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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 502/25 Registro generale Appello Lavoro n. 337/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 167/2024 del Tribunale di Lecco, est. Dott.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale dell'11-6- 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Milano, Via Savarè, n. 1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura Giglio, ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecco, in Piazza degli Affari, n. 12
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO, riformare la sentenza n. 167/2024 pubbl. il 02/10/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“➢ Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 167/2024 pubbl. il Pt_1 02/10/2024 del Tribunale di Lecco - Dott.ssa Trovò
➢ In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[1] Con ricorso depositato il 22.3.2024, ha evocato in giudizio CP_1
l' , avanti il Tribunale di Lecco, proponendo opposizione all'avviso di Pt_1 addebito n. 434 2024 00000077 48 000, formato dall' di Lecco il Pt_1
24.1.2024 e notificato in data 14.2.2024, avente per oggetto l'importo di € 17.430,24 a titolo di contribuzione oltre il minimale nella Gestione Artigiani per gli anni 2018, 2019 e 2020, quale socio al 70% della SAMIT ITALIA S.R.L., di cui era anche presidente del consiglio di amministrazione. Il ricorrente, deducendo di percepire soltanto redditi da pensione, pur non contestando la spontanea iscrizione nella gestione artigiani, in ragione della sua qualità di socio lavoratore di società artigiana, assumeva di non dovere versare ulteriore contribuzione oltre a quella fissa, da lui regolarmente versata, non avendo percepito utili nell'anno di riferimento. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Si costituiva in giudizio l' Pt_1 Parte_1 assumendo la correttezza del proprio operato.
Il Tribunale, con sentenza n. 167/2024 (est. dott.ssa Trovò), ha annullato l'avviso di addebito impugnato ed ha condannato l' a rifondere le spese Pt_1 processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. In particolare, il primo Giudice, dopo aver riportato il testo dell'art. 1 legge 233/1990 (“a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”) e dell'art. 3bis comma 1, legge 384/1992 (“a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, legge 233/1990, é rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”), ha rilevato che «In entrambe le disposizioni viene fatto esplicito riferimento ai redditi d'impresa “denunciati ai fini IRPEF”, e non viceversa ai redditi derivanti dalla partecipazione al capitale. Ai fini di individuare il reddito da impresa, rilevante ai fini contributivi, è allora necessario far riferimento alle norme fiscali ed in particolare al T.U. 22.12.1986 n. 917, che contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55, (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. Va perciò escluso che gli utili non distribuiti concorrano a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana … Non si condivide pertanto l'impostazione della parte
[2] resistente, secondo cui sarebbero assoggettabili a contribuzione anche i redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione a società di capitali, a prescindere dalla distribuzione di utili, sul presupposto che questi verrebbero imputati ai singoli soci, semplicemente in base alla quota di partecipazione. Il che peraltro, nel caso di specie, condurrebbe all'incongruità di sottoporre a contribuzione una quota di utili affatto diversa da quella spettante al ricorrente, il quale, come rilevato dalla difesa attorea, per statuto sociale (doc. n. 3 di parte ricorrente) riceverebbe -in ipotesi di distribuzione- il 10% degli utili, il 90% essendo destinato all'altra socia». Il Tribunale ha inoltre rilevato che «L'avviso di addebito oggetto della presente causa è stato emesso in epoca in cui era già stata decisa la precedente opposizione proposta dal sig. , la quale è divenuta nel frattempo CP_1 definitiva, per decorso del termine di impugnazione. Deve ritenersi, pertanto, che - per quanto, all'epoca, rientrasse nel potere dell' emettere il Pt_1 provvedimento impugnato - il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al ricorrente, fondandosi sulle medesime premesse di fatto (iscrizione del ricorrente nella gestione artigiani;
qualifica di socio accomandatario al 70% della Samit Italia s.r.l.; suo diritto a percepire -in forza dello statuto- una quota pari al 10% degli utili netti e delle riserve utili distribuiti;
mancata distribuzione degli utili) e di diritto (applicazione dell'art. 1 legge 233/1990) di quello odierno, abbia “effetto preclusivo vincolante” rispetto all'odierna pretesa contributiva».
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 2-4-2025, l' ha Pt_1 proposto appello, per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza esclude che gli utili non distribuiti concorrano a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana L'appellante richiama la propria circolare n. 102/2003 secondo cui: “Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l' importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO)”. Nulla rileva, pertanto, se lo Statuto o la deliberazione dell'Assemblea ha determinato la non distribuzione di utili;
limitare l'imponibile alle quote di utile assegnate si presterebbe evidentemente a fattispecie in frode alla normativa. La scelta di non distribuire gli utili comporterebbe l'illegittima distrazione di una quota di redditi d'impresa che rimarrebbero nell'utilità del socio – per il tramite della società - ma sottratta all'imposizione contributiva.
