEI CONFRONTI DI
con sede in FAVIGNANA nella via Controparte_7
Nicotera n. 33, C. F. in persona del curatore speciale avv. P.IVA_1
Virginia Colli, con l'avv. COLBERTALDO ANNA FIORELLA;
– terzo chiamato–
E NEI CONFRONTI DI
con sede legale a Torino, piazza San Carlo Controparte_8
n. 156, CF. con l'avv. LOMBARDINO GIOVAN BATTISTA;
P.IVA_2
– terzo chiamato–
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e divisione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sosti-
tuzione dell'udienza del 14.1.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Facendo seguito alla sentenza n. 865/2023 emessa dal Tribunale di
Trapani in data 20-21.11.2023, occorre esaminare le domande di liquida-
zione della quota sociale, avanzata da , e di divisione Controparte_3
del patrimonio ereditario in morte di , avanzata da Persona_2
tutti gli eredi, procedendo alla formazione delle porzioni divisionali secon-
do le norme della successione ab intestato.
2. Per come già accertato nella sentenza non definitiva sopra richiama-
ta, il de cuius all'apertura della successione, ha la- Persona_2
sciato chiamati all'eredità i fratelli , Controparte_2 Pt_1 Pt_4
, , , , e Pt_2 Pt_3 CP_1 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
nonché la madre, , deceduta in data 16.8.2019. Persona_1
Con riferimento alla posizione di , deceduta in corso di Persona_1
giudizio, non potrà procedersi alla divisione della massa ereditaria in morte della stessa in questo procedimento, pur sollecitata da CP_3
(per la quale il patrimonio relitto del padre, dopo la morte della
[...]
madre, andrebbe diviso tra i dieci fratelli). Si tratta, infatti, di masse di-
verse e va pure considerato, per come riferito dalla stessa CP_9
, che la successione della madre si sarebbe devoluta in parte per te-
[...]
stamento e in parte ab intestato, con conseguente necessità di vagliare la portata del testamento per meglio comprendere le disposizioni mortis cau-
sa in esso contenute.
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
Conseguentemente, alla stirpe di madre del defunto, Persona_1
spetterà la quota di ½ del patrimonio di , mentre ai Persona_2
fratelli la quota di 1/20 del patrimonio del de cuius.
3. Occorre, a questo punto, individuare la massa ereditaria in morte di che va ritenuta, sulla scorta delle allegazioni delle Persona_2
parti e delle risultanze documentali, compendiata nei seguenti beni:
1) piena proprietà di un immobile sito in Favignana, vicolo Cherubini,
identificato al NCEU del Comune predetto foglio 29, part. 587, sub 3;
2) proprietà in ragione di 250/1000 dell'immobile adibito a garage sito in Favignana, identificato al NCEU del Comune predetto al foglio 29, part. 587 sub. 6;
3) autovettura Opel Corsa targata CJ384ZT;
4 furgone Piaggio S 85 targato BF799JN;
5) libretto postale n. 110386669501, sul quale risulta depositata la somma di € 10.955,25;
6) denaro contante per € 5.980,00 rinvenuto nella cassaforte del de-
funto: in assenza di contestazioni sul punto va ritenuta provata ex art. 115 cpc l'asserzione di nella comparsa di risposta Controparte_3
(pag. 5).
Le parti non hanno dato prova dell'esistenza di altri beni mobili pre-
senti nell'asse ereditario.
4. Va poi affrontata la questione del destino della quota di partecipa-
zione nella società con sede in Favi- Controparte_7
gnana via Nicotera n. 33, che il de cuius deteneva nella misura di 1/4.
Gli attori hanno chiesto disporsi lo scioglimento della comunione eredi-
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
taria, ritenuta comprendere anche la quota sociale nella titolarità del de
cuius.
Nel caso di specie, non può, però, ritenersi che tale quota sia caduta in successione tra gli eredi del de cuius, non dovendosi ricomprendere nella massa attiva da dividersi.
Ai sensi dell'art. 2284 c.c. “salvo contraria disposizione del contratto so-
ciale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli
eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con
gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Nel caso di specie l'art. 8 dello Statuto della società prevede che “in ca-
so di morte di un socio gli eredi avranno facoltà di subentrare nella quota
sociale di lui oppure di chiedere la liquidazione ed il pagamento della loro
quota spettante al loro dante causa”.
