Articolo 2 della Legge 14 luglio 1967, n. 568
Articolo 1Articolo 3
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11 agosto 1967
Art. 2.
I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.
Entrata in vigore il 11 agosto 1967