[3] Ed è questa una delle argomentazioni fatte proprie dalla Corte d'appello di Brescia nella sentenza n.96 del 11 Novembre 2020: “D'altro canto, se così non fosse il principio della totalità dei redditi di impresa quale base imponibile previdenziale si presterebbe a facili esclusioni, in quanto sarebbe sufficiente non distribuire gli utili o destinarli formalmente ad altro, per ridurre detta base e quindi la contribuzione dovuta”. La libera scelta della compagine sociale di non distribuire – almeno non nell'anno di produzione – gli utili della società non ne può mutare la natura: trattasi tutti di redditi frutto dell'attività d'impresa per la quale l'artigiano o il commerciante svolge attività abituale e prevalente. In base all'art. 81 del D.P.R. n. 917 del 1986: “Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione”. Ed in base all'art. 3 bis, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, come convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.” La mancata denuncia ai fini IRPEF è legata esclusivamente alla scelta dei soci di non procedere, per l'anno di produzione dell'utile, alla sua distribuzione;
rimane che tale reddito sarà imponibile previdenziale nel momento in cui la distribuzione verrà operata. E' pertanto corretta la sua inclusione ai fini dell'imponibile di riferimento nell'anno di produzione.
2. Erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza ritiene si sia formato il giudicato sulle premesse di fatto e di diritto Nel precedente giudizio, che aveva ad oggetto la contribuzione 2016, il sig.
aveva eccepito fondatamente che, in ogni caso, il conteggio dei CP_1 contributi sulla quota degli utili avrebbe determinato un reddito entro il minimale, da cui nulla era dovuto per la quota a percentuale. Solo per questo motivo l' ha deciso di non impugnare la sentenza. Deve pertanto Pt_1 concludersi che non si è formato giudicato sulla questione di diritto che interessa il presente giudizio. La mancata impugnazione non può acquisire il significato di acquiescenza alla sentenza. Oltre a ciò, l' ritiene che elemento determinante per l'individuazione Pt_1 dell'obbligazione iscritta al ruolo debba essere il dato temporale cui la stessa si riferisce. Modificando quest'ultimo viene a modificarsi l'oggetto del giudizio cosicché il giudicato formatosi su un precedente giudizio non può estendersi a nuova causa avente oggetto petitum. Tale conclusione non può ritenersi modificata dalla constatazione che trattasi di giudicato formatosi sulle “medesime premesse in diritto”.
[4] La regola di diritto deve essere infatti necessariamente applicata alla fattispecie concreta e dall'autonomia dei periodi temporali deriva l'autonomia dei giudicati.
Con memoria del 30-5-2025 si è costituito il sig. , contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per tutte le ragioni esposte dalla sentenza n. 280/25 (rel. Ravazzoni) di questa Corte territoriale, emessa in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate. Osserva il Collegio che la questione nella specie controversa è se siano o meno dovuti da i contributi eccedenti il minimale in relazione a redditi CP_1 prodotti dalla società Samit Italia srl, di cui è socio, e imputati a riserva (cioè, non distribuiti ai soci). La questione attiene alla natura di tali redditi, se, cioè, gli stessi siano da considerare redditi d'impresa o redditi di capitale;
nel tale ultimo caso da non considerare nella base imponibile contributiva (pacifica tra le parti l'omessa distribuzione ai soci). Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, si è già espressa, in analoga fattispecie, la Corte d'Appello di Firenze con sentenze n. 693/2024 e 696/2024, con le seguenti motivazioni:
“Rilevano, in primo luogo, le seguenti norme:
- l'art 1, comma 1, L. n. 233/1990: “A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 2% del reddito annuo derivante dalla attività' di impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
- l'art 3 bis del DL n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992: “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalità' dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, da effettuare con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef. Mentre la prima fa riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferisce alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione.
[5] In entrambi i casi, comunque, si menzionano “redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale. In sostanza, l' aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e non Pt_1 distribuiti tra i soci), applicando alla società di capitali lo stesso principio di
“trasparenza fiscale”, che valeva per le società di persone. Ciò in considerazione delle circolari n. 32/1999 e n. 102/2003, secondo cui il socio lavoratore di Pt_1 srl è tenuto: i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sul compenso eventualmente percepito come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone. Sul punto, il principio di “trasparenza fiscale” previsto dall'art 5 del TUIR (in base al quale “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice … sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, si applica alle società dei capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società, la quale può decidere appunto di imputare i redditi ai soci, a prescindere o meno dalla percezione degli stessi. In tal senso l'art 115 TUIR:
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'art. 2346 cc, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 % e non superiore al 50 %, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (e nella specie non risulta avvenuto), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società, e non conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote). Pertanto, tali redditi vanno intesi come da capitale, secondo la definizione dell'art 44 TUIR “
1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; é ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”. La situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile a quella del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività
[6] lavorativa (in merito la circolare n. 84/2021 , che recepiva le indicazioni Pt_1 fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di Cassazione – sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 - secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa). In particolare, secondo Cass. n. 23790/2019 per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992. Nello stesso senso, Cass n. 24907/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile. Ne consegue che, anche nel caso di specie, vi è un reinvestimento dei redditi conseguiti dalla società attuato con l'accantonamento in riserva, onde tali redditi devono considerarsi come redditi da capitale”. La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio che si è espresso in termini pressochè identici con sentenza n. 78/2021 (pres. , rel. Casella). Per_1
Le motivazioni poste a base di tale decisione, che il Collegio condivide, nel ritenere l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della d.l. 384/92, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi di capitale di cui al d.p.r. numero 917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di
[7] persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del d.p.r. n. 917/1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio. La Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che:
“secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite;
invece, analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione. In conclusione, per quanto sopra, ritiene il Collegio che il reddito delle società di capitali, diversamente da quello delle società di persone, non possa rientrare nella nozione di redditi di impresa ai fini IRPEF dei singoli soci;
solo in caso di effettiva distribuzione degli utili, circostanza esclusa nel presente giudizio, dovranno poi seguirsi le regole espressamente stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR). Va, infine, ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito;
nel caso in esame, il reddito è stato prodotto dalla società e, non essendo stato distribuito, non è mai entrato nella effettiva disponibilità del socio. Non è poi corretto il rilevo dell' secondo cui lo schermo societario Pt_1 consentirebbe un'evasione contributiva in quanto nel caso in cui sia stata deliberata la non ripartizione degli utili i redditi non sono confluiti nel patrimonio del socio. La pretesa contributiva dell' di sottoporre a contribuzione anche gli utili non Pt_1 distribuiti ai soci è pertanto infondata e quindi deve confermarsi l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto.
[8] In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 167/2024 del Tribunale di Lecco;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 11 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[9]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 167/2024 del Tribunale di Lecco, est. Dott.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale dell'11-6- 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Milano, Via Savarè, n. 1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura Giglio, ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecco, in Piazza degli Affari, n. 12
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO, riformare la sentenza n. 167/2024 pubbl. il 02/10/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“➢ Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 167/2024 pubbl. il Pt_1 02/10/2024 del Tribunale di Lecco - Dott.ssa Trovò
➢ In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[1] Con ricorso depositato il 22.3.2024, ha evocato in giudizio CP_1
l' , avanti il Tribunale di Lecco, proponendo opposizione all'avviso di Pt_1 addebito n. 434 2024 00000077 48 000, formato dall' di Lecco il Pt_1
24.1.2024 e notificato in data 14.2.2024, avente per oggetto l'importo di € 17.430,24 a titolo di contribuzione oltre il minimale nella Gestione Artigiani per gli anni 2018, 2019 e 2020, quale socio al 70% della SAMIT ITALIA S.R.L., di cui era anche presidente del consiglio di amministrazione. Il ricorrente, deducendo di percepire soltanto redditi da pensione, pur non contestando la spontanea iscrizione nella gestione artigiani, in ragione della sua qualità di socio lavoratore di società artigiana, assumeva di non dovere versare ulteriore contribuzione oltre a quella fissa, da lui regolarmente versata, non avendo percepito utili nell'anno di riferimento. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Si costituiva in giudizio l' Pt_1 Parte_1 assumendo la correttezza del proprio operato.
