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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO RD OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2763 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM) via Virgilio n. 12, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Paola Pallucca, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23 maggio 2022 ha rappresentato: di essere Parte_1
CP_ cittadina indiana, titolare di permesso di soggiorno;
di aver presentato all' il 30 marzo 2021, domanda di riconoscimento dell'assegno di natalità, dopo la nascita del figlio il 4 Persona_1
CP_ febbraio 2021; con lettera del 15 dicembre 2021 l' le ha comunicato il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “la S.V. non risulta in possesso di idoneo titolo di soggiorno”; di aver presentato, in data 22 dicembre 2021, istanza di riesame allegando anche il permesso di soggiorno rinnovato in data 26 aprile 2021; di aver presentato, in data 8 marzo 2022, ricorso amministrativo, respinto automaticamente dal sistema. La ricorrente ha affermato il proprio diritto all'assegno di natalità e ha pertanto convenuto in CP_ giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l' a corrisponderle l'assegno di natalità CP_2 dalla nascita del figlio per 12 mesi, e così per complessivi € 1.728,00. Persona_1
1.1. Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di CP_ udienza, l' non si è costituito in giudizio e all'udienza del 31 gennaio 2023 è stato dichiarato contumace.
2. Con ordinanza del 13 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento della domanda formulata.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti entro la data del 28 febbraio 2023.
3. affermato il proprio diritto all'assegno di natalità. Parte_1
3.1. L'art. 1 comma 125 legge 190/2014 prevede: “125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il
31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uni Stato membro dell'Unione europea o di familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma
1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall' che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma CP_1
127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”.
Successivamente, l'art. 1 comma 362 legge 178/2020 ha stabilito: “362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L provvede, con le CP_1 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di
400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Infine, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della L. 23 dicembre 2021, n. 238 e dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151, nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della L. n. 238 del
2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi” (Corte cost. 4 marzo 2022, n. 54).
3.2. La ricorrente ha depositato: domanda di riconoscimento dell'assegno di natalità, presentata il 30 marzo 2021, per la nascita del figlio (doc. 1 di parte ricorrente); Persona_1 CP_ lettera di rigetto del 15 dicembre 2021, dell' (doc. 2); copia del proprio permesso di soggiorno, rilasciato per motivi familiari in data 6 giugno 2019 e valido sino al 21 marzo 2021 (doc. 5), rinnovato il 26 aprile 2021 sino al 21 giugno 2023 (doc. 6); il certificato anagrafico di stato di famiglia e di residenza, dai quali emerge la convivenza con i figli e Persona_2 [...]
(docc. 7 e 8 del ricorso); attestazioni ISEE del 30 marzo 2021, con valore pari ad € Per_1
7.828,50, e del 9 febbraio 2022, con valore pari ad € 8.558,85 (docc. 11 e 12 del ricorso).
3.3. Sulla base di tale documentazione, ricorrendone i presupposti, deve essere affermato il diritto del ricorrente all'assegno di natalità calcolato tenuto conto di una attestazione ISEE con valore compreso tra€ 7.000,00 ed € 40.000,00 e di due figli, per € 144,00 mensili per 12 mesi, e così per complessivi € 1.728,00, e l' convenuto deve essere condannato al relativo pagamento. CP_2
CP_ 4. In merito alla regolamentazione delle spese, l' soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo anche alla luce dell'art. 4 comma 1-bis d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di all'assegno di natalità per Parte_1
CP_ anno 2021 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in suo favore della prestazione per l'anno 2021, per la somma di € 1.728,00, oltre interessi;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per Parte_1 legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il giudice
RO RD OZ