Nessuno degli eredi di ha, però, chiesto il suben- Persona_2
tro, da quanto risulta dagli atti, nella quota sociale del de cuius:
[...]
ha chiesto espressamente la liquidazione della quota sociale CP_10
per la propria quota di eredità, con domanda che verrà esaminata nel presente giudizio;
, Controparte_7 Parte_2 [...]
hanno chiesto, da ultimo, in comparsa conclusionale, di CP_11
provvedere alla divisione comprendendo le somme “che saranno acquisite
dalla liquidazione della quota detenuta dal de cuius nel capitale della so-
cietà ; richiesta dal tenore analogo è stata Controparte_7
effettuata sempre in comparsa da Controparte_1 CP_12
[...] Controparte_2
Così, ciascun erede potrà far valere il diritto di credito connesso alla li-
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
quidazione della quota sociale del defunto per la propria porzione di eredi-
tà nei confronti della società, non dovendosi procedere ad una divisione della quota sociale in senso tecnico. Nel presente procedimento andrà
esaminata, però, la sola domanda di liquidazione tempestivamente propo-
sta, ovvero quella di . Controparte_3
Va, quindi, considerato il valore della quota del de cuius per come de-
terminato dal consulente tecnico, con argomentazioni ritenute condivisi-
bile perché scevre da vizi logici e metodologici: il dott. Testimone_1
ha concluso che “Sulla base della documentazione disponibile, della meto-
dologia adottata, della stima fornita dall'Ing. e delle descritte Persona_3
limitazioni, il ctu stima la società alla Controparte_7
data del 31/12/2018 in 267.368 €. Pertanto, la quota di Parte_5
tore rappresentante il 25% del capitale sociale è stimata in 66.842 €”.
Le conclusioni del CTU resistono alle osservazioni critiche delle parti che si concentrano:
- sul fatto che la società negli anni dal 2010 al 2017 avrebbe sempre chiuso l'esercizio in perdita;
- sul valore dell'imbarcazione intestata alla società, con particolare ri-
ferimento alla valutazione effettuata dall'ausiliare del CTU, ing. Per_3
Sul primo punto, correttamente il CTU rappresenta come 1) Va eviden-
ziato, in primo luogo, che i valori riportati dal CTP differiscono da quelli
esposti nel bilancio al 31/12/2018 prodotto in atti: i debiti verso le banche
che nel bilancio al 31/12/2018 sono esposti in 55.422 € vengono indicati
dal consulente di parte in 55.081 €; la voce “Altre riserve” che nel bilancio
al 31/12/2018 è indicata in 67.227 € è riportata dal Dott. per Per_4
Tribunale di Trapani
- 6 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
99.634 €; la perdita d'esercizio dell'esercizio 2018 di 357 € nella prospet-
tazione di parte assume il valore di 32.423 €. Va evidenziato, inoltre, che
le perdite subite dalla società dal 2010 al 2017 sono state indicate in
381.413 € quando lo stesso CTP nella sua relazione le aveva indicate in
complessivi 379.413 €.
Emerge quindi, ancora una volta, una marcata differenza tra le evidenze
esposte nei documenti contabili prodotti in atti e i dati utilizzati dal CTP
che, evidentemente, fa riferimento a fonti diverse. La circostanza non può
che rafforzare i dubbi già espressi sull'incertezza e sulla confusione che
hanno connotato l'impianto contabile della società esaminata.
2) Il CTP ha erroneamente incluso tra le passività anche il capitale socia-
le, le riserve e il risultato d'esercizio. Ricomprendere tali voci tra le passività
non solo non è corretto ma è anche fuorviante in quanto induce chi legge a
sopravvalutare il passivo dell'azienda […]; 3) L'asserito azzeramento del
patrimonio netto contabile costituisce una circostanza del tutto priva di rile-
vanza per le finalità che ci interessano, cioè la valutazione dell'azienda e
della quota del socio deceduto. Il valore del patrimonio netto, sia esso quel-
lo contabile o quello rettificato, non costituisce un'entità autonoma da valu-
tare separatamente dalle attività e dalle passività esposte nel bilancio. Es-
so esprime in termini differenziali il valore attribuito ai singoli elementi atti-
vi e passivi che compongono il patrimonio sociale. […] Quanto precede, ove
ce ne fosse ancora bisogno, è confermato dallo stesso Dott. il qua- Per_4
le nel prospetto riportato nelle pagine 4 e 5 delle sue osservazioni giunge
alla determinazione del patrimonio netto operando la differenza tra attività
e passività, senza tenere conto né del capitale né delle riserve”.
