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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 1685/2014 e 4/2015 R.G. promosse da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._1
Siracusa, Viale Tica n. 74, rappresentata e difesa cong. e disg. dagli Avv.ti Agata Ingala (CF:
, e IL La SA (C.F.: ) presso il cui studio in C.F._2 C.F._3
Siracusa, Via Unione Sovietica n. 4, è elett.te domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE (nel giudizio iscritto al n. 1685/2014 R.G.)
APPELLATA (nel giudizio riunito) nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: , res. in AB (Vibo CP_2 C.F._4
Valentia), via Vittorio Veneto n. 258, elett.te dom.to in Barrafranca, C.so Garibaldi n. 192 presso lo studio dell'Avv. Angelo M. Tambè che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e dell'atto di appello introduttivo del procedimento riunito;
APPELLATO (nel giudizio iscritto al n. 1685/2014 R.G.)
APPELLANTE (nel giudizio riunito)
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e le due cause riunite sono state poste in decisione con l'assegnazione dei termini di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In data 23.02.2012 notificava atto di precetto mediante il quale intimava a CP_2 CP_1 il pagamento della somma di complessivi euro 21.929,30 secondo quanto statuito nella sentenza n.
658/2011, emessa tra le parti dalla Corte d'Appello di Catania, pubblicata il 10.05.2011.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 comma 1 e 617 c.p.c. del 09.03.2012
(notificato il 12.03.2012) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1 CP_2
Siracusa al fine di sentire dichiarare:
“a) nullo e/o inefficace il precetto opposto perché il credito precettato dal sig. è privo di titolo CP_2 legittimante;
b) ritenere e dichiarare l'esistenza di un controcredito in capo alla stessa di € 226.098,86 (€
155.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi) accertato in sede di procedimento penale;
c) ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il precetto qui opposto perché il credito della sig.ra
, nei confronti del sig. è superiore al credito di quest'ultimo; CP_1 CP_2
d) condannare il sig. al pagamento della somma di € 221.012,92, oltre interessi legali CP_2 sulla somma stessa annualmente rivalutata da oggi (momento della domanda) fino al soddisfo, in favore della sig.ra , quale controcredito risultante dalla compensazione con il credito CP_1 del sig. ”. CP_3
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava integralmente il contenuto dell'atto di opposizione con particolare riferimento all'eccepita compensazione, mai rilevata nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 658/2011 pubblicata il 10.05.2011, contestando l'inopponibilità della compensazione ed eccependo il passaggio in giudicato del rigetto di ogni pretesa creditoria avvenuto con la sentenza n. 305/2011 del Tribunale di Enna.
Con ordinanza del 26.06.2012 il G.I. sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 658/2011 posta a base dell'atto di precetto e, rigettata ogni richiesta istruttoria, giusta ordinanza del 12.02.2013, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2014 la causa veniva assunta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 1988/2014 pubblicata in data 30.09.2014 (nel giudizio iscritto al n. 1049/2012 R.G.), il Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa ha accolto l'opposizione, ha dichiarato nullo il precetto e ha dichiarato che è debitore di CP_2 CP_1 della somma di euro 155.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla notifica dell'atto di
[...] citazione fino alla sentenza, interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione fino alla sentenza sulla somma annualmente rivalutata e ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.
2 Il Tribunale ha altresì statuito che è debitrice di di quanto dovuto in forza CP_1 CP_2 della sentenza n. 658 del 2011, ha compensato i due debiti e condannato la parte debitrice della somma maggiore a pagare il residuo in favore dell'altra.
Ha rigettato ogni altra domanda e condannato al pagamento delle spese processuali in CP_2 favore dell'attrice (euro 672,56 per spese ed euro 9.650,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.).
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà appresso. CP_1
Con autonomo atto di citazione, ha successivamente impugnato la medesima sentenza per CP_2 le ragioni di cui appresso.
Entrambe le parti, in qualità di appellate, si sono, altresì, costituite nei rispettivi giudizi proponendo appelli incidentali.
Con ordinanza dell'01.06.2015 la Corte ha rigettato l'istanza avanzata dalla difesa di di CP_2 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e riunito i due fascicoli ex art. 335 c.p.c.
Con ordinanza del 22.01.2018, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione della querela di falso proposta da avverso l'accordo di divisione dell'08.08.2002 e la CP_2 dichiarazione di volontà del 9.9.2002, ha sospeso il giudizio ex art. 355 c.p.c., assegnando il termine del 28.02.2018 per la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale territorialmente competente.
Con ricorso del 30.08.2024 ha riassunto il presente giudizio, dando atto del passaggio in CP_2 giudicato della sentenza n. 2076/2023 emessa in data 16.11.2023 (pubblicata il 20.11.2023) dalla
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in composizione collegiale (nel giudizio iscritto al n.
