Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/01/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile – Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 2.12.2024, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Fabio Mossino e Vincenzo Carpe
RICORRENTE
contro
, p. iva , in persona del direttore generale pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Castelnuovo
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
In via principale.
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o annullare il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato dalla alla sig.ra in data 05/05/2023 e il correlativo CP_1 Parte_1 provvedimento di recesso per licenziamento senza preavviso emesso dalla
nei confronti della sig.ra in data 05/05/2023. CP_1 Parte_1
Per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la in persona legale CP_1 rappresentante pro tempore:
- a reintegrare la sig.ra sul posto di lavoro;
Parte_1
- a corrispondere alla signora l'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
Pag. 1 a 14
- al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dalla data del 05/05/2023 e fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali.
In via subordinata.
Nel denegato caso in cui l'adito Tribunale ritenga che la mancata iscrizione della sig.ra all'Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico Pt_1 integri il fatto posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio espulsivo.
Voglia l'adito Tribunale, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 165 del 30/03/2001:
- disapplicare il provvedimento di rigetto dell'
[...]
Controparte_2
delle Province di Torino-Aosta-
[...]
Alessandria-Asti della domanda di iscrizione della sig.ra all'Albo Pt_1 dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico;
- accertare la sussistenza in capo alla sig.ra dei requisiti per Pt_1
l'iscrizione all'Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.
Per l'affetto, annullare o dichiarare nullo il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato dalla alla sig.ra in data 05/05/2023 CP_1 Parte_1
e il correlativo provvedimento di recesso per licenziamento senza preavviso emesso dalla nei confronti della sig.ra in data CP_1 Parte_1
05/05/2023 e quindi condannare la (i) a reintegrare la sig.ra CP_1 Pt_1
sul posto di lavoro, (ii) a corrispondere alla signora
[...] Parte_1
l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 5.562,14 lordi mensili, dalla data del 05/05/2023 e fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e (iii) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dalla data del
05/05/2023 e fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali.
In via ulteriormente subordinata
Ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001, annullare la sanzione disciplinare irrogata
(licenziamento disciplinare) per difetto di proporzionalità e rideterminare la sanzione, applicando una sanzione conservativa, con contestuale condanna della (i) a reintegrare la sig.ra sul posto di lavoro, (ii) a Pt_2 Parte_1 corrispondere alla signora l'indennità risarcitoria commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 5.562,14 lordi mensili, dalla data del 05/05/2023 e fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e (iii) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dalla data del 05/05/2023 e fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali.
In ogni caso
Pag. 2 a 14 Con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio. per parte resistente Pt_2
rigettare ogni domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto confermando la legittimità del licenziamento e dell'atto di recesso da rapporto Cont di lavoro deliberato dal direttore generale
Cont in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale della onvenuta, accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro confermando la legittimità dell'atto Cont di recesso dal rapporto di lavoro deliberato dal direttore generale in ogni caso accertando e dichiarando che il rapporto di lavoro non è conseguibile a cagione della nullità, con condanna della ricorrente a rifondere all' le spese legali. CP_1
