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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3598/2024 r.g. e vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmen Borgese per procura in atti, ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, come da procura in atti resistente
oggetto: assegno di invalidità civile o pensione di inabilità – fase di opposizione
ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata Parte_1
in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71
o, in subordine, della pensione di inabilità civile (proc. n. 1201/2024 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 16 dicembre 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni richieste.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente nella diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base dell'intera documentazione sanitaria in atti.
L'accertamento effettuato dal dott. persuasivo perché Persona_1
basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie “spondiloartrosi lombare con protrusione discale L4 L5 ed artrosi interapofisaria, cod. 7010 ed IC del 40%; grave deficit visivo in occhio dx meno di 1/20 e visus in occhio sx pari a 9/10 che porta a classificare il quadro secondo cod. 5031 e tabella di riferimento pari ad una IC del 20%. Ipertensione arteriosa riferita in buon compenso dei valori ed in assenza di danno d'organo obiettivabile e/o certificato priva di valenza medico-legale”.
Il consulente ha precisato che “In atti sono allegate varie certificazione specialistiche da cui è desumibile un grave deficit in occhio dx che si concretizza in una percezione di ombre mentre le diottrie certificate in occhio sx sono 9/10. La causa del deficit visivo è da attribuire ad un pregresso distacco di retina come già certificato presso l'Istituto di Oftalmologia del Policlinico
“Gemelli” di Roma presso il quale, in data 01/10/18, la periziata è stata sottoposta ad intervento di vitrectomia 25G + tamponamento con C3F8 al 18%.
Più recente visita oculistica, con valutazione del campo visivo, è stata effettuato dal dott. che, dopo esame effettuato con strumento Humprey Persona_2
Carl Zeiss (test 30-2 Centrale), certifica che in occhio destro l'esame non è eseguibile ed in occhio sinistro si apprezza deficit campimetrico diffuso e, inoltre, il tono oculare è di 15 mmHg e la pachimetria di 590 bilaterale. Il quadro oculistico è classificabile quale grave deficit visivo in occhio dx meno di 1/20 e visus in occhio sx pari a 9/10 che porta a classificare il quadro secondo cod. 5031 e tabella di riferimento pari ad una IC del 20%. La periziata riferisce di essere affetta da ipertensione arteriosa fatto che, nel corso del follow-up oculistico, ha portato all'indicazione di esecuzione di valutazione cardiologica.
In atti unica certificazione è rappresentata da un esame ECG referto come
“normale” e ciò, unitamente al riscontro alla visita peritale di buoni valori pressori, ovvero 120/70 mmHg, e una obiettività cardiaca negativa rendono non significativo, sia dal punto di vista clinico che medico legale, il quadro cardiovascolare”. In risposta ai rilievi critici sollevati al procuratore dell'istante, ha chiarito di aver “tenuto debito conto delle condizioni generali della periziata valutate in modo attento e definite “mediocri”. Appare evidente che il sottoscritto non si è fatto fuorviare da alcun apparente stato di buone condizioni laddove, appunto, vengono di fatto definite mediocri. Relativamente alla documentazione sanitaria si rimanda a quanto riportato nell'elenco della documentazione sanitaria esibita e considerata. Tale documentazione è tutta quella allegata in atti e dalla quale emerge il quadro clinico e medico-legale che induce all'esatta valutazione che si conferma in modo integrale ovvero che la sig.ra Parte_1
è soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%, percentuale 52%. per cui non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione e/o l'assegno di invalidità civile”.
Ha concluso, quindi, ritenendo che l'istante l'invalidità complessiva si individua nella percentuale del 52%.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 31/03/2025
Il Giudice del lavoro Claudia Oronos