1358/2018 R.G.) di rigetto della querela di falso e delle connesse domande risarcitorie.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, giusta decreto di comparizione delle parti emesso in data
3.9.2014 (notificato unitamente al ricorso alla difesa di il 1.10.2024), all'udienza del CP_1
17.06.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive (ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta formulata dalla difesa di di dichiarazione di CP_2 contumacia di , regolarmente costituita in giudizio, la cui difesa ha partecipato alle CP_1 udienze successive alla intervenuta prosecuzione del giudizio ex art. 297 c.p.c. Non c'è stata alcuna causa di interruzione che giustifichi una nuova costituzione in giudizio ex art. 303 c.p.c.
Con un unico motivo di appello, lamenta che la rivalutazione monetaria e gli interessi CP_1 legali, riconosciuti in suo favore dal primo giudice in sentenza sulla somma di euro 155.000,00 a lei dovuta da decorrerebbero dalla formale messa in mora del 9.9.2003 (come da racc.ta A/R CP_2
3 ricevuta da controparte il 13.09.2003), e non dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione effettuata il 12.03.2012.
Il motivo è fondato atteso che, con racc.ta A/R del 9.9.2003 (in atti), ha formalmente CP_1 ed efficacemente messo in mora ex art. 1219 c.c. CP_2
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale di euro 155.000,00, così come determinati in sentenza, decorrono dal 13.10.2003 atteso che parte creditrice ha intimato al debitore di pagare entro trenta giorni dal ricevimento della racc.ta (13.09.2003).
Passando ad esaminare l'appello proposto da avverso la medesima pronuncia, CP_2 preliminarmente viene dedotta l'inesistenza, la nullità e/o l'invalidità della sentenza impugnata poiché non sarebbe stata pubblicata con data e firma del cancelliere e l'attestazione della firma digitale apposta dal giudice non sarebbe stata autenticata da un pubblico ufficiale.
L'assunto è errato, atteso che dall'esame della sentenza prodotta in copia conforme all'originale e in forma esecutiva (v. attestazione della cancelleria del 7.10.2014) si evince che la stessa è stata regolarmente e digitalmente firmata dal giudice mediante l'applicativo consolle del magistrato (v. firma apposta a margine di ogni pagina con relativa coccarda), inserita e depositata nel fascicolo informatico con il relativo numero, la data di pubblicazione e il numero di repertorio (v. frontespizio).
Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 CP_2
e 617 c.p.c. con riferimento all'art. 2909 c.c., deducendo che sulla domanda di accertamento del credito eccepito in compensazione nel presente giudizio si sarebbe già formato un giudicato di rigetto, giusta sentenza del Tribunale di Enna n. 305/2011 emessa tra le medesime parti e ormai definitiva.
Il motivo non è fondato in ragione del tenore e del contenuto della sentenza indicata dalla difesa di
CP_2
Il Tribunale di Enna, nella richiamata sentenza n. 305/2011, ha rigettato la domanda di divisione ereditaria formulata da (deceduta in corso di causa alla quale subentrava Persona_1
unico erede) nei confronti della sorella , relativamente alla successione del CP_2 CP_1 padre, , e della madre, per questioni preliminari inerenti alla Persona_2 Controparte_4 omessa prova della qualità di eredi e alla mancanza dei relativi titoli, senza entrare nel merito della divisione ereditaria, né tanto meno, esaminare le ulteriori questioni di natura economica sollevate dalle parti e strettamente connesse alla chiesta divisione. Lo stesso Tribunale, in motivazione, ha però affermato espressamente che l'accordo di divisione intercorso tra le due sorelle in data 8.8.2002 doveva ritenersi inefficace e, come tale, non più vincolante.
4 D'altra parte, l'asserita caducazione della “dichiarazione di volontà” invocata da per CP_2 intervenuta decadenza dell'accordo di divisione non è condivisibile, come già ritenuto dal Tribunale di Siracusa, atteso che la dichiarazione richiamata nel detto accordo divisorio dell'08.08.2002 è quella datata 7.8.2002 (v. all.to n. 15), già prodotta in primo grado, mentre il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento (ex art. 1988 c.c.) posti a fondamento della pretesa creditoria e dell'opposizione all'esecuzione di attengono alla dichiarazione sottoscritta da CP_1 Per_1 in data 9.9.2002 (in atti).
[...]
Non c'è stato, pertanto, alcun giudicato esplicito o implicito sulla domanda di accertamento del credito vantato da nei confronti della sorella e, poi, dell'erede e nessun CP_1 CP_2 effetto preclusivo.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. con riferimento all'art. 1243 c.c. poiché il primo giudice avrebbe erroneamente operato una compensazione con un presunto credito che doveva essere accertato nell'ambito del giudizio di merito che si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 658/2011 e non in sede di opposizione all'esecuzione.
