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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 282/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1839/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra
, in persona del procuratore dott. , Parte_1 Parte_2
domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv. Cesario Di Comite dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
in qualità di titolare della ditta individuale “PIANOFORTI DEL CP_1
GIUDICE DI RUSSO LIVIA”, domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Vespertina dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 21.03.2023 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, ex art. 615 co. I c.p.c., dinanzi al Parte_3
Tribunale di Taranto avverso l'atto di precetto notificatole il 5/11/2021 da , CP_1
in qualità di titolare della ditta individuale “Pianoforti Del Giudice di Russo Livia”, con cui le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 7.154,64 per la corresponsione di maggiori interessi (rispetto a quelli ex art. 1284 c. I c.c. già pagati e portati in detrazione nel precetto del 5.11.2021) maturati nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 1284
c.c., nel periodo dal 22/12/2016 al 22/11/2019, sulla sorte capitale portata dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2503/2019, recante la condanna dell'ex (poi Controparte_2
incorporata per fusione in ) al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di € 32.071,36, oltre spese legali ed “interessi come per legge”, dovuta per effetto della rideterminazione a mezzo di CTU del saldo di c/c bancario a seguito dell'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito spiegata dall'attrice nei confronti del predetto istituto di credito, per illegittima applicazione di interessi ultra legali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale, giorni valuta e commissioni di massimo scoperto.
A sostegno dell'opposizione la banca deduceva la violazione e falsa applicazione della norma riguardante gli interessi relativi alle transazioni commerciali (art. 1284 co. IV
c.c.), in quanto, a suo dire, il riferimento agli “interessi come per legge” riconosciuti in sentenza dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare l'applicazione del tasso legale ordinario di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non di quello notevolmente superiore indicato al successivo comma 4, richiesto dalla creditrice.
Il procedimento incardinato al n. 6938/2021 R.G. veniva riunito ad altro giudizio (n.
984/2022 R.G.) successivamente iscritto a ruolo dalla medesima parte attrice in opposizione ad un secondo atto di precetto notificato nelle more (in data 10/02/2022), per lo stesso importo e per le medesime ragioni, da . CP_1
Costituitasi la convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite, insistendo sulla corretta applicazione della norma in esame e sulla spettanza, nel caso di specie, degli interessi c.d. “commerciali”.
La causa veniva definita con sentenza n. 1839/2023 con cui il giudice di prime cure rigettava l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta decisione propone appello allegando quale primo motivo Parte_1
di gravame la contrarietà della sentenza impugnata ai consolidati principi di diritto enunciati dalla S.C. in tema di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale (ex multis, Cass. ord. n. 4964 del 20/02/2019), i quali non consentono al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, non avendo il giudice dell'opposizione poteri di accertamento dei fatti, riservati unicamente al giudice della cognizione, ed essendo egli vincolato alla statuizione contenuta nel titolo, la quale avrebbe potuto essere contestata solo mediante impugnazione della decisione di merito. Invero, sempre a dire della deducente, la applicazione di una delle ipotesi di interesse legale diverse da quella prevista dall'art. 1284 co. 1 c.c., avrebbe richiesto il positivo accertamento degli elementi costitutivi relativi alla fattispecie speciale, che il Tribunale non aveva in alcun modo valutato, non potendo essa derivare in via automatica. Con il secondo motivo di censura l'appellante allega la non applicabilità nel caso in esame degli interessi di cui al c. IV dell'art.1284 c.c. Posto in generale che con il D.
Lgs. 9/10/2002 n.231 (art. 4) il legislatore ha introdotto una nuova categoria di interessi moratori con funzione deterrente e risarcitoria nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi delle “transazioni commerciali”, stante la natura non negoziale della obbligazione di ripetizione di indebito (fonte del credito restitutorio della ) e la CP_1
sua non riconducibilità alla categoria delle c.d. transazioni commerciali, alla somma dovuta alla a titolo di ripetizione di indebito non si applicherebbero gli interessi CP_1 al tasso di cui all'art.5 D. Lgs 9/10/2002 n.231.
Costituitasi anche in questa fase l'appellata ha concluso per la legittimità e CP_1
conferma della sentenza impugnata e chiesto il rigetto del proposto appello.