*
oggetto: licenziamento disciplinare
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – dipendente dell' dal 1 febbraio 2018 con qualifica di Parte_1 Pt_2 dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della prevenzione e della professione di ostetrica (doc. 5 , contratto di assunzione sottoscritto in Pt_1 data 30 gennaio 2018) – riceveva la contestazione disciplinare del 21.2.2023 prot. n. 0018974 con cui la datrice di lavoro lamentava l'omessa iscrizione all'albo professionale di riferimento (albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico). In Contr particolare, l contestava a quanto segue (doc. 31 ): Parte_1 Pt_1
Pag. 3 a 14 Il procedimento disciplinare si concludeva con l'applicazione della sanzione consistente nel licenziamento senza preavviso, come da comunicazione del 5.5.2023 prot. n. 46671 (doc. 33 ). Pt_1
2. La ricorrente impugnava l'intimato licenziamento allegando che: Pt_1
a) l'assunzione alle dipendenze dell' quale dirigente delle professioni Pt_2 sanitarie è avvenuta con decorrenza dal 1.2.2018 (doc. 5 ); Pt_1
Pag. 4 a 14 b) all'atto dell'assunzione, la ricorrente era in possesso dei seguenti Pt_1 titoli:
− diploma di maturità professionale per tecnici di laboratorio chimico-biologico ottenuto nell'a.s. 1988/1989 presso l'istituto Ada TT
(docc. 8, 8bis e 9 ); Pt_1
− laurea in biologia conseguita presso l'Università di Torino nel 2007;
− superamento in data 27.11.1992 del corso biennale per tecnici di laboratorio medico istituito ai sensi della DGR del 1 ottobre 1985
n. 91/511 e della DGR 3 giugno 1991 n. 164/6760 (docc. 10-14 ); Pt_1
− laurea magistrale per le professioni tecniche sanitarie conseguita presso l'Università di Torino nel 2017 (doc. 14bis ); Pt_1
c) i titoli di cui sopra, all'atto dell'assunzione, erano quelli abilitanti per lo svolgimento della mansione di dirigente delle professioni sanitarie;
d) a seguito dell'istituzione – sopravvenuta rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro – dell'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico, ricorrente presentava domanda di iscrizione a tale albo: Pt_1
− in data 28.12.2018 l'ordine confermava il ricevimento della domanda di iscrizione e in data 11.11.2019 la ricorrente Pt_1 provvedeva al pagamento delle tasse governative per l'iscrizione all'albo
(doc. 16 ); Pt_1
− a seguito di richiesta del 18.11.2019 dell'ordine, la ricorrente in data 19.11.2019 trasmetteva all'ordine dichiarazione sostitutiva Pt_1 di certificazione di possesso di titolo abilitante alla professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (doc. 17 ); Pt_1
− nel mese di dicembre 2019 la ricorrente accedeva Pt_1 tramite il portale on line dell'ordine e ivi risultavano sia la corretta sussistenza dei titoli abilitativi nonché il parere favorevole all'iscrizione all'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
e) nel mese di febbraio 2020, accedendo al portale on line dell'ordine, la ricorrente apprendeva, senza aver ricevuto alcuna comunicazione a lei Pt_1 specificatamente indirizzata, che la richiesta di iscrizione all'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico era stata rigettata per mancanza dei requisiti. A seguito di tale scoperta, la ricorrente presentava istanza di accesso di Pt_1 accesso civico nonché di accesso agli atti dell'ordine in data 5.3.2020 (docc. 21 e 22 ): tale istanza veniva rigettata dall'ordine con comunicazione del Pt_1
17.3.2020 (doc. 23 ); Pt_1
f) con comunicazione del 21.2.2023 l formulava la contestazione Pt_2 disciplinare di cui al par. 1;
Pag. 5 a 14 g) con decreto del 2.3.2023 del generale del Ministero della Salute
[...]
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale (doc. 29 Controparte_3
; decreto successivamente corretto per errore materiale nell'indicazione Pt_1 della data di rilascio del diploma: cfr. documenti depositati da in data Pt_2
26.11.2024, cartella “ ”, file “01 doc.2 - Email_1
Prot.n.697-24 all.
1.pdf” e file “01 doc.
3 - Prot.n.697-24 all.