Il motivo non è fondato.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 11.05.2021 n. 12436; in tal senso anche Cass. Sez. III, n. 9686/2020; Cass. Sez. III, n. 30323/2019), “La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104
c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.).
Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003,
Rv. 565364 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 971 del 20/04/1963, Rv. 261373 - 01)”.
D'altra parte, nell'ambito del giudizio intercorso innanzi al Tribunale di Siracusa tra le medesime parti, avente ad oggetto la fruttificazione di alcuni immobili oggetto di comunione, conclusosi con sentenza n. 480/2001, emessa in data 19.06.2001, non poteva certamente opporre in CP_1 compensazione il credito oggetto della promessa di pagamento sottoscritta dalla sorella in data
9.9.2002, né poteva farlo nel corso del giudizio di appello (iscritto al n. 1831/2001 R.G. e conclusosi
5 con la sentenza n. 658/2011) perché sarebbe stata una domanda e/o eccezione tardiva e non ammissibile.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. con riferimento agli artt. 1183 e 1353 c.c.
Secondo l'assunto della difesa del il riconoscimento del debito del 9.9.2002 avrebbe perso CP_2 efficacia con la caducazione dell'accordo di divisione dell'08.08.2002 e, comunque, la promessa di pagamento era soggetta a condizione e, quindi, le relative prestazioni sarebbero non esigibili.
Anche tali doglianze non sono fondate.
Dal contenuto della dichiarazione sottoscritta da (anno di nascita 1927), dalla sorella e Persona_1 dai due testimoni e (anno di nascita 1913) emerge chiaramente Testimone_1 Persona_1 il riconoscimento di un debito ereditario e la promessa di pagare la somma di euro 155.000,00 a senza che sussista alcuna condizione sospensiva e/o risolutiva. Il riferimento alla CP_1 soddisfazione del credito mediante assegnazione di maggiori quote immobiliari nell'ambito della
“dividenda eredità oppure per contanti…” attiene soltanto alle eventuali modalità di pagamento ma non all'an e al quantum del credito stesso.
La sopravvenuta inefficacia dell'accordo di divisione, sottoscritto dalle due sorelle un mese prima, come peraltro affermato dal Tribunale di Enna, nella sentenza n.305/2011, non ha avuto alcuna incidenza sull'esistenza del credito.
L'omessa attuazione dell'accordo di divisione nel termine di sei mesi ivi previsto e l'omessa vendita dei beni ereditari non rende inesigibile, inefficace e/o risolta la dichiarazione (impropriamente definita dalla difesa del come “contratto”) del 9.9.2002 la quale ha un contenuto ben preciso ed CP_2 inequivoco.
D'altra parte, l'intervenuta decadenza dell'accordo di divisione dell'08.08.2002 non ha coinvolto la promessa di pagamento del 7.8.2002 (ivi indicata) che aveva il medesimo contenuto della successiva e autonoma dichiarazione resa il 9.9.2002.
Non può altresì ritenersi, come sostenuto dalla difesa di che la promessa di pagamento CP_2 era soggetta a un termine legato alla divisione e alla vendita dei beni ereditari che non sarebbe ancora scaduto e che renderebbe non liquida e inesigibile la prestazione (art. 1185 c.c.). Sulla questione il primo giudice ha condivisibilmente affermato (v. anche ordinanza del 26.06.2012) che l'ampio tempo trascorso ha certamente reso esigibile il credito - già liquido a parere della Corte - poiché
l'adempimento deve avvenire in uno spazio temporale ragionevole e non dilazionato indefinitamente.
Sul punto nessuna specifica e concreta censura è stata proposta dall'appellante.
6 Con il quarto motivo parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617
c.p.c. con riferimento all'art. 167 c.p.c., poiché l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa di sarebbe affetta da un vizio di forma. Non sarebbe stata proposta alcuna domanda CP_1 riconvenzionale e, di conseguenza, non poteva essere emessa alcuna condanna di pagamento.
Il motivo non è fondato, atteso che con l'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado,
ha chiaramente e inequivocabilmente formulato una domanda di accertamento e CP_1 conseguenziale pagamento di un credito nei confronti di previa compensazione con il CP_2 diverso minore credito vantato dalla parte opposta. Non rileva la circostanza che non abbia usato il termine “riconvenzionale”, avendo legittimamente opposto in compensazione un controcredito di entità maggiore, di cui ha chiesto l'accertamento, e la conseguenziale condanna al pagamento del creditore procedente (v. Cass. Sez. III, n. 12436/2021 già richiamata).
Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e 2720
c.c., con riferimento alle scritture private prodotte in giudizio.