Con il primo motivo di censura la banca allega la violazione dell'art. 1284 c.c. e la nullità ed erroneità della decisione in cui sarebbe incorso il giudice dell'opposizione dell'esecuzione nel ritenere applicabili alla fattispecie de qua il saggio degli interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dal quarto comma dello art. 1284 c.c., non disponendo la sentenza (titolo esecutivo) il pagamento di detti interessi e non rientrando nei poteri del giudice dell'esecuzione (e dell'opposizione alla esecuzione) quello di integrare o correggere il titolo esecutivo.
Il motivo di appello, assorbente al fine della decisione della causa, è condivisibile.
Premesso infatti che con la sentenza n. 2503/2019 del Tribunale di Taranto, costituente titolo esecutivo presupposto agli atti di precetto per cui è causa, il Controparte_2
veniva condannato al pagamento in favore dell'odierna appellata della somma di €
32.071,36, oltre spese legali “ed interessi come per legge”, si osserva come il contrasto giurisprudenziale sul saggio d'interesse da applicarsi alla generica statuizione di condanna agli “interessi legali” che non contenga ulteriori specificazioni da parte del giudice, già in essere alla data di notifica degli atti di precetto opposti, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12449 del 7.05.2024, confermata dalla quasi coeva sentenza n. 12974 del 13.05.2024, sancendo che “ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione ha dunque definitivamente chiarito che, quando il comma 4 dell'articolo 1284 stabilisce che siano dovuti i c.d. “super-interessi” dal momento della domanda giudiziale, tali interessi non sono dovuti automaticamente come se fossero un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli stessi, richiedendosi, in quanto correlati a determinate fattispecie e ad ulteriori presupposti, una autonoma valutazione giudiziale di esistenza di detti ulteriori presupposti rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Ne consegue che a seguito dell'introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è compito del giudice adito in sede di cognizione accertare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., che la Suprema Corte individua: a) nella natura della fonte della obbligazione;
b) nella mancanza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi;
c) nell'identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi moratori.
La su esposta esigenza di cognizione dei vari presupposti applicativi della misura degli interessi maggiorati comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga espressamente l'accertamento di spettanza degli interessi legali in detta misura, con la conseguenza che nel caso in cui sussistano i presupposti ma il giudice della cognizione non li abbia riconosciuti, l'avente diritto ha l'onere di impugnare sul punto la sentenza, non potendo sopperire con una sorta di integrazione del titolo esecutivo in sede esecutiva.
Applicando tale principio al caso in esame, consegue che la mera previsione nel dispositivo della sentenza degli “interessi come per legge” non era e non è idonea ad integrare l'accertamento del diritto agli interessi di cui all'art.1284 c. IV c.c. e la relativa condanna, dovendosi definitivamente concludere che l'appellata non aveva e non ha diritto al pagamento di detti interessi maggiorati.
Ricevuti pertanto dalla gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art.1284 c. I c.c. CP_1
(circostanza pacifica tra le parti), esclusa l'applicazione dell'art.1284 c. IV c.c., non le spettano a titolo di interessi le somme oggetto di intimazione con i due precetti opposti, ulteriori rispetto agli interessi ex art. 1284 c. I c.c. già riscossi.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. I contrasti interpretativi sull'ambito di applicazione e sull'interpretazione dell'art. 1284
c. IV c.c., dimostrati dai due interventi a sezioni unite della Corte di Cassazione
(contrasti peraltro ancora non sopiti in quanto le Sezioni Unite sembrano dubitare della applicazione dell'art.1284 c. IV c.c. alle obbligazioni pecuniarie non negoziali, avendo nella motivazione delle due sentenze su citate affermato la necessità di accertare la natura della fonte dell'obbligazione), giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ex art. 92 co 2 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1839/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 CP_1
notificato il 16.08.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie le opposizioni ai precetti indicati in motivazione proposte, ex art. 615 co 1 c.p.c., da nei confronti di , dichiara nulli e inefficaci i Parte_1 CP_1
due precetti notificati in data 5/11/2021 e 10/02/2022;
2) compensa tra le parti le spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26 .03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 282/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1839/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra
, in persona del procuratore dott. , Parte_1 Parte_2
domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv. Cesario Di Comite dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
in qualità di titolare della ditta individuale “PIANOFORTI DEL CP_1
GIUDICE DI RUSSO LIVIA”, domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Vespertina dal quale è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 21.03.2023 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, ex art. 615 co. I c.p.c., dinanzi al Parte_3
Tribunale di Taranto avverso l'atto di precetto notificatole il 5/11/2021 da , CP_1
in qualità di titolare della ditta individuale “Pianoforti Del Giudice di Russo Livia”, con cui le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 7.154,64 per la corresponsione di maggiori interessi (rispetto a quelli ex art. 1284 c. I c.c. già pagati e portati in detrazione nel precetto del 5.11.2021) maturati nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 1284
c.c., nel periodo dal 22/12/2016 al 22/11/2019, sulla sorte capitale portata dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2503/2019, recante la condanna dell'ex (poi Controparte_2
incorporata per fusione in ) al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di € 32.071,36, oltre spese legali ed “interessi come per legge”, dovuta per effetto della rideterminazione a mezzo di CTU del saldo di c/c bancario a seguito dell'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito spiegata dall'attrice nei confronti del predetto istituto di credito, per illegittima applicazione di interessi ultra legali non pattuiti, capitalizzazione trimestrale, giorni valuta e commissioni di massimo scoperto.
A sostegno dell'opposizione la banca deduceva la violazione e falsa applicazione della norma riguardante gli interessi relativi alle transazioni commerciali (art. 1284 co. IV
c.c.), in quanto, a suo dire, il riferimento agli “interessi come per legge” riconosciuti in sentenza dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare l'applicazione del tasso legale ordinario di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non di quello notevolmente superiore indicato al successivo comma 4, richiesto dalla creditrice.
Il procedimento incardinato al n. 6938/2021 R.G. veniva riunito ad altro giudizio (n.
984/2022 R.G.) successivamente iscritto a ruolo dalla medesima parte attrice in opposizione ad un secondo atto di precetto notificato nelle more (in data 10/02/2022), per lo stesso importo e per le medesime ragioni, da . CP_1
Costituitasi la convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite, insistendo sulla corretta applicazione della norma in esame e sulla spettanza, nel caso di specie, degli interessi c.d. “commerciali”.
La causa veniva definita con sentenza n. 1839/2023 con cui il giudice di prime cure rigettava l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta decisione propone appello allegando quale primo motivo Parte_1
di gravame la contrarietà della sentenza impugnata ai consolidati principi di diritto enunciati dalla S.C. in tema di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale (ex multis, Cass. ord. n. 4964 del 20/02/2019), i quali non consentono al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, non avendo il giudice dell'opposizione poteri di accertamento dei fatti, riservati unicamente al giudice della cognizione, ed essendo egli vincolato alla statuizione contenuta nel titolo, la quale avrebbe potuto essere contestata solo mediante impugnazione della decisione di merito. Invero, sempre a dire della deducente, la applicazione di una delle ipotesi di interesse legale diverse da quella prevista dall'art. 1284 co. 1 c.c., avrebbe richiesto il positivo accertamento degli elementi costitutivi relativi alla fattispecie speciale, che il Tribunale non aveva in alcun modo valutato, non potendo essa derivare in via automatica. Con il secondo motivo di censura l'appellante allega la non applicabilità nel caso in esame degli interessi di cui al c. IV dell'art.1284 c.c. Posto in generale che con il D.
Lgs. 9/10/2002 n.231 (art. 4) il legislatore ha introdotto una nuova categoria di interessi moratori con funzione deterrente e risarcitoria nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi delle “transazioni commerciali”, stante la natura non negoziale della obbligazione di ripetizione di indebito (fonte del credito restitutorio della ) e la CP_1
sua non riconducibilità alla categoria delle c.d. transazioni commerciali, alla somma dovuta alla a titolo di ripetizione di indebito non si applicherebbero gli interessi CP_1 al tasso di cui all'art.5 D. Lgs 9/10/2002 n.231.
Costituitasi anche in questa fase l'appellata ha concluso per la legittimità e CP_1
conferma della sentenza impugnata e chiesto il rigetto del proposto appello.
