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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Stefania Picece;
Presidente
2) Dott.ssa Daniela Oliva;
Giudice
3) Dott. Antonio Ansalone;
Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in I° grado nn. 485/2022 R.G. e 1770/2022 R.G.;
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Cisale;
ATTORI
E
(CF: ), (CF: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
e (CF: , rappresentati e C.F._5 Parte_5 C.F._6 difesi dall'Avv. Ugo Della Monica;
CONVENUTI
E
(CF: e (CF: CP_2 C.F._7 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Della Monica;
C.F._8
CONVENUTI
E
nato a [...] il [...] e residente in 111 Waterbury Parte_3
– Canada;
nato ad [...] il CodiceFiscale_9 Parte_4
27/12/1957 e residente in 283, Grandmont BLVD Winnipeg MB – Canada;
C.F._10
nato a [...] il [...] e residente in [...]– Persona_1
1 Hollogne, Arrondissement Administratif de Liege (Belgio) alla via (4460) Rue de Velroux (Biers),
70; nata a [...] il [...] e residente in [...], Province de Liege Parte_6
(Belgio) alla via (4400) Grand' Route (FLH), 328 e nata a Parte_7
Salerno il 23/02/1949 e residente in [...]) Rue
Voie des Vaux, 281;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale ,
[...] Controparte_1 Parte_4
, , , , Parte_5 CP_2 Controparte_4 Parte_4 Per_1
, e al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_6 Parte_7 conclusioni:
“accertare e dichiarare, anche a seguito di espletanda C.T.U. tecnica, che il testamento olografo del sig. di data 9.2.2006 pubblicato per atto TA , non veniva Parte_5 Persona_2 redatto né sottoscritto dallo stesso e, per l'effetto, dichiarare la nullità del testamento e, in ogni caso, la nullità, annullabilità ed inefficacia dell'atto di disposizione relativamente all'appartamento sito in Pontecagnano –Faiano, alla Via Trento,7, in atto meglio specificato, di proprietà di esso;
- accertare e dichiarare la nullità del legato testamentario Parte_5 della signora con il quale la stessa disponeva senza averne titolo Controparte_5 all'appartamento sito in Pontecagnano –Faiano, alla Via Trento,7, in atto meglio specificato, di cui non essendone proprietaria e non vantando sullo stesso alcun diritto di sorte, limitatamente a tale disposizione, la nullità del testamento di data 17/09/2015 per notar pubblicato il Persona_3
20/01/2016 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia dell'atto di disposizione;
- in conseguenza della riconosciuta invalidità dei testamenti dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la Sig.ra a Controparte_1 restituire all'eredità, l'immobile attualmente detenuto senza titolo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art 93
c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 9.2.2022 si costituivano , Controparte_1 Parte_4
, e i quali rassegnavano le seguenti conclusioni: Parte_5 CP_2 CP_3
“In via preliminare e pregiudiziale per tutto quanto innanzi esposto ed argomentato, sospendere il presente giudizio ai per pregiudizialità penale ex art 295 c.p.c; - Sempre in via preliminare e
2 pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto fatto valere e la intervenuta prescrizione dell'azione di annullabilità; - nel merito, rigettare la domanda come formulata, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale è per l'effetto condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della somma di euro 51.166,95 in favore della sig.ra CP_1
Il tutto con condanna alle spese ed onorari in favore dello scrivente procuratore
[...] antistatario”.
Al procedimento n. 485/2022 veniva riunito il procedimento 1779/2022.
All'udienza del 10.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite depositavano nota congiunta nella quale davano atto che in data 18.04.2025 le parti avevano definito stragiudizialmente la controversia oggetto dei giudizi riuniti mediante atto di transazione allegato all'istanza e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione dei giudizi. Le parti altresì, a seguito dell'intervenuta transazione, convenivano sulla cancellazione degli effetti pregiudizievoli delle trascrizioni effettuate a seguito dell'instaurazione del giudizio, e segnatamente: nota di trascrizione Registro Generale n. 9602 – Registro Particolare n. 7719 – presentazione n.3 dell'8.3.2022. Le parti, quindi, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con ordine al Conservatore di cancellare la descritta trascrizione pregiudizievole.
Ciò posto, in punto di diritto va osservato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
3 E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni della parte convenuta e della documentazione dalla stessa allegata, non contestata da parte attrice, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nei giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno, con esonero di questi da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della seguente trascrizione: nota di trascrizione Registro Generale n.
9602 – Registro Particolare n. 7719 – presentazione n.3 dell'8.3.2022.