Sul punto il primo giudice ha ritenuto, condivisibilmente, tardivo il disconoscimento delle due scritture (accordo di divisione dell'08.08.2002 e promessa di pagamento del 9.9.2002) operato dall'opposto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., anziché con la comparsa di costituzione, in violazione dell'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. Invero, anche il disconoscimento operato all'udienza di trattazione del 15.11.2012 è tardivo, atteso che la prima risposta successiva alla produzione documentale è stata la comparsa di costituzione e risposta nella quale non c'è stato alcun utile ed efficace disconoscimento.
L'ulteriore difesa circa l'applicazione alla fattispecie del secondo comma dell'art. 214 c.p.c. che, secondo la difesa dell'appellante, prevede un regime più attenuato e meno rigoroso per gli eredi o aventi causa non è condivisibile, atteso che soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare “di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione”, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 214 c.p.c. ma deve farlo, comunque, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (in tal senso
Cass. Sez. II, 18.07.2024 n. 19850).
Ogni doglianza sul punto è stata, peraltro, ampiamente superata dall'esito definitivo della pronuncia di rigetto della querela di falso proposta da innanzi al Tribunale di Siracusa (v. sentenza n. CP_2
2076/2023 emessa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale in composizione collegiale nel giudizio iscritto al n. 1358/2018 R.G.).
Con il sesto motivo di appello si lamenta la contraddittorietà e/o l'omessa motivazione della sentenza di primo grado laddove è stata dichiarata la nullità dell'atto di precetto.
7 Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, atteso che la pronuncia di nullità dell'atto di precetto opposto è conseguenziale alla pacifica, concorde e sensibile riduzione delle somme dovute da a in forza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 658/2011; CP_1 CP_2 gli interessi precettati erano, infatti, pari a euro 17.099,51 mentre, su richiesta dello stesso opposto (v. pag. 6 della comparsa di costituzione di primo grado), sono stati ridotti a euro 1.126,72.
Detta statuizione non è stata, peraltro, oggetto di appello.
La nullità trova ulteriore giustificazione nel maggiore credito vantato da che ha CP_1 compensato (ex artt. 1242 e 1243 c.c.) per intero il minore credito di La dichiarazione di CP_2 compensazione effettuata dal Tribunale ha fatto venire meno ogni diritto di ad agire CP_2 esecutivamente nei confronti di . CP_1
L'ultimo motivo di appello attiene alle spese legali che, secondo la difesa di andavano CP_2 compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.
Anche tale motivo non è fondato alla luce del pieno e totale accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in primo grado dall'opponente e della sensibile rideterminazione CP_1 del credito vantato e precettato da “(euro 3.899,56 per sorte capitale, oltre interessi legali CP_2 come riconosciuti in sentenza;
euro 751,50, pari a tre quarti delle spese dell'espletata c.t.u.; euro
1.020,00, oltre IVA e CPA, per spese giudiziali di primo grado)”.
Nella fattispecie, come già precisato, non si è in presenza di alcuna reciproca soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c. che possa giustificare una parziale e/o totale compensazione delle spese di lite.
L'appello di è, pertanto, totalmente infondato. CP_2
La domanda formulata dalla difesa di (con la comparsa di costituzione e risposta con CP_1 appello incidentale depositata nel giudizio di appello iscritto al n. 4/2015 R.G.) di condanna di CP_2 ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. per lite temeraria e per responsabilità aggravata non può trovare
[...] accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n.
19583; Cass. Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli
8 atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass.
22/02/2016 n. 3376; Cass. 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010,
n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; Cass.
Civ., 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ.
Sez. Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda processuale e delle articolate ragioni della decisione, dei precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le medesime parti, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte di nessuna delle parti in causa
(cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).
Le spese del presente processo di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia in relazione al maggior credito opposto in compensazione e oggetto di condannatorio (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando per le prime due fasi i parametri medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147/2022, e quelli minimi sia per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857), che per quella decisionale, non avendo l'appellante principale depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti e iscritti ai nn. 1658/2014 e 4/2015 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso CP_1 CP_2 la sentenza n. 1988/2014 emessa dal Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa e pubblicata il 30.09.2014 nel giudizio iscritto al n. 1049/2012 R.G. stabilisce che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di euro 155.000,00 al cui pagamento
è stato condannato decorrano dal 13.10.2003 e non dalla notifica dell'atto di citazione in CP_2 opposizione.
Rigetta l'appello promosso da avverso la medesima sentenza. CP_2
9 Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite relative al presente CP_2 CP_1 grado di giudizio che liquida in complessivi euro 11.548,00 di cui euro 1.168,00 per spese vive
(giudizio iscritto al n. 1685/2014 R.G.), euro 777,00 per spese vive (giudizio iscritto al n. 4/2015
R.G.), euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_2 unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 1685/2014 e 4/2015 R.G. promosse da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._1
Siracusa, Viale Tica n. 74, rappresentata e difesa cong. e disg. dagli Avv.ti Agata Ingala (CF:
, e IL La SA (C.F.: ) presso il cui studio in C.F._2 C.F._3
Siracusa, Via Unione Sovietica n. 4, è elett.te domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE (nel giudizio iscritto al n. 1685/2014 R.G.)
APPELLATA (nel giudizio riunito) nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: , res. in AB (Vibo CP_2 C.F._4
Valentia), via Vittorio Veneto n. 258, elett.te dom.to in Barrafranca, C.so Garibaldi n. 192 presso lo studio dell'Avv. Angelo M. Tambè che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e dell'atto di appello introduttivo del procedimento riunito;
APPELLATO (nel giudizio iscritto al n. 1685/2014 R.G.)
APPELLANTE (nel giudizio riunito)
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e le due cause riunite sono state poste in decisione con l'assegnazione dei termini di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In data 23.02.2012 notificava atto di precetto mediante il quale intimava a CP_2 CP_1 il pagamento della somma di complessivi euro 21.929,30 secondo quanto statuito nella sentenza n.
658/2011, emessa tra le parti dalla Corte d'Appello di Catania, pubblicata il 10.05.2011.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 comma 1 e 617 c.p.c. del 09.03.2012
(notificato il 12.03.2012) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1 CP_2
Siracusa al fine di sentire dichiarare:
“a) nullo e/o inefficace il precetto opposto perché il credito precettato dal sig. è privo di titolo CP_2 legittimante;
b) ritenere e dichiarare l'esistenza di un controcredito in capo alla stessa di € 226.098,86 (€
155.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi) accertato in sede di procedimento penale;
c) ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il precetto qui opposto perché il credito della sig.ra
, nei confronti del sig. è superiore al credito di quest'ultimo; CP_1 CP_2
d) condannare il sig. al pagamento della somma di € 221.012,92, oltre interessi legali CP_2 sulla somma stessa annualmente rivalutata da oggi (momento della domanda) fino al soddisfo, in favore della sig.ra , quale controcredito risultante dalla compensazione con il credito CP_1 del sig. ”. CP_3
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava integralmente il contenuto dell'atto di opposizione con particolare riferimento all'eccepita compensazione, mai rilevata nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 658/2011 pubblicata il 10.05.2011, contestando l'inopponibilità della compensazione ed eccependo il passaggio in giudicato del rigetto di ogni pretesa creditoria avvenuto con la sentenza n. 305/2011 del Tribunale di Enna.
Con ordinanza del 26.06.2012 il G.I. sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 658/2011 posta a base dell'atto di precetto e, rigettata ogni richiesta istruttoria, giusta ordinanza del 12.02.2013, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.05.2014 la causa veniva assunta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 1988/2014 pubblicata in data 30.09.2014 (nel giudizio iscritto al n. 1049/2012 R.G.), il Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa ha accolto l'opposizione, ha dichiarato nullo il precetto e ha dichiarato che è debitore di CP_2 CP_1 della somma di euro 155.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla notifica dell'atto di
[...] citazione fino alla sentenza, interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione fino alla sentenza sulla somma annualmente rivalutata e ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.
2 Il Tribunale ha altresì statuito che è debitrice di di quanto dovuto in forza CP_1 CP_2 della sentenza n. 658 del 2011, ha compensato i due debiti e condannato la parte debitrice della somma maggiore a pagare il residuo in favore dell'altra.
Ha rigettato ogni altra domanda e condannato al pagamento delle spese processuali in CP_2 favore dell'attrice (euro 672,56 per spese ed euro 9.650,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.).
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di cui si dirà appresso. CP_1
Con autonomo atto di citazione, ha successivamente impugnato la medesima sentenza per CP_2 le ragioni di cui appresso.
Entrambe le parti, in qualità di appellate, si sono, altresì, costituite nei rispettivi giudizi proponendo appelli incidentali.
Con ordinanza dell'01.06.2015 la Corte ha rigettato l'istanza avanzata dalla difesa di di CP_2 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e riunito i due fascicoli ex art. 335 c.p.c.
Con ordinanza del 22.01.2018, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione della querela di falso proposta da avverso l'accordo di divisione dell'08.08.2002 e la CP_2 dichiarazione di volontà del 9.9.2002, ha sospeso il giudizio ex art. 355 c.p.c., assegnando il termine del 28.02.2018 per la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale territorialmente competente.
Con ricorso del 30.08.2024 ha riassunto il presente giudizio, dando atto del passaggio in CP_2 giudicato della sentenza n. 2076/2023 emessa in data 16.11.2023 (pubblicata il 20.11.2023) dalla
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in composizione collegiale (nel giudizio iscritto al n.
1358/2018 R.G.) di rigetto della querela di falso e delle connesse domande risarcitorie.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, giusta decreto di comparizione delle parti emesso in data
3.9.2014 (notificato unitamente al ricorso alla difesa di il 1.10.2024), all'udienza del CP_1
17.06.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive (ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta formulata dalla difesa di di dichiarazione di CP_2 contumacia di , regolarmente costituita in giudizio, la cui difesa ha partecipato alle CP_1 udienze successive alla intervenuta prosecuzione del giudizio ex art. 297 c.p.c. Non c'è stata alcuna causa di interruzione che giustifichi una nuova costituzione in giudizio ex art. 303 c.p.c.
Con un unico motivo di appello, lamenta che la rivalutazione monetaria e gli interessi CP_1 legali, riconosciuti in suo favore dal primo giudice in sentenza sulla somma di euro 155.000,00 a lei dovuta da decorrerebbero dalla formale messa in mora del 9.9.2003 (come da racc.ta A/R CP_2
3 ricevuta da controparte il 13.09.2003), e non dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione effettuata il 12.03.2012.
Il motivo è fondato atteso che, con racc.ta A/R del 9.9.2003 (in atti), ha formalmente CP_1 ed efficacemente messo in mora ex art. 1219 c.c. CP_2
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale di euro 155.000,00, così come determinati in sentenza, decorrono dal 13.10.2003 atteso che parte creditrice ha intimato al debitore di pagare entro trenta giorni dal ricevimento della racc.ta (13.09.2003).
Passando ad esaminare l'appello proposto da avverso la medesima pronuncia, CP_2 preliminarmente viene dedotta l'inesistenza, la nullità e/o l'invalidità della sentenza impugnata poiché non sarebbe stata pubblicata con data e firma del cancelliere e l'attestazione della firma digitale apposta dal giudice non sarebbe stata autenticata da un pubblico ufficiale.
L'assunto è errato, atteso che dall'esame della sentenza prodotta in copia conforme all'originale e in forma esecutiva (v. attestazione della cancelleria del 7.10.2014) si evince che la stessa è stata regolarmente e digitalmente firmata dal giudice mediante l'applicativo consolle del magistrato (v. firma apposta a margine di ogni pagina con relativa coccarda), inserita e depositata nel fascicolo informatico con il relativo numero, la data di pubblicazione e il numero di repertorio (v. frontespizio).
Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 CP_2
e 617 c.p.c. con riferimento all'art. 2909 c.c., deducendo che sulla domanda di accertamento del credito eccepito in compensazione nel presente giudizio si sarebbe già formato un giudicato di rigetto, giusta sentenza del Tribunale di Enna n. 305/2011 emessa tra le medesime parti e ormai definitiva.
Il motivo non è fondato in ragione del tenore e del contenuto della sentenza indicata dalla difesa di
CP_2
Il Tribunale di Enna, nella richiamata sentenza n. 305/2011, ha rigettato la domanda di divisione ereditaria formulata da (deceduta in corso di causa alla quale subentrava Persona_1
unico erede) nei confronti della sorella , relativamente alla successione del CP_2 CP_1 padre, , e della madre, per questioni preliminari inerenti alla Persona_2 Controparte_4 omessa prova della qualità di eredi e alla mancanza dei relativi titoli, senza entrare nel merito della divisione ereditaria, né tanto meno, esaminare le ulteriori questioni di natura economica sollevate dalle parti e strettamente connesse alla chiesta divisione. Lo stesso Tribunale, in motivazione, ha però affermato espressamente che l'accordo di divisione intercorso tra le due sorelle in data 8.8.2002 doveva ritenersi inefficace e, come tale, non più vincolante.
4 D'altra parte, l'asserita caducazione della “dichiarazione di volontà” invocata da per CP_2 intervenuta decadenza dell'accordo di divisione non è condivisibile, come già ritenuto dal Tribunale di Siracusa, atteso che la dichiarazione richiamata nel detto accordo divisorio dell'08.08.2002 è quella datata 7.8.2002 (v. all.to n. 15), già prodotta in primo grado, mentre il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento (ex art. 1988 c.c.) posti a fondamento della pretesa creditoria e dell'opposizione all'esecuzione di attengono alla dichiarazione sottoscritta da CP_1 Per_1 in data 9.9.2002 (in atti).
[...]
Non c'è stato, pertanto, alcun giudicato esplicito o implicito sulla domanda di accertamento del credito vantato da nei confronti della sorella e, poi, dell'erede e nessun CP_1 CP_2 effetto preclusivo.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. con riferimento all'art. 1243 c.c. poiché il primo giudice avrebbe erroneamente operato una compensazione con un presunto credito che doveva essere accertato nell'ambito del giudizio di merito che si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 658/2011 e non in sede di opposizione all'esecuzione.
Il motivo non è fondato.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 11.05.2021 n. 12436; in tal senso anche Cass. Sez. III, n. 9686/2020; Cass. Sez. III, n. 30323/2019), “La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104
c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.).
Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003,
Rv. 565364 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 971 del 20/04/1963, Rv. 261373 - 01)”.
D'altra parte, nell'ambito del giudizio intercorso innanzi al Tribunale di Siracusa tra le medesime parti, avente ad oggetto la fruttificazione di alcuni immobili oggetto di comunione, conclusosi con sentenza n. 480/2001, emessa in data 19.06.2001, non poteva certamente opporre in CP_1 compensazione il credito oggetto della promessa di pagamento sottoscritta dalla sorella in data
9.9.2002, né poteva farlo nel corso del giudizio di appello (iscritto al n. 1831/2001 R.G. e conclusosi
5 con la sentenza n. 658/2011) perché sarebbe stata una domanda e/o eccezione tardiva e non ammissibile.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. con riferimento agli artt. 1183 e 1353 c.c.
Secondo l'assunto della difesa del il riconoscimento del debito del 9.9.2002 avrebbe perso CP_2 efficacia con la caducazione dell'accordo di divisione dell'08.08.2002 e, comunque, la promessa di pagamento era soggetta a condizione e, quindi, le relative prestazioni sarebbero non esigibili.
Anche tali doglianze non sono fondate.
Dal contenuto della dichiarazione sottoscritta da (anno di nascita 1927), dalla sorella e Persona_1 dai due testimoni e (anno di nascita 1913) emerge chiaramente Testimone_1 Persona_1 il riconoscimento di un debito ereditario e la promessa di pagare la somma di euro 155.000,00 a senza che sussista alcuna condizione sospensiva e/o risolutiva. Il riferimento alla CP_1 soddisfazione del credito mediante assegnazione di maggiori quote immobiliari nell'ambito della
“dividenda eredità oppure per contanti…” attiene soltanto alle eventuali modalità di pagamento ma non all'an e al quantum del credito stesso.
La sopravvenuta inefficacia dell'accordo di divisione, sottoscritto dalle due sorelle un mese prima, come peraltro affermato dal Tribunale di Enna, nella sentenza n.305/2011, non ha avuto alcuna incidenza sull'esistenza del credito.
L'omessa attuazione dell'accordo di divisione nel termine di sei mesi ivi previsto e l'omessa vendita dei beni ereditari non rende inesigibile, inefficace e/o risolta la dichiarazione (impropriamente definita dalla difesa del come “contratto”) del 9.9.2002 la quale ha un contenuto ben preciso ed CP_2 inequivoco.
D'altra parte, l'intervenuta decadenza dell'accordo di divisione dell'08.08.2002 non ha coinvolto la promessa di pagamento del 7.8.2002 (ivi indicata) che aveva il medesimo contenuto della successiva e autonoma dichiarazione resa il 9.9.2002.
Non può altresì ritenersi, come sostenuto dalla difesa di che la promessa di pagamento CP_2 era soggetta a un termine legato alla divisione e alla vendita dei beni ereditari che non sarebbe ancora scaduto e che renderebbe non liquida e inesigibile la prestazione (art. 1185 c.c.). Sulla questione il primo giudice ha condivisibilmente affermato (v. anche ordinanza del 26.06.2012) che l'ampio tempo trascorso ha certamente reso esigibile il credito - già liquido a parere della Corte - poiché
l'adempimento deve avvenire in uno spazio temporale ragionevole e non dilazionato indefinitamente.
Sul punto nessuna specifica e concreta censura è stata proposta dall'appellante.
6 Con il quarto motivo parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617
c.p.c. con riferimento all'art. 167 c.p.c., poiché l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa di sarebbe affetta da un vizio di forma. Non sarebbe stata proposta alcuna domanda CP_1 riconvenzionale e, di conseguenza, non poteva essere emessa alcuna condanna di pagamento.
Il motivo non è fondato, atteso che con l'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado,
ha chiaramente e inequivocabilmente formulato una domanda di accertamento e CP_1 conseguenziale pagamento di un credito nei confronti di previa compensazione con il CP_2 diverso minore credito vantato dalla parte opposta. Non rileva la circostanza che non abbia usato il termine “riconvenzionale”, avendo legittimamente opposto in compensazione un controcredito di entità maggiore, di cui ha chiesto l'accertamento, e la conseguenziale condanna al pagamento del creditore procedente (v. Cass. Sez. III, n. 12436/2021 già richiamata).
Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e 2720
c.c., con riferimento alle scritture private prodotte in giudizio.
