Articolo 1 della Legge 26 marzo 1975, n. 92
Versione
27 aprile 1975
Art. 1. Articolo unico

Il penultimo comma dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' sostituito dal seguente:
"Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".

Entrata in vigore il 27 aprile 1975