2.pdf”) veniva dichiarata ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 42/1999 l'equivalenza del diploma di maturità professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico conseguito dalla ricorrente presso l'istituto Ada TT Marchesini di Torino rilasciato il 19.3.1993
(doc. 9 ) alla laurea di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini Pt_1 dell'esercizio professionale;
h) solo in data 1.3.2023 la ricorrente veniva a conoscenza del verbale
Pt_1 dell'ordine n. 2 del 13.1.2020 con cui la Commissione d'Albo aveva espresso il parere di non idoneità all'iscrizione. In data 20.3.2023 la ricorrente
Pt_1 formulava all'ordine istanza per l'iscrizione all'albo fin dall'originaria domanda (doc. 25 ) e tale istanza veniva rigettata (doc. 28 ). L'istanza veniva
Pt_1 Pt_1 reiterata dalla ricorrente in data 27.10.2023 (doc. 30 );
Pt_1
i) con comunicazione del 5.5.2023 prot. n. 46671 (doc. 33 ) l Pt_1 Pt_2 irrogava alla ricorrente la sanzione del licenziamento disciplinare. Pt_1
2.1. La ricorrente lamentava l'illegittimità del licenziamento disciplinare argomentando che:
− al tempo dell'instaurazione del rapporto di lavoro non sussisteva l'obbligo della ricorrente di essere iscritta all'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico, non essendo stato ancora istituito tale albo. Pertanto, la ricorrente non poteva aver falsamente attestato di possedere i requisiti per l'iscrizione a detto albo al tempo di instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, al tempo dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la ricorrente effettivamente possedeva i titoli necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell' Pt_2
con conseguente insussistenza del fatto contestatole;
[...]
− la sanzione disciplinare (doc. 33 ) sarebbe stata comminata anche Pt_1 per violazione dell'art. 6, comma 4, del codice disciplinare (“il dirigente deve in particolare: assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro”) e per l'asserita falsità dell'autocertificazione, rilasciata dalla ricorrente al tempo dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in relazione all'abilitazione all'esercizio di tecnico di laboratorio. Tali profili non sarebbero stati presenti nella contestazione disciplinare del 21.2.2023 (doc. 31
), ne conseguirebbe l'illegittimità del licenziamento per assenza di Pt_1 preventiva contestazione;
− la ricorrente possedeva i titoli necessari per l'iscrizione all'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico, pertanto, a prescindere dall'effettiva iscrizione a tale albo, il licenziamento sarebbe illegittimo potendo il giudice accertare
Pag. 6 a 14 direttamente la sussistenza di tali requisiti e, conseguentemente, l'illegittimità del diniego di iscrizione a tale albo. In ogni caso, considerato che l'albo è stato istituito successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata Contr iscrizione allo stesso avrebbe comportato l'obbligo per la datrice di ricollocare la lavoratrice in mansioni per il cui svolgimento non è necessaria detta iscrizione;
− il provvedimento sanzionatorio difetterebbe di proporzionalità.
3. Tempestivamente costituitasi in giudizio, allegava le circostanze di cui Pt_2 alla contestazione disciplinare del 21.2.2023 (v. supra par. 1; doc. 31 ) Pt_1 precisando che il rapporto di lavoro era stato instaurato a seguito dell'autocertificazione della ricorrente dei seguenti titoli: “laurea conseguita presso l'Università di Torino il 8/2007; abilitazione all'esercizio della professione di TLB conseguita presso l'Università di Torino il '92; laurea magistrale professioni tecniche sanitarie conseguita presso l'Università di Torino il 2017” (memoria pag. 6). Contr L' allegava inoltre che comunicazione del 7.8.2018 aveva informato i dipendenti che “in attuazione della legge tre del 2018 e del conseguente decreto attuativo 13 marzo 2018, è stato costituito l'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione della prevenzione. Detta normativa stabilisce l'iscrizione obbligatoria agli albi corrispondenti, necessario per l'esercizio di ciascuna delle citate professioni sanitarie e tale condizione si estende anche ai pubblici dipendenti. Ne discende che, come ricordato recentemente dal predetto ordine, sorge un obbligo di pre-iscrizione all'ordine medesimo la cui inosservanza Contr comporta le sanzione di rito” (doc. 16 .
3.1. L' chiedeva il rigetto del ricorso argomentando che: Pt_2
− l'iscrizione all'albo era necessaria per lo svolgimento delle mansioni per cui era stata assunta la ricorrente e che “non c'è molta differenza tra dichiarare il falso al momento dell'assunzione e dichiarare il falso in costanza di rapporto, quando quel falso o quella reticenza consente al lavoratore di mantenere il posto di lavoro che non dovrebbe mantenere”;
− il rapporto di lavoro, in ogni caso, sarebbe nullo per mancanza dell'iscrizione Contr della ricorrente all'albo, con conseguente legittimità del recesso dell'
− la legittimità o meno del rigetto della richiesta di iscrizione da parte dell'ordine Contr non poteva essere sindacata né dall' né lo potrebbe essere dal giudice dell'impugnativa del licenziamento;
− la sanzione comminata sarebbe proporzionata in quanto “qualsiasi sanzione conservativa meno afflittiva sarebbe stata inefficace, perché avrebbe comportato il permanere in organigramma aziendale di una dipendente priva del requisito per svolgere la propria mansione”.
4. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, documentalmente istruita la controversia, all'udienza del 2.12.2024 le parti discutevano oralmente la causa e
Pag. 7 a 14 chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe;
all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*
5. Deve, preliminarmente, darsi atto che in corso di causa è sopravvenuta l'iscrizione della ricorrente all'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico (iscrizione Pt_1 al n. 1655). Ciò risulta documentalmente (doc. 43 depositato il 23.7.2024, Pt_1 produzione ammissibile poiché documento sopravvenuto al deposito del ricorso) e, comunque, è pacifico tra le parti (cfr. memoria depositata in data 26.11.2024 Contr dall' .
6. In fatto, deve evidenziarsi che le circostanze di cui al superiore par. 2 [eccetto quella valutativa di cui alla lett. c)] sono documentali o, comunque, pacifiche tra le parti e, pertanto, vengono poste a fondamento della decisione;
allo stesso modo, è pacifica tra le parti l'avvenuta comunicazione datata 7.8.2018 ai dipendenti da parte Contr dell' sulla necessità di iscrizione all'albo corrispondente alla professione sanitaria Contr svolta (doc. 16 .
Deve, inoltre, evidenziarsi che è incontroverso tra le parti che da quando è vigente la disciplina delle professioni sanitarie di cui alla l. 3/2018 (e il relativo decreto attuativo,
d.m. 13.3.2018 Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) per lo svolgimento delle mansioni svolte dalla ricorrente era necessaria l'iscrizione albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
7. Ritiene questo giudice che le doglianze della ricorrente con riferimento alla pretesa assenza di specificità della contestazione circa la falsità dichiarativa commessa dalla ricorrente nell'instaurazione del rapporto di lavoro sia fondata, nei limiti di seguito precisati.
7.1. Ritiene, infatti, questo giudice che il tenore della contestazione disciplinare
(sopra par. 1; doc. 31 ) sia inequivoco nell'addebitare alla ricorrente al 21 Pt_1 febbraio 2023 l'omessa iscrizione all'albo. Da tale considerazione viene mosso alla ricorrente un duplice addebito: uno, consistente nell'aver dichiarato il falso in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro per aver falsamente indicato il possesso di titoli che tale iscrizione avrebbero consentito;
l'altro, di aver pregiudicato Contr con tale condotta (ossia non essere iscritta all'albo) gli interessi dell' datrice, tenuto conto del fatto che l'iscrizione all'ordine è “presupposto necessario per lo svolgimento della professione” nonché di aver omesso di collaborare al Contr perseguimento sia dell'interesse pubblico e che dell' datrice.
7.2. Tenuto conto di quanto osservato, la tesi della ricorrente – secondo cui, in mancanza di espresso addebito nella contestazione disciplinare di non aver contribuito ad assicurare il rispetto della legge, tale profilo non avrebbe potuto essere considerato dal datore a giustificazione del licenziamento – non è meritevole di favorevole apprezzamento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è evidente che viene contestato al lavoratore di aver tenuto una condotta contra legem se per lo svolgimento di un'attività lavorativa è prescritta
Pag. 8 a 14 l'iscrizione a un albo e tale iscrizione manca nonostante il lavoratore svolga tale attività.
In secondo luogo, il fatto che nella contestazione disciplinare non sia espressamente richiamata una disposizione del codice disciplinare (nella specie, l'art. 6, comma 4) è privo di rilevanza, posto che, come sopra osservato, il fatto storico a fondamento della contestazione era chiaramente indicato. D'altronde, se la sanzione disciplinare non può essere considerata illegittima per il solo fatto che il datore di lavoro ha richiamato norme errate, a maggior ragione non può essere considerata illegittima per il solo fatto che non vi sia una specifica indicazione delle norme violate. Infatti,
«oggetto della contestazione dell'addebito disciplinare secondo la previsione dell'art.
7, comma 2, della legge n. 300 del 1970 è il fatto nei suoi elementi materiali, e non anche le specifiche norme legali o clausole contrattuali che il fatto abbia violato. … L'erronea indicazione di esse da parte del datore di lavoro non comporta né la invalidità della contestazione ne' che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione.
Egli deve, invece, accertare, competendo al giudice la qualificazione giuridica del fatto, se lo stesso configuri illecito disciplinare, intendendo con questo termine non solo la violazione di clausole del c.d. codice disciplinare, ma ogni inadempimento del prestatore di lavoro agli obblighi nascenti dalla legge o dal contratto, e l'adeguatezza di esso, per la sua gravità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a fondare il recesso»
(Cass. lav., 13 maggio 1997, n. 4175, in motivazione).
7.3. Diversamente, deve condividersi la posizione di parte ricorrente circa l'assenza di specifica contestazione di falsità dichiarative “in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” per aver affermato la ricorrente di “essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione” (ossia, di tecnico di laboratorio) (doc. 33
pag. 5). Pt_1
Deve infatti evidenziarsi che con la contestazione disciplinare (doc. 31 ) viene Pt_1 Contr addebitato alla ricorrente di non essere iscritta all'albo e, in conseguenza di ciò, l' datrice contesta falsità dichiarative alla ricorrente senza tuttavia indicare quale mai sarebbe la specifica dichiarazione falsa resa in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Da tale incolmabile e manifesta lacuna della contestazione Contr disciplinare consegue che, evidentemente, la resistente non può fondare la legittimità del recesso su pretese false dichiarazioni rese in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
7.3.1. In ogni caso, per completezza, non può nemmeno condividersi la posizione Contr dell' che appare trasparire dalla contestazione disciplinare: ossia, poiché la ricorrente non è iscritta all'albo (o, comunque, la sua iscrizione è stata rifiutata dall'ordine), allora la ricorrente ha reso dichiarazioni false (rimane comunque non specificatamente indicato quale sarebbe la specifica falsa dichiarazione resa) in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Come noto, l'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico è stato istituito dalla l.
3/2018 (e dal relativo decreto attuativo, d.m. 13.3.2018 Costituzione degli Albi delle
Pag. 9 a 14 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 03-04-2018).
Ebbene, deve considerarsi che:
− il contratto di lavoro è stato sottoscritto in data 30 gennaio 2018 (doc. 5
), pertanto è a tale data (o, anche, al tempo anteriore a tale data) che Pt_1 occorre fare riferimento per valutare se la ricorrente ha reso false dichiarazioni in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
− la l. 3/2018 è entrata in vigore in data 15 febbraio 2018 posto che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 25 del 31-01-2018 e si deve tenere conto del termine di 15 giorni di vacatio legis previsto dall'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi).
Risulta quindi evidente non è possibile nemmeno ritenere che la ricorrente abbia reso una (quale che sia) dichiarazione falsa in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro in ragione del fatto che, vigente il contratto di lavoro, l'ordine della professione sanitaria di riferimento ha rigettato la richiesta di iscrizione all'albo. Non si vede, infatti, come si possa addebitare alla ricorrente di aver dichiarato falsamente il 30.1.2018 o anteriormente di possedere i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico posto che la legge istitutiva della professione sanitaria nonché dell'albo di riferimento non solo non era in vigore ma non era nemmeno stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al tempo della sottoscrizione del contratto.
8. Considerato che il comminato licenziamento disciplinare presuppone la validità del contratto in quanto trattasi, per definizione, di recesso del datore motivato da una condotta inadempiente del lavoratore (Corte cost. 129/2024 cons. dir.
3.1. e 3.2.), occorre esaminare prioritariamente l'eccezione di nullità del contratto sollevata Contr dall' resistente. Contr L' resistente sostiene che il contratto di lavoro sarebbe nullo per non essere la ricorrente iscritta all'albo della professione sanitaria di riferimento.
Tale tesi è infondata.
È sufficiente evidenziare che sia al tempo della sottoscrizione del contratto
(30.1.2018) che al tempo dell'inizio della decorrenza dello stesso (1.2.2018) non solo la l. 3/2018 non era in vigore ma non era nemmeno stato istituito l'albo a cui la ricorrente avrebbe dovuto iscriversi, considerato che il decreto attuativo (d.m.
13.3.2018) della l. 3/2018 è stato adottato in data 13.8.2018 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 3.4.2018 (cfr. sopra par. 7.3.1.). È evidente che non è possibile predicare la nullità originaria di un contratto per omessa iscrizione del lavoratore all'albo di riferimento se tale albo, al tempo dell'assunzione, nemmeno era stato istituito.
Pag. 10 a 14
8.1. Non è nemmeno possibile predicarsi un'eventuale nullità sopravvenuta del contratto di lavoro in ragione della mancata iscrizione della ricorrente al
(sopravvenuto) albo di riferimento.
Deve, infatti, ritenersi che, qualora in ragione di sopravvenienza normativa per lo svolgimento delle mansioni affidate a un lavoratore sia necessario il possesso di uno specifico requisito – non previsto al tempo dell'assunzione – e il lavoratore non possieda tale requisito, si verte in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione del lavoratore.
D'altronde, la Corte di legittimità ha già affermato che «l'impossibilità sopravvenuta di svolgimento delle mansioni contrattuali per "factum principis" o per altra ragione, comunque non imputabile al lavoratore, non può essere considerata come una fattispecie estintiva autonoma alla stregua del diritto comune (e perciò una causa di automatica risoluzione del rapporto o un'ipotesi di recesso volontario secondo le regole di cui agli artt. 1463 e 1464 cod. civ.), ma va valutata alla stregua delle norme particolari che regolamentano l'estinzione di tale rapporto;
sicché - salve le limitate ipotesi residuali di libera recedibilità - occorre che il fatto impeditivo della prestazione sia riconducibile alla nozione rispettivamente di giusta causa ovvero di giustificato motivo (oggettivo) di licenziamento secondo la disciplina generale posta dagli artt. 1
e 3 della legge n. 604 del 1966, con l'ulteriore conseguenza che, sussistendo l'una ovvero l'altro, va rispettivamente ritenuto l'esonero o l'obbligo del preavviso. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un'ipotesi di sopravvenuta cessazione di efficacia di una patente di guida estera di un lavoratore con mansioni di autista - ha ritenuto sussistere il giustificato motivo, e non già la giusta causa, di licenziamento e ha quindi riconosciuto il diritto del lavoratore al preavviso)» [Cass. lav., 19 dicembre 1998, n. 12719, Rv. 521809 – 01; vengono ricondotti al giustificato motivo oggettivo anche i casi di scadenza o revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero (Cass. lav., 11 luglio 2001, n. 9407) o di revoca di permessi o autorizzazioni amministrative necessarie in relazione alla qualifica o alle mansioni del lavoratore (Cass. lav., 17 settembre 2014, n. 19613;
Cass. lav., 4 luglio 2017, n. 16388)].
Ricondotto il licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione del lavoratore per factum principis (nel caso di specie consistente nell'istituzione di un albo non previsto al tempo dell'instaurazione del rapporto di lavoro e della necessità che il lavoratore sia iscritto a tale albo per continuare a svolgere le mansioni assegnategli) al giustificato motivo oggettivo, consegue che la legittimità del recesso datoriale è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di ripescaggio (Corte cost.
128/2024 cons. dir. 5.3.) che, tuttavia, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma
2, c.c., è limitato alle mansioni anche inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento e che non necessitino di una specifica formazione che il predetto lavoratore non abbia (Cass. lav., 20 giugno 2024, n. 17036, in motivazione punto 5).
Pag. 11 a 14 Ciò con la precisazione per cui l'obbligo di ripescaggio è escluso qualora la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa sia dovuta a comportamento doloso o colposo del lavoratore. Infatti, la Corte di legittimità ha precisato che
«qualora il lavoratore non possa più svolgere le mansioni cui sia addetto e
l'impedimento sia a lui imputabile per dolo o colpa, è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo consistente nella sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa in relazione alle mansioni suddette, senza che il recedente debba fornire la prova di non aver potuto adibire il lavoratore ad altro posto nell'azienda, anche con mutamento di mansioni, essendo tale prova necessaria solo quando l'impedimento non sia addebitabile al lavoratore.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza dare rilievo al comportamento dei lavoratori, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di due dipendenti della - cui era stato ritirato il tesserino di Parte_3 accesso all'area aeroportuale in seguito a denuncia in flagranza per tentato furto di bagagli - per non aver la società fornito la prova dell'impossibilità di un loro diverso utilizzo)» (Cass. lav., 6 giugno 2005, n. 11753, Rv. 581605 – 01).
9. All'esame delle ulteriori questioni deve essere premesso che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, nel presente giudizio di impugnativa del licenziamento non è possibile per il giudice del lavoro sindacare la legittimità o meno del rifiuto dell'ordine di iscrivere all'albo la ricorrente o, comunque, di accertare che la ricorrente aveva, fin dalla prima richiesta, i requisiti per l'iscrizione all'albo.
Infatti, il rigetto della richiesta di iscrizione da parte dell'ordine è un provvedimento non emesso dal datore di lavoro ed estraneo alla sua sfera di influenza;
inoltre, non può ritenersi che il datore di lavoro possa accettare la prestazione lavorativa di chi deve avere uno specifico requisito per svolgerla di cui tuttavia è privo per il solo fatto che l'ente deputato all'accertamento della sussistenza di tale requisito – legittimamente o illegittimamente, è irrilevante – non lo riconosca.
Risulta, quindi, applicabile anche al caso di specie il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di licenziamento per motivo oggettivo, il ritiro del tesserino di accesso all'area aeroportuale determina per l'operatore addetto l'impossibilità di svolgere la prestazione, giustificando la risoluzione del rapporto;
la sussistenza dell'impedimento va verificata al momento del recesso, a nulla rilevando l'eventuale successivo superamento della causa di revoca del tesserino e senza che il giudice del lavoro possa sindacare i motivi posti a base del provvedimento amministrativo ovvero disapplicarlo» (Cass. lav., 30 maggio 2018,
n. 13662, Rv. 648823 - 01).
10. Ritiene questo giudice che l'intimato licenziamento sia legittimo, per le ragioni che seguono.
10.1. Deve evidenziarsi che il licenziamento intimato alla ricorrente ha Pt_1 indubbiamente natura disciplinare poiché esso è stato intimato all'esito di procedimento disciplinare e alla ricorrente sono state addebitate condotte ritenute Contr dall' inadempimenti della lavoratrice, come reso manifesto dal richiamo sia nella
Pag. 12 a 14 contestazione disciplinare (doc. 31 ) dal verbale dell'UPD (doc. 33 ) a Pt_1 Pt_1 previsioni del codice disciplinare.
Come accennato al par. 7.1., ritiene questo giudice che la contestazione disciplinare muova un duplice addebito alla ricorrente.
In particolare, risulta fondato l'addebito di aver pregiudicato con tale condotta (ossia Contr non essere iscritta all'albo) gli interessi dell' datrice, tenuto conto del fatto che l'iscrizione all'ordine è “presupposto necessario per lo svolgimento della professione” nonché di aver omesso di collaborare al perseguimento sia dell'interesse pubblico e Contr che dell' datrice.
