Art. 2.
I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.
I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.