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 10.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Ansalone Dott.ssa Maria Stefania Picece
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Stefania Picece;
Presidente
2) Dott.ssa Daniela Oliva;
Giudice
3) Dott. Antonio Ansalone;
Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in I° grado nn. 485/2022 R.G. e 1770/2022 R.G.;
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Angela Cisale;
ATTORI
E
(CF: ), (CF: Controparte_1 C.F._4 Parte_4
e (CF: , rappresentati e C.F._5 Parte_5 C.F._6 difesi dall'Avv. Ugo Della Monica;
CONVENUTI
E
(CF: e (CF: CP_2 C.F._7 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Della Monica;
C.F._8
CONVENUTI
E
nato a [...] il [...] e residente in 111 Waterbury Parte_3
– Canada;
nato ad [...] il CodiceFiscale_9 Parte_4
27/12/1957 e residente in 283, Grandmont BLVD Winnipeg MB – Canada;
C.F._10
nato a [...] il [...] e residente in [...]– Persona_1
1 Hollogne, Arrondissement Administratif de Liege (Belgio) alla via (4460) Rue de Velroux (Biers),
70; nata a [...] il [...] e residente in [...], Province de Liege Parte_6
(Belgio) alla via (4400) Grand' Route (FLH), 328 e nata a Parte_7
Salerno il 23/02/1949 e residente in [...]) Rue
Voie des Vaux, 281;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale ,
[...] Controparte_1 Parte_4
, , , , Parte_5 CP_2 Controparte_4 Parte_4 Per_1
, e al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_6 Parte_7 conclusioni:
“accertare e dichiarare, anche a seguito di espletanda C.T.U. tecnica, che il testamento olografo del sig. di data 9.2.2006 pubblicato per atto TA , non veniva Parte_5 Persona_2 redatto né sottoscritto dallo stesso e, per l'effetto, dichiarare la nullità del testamento e, in ogni caso, la nullità, annullabilità ed inefficacia dell'atto di disposizione relativamente all'appartamento sito in Pontecagnano –Faiano, alla Via Trento,7, in atto meglio specificato, di proprietà di esso;
- accertare e dichiarare la nullità del legato testamentario Parte_5 della signora con il quale la stessa disponeva senza averne titolo Controparte_5 all'appartamento sito in Pontecagnano –Faiano, alla Via Trento,7, in atto meglio specificato, di cui non essendone proprietaria e non vantando sullo stesso alcun diritto di sorte, limitatamente a tale disposizione, la nullità del testamento di data 17/09/2015 per notar pubblicato il Persona_3
20/01/2016 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia dell'atto di disposizione;
- in conseguenza della riconosciuta invalidità dei testamenti dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la Sig.ra a Controparte_1 restituire all'eredità, l'immobile attualmente detenuto senza titolo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art 93
c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 9.2.2022 si costituivano , Controparte_1 Parte_4
, e i quali rassegnavano le seguenti conclusioni: Parte_5 CP_2 CP_3
“In via preliminare e pregiudiziale per tutto quanto innanzi esposto ed argomentato, sospendere il presente giudizio ai per pregiudizialità penale ex art 295 c.p.c; - Sempre in via preliminare e
2 pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto fatto valere e la intervenuta prescrizione dell'azione di annullabilità; - nel merito, rigettare la domanda come formulata, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale è per l'effetto condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della somma di euro 51.166,95 in favore della sig.ra CP_1
Il tutto con condanna alle spese ed onorari in favore dello scrivente procuratore
[...] antistatario”.
Al procedimento n. 485/2022 veniva riunito il procedimento 1779/2022.
All'udienza del 10.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite depositavano nota congiunta nella quale davano atto che in data 18.04.2025 le parti avevano definito stragiudizialmente la controversia oggetto dei giudizi riuniti mediante atto di transazione allegato all'istanza e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione dei giudizi. Le parti altresì, a seguito dell'intervenuta transazione, convenivano sulla cancellazione degli effetti pregiudizievoli delle trascrizioni effettuate a seguito dell'instaurazione del giudizio, e segnatamente: nota di trascrizione Registro Generale n. 9602 – Registro Particolare n. 7719 – presentazione n.3 dell'8.3.2022. Le parti, quindi, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con ordine al Conservatore di cancellare la descritta trascrizione pregiudizievole.
Ciò posto, in punto di diritto va osservato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
3 E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni della parte convenuta e della documentazione dalla stessa allegata, non contestata da parte attrice, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nei giudizi riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno, con esonero di questi da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della seguente trascrizione: nota di trascrizione Registro Generale n.
9602 – Registro Particolare n. 7719 – presentazione n.3 dell'8.3.2022.
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 10.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Ansalone Dott.ssa Maria Stefania Picece
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