Il Tribunale, con sentenza n. 167/2024 (est. dott.ssa Trovò), ha annullato l'avviso di addebito impugnato ed ha condannato l' a rifondere le spese Pt_1 processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. In particolare, il primo Giudice, dopo aver riportato il testo dell'art. 1 legge 233/1990 (“a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”) e dell'art. 3bis comma 1, legge 384/1992 (“a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, legge 233/1990, é rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”), ha rilevato che «In entrambe le disposizioni viene fatto esplicito riferimento ai redditi d'impresa “denunciati ai fini IRPEF”, e non viceversa ai redditi derivanti dalla partecipazione al capitale. Ai fini di individuare il reddito da impresa, rilevante ai fini contributivi, è allora necessario far riferimento alle norme fiscali ed in particolare al T.U. 22.12.1986 n. 917, che contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55, (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. Va perciò escluso che gli utili non distribuiti concorrano a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana … Non si condivide pertanto l'impostazione della parte
[2] resistente, secondo cui sarebbero assoggettabili a contribuzione anche i redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione a società di capitali, a prescindere dalla distribuzione di utili, sul presupposto che questi verrebbero imputati ai singoli soci, semplicemente in base alla quota di partecipazione. Il che peraltro, nel caso di specie, condurrebbe all'incongruità di sottoporre a contribuzione una quota di utili affatto diversa da quella spettante al ricorrente, il quale, come rilevato dalla difesa attorea, per statuto sociale (doc. n. 3 di parte ricorrente) riceverebbe -in ipotesi di distribuzione- il 10% degli utili, il 90% essendo destinato all'altra socia». Il Tribunale ha inoltre rilevato che «L'avviso di addebito oggetto della presente causa è stato emesso in epoca in cui era già stata decisa la precedente opposizione proposta dal sig. , la quale è divenuta nel frattempo CP_1 definitiva, per decorso del termine di impugnazione. Deve ritenersi, pertanto, che - per quanto, all'epoca, rientrasse nel potere dell' emettere il Pt_1 provvedimento impugnato - il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al ricorrente, fondandosi sulle medesime premesse di fatto (iscrizione del ricorrente nella gestione artigiani;
qualifica di socio accomandatario al 70% della Samit Italia s.r.l.; suo diritto a percepire -in forza dello statuto- una quota pari al 10% degli utili netti e delle riserve utili distribuiti;
mancata distribuzione degli utili) e di diritto (applicazione dell'art. 1 legge 233/1990) di quello odierno, abbia “effetto preclusivo vincolante” rispetto all'odierna pretesa contributiva».
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 2-4-2025, l' ha Pt_1 proposto appello, per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza esclude che gli utili non distribuiti concorrano a formare la base imponibile contributiva dei soci lavoratori di una società artigiana L'appellante richiama la propria circolare n. 102/2003 secondo cui: “Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l' importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO)”. Nulla rileva, pertanto, se lo Statuto o la deliberazione dell'Assemblea ha determinato la non distribuzione di utili;
limitare l'imponibile alle quote di utile assegnate si presterebbe evidentemente a fattispecie in frode alla normativa. La scelta di non distribuire gli utili comporterebbe l'illegittima distrazione di una quota di redditi d'impresa che rimarrebbero nell'utilità del socio – per il tramite della società - ma sottratta all'imposizione contributiva.
[3] Ed è questa una delle argomentazioni fatte proprie dalla Corte d'appello di Brescia nella sentenza n.96 del 11 Novembre 2020: “D'altro canto, se così non fosse il principio della totalità dei redditi di impresa quale base imponibile previdenziale si presterebbe a facili esclusioni, in quanto sarebbe sufficiente non distribuire gli utili o destinarli formalmente ad altro, per ridurre detta base e quindi la contribuzione dovuta”. La libera scelta della compagine sociale di non distribuire – almeno non nell'anno di produzione – gli utili della società non ne può mutare la natura: trattasi tutti di redditi frutto dell'attività d'impresa per la quale l'artigiano o il commerciante svolge attività abituale e prevalente. In base all'art. 81 del D.P.R. n. 917 del 1986: “Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione”. Ed in base all'art. 3 bis, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, come convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.” La mancata denuncia ai fini IRPEF è legata esclusivamente alla scelta dei soci di non procedere, per l'anno di produzione dell'utile, alla sua distribuzione;
rimane che tale reddito sarà imponibile previdenziale nel momento in cui la distribuzione verrà operata. E' pertanto corretta la sua inclusione ai fini dell'imponibile di riferimento nell'anno di produzione.
2. Erronea valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza ritiene si sia formato il giudicato sulle premesse di fatto e di diritto Nel precedente giudizio, che aveva ad oggetto la contribuzione 2016, il sig.
aveva eccepito fondatamente che, in ogni caso, il conteggio dei CP_1 contributi sulla quota degli utili avrebbe determinato un reddito entro il minimale, da cui nulla era dovuto per la quota a percentuale. Solo per questo motivo l' ha deciso di non impugnare la sentenza. Deve pertanto Pt_1 concludersi che non si è formato giudicato sulla questione di diritto che interessa il presente giudizio. La mancata impugnazione non può acquisire il significato di acquiescenza alla sentenza. Oltre a ciò, l' ritiene che elemento determinante per l'individuazione Pt_1 dell'obbligazione iscritta al ruolo debba essere il dato temporale cui la stessa si riferisce. Modificando quest'ultimo viene a modificarsi l'oggetto del giudizio cosicché il giudicato formatosi su un precedente giudizio non può estendersi a nuova causa avente oggetto petitum. Tale conclusione non può ritenersi modificata dalla constatazione che trattasi di giudicato formatosi sulle “medesime premesse in diritto”.