Con il primo motivo di censura la banca allega la violazione dell'art. 1284 c.c. e la nullità ed erroneità della decisione in cui sarebbe incorso il giudice dell'opposizione dell'esecuzione nel ritenere applicabili alla fattispecie de qua il saggio degli interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dal quarto comma dello art. 1284 c.c., non disponendo la sentenza (titolo esecutivo) il pagamento di detti interessi e non rientrando nei poteri del giudice dell'esecuzione (e dell'opposizione alla esecuzione) quello di integrare o correggere il titolo esecutivo.
Il motivo di appello, assorbente al fine della decisione della causa, è condivisibile.
Premesso infatti che con la sentenza n. 2503/2019 del Tribunale di Taranto, costituente titolo esecutivo presupposto agli atti di precetto per cui è causa, il Controparte_2
veniva condannato al pagamento in favore dell'odierna appellata della somma di €
32.071,36, oltre spese legali “ed interessi come per legge”, si osserva come il contrasto giurisprudenziale sul saggio d'interesse da applicarsi alla generica statuizione di condanna agli “interessi legali” che non contenga ulteriori specificazioni da parte del giudice, già in essere alla data di notifica degli atti di precetto opposti, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12449 del 7.05.2024, confermata dalla quasi coeva sentenza n. 12974 del 13.05.2024, sancendo che “ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione ha dunque definitivamente chiarito che, quando il comma 4 dell'articolo 1284 stabilisce che siano dovuti i c.d. “super-interessi” dal momento della domanda giudiziale, tali interessi non sono dovuti automaticamente come se fossero un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli stessi, richiedendosi, in quanto correlati a determinate fattispecie e ad ulteriori presupposti, una autonoma valutazione giudiziale di esistenza di detti ulteriori presupposti rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Ne consegue che a seguito dell'introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è compito del giudice adito in sede di cognizione accertare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., che la Suprema Corte individua: a) nella natura della fonte della obbligazione;
b) nella mancanza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi;
c) nell'identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi moratori.
La su esposta esigenza di cognizione dei vari presupposti applicativi della misura degli interessi maggiorati comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga espressamente l'accertamento di spettanza degli interessi legali in detta misura, con la conseguenza che nel caso in cui sussistano i presupposti ma il giudice della cognizione non li abbia riconosciuti, l'avente diritto ha l'onere di impugnare sul punto la sentenza, non potendo sopperire con una sorta di integrazione del titolo esecutivo in sede esecutiva.
Applicando tale principio al caso in esame, consegue che la mera previsione nel dispositivo della sentenza degli “interessi come per legge” non era e non è idonea ad integrare l'accertamento del diritto agli interessi di cui all'art.1284 c. IV c.c. e la relativa condanna, dovendosi definitivamente concludere che l'appellata non aveva e non ha diritto al pagamento di detti interessi maggiorati.
Ricevuti pertanto dalla gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art.1284 c. I c.c. CP_1
(circostanza pacifica tra le parti), esclusa l'applicazione dell'art.1284 c. IV c.c., non le spettano a titolo di interessi le somme oggetto di intimazione con i due precetti opposti, ulteriori rispetto agli interessi ex art. 1284 c. I c.c. già riscossi.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. I contrasti interpretativi sull'ambito di applicazione e sull'interpretazione dell'art. 1284
c. IV c.c., dimostrati dai due interventi a sezioni unite della Corte di Cassazione
(contrasti peraltro ancora non sopiti in quanto le Sezioni Unite sembrano dubitare della applicazione dell'art.1284 c. IV c.c. alle obbligazioni pecuniarie non negoziali, avendo nella motivazione delle due sentenze su citate affermato la necessità di accertare la natura della fonte dell'obbligazione), giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ex art. 92 co 2 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1839/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 CP_1
notificato il 16.08.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie le opposizioni ai precetti indicati in motivazione proposte, ex art. 615 co 1 c.p.c., da nei confronti di , dichiara nulli e inefficaci i Parte_1 CP_1
due precetti notificati in data 5/11/2021 e 10/02/2022;
2) compensa tra le parti le spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26 .03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva