Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 1964 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2016
Promosso da già Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Casaburi appellante contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maximo Russo e Controparte_1
Ciro Apicella appellato nonché
Controparte_2
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza n.1475 /2015 del Giudice di Pace di Cava de'
Tirreni- Impugnabilità estratto di ruolo.
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La controversia ha ad oggetto l'appello proposto dall Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe che, in
[...]
5181/2011 di cui alla cartella esattoriale n.10020110056693370000, per contravvenzioni al codice della strada anno 2010 ed ha condannato l'odierna appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Nell'applicare il suddetto principio della ragione più liquida va detto che l'impugnazione coglie nel segno nella parte in cui evidenzia il difetto di un concreto ed attuale interesse ad agire nel giudizio di primo grado.
Infatti, l'iniziativa giudiziaria dell'appellato non è derivata da una richiesta di pagamento o dalla notifica di un qualsiasi atto della procedura di riscossione.
È stato l'opponente che, prima di agire in giudizio, di sua iniziativa si è procurato gli estratti di ruolo presso l'agente della riscossione rinvenendo dalla visura informatica a suo nome delle obbligazioni rappresentate da cartelle esattoriali asseritamente mai notificate.
Giova chiarire che una cartella di pagamento o un ruolo dichiarato esecutivo e consegnato all'agente della riscossione non necessariamente richiedono la notifica all'interessato. La notifica non è un elemento costitutivo dell'obbligazione, per cui può essere sempre effettuata salva la maturazione di decadenza e prescrizione. Molte cartelle possono, inoltre, essere inesigibili per effetto di provvedimenti legislativi cosiddetti di stralcio e rottamazione.
L'agente di riscossione, di fatto, può non aver proceduto alla notifica della cartella o di successivi atti di riscossione (quali ingiunzione di pagamento o intimazione di pagamento) proprio perché, in relazione a determinati crediti, possono essere sopravvenute le predette cause di estinzione o di inesigibilità.
In una tale situazione per poter impugnare una cartella asseritamente non notificata o comunque una pendenza emergente dall'estratto ruolo occorre provare l'esistenza di un interesse giuridico concreto ed attuale ad agire in giudizio.
Nel caso in esame l'opponente in primo grado non ha allegato né provato l'interesse ad impugnare gli estratti ruolo in relazione ai quali, appunto, lo stesso appellato ha dedotto di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento.
Quindi indipendentemente o meno da una precedente notifica di un atto della procedura di riscossione (nel caso di specie documentata in primo grado dall'appellante) non ha alcuna ragione di essere la richiesta di annullamento del ruolo.
Sul punto in sede tributaria il Legislatore ha espressamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti ruolo condizionando l'impugnazione a sole quattro ipotesi tipiche di interesse a ricorrere.
Per le impugnazioni non tributarie, come quella in esame, tale limitazione non sussiste ma occorre comunque la prova dell'interesse a ricorrere come presupposto processuale generale previsto dall'art. 100 cpc.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in considerazione delle evoluzioni giurisprudenziali e degli interventi legislativi succedutisi nel tempo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello, e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2. Compensa le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo