Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1300 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla Parte_1 C.F._1
Via Tenente Formicola, 4 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Pontoriere che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in in Casoria alla Via CP_1 C.F._2
Tenente Formicola, 4 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Pontoriere che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato il 31 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 15 maggio
1999, dal quale sono nate due figlie - (nata a San Giorgio a [...] il [...]) Per_1
e (nata a San Giorgio a [...] il [...])- alle condizioni indicate in ricorso. Per_2
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio
2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di NA OR (avvenuta l' 11-1-2023) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di NA OR dell'11-1-2023 (pubblicato il
12-1-2023); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
•Porre a carico del signor il contributo al mantenimento per le figlie e Parte_1 Per_1
di euro 500.00 mensili, pari ad euro 250,00 per ciascuna figlia, oltre ad adeguamento ISTAT Per_2
annuale come per legge da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
• Porre a carico del signor il contributo alle spese straordinarie delle figlie, secondo Parte_1
Protocollo del Tribunale di NA OR, nella misura del 50%.
• Porre altresì a carico del signor l'assegno divorzile di euro 150,00 euro oltre Parte_1
Istat in favore della signora da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo CP_1
bonifico bancario
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 1300/2025
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 15 maggio 1999
(atto n. 41, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) tra Parte_1
(nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni CP_1
indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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