Tale addebito è stato mantenuto anche nel provvedimento del 5.2.2023 (doc. 33
) dovendo esso essere esaminato complessivamente. In tale provvedimento,
Pt_1 infatti, è espressamente evidenziato che è stato tenuto in considerazione il comportamento della ricorrente che, in quanto dirigente, è specialmente tenuta ad assicurare il rispetto della legge (doc. 33 pag. 3): è, dunque, evidente che
Pt_1 spettava (anche) alla ricorrente assicurarsi di possedere i titoli (la cui necessità è sopravvenuta alla costituzione del rapporto di lavoro) necessari per lo svolgimento delle mansioni assegnatele. Inoltre, in tale provvedimento è ribadito che “l'iscrizione all'Albo è elemento costitutivo della possibilità per la Dott.ssa di svolgere le
Pt_1 mansioni di Dirigente delle professioni sanitarie per le quali è stata assunta, senza il quale detta attività risulta di per sé illegittima” (doc. 33 pag. 6).
Pt_1
Ebbene, è pacifico che per lo svolgimento delle mansioni assegnatele la ricorrente dovesse essere iscritta al sopravvenuto albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed è altrettanto pacifico che alla data della contestazione disciplinare
(21.2.2023) nonché a quella dell'irrogazione della sanzione (2.5.2023) la ricorrente non fosse iscritta all'albo.
Ritiene questo giudice che il fatto che la ricorrente abbia continuato a svolgere le proprie mansioni, pur essendo consapevole della sussistenza dell'obbligo di iscrizione e pur essendo consapevole di non essere iscritta all'albo, integri l'addebito contestato e sia di gravità tale – tenuto conto sia del ruolo ricoperto dalla ricorrente
(dirigente) sia della significativa protrazione nel tempo della condotta della ricorrente
– da giustificare il licenziamento senza preavviso, essendo la condotta della Contr ricorrente di così scarsa trasparenza nei confronti dell' datrice da consentire di ritenere definitivamente minata l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nei confronti del dipendente, specie se dirigente.
La conclusione di cui sopra risulta giustificata in ragione dei seguenti elementi:
- è pacifico che la ricorrente fosse consapevole, quantomeno dal 7.8.2018 (doc. 16 Contr
, che per lo svolgimento delle mansioni assegnatele era necessaria l'iscrizione all'albo;
- la comunicazione del 7.8.2018 espressamente avvertiva che in caso di mancata
(pre-)iscrizione sarebbero state applicate sanzioni;
Pag. 13 a 14 - ulteriore prova della consapevolezza di siffatto obbligo da parte della ricorrente è desumibile dal fatto che la stessa ha presentato alla fine del 2018 domanda di iscrizione, ha pagato le relative tasse governative nel 2019 (doc. 16 ) e ha Pt_1 trasmesso all'ordine la documentazione integrativa richiesta (doc. 17 ); Pt_1
- la ricorrente era consapevole quantomeno da febbraio 2020 che la richiesta di iscrizione non era stata accettata e, con tale consapevolezza, ha continuato a svolgere le proprie mansioni (per le quali era necessaria l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di riferimento) per tre anni.
È evidente come siffatta condotta della ricorrente può pregiudicare gli interessi Contr dell' datrice che, non informata dall'interessata, ha ricevuto una prestazione lavorativa da parte di persona non (più) abilitata a renderla, con conseguente potenziale esposizione – tenuto conto del ruolo dirigenziale della ricorrente – verso terzi in caso di contestazione delle prestazioni o, comunque, di danni lamentati da Contr terzi per prestazioni rese dall' e potenziali conseguenti criticità derivanti da possibili contestazioni da parte di assicuratori circa la sussistenza della copertura assicurativa per sinistri che coinvolgono soggetti privi di abilitazione a svolgere determinate mansioni.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di . Parte_1
Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000 (valore indeterminabile) con applicazione per tutte le fasi del valore minimo in ragione della differente qualità delle parti nonché del rigetto di parte delle difese della resistente, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta – in complessivi €
3.689,00, oltre forfettario 15%, Cpa e Iva di legge e le spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di 4 delle spese di Parte_1 CP_1 lite, liquidate in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge e successive occorrende.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea, 2.12.2024
Il Giudice
Andrea Ghio
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