Tribunale di Trapani
- 7 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
Sul secondo punto, il CTU ha chiarito, suffragando la valutazione
Per_ dell'ing. , che l'avviamento dell'attività imprenditoriale non può essere assimilato al possesso delle licenze amministrative e abilitative all'attività
di pesca trattandosi di “due elementi distinti, tra loro disomogenei:
l'avviamento è legato alla redditività aziendale e deriva dalla gestione del
soggetto imprenditoriale;
la licenza, che sotto il profilo tecnico-contabile co-
stituisce una immobilizzazione immateriale, consente all'armatore
dell'imbarcazione di esercitare l'attività di pesca.
Il possesso della licenza non assicura di per sé il conseguimento di so-
vraredditi e non è, quindi, da sola idonea a generare avviamento commer-
ciale. Ne costituisce piena conferma il caso della società in esame che, pur
essendo in possesso della licenza di pesca, dal 2010 al 2018 ha solo con-
seguito perdite d'esercizio”. Tuttavia, per come correttamente argomentato
Per_ dall'ing. , il valore delle licenze in possesso alla motobarca vanno considerate come valore aggiuntivo all'importo di stima, anche per la pos-
sibilità di volturarle ad ipotetici acquirenti.
Ancora, pare convincente l'argomentazione del CTU, per il quale il fatto che il valore patrimoniale del (unico cespite della società) al CP_13
momento del decesso del de cuius fosse, secondo la valutazione dell'ing.
Per_
, pari o prossimo al prezzo di acquisto di due anni prima (€ 359.193)
sarebbe “una conferma della corretta valutazione fatta dall'Ausiliario che
ha stimato il in 300 mila €. Appare, infatti, assolutamente coe- Parte_6
rente che in due anni (2016-2018) il bene abbia potuto subire un deprez-
zamento rispetto al valore di acquisto di circa 60 mila €.
Non appare, invece, altrettanto coerente e comprensibile come in un pe-
Tribunale di Trapani
- 8 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
riodo temporale così breve il ctp abbia potuto assegnare al cespite un valore
di 158.650 €, imputando allo stesso un deprezzamento rispetto al costo di
acquisto di circa 200 mila €, corrispondente ad oltre il 55%. Una riduzione
che porrebbe il valore attribuito dalla parte addirittura al di sotto di quello
ottenuto applicando i criteri previsti dal decreto 20.09.2016 del Ministero
delle Politiche Agricole per la demolizione del motopesca, valore che il CTP
ha quantificato in 186.300 €”.
In definitiva, considerando il valore della quota del de cuius in €
66.842, dovrà essere liquidata a , in ragione della sua Controparte_3
quota di eredità, la somma pari a 1/20 dell'importo indicato (mentre la liquidazione della eventuale porzione di credito relativo alla quota della madre andrà effettuata eventualmente a seguito della divisione della mas-
sa in morte di ), per l'ammontare di € 3.342,10. Persona_1
Al pagamento di tale somma dovrà essere condannata la società
[...]
in favore di , oltre Controparte_7 Controparte_3
interessi legali dalla prima richiesta stragiudiziale al soddisfo.
5. Occorre, a questo punto, procedere all'esame della domanda di divi-
sione, che deve trovare accoglimento.
Con riferimento al libretto postale n. 110386669501, sul quale risulta depositata la somma di € 10.955,25, la somma in questione va divisa co-
me da quote ereditarie sopra indicate.
6. Ancora, con riguardo ai rapporti di credito e debito tra gli eredi, da un lato, è stato ammesso dalla stessa convenuta Controparte_3
l'utilizzo delle somme in contanti contenute nella cassetta, di contro la stessa ha documentato di aver sostenuto spese funerarie nell'interesse
Tribunale di Trapani
- 9 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
della massa per € 4.600,00 (cfr. all. 14 e 15 alla comparsa di CP_3
). In definitiva, dovrà restituire alla massa la
[...] Controparte_3
somma di € 1380,00, di cui € 69,00 rientranti nella sua quota ereditaria;
andrà, quindi, condannata al pagamento in favore della stirpe di
[...]
della somma di € 690,00 ed in favore di ciascun fratello parteci- Per_1
pante alla comunione ereditaria della somma di € 69,00, il tutto oltre in-
teressi legali dalla decisione al soddisfo.