[4] La regola di diritto deve essere infatti necessariamente applicata alla fattispecie concreta e dall'autonomia dei periodi temporali deriva l'autonomia dei giudicati.
Con memoria del 30-5-2025 si è costituito il sig. , contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per tutte le ragioni esposte dalla sentenza n. 280/25 (rel. Ravazzoni) di questa Corte territoriale, emessa in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate. Osserva il Collegio che la questione nella specie controversa è se siano o meno dovuti da i contributi eccedenti il minimale in relazione a redditi CP_1 prodotti dalla società Samit Italia srl, di cui è socio, e imputati a riserva (cioè, non distribuiti ai soci). La questione attiene alla natura di tali redditi, se, cioè, gli stessi siano da considerare redditi d'impresa o redditi di capitale;
nel tale ultimo caso da non considerare nella base imponibile contributiva (pacifica tra le parti l'omessa distribuzione ai soci). Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, si è già espressa, in analoga fattispecie, la Corte d'Appello di Firenze con sentenze n. 693/2024 e 696/2024, con le seguenti motivazioni:
“Rilevano, in primo luogo, le seguenti norme:
- l'art 1, comma 1, L. n. 233/1990: “A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 2% del reddito annuo derivante dalla attività' di impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
- l'art 3 bis del DL n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992: “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalità' dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, da effettuare con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef. Mentre la prima fa riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferisce alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione.
[5] In entrambi i casi, comunque, si menzionano “redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale. In sostanza, l' aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e non Pt_1 distribuiti tra i soci), applicando alla società di capitali lo stesso principio di
“trasparenza fiscale”, che valeva per le società di persone. Ciò in considerazione delle circolari n. 32/1999 e n. 102/2003, secondo cui il socio lavoratore di Pt_1 srl è tenuto: i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sul compenso eventualmente percepito come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone. Sul punto, il principio di “trasparenza fiscale” previsto dall'art 5 del TUIR (in base al quale “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice … sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, si applica alle società dei capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società, la quale può decidere appunto di imputare i redditi ai soci, a prescindere o meno dalla percezione degli stessi. In tal senso l'art 115 TUIR:
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'art. 2346 cc, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 % e non superiore al 50 %, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (e nella specie non risulta avvenuto), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società, e non conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote). Pertanto, tali redditi vanno intesi come da capitale, secondo la definizione dell'art 44 TUIR “
1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; é ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”. La situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile a quella del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività
[6] lavorativa (in merito la circolare n. 84/2021 , che recepiva le indicazioni Pt_1 fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di Cassazione – sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 - secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa). In particolare, secondo Cass. n. 23790/2019 per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992. Nello stesso senso, Cass n. 24907/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile. Ne consegue che, anche nel caso di specie, vi è un reinvestimento dei redditi conseguiti dalla società attuato con l'accantonamento in riserva, onde tali redditi devono considerarsi come redditi da capitale”. La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio che si è espresso in termini pressochè identici con sentenza n. 78/2021 (pres. , rel. Casella). Per_1
Le motivazioni poste a base di tale decisione, che il Collegio condivide, nel ritenere l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della d.l. 384/92, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi di capitale di cui al d.p.r. numero 917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di
[7] persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del d.p.r. n. 917/1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio. La Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che:
“secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite;
invece, analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione. In conclusione, per quanto sopra, ritiene il Collegio che il reddito delle società di capitali, diversamente da quello delle società di persone, non possa rientrare nella nozione di redditi di impresa ai fini IRPEF dei singoli soci;
solo in caso di effettiva distribuzione degli utili, circostanza esclusa nel presente giudizio, dovranno poi seguirsi le regole espressamente stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR). Va, infine, ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito;
nel caso in esame, il reddito è stato prodotto dalla società e, non essendo stato distribuito, non è mai entrato nella effettiva disponibilità del socio. Non è poi corretto il rilevo dell' secondo cui lo schermo societario Pt_1 consentirebbe un'evasione contributiva in quanto nel caso in cui sia stata deliberata la non ripartizione degli utili i redditi non sono confluiti nel patrimonio del socio. La pretesa contributiva dell' di sottoporre a contribuzione anche gli utili non Pt_1 distribuiti ai soci è pertanto infondata e quindi deve confermarsi l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto.
[8] In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 167/2024 del Tribunale di Lecco;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 11 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[9]