Sul punto il primo giudice ha ritenuto, condivisibilmente, tardivo il disconoscimento delle due scritture (accordo di divisione dell'08.08.2002 e promessa di pagamento del 9.9.2002) operato dall'opposto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., anziché con la comparsa di costituzione, in violazione dell'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. Invero, anche il disconoscimento operato all'udienza di trattazione del 15.11.2012 è tardivo, atteso che la prima risposta successiva alla produzione documentale è stata la comparsa di costituzione e risposta nella quale non c'è stato alcun utile ed efficace disconoscimento.
L'ulteriore difesa circa l'applicazione alla fattispecie del secondo comma dell'art. 214 c.p.c. che, secondo la difesa dell'appellante, prevede un regime più attenuato e meno rigoroso per gli eredi o aventi causa non è condivisibile, atteso che soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare “di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione”, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 214 c.p.c. ma deve farlo, comunque, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (in tal senso
Cass. Sez. II, 18.07.2024 n. 19850).
Ogni doglianza sul punto è stata, peraltro, ampiamente superata dall'esito definitivo della pronuncia di rigetto della querela di falso proposta da innanzi al Tribunale di Siracusa (v. sentenza n. CP_2
2076/2023 emessa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale in composizione collegiale nel giudizio iscritto al n. 1358/2018 R.G.).
Con il sesto motivo di appello si lamenta la contraddittorietà e/o l'omessa motivazione della sentenza di primo grado laddove è stata dichiarata la nullità dell'atto di precetto.
7 Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, atteso che la pronuncia di nullità dell'atto di precetto opposto è conseguenziale alla pacifica, concorde e sensibile riduzione delle somme dovute da a in forza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 658/2011; CP_1 CP_2 gli interessi precettati erano, infatti, pari a euro 17.099,51 mentre, su richiesta dello stesso opposto (v. pag. 6 della comparsa di costituzione di primo grado), sono stati ridotti a euro 1.126,72.
Detta statuizione non è stata, peraltro, oggetto di appello.
La nullità trova ulteriore giustificazione nel maggiore credito vantato da che ha CP_1 compensato (ex artt. 1242 e 1243 c.c.) per intero il minore credito di La dichiarazione di CP_2 compensazione effettuata dal Tribunale ha fatto venire meno ogni diritto di ad agire CP_2 esecutivamente nei confronti di . CP_1
L'ultimo motivo di appello attiene alle spese legali che, secondo la difesa di andavano CP_2 compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.
Anche tale motivo non è fondato alla luce del pieno e totale accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in primo grado dall'opponente e della sensibile rideterminazione CP_1 del credito vantato e precettato da “(euro 3.899,56 per sorte capitale, oltre interessi legali CP_2 come riconosciuti in sentenza;
euro 751,50, pari a tre quarti delle spese dell'espletata c.t.u.; euro
1.020,00, oltre IVA e CPA, per spese giudiziali di primo grado)”.
Nella fattispecie, come già precisato, non si è in presenza di alcuna reciproca soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c. che possa giustificare una parziale e/o totale compensazione delle spese di lite.
L'appello di è, pertanto, totalmente infondato. CP_2
La domanda formulata dalla difesa di (con la comparsa di costituzione e risposta con CP_1 appello incidentale depositata nel giudizio di appello iscritto al n. 4/2015 R.G.) di condanna di CP_2 ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. per lite temeraria e per responsabilità aggravata non può trovare
[...] accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n.
19583; Cass. Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli
8 atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass.
22/02/2016 n. 3376; Cass. 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010,
n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; Cass.
Civ., 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ.
Sez. Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda processuale e delle articolate ragioni della decisione, dei precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le medesime parti, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte di nessuna delle parti in causa
(cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).
Le spese del presente processo di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia in relazione al maggior credito opposto in compensazione e oggetto di condannatorio (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando per le prime due fasi i parametri medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147/2022, e quelli minimi sia per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857), che per quella decisionale, non avendo l'appellante principale depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti e iscritti ai nn. 1658/2014 e 4/2015 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso CP_1 CP_2 la sentenza n. 1988/2014 emessa dal Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa e pubblicata il 30.09.2014 nel giudizio iscritto al n. 1049/2012 R.G. stabilisce che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di euro 155.000,00 al cui pagamento
è stato condannato decorrano dal 13.10.2003 e non dalla notifica dell'atto di citazione in CP_2 opposizione.
Rigetta l'appello promosso da avverso la medesima sentenza. CP_2
9 Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite relative al presente CP_2 CP_1 grado di giudizio che liquida in complessivi euro 11.548,00 di cui euro 1.168,00 per spese vive
(giudizio iscritto al n. 1685/2014 R.G.), euro 777,00 per spese vive (giudizio iscritto al n. 4/2015
R.G.), euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_2 unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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