7. Vanno, invece, dichiarate inammissibili le domande di rendiconto avanzate dagli attori perché tardive.
8. Rimarranno in comunione, ancora, l'autovettura Opel Corsa targata
CJ384ZT e il furgone Piaggio S 85 targato BF799JN, in considerazione dell'assenza di valore commerciale dei cespiti indicati.
9. Da ultimo, con riferimento agli immobili siti in Favignana, vicolo
Cherubini, identificato al NCEU del Comune predetto foglio 29, part. 587,
sub 3 e dell'immobile adibito a garage sito in Favignana, identificato al
NCEU del Comune predetto al foglio 29, part. 587 sub. 6, (per quest'ultimo solo con riferimento alla quota in proprietà del de cuius pari a 250/1000), ai fini della valutazione del bene da dividere occorre fare ri- ferimento alla relazione del C.T.U. nominato, ing. , che ha stima- Per_5
to, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, il valore del bene immobile in comunione identificato al NCEU di Favignana al NCEU al foglio 29,
part. 587, sub 3 a alla data della stima, in complessivi di € € 259.155, e l'altro immobile adibito a garage identificato al foglio 29, part. 587 sub. 6,
per la sola quota di un quarto della proprietà in capo al de cuius, per €
48.000,00, (valutazioni che appaiono perfettamente congrue ad oggi).
Tribunale di Trapani
- 10 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
L'esperto nominato dal Giudice ha altresì rilevato che il bene immobile stimato non sia sostanzialmente divisibile.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 1114 c.c., il quale rico-
nosce a ciascun condividente il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi art. 726 e 727
c.c. (espressamente richiamate dall'art. 1116 c.c.), trova deroga non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ri-
corre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente pos-
sibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non com-
promesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto econo-
mico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Occorre, quindi, affermare che, nel caso di specie, non è possibile pro-
cedere alla formazione delle singole porzioni in natura, in quanto il com-
plessivo compendio ereditario in comune non risulta essere comodamente divisibile.
Orbene, con riferimento ai beni immobili, occorre procedere, ai sensi dell'art. 720 c.c., alla vendita all' incanto, con delega delle operazioni ad un professionista delegato.
Ed invero, deve rilevarsi che nessuno dei condividenti in lite ha effet-
tuato istanza di assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza con riferimento al valore di stima indicato dal ctu.
Tribunale di Trapani
- 11 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
Quanto alla base d'asta ritiene questo Tribunale che la stessa vada fis-
sata in misura pari al valore commerciale del bene, facendo riferimento alla valutazione di stima operata dal CTU per ciascun bene.
Ai sensi degli artt. 787 e 788 c.p.c. dovrà procedersi alla vendita, nel caso di specie, solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dispone la divisione. Ed invero, la sentenza che dispone lo scioglimento di una comunione, prevedendo quale modalità di divisione la vendita dei be-
ni, non risulta assoggettata al regime dell'art. 282 c.p.c., e non è pertanto immediatamente esecutiva. Occorre, infatti, sottolineare che l'art. 282
c.p.c. non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza, con la conseguenza che deve affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro effi-
cacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c. (cfr. Cass.,
21367/2004; Cass., n. 16262/2005).
Ulteriore conferma di quanto esposto va, poi, rinvenuta nelle norme che più specificamente regolano il procedimento di divisione. Al riguardo,
vengono in rilievo gli art. 789 c.p.c. e 195 disp. att. c.p.c., che operano una netta differenziazione fra l'ordinanza non impugnabile con cui si di-
chiara esecutivo il progetto di divisione ed il decreto di approvazione delle operazioni di divisione, da un lato, e la sentenza che dirime le contesta-
zioni sorte sul progetto e sulle operazioni di divisione, dall'altro. Ed, inve-
ro, già un simile distinguo normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire il carattere dell'esecutività solo a quei provvedimen-
Tribunale di Trapani
- 12 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
ti del giudice che presuppongono una situazione non più soggetta a con-
testazione.
Analoga conclusione va desunta dalla previsione dell'art. 791, ult. co.,
c.p.c., per la quale “l'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a
ordinanza del giudice emessa a norma dell'art. 789 ultimo comma o a sen-
tenza passata in giudicato”.
Alla luce di tali considerazioni deve affermarsi la pronuncia di divisione che dispone la vendita dei beni ereditari può legittimare l'avvio del proce-
dimento di vendita soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile ed idonea a produrre l'effetto costitutivo che la caratterizza.
Da ciò consegue che, ove la presente sentenza passi in giudicato, potrà
essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione sia della vendita,
mentre in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale sub procedimento potrà avvenire in sede di gravame.
10. Non può poi essere estromessa dal giudizio Intesa San Paolo Spa
essendo stata convenuta quale creditore iscritto, litisconsorte necessaria ai sensi dell'art. 1113 cc.
11. Occorre, a questo punto, regolamentare le spese di lite e di CTU.
Nei rapporti tra gli attori e la convenuta , vanno Controparte_3
compensate per la metà le spese di giudizio in ragione dell'accoglimento della comune domanda di divisione, dovrà, invece Controparte_3
essere, condannata al pagamento della restante parte in favore degli atto-
ri, per la soccombenza rispetto alla domanda di nullità del testamento,
liquidata come in dispositivo.
Le spese di lite nei rapporti tra tutte le altre parti e la società andranno
Tribunale di Trapani
- 13 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
compensate.
Venendo alle spese di CTU, le spese della CTU grafologica andranno poste definitivamente a carico di , le spese della CTU Controparte_3
a firma dell'ing. andranno poste a carico di tutti i comunisti, cia- Per_5
scuno per la propria quota di eredità, le spese della CTU a firma del dott.
a carico della società e di Tes_1 Controparte_7
, ciascuna per la metà. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini-
tivamente pronunciando a seguito della sentenza n. 865/2023;
- dispone procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria relit-
ta da secondo l'individuazione delle quote indicate Persona_2
in parte motiva;
- dispone procedersi alla chiesta divisione mediante vendita all'incanto dei beni immobili nell'asse ereditario, come individuati nella relazione del ctu ing. , con base d' asta pari al valore di stima indicata in CTU;
Per_5
- dispone procedersi all'effettuazione della disposta vendita una volta che la presente sentenza passi in giudicato, a seguito di presentazione di istanza da parte delle parti;
- dispone procedersi alla divisione della somma depositata sul libretto postale n. 110386669501 di € 10.955,25 tra i coeredi come da quote ere-
ditarie indicate in parte motiva;
- condanna a corrispondere in favore della stirpe Controparte_3
di della somma di € 690,00 e in favore di ciascun fratello Persona_1
partecipante alla comunione ereditaria della somma di € 69,00, il tutto
Tribunale di Trapani
- 14 - Sezione Civile R.G. n. 515/2019
oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- dichiara inammissibili le domande di rendiconto avanzate dagli atto-
ri;
- in accoglimento della domanda di liquidazione della quota societaria avanzata dalla convenuta, condanna la società Controparte_7
al pagamento in favore di della somma di
[...] Controparte_3
€ 3.342,10, oltre interessi legali dalla prima richiesta stragiudiziale al soddisfo;
- Compensa per la metà le spese di giudizio ni rapporti tra gli attori e la convenuta , e condanna quest'ultima al pagamento Controparte_3
della restante parte in favore degli attori, liquidata, per ciascun gruppo di attori, in € 2.740,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Compensa le spese di lite tra tutte le altre parti.
- Pone, in via definitiva, le spese della CTU grafologica a carico di
[...]
, le spese della CTU a firma dell'ing. a carico di Controparte_9 Per_5
tutti i comunisti, ciascuno per la propria quota di eredità, le spese della
CTU a firma del dott. a carico della società Tes_1 [...]
e di , ciascuna per la metà. Parte_7 Controparte_3
Così deciso in Trapani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile
in data 26/05/2025.
Il Giudice rel.
Carlo Salvatore Hamel
Il Presidente
Michele Ruvolo
Tribunale di Trapani
- 